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COMUNE DI ORISTANO Comuni de Aristanis REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE E L UTILIZZO DEI BUONI PASTO Approvato con Deliberazione G.C. n. 152 del 07.10.2014

Art. 1 Principi generali 1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio sostitutivo di mensa secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per il personale dirigente, delle categorie del comparto Regioni ed Autonomie Locali e per il Segretario Generale. Il presente Regolamento tiene conto dei limiti di spesa imposti dalla normativa vigente in materia di personale e di spending review. 2. Il Comune di Oristano, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali predette, assicura al proprio personale (a tempo indeterminato, determinato ed in part-time) il servizio di mensa aziendale. 3. Il servizio di mensa viene erogato in forma sostitutiva attraverso l attribuzione di buoni pasto cartacei. 4. Il servizio mensa non può essere sostituito da indennità; i buoni pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati. 5. Dopo la consegna all avente diritto, i buoni pasto entrano nella piena disponibilità del medesimo e qualsiasi evento che non ne consenta l utilizzo impedisce altra erogazione salvo quanto previsto al successivo art. 6. 6. Si ha diritto al godimento di un buono pasto per ogni giornata lavorativa come previsto al successivo art. 3, fino alla concorrenza massima di 12 buoni pasto nel corso di un mese. 7. La fruizione del servizio di mensa è regolata dai seguenti principi: è necessario che il lavoratore sia in servizio; è necessario aver prestato l attività lavorativa in una delle modalità previste al successivo art. 3, con una pausa pasto non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti. il pasto va consumato al di fuori dell orario di lavoro. Art. 2 Definizione del servizio sostitutivo di mensa 1. Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile, attraverso l utilizzo dei buoni pasto, in pubblici esercizi appositamente convenzionati. Art. 3 Diritto al servizio di mensa 1. Ha diritto all attribuzione di un buono pasto per ogni giornata lavorata, il personale dipendente a tempo indeterminato ed a tempo determinato, sia pieno che parziale. 2. Il diritto di usufruire dei buoni pasto spetta ai dipendenti nei giorni in cui sono tenuti al rientro pomeridiano (orario di lavoro articolato), purché siano prestate nella giornata almeno 7 (sette) ore complessive di lavoro.

3. Il diritto spetta anche in caso di lavoro straordinario, debitamente autorizzato, o recupero di eventuali prestazioni non rese in precedenza, tranne i casi di recupero debiti orari, sempre che siano prestate complessivamente nella giornata almeno 7 (sette) ore di lavoro, nel limite massimo di 4 (quattro buoni mensili). 4. In ogni caso il rientro pomeridiano, per essere considerato tale, dovrà avere una durata non inferiore a 3 (tre) ore lavorative; analogamente il turno antimeridiano non potrà essere inferiore ad ore 4 (quattro). 5. Il buono pasto spetta anche ai dipendenti che prestano servizio a tempo parziale secondo le stesse modalità stabilite per il personale a tempo pieno. 6. Il diritto di mensa è connesso alla prestazione del servizio, certificata dal sistema di rilevazione automatizzato delle presenze. Art. 4 Esclusione dal servizio di mensa 1. Non si ha diritto al buono pasto nei giorni di assenza dal servizio per l intera giornata, comunque l assenza sia giustificata. 2. Non avranno diritto all attribuzione del buono i dipendenti in missione, ove usufruiscano del rimborso per spese di pasto effettivamente sostenute. Art. 5 Valore ed utilizzo del buono pasto 1. Il valore nominale del buono pasto è di 7,00 pari ai 2/3 del costo di un pasto; il rimanente terzo è a carico del lavoratore. 2. Il buono pasto: deve essere firmato dal dipendente al momento dell utilizzo; non è cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro; può essere utilizzato solo per usufruire del servizio sostitutivo di mensa aziendale, presso gli esercizi convenzionati; è assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali per il dipendente e agli oneri previdenziali e all IRAP per l Amministrazione per la parte eccedente 5,29; Art. 6 Furto, smarrimento e deterioramento 1. In caso di furto o smarrimento di buoni pasto il dipendente non ha diritto a richiedere la sostituzione dei buoni smarriti o rubati. 2. In caso di deterioramento dei buoni pasto l amministrazione può procedere alla relativa sostituzione solo qualora il dipendente consegni i buoni deteriorati, ma comunque interi e riferibili alla gestione in corso.

Art. 7 Procedura di erogazione dei buoni pasto 1. L erogazione dei buoni pasto ai dipendenti viene effettuata mensilmente in maniera anticipata da un incaricato per ciascun Settore, attraverso annotazione e firma su appositi moduli predisposti a cura del Servizio Contabilità del Personale. 2. Nel mese successivo a quello di riferimento deve essere predisposto a cura dell incaricato di settore e firmato dal dirigente, un resoconto dei buoni consegnati sulla base dei rientri effettuati, come risultanti dalle timbrature registrate nel sistema automatizzato di rilevazione delle presenze. 3. I buoni sono spendibili fino alla data di scadenza prevista su ciascun buono e decorsa tale data essi possono essere restituiti e sostituiti con altri solo entro il termine contrattualmente concordato con la ditta fornitrice. 4. I dirigenti dei singoli Settori sono responsabili della corretta erogazione dei buoni pasto ai dipendenti che ne hanno diritto in relazione alle comunicazioni mensili previste dal comma 2 del presente articolo. 5. I dipendenti, da parte loro, sono tenuti ad utilizzare i buoni pasto in numero corrispondente agli effettivi rientri. L uso indebito può dar luogo non solo al recupero degli stessi, ma anche ad un procedimento disciplinare in caso di grave negligenza. Art. 8 Trattamento fiscale e contributivo del servizio di mensa 1. A norma dell articolo 3 della legge 2 settembre 1997 n. 314 (Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro), l importo dei buoni pasto è assoggettato a ritenute fiscali e previdenziali per la sola parte eccedente l importo giornaliero ivi previsto. Art. 9 Segretario Generale e Dirigenti. 1. Il Segretario Generale ed i Dirigenti hanno titolo ad un buono pasto per ogni giornata in cui prestino servizio anche nelle ore pomeridiane, purché siano rispettati i limiti di cui agli artt. 1 e 3 del presente regolamento e nel limite massimo di 12 buoni mensili. L effettiva prestazione dell attività lavorativa anche nelle ore pomeridiane dovrà essere documentata dagli stessi dirigenti, mediante l utilizzo del sistema automatizzato di rilevazione presenze. Art. 10 Disposizioni finali 1. Sono abrogate le precedenti disposizioni interne sull erogazione e fruizione dei buoni pasto.

2. In costanza di consultazioni elettorali, attraverso l autorizzazione a svolgere lavoro straordinario saranno dettate norme apposite tese alla disciplina dell attribuzione di buoni pasto, limitatamente al periodo di detta autorizzazione e in caso di eventi di particolare rilevanza che verranno individuati di concerto con il Dirigente del Personale e quello interessato. 3. In sede di contrattazione collettiva integrativa si procederà, ai sensi dell art.13 del CCNL 09/05/2006, alla individuazione dei profili professionali che, pur non rientrando nei requisiti di cui al precedente art.3, in quanto svolgenti un articolazione diversa dall ordinario orario di lavoro, possa, comunque, avere diritto a percepire il buono pasto e possa fruire di una pausa per la consumazione dei pasti, per una durata determinata dal contratto decentrato. 4.Per quanto non previsto dal vigente Regolamento si fa rinvio ai contratti collettivi di lavoro vigenti.