LA COSTITUZIONE E la legge fondamentale di uno Stato

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LA COSTITUZIONE E la legge fondamentale di uno Stato Stabilisce i PRINCIPI che devono regolare l attività di uno Stato e tutte le sue leggi 1

GUARDANDO INDIETRO MAGNA CHARTA LIBERTATUM Fu concessa dal Re Giovanni Senza Terra ai suoi sudditi nel 1215 ed elencava quelli che, successivamente vennero considerati diritti umani. In particolare il documento comprendeva 63 articoli ed affermava: l abolizione di qualsiasi arresto arbitrario da parte del re; il diritto dei sudditi a ribellarsi con le armi per inadempienza o arbitrio del sovrano; il principio del processo imparziale e dell uguaglianza di fronte alla legge PETIZIONE DEI DIRITTI Emanata dal Parlamento inglese nel 1628, una pietra miliare nell evoluzione dei diritti umani. In essa erano contenuti vari principi tra cui: il principio dell inviolabilità personale (nessuno poteva essere imprigionato senza una prova); la legge marziale non poteva essere utilizzata in tempo di pace; nessuna tassa poteva essere imposta senza il consenso del Parlamento. BILL OF RIGHTS Documento stilato dal Parlamento inglese del 1689 e considerato uno dei cardini del sistema costituzionale del Regno Unito. Prevedeva in particolare: la libertà di parola e di discussione in Parlamento il divieto del re di abolire leggi o imporre tributi senza il consenso del Parlamento libere elezioni per il Parlamento 2

LA COSTITUZIONE DEGLI STATI UNITI (1787) Frutto della Dichiarazione di Indipendenza Americana Rappresenta una pietra miliare per il mondo occidentale, la più antica costituzione scritta che sia attualmente in uso; definisce i principali organi di governo e le relative giurisdizioni nonché i diritti basilari dei cittadini (la libertà di parola e di religione, la libertà di opinione, di riunione ecc). vieta al Governo federale di privare qualsiasi persona della propria vita, della libertà o della proprietà senza un regolare processo DIHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL UOMO E DEL CITTADINO (1789) Frutto della rivoluzione francese Stabilisce: che gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti; che a tutti i cittadini vanno garantiti i diritti di libertà, proprietà, sicurezza e resistenza all oppressione; che nessuno deve essere molestato per le sue opinioni; che la legge è espressione della volontà generale che nessun uomo può essere accusato, arrestato o detenuto se non nei casi previsti dalla legge, che ogni uomo si presume innocente fino a che non sia stato dichiarato colpevole; che nessuno può essere punito se non in virtù di una legge stabilita anteriormente al fatto commesso; 3

PRIMA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA VIGEVA LO STATUTO ALBERTINO Carta Costituzionale emanata da Carlo Alberto, re di Sardegna, il 04 marzo 1848 e rimasta in vigore come legge fondamentale del Regno d Italia fino al 01 gennaio 1948 4

Lo Statuto Albertino era una Costituzione: - concessa (non votata) - breve (pochi articoli e pochi principi) - flessibile (modificabile dalle leggi ordinarie) FLESSIBILITA che consentì al regime fascista di emanare leggi contrarie ai diritti dei cittadini (come quelle che proibivano la libertà di stampa e di associazione) 5

IL FASCISMO NASCE DOPO LA PRIMA GUERRA MONDIALE in un clima di: Grave crisi economica Alto tasso di disoccupazione Inflazione crescente Conflitti sociali e scioperi nelle fabbriche del Nord Forti tensioni sociali Lotte operaie e contadine Mussolini, ex dirigente del partito socialista, approfittò di questa situazione per prendere il potere con l appoggio del Re e dar luogo ad una dittatura 6

Con l avvento del regime fascista tutte le libertà costituzionali furono cancellate, fino a che il PARLAMENTO fu svuotato di ogni funzione rappresentativa e i partiti politici furono soppressi Mussolini nel 1922 riceve dal Re l incarico di formare il nuovo governo Nel discorso di insediamento pronuncia la famosa frase «Potevo fare di quest aula sorda e grigia un bivacco di manipoli» e aggiunge «Potevo sprangare il Parlamento ma non ho voluto, almeno in questo momento», ottiene la fiducia e forma il Governo. 7

Con la caduta di Mussolini e la fine della seconda guerra mondiale si crearono i presupposti per la nascita di un nuovo Stato: la REPUBBLICA ITALIANA L annuncio della vittoria della Repubblica sulle prime pagine dei giornali 8

LA NASCITA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA Il 02 giugno del 1946 furono eletti i deputati dell Assemblea Costituente cui era stato affidato un compito specifico: l elaborazione di una nuova Costituzione. Al di là delle ideologie, i componenti dell Assemblea Costituente erano animati da un patrimonio comune di valori di: libertà democrazia indipendenza pace valori che avevano animato il popolo italiano durante la lotta di liberazione 9

LA COMMISSIONE DEI 75 75 deputati cui era stato affidato il compito di elaborare un progetto di Costituzione 04 marzo del 1947: il progetto di Costituzione viene presentato in aula, discusso e approvato articolo per articolo; 22 dicembre 1947: la Costituzione viene approvata; 27 dicembre 1947:la Costituzione viene promulgata e lo stesso giorno viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale che uscì con un edizione straordinaria: «Testo della Costituzione è legge fondamentale dello Stato italiano»; 1 gennaio 1948: la Costituzione entra in vigore. 10

Immagine del primo Presidente della Repubblica Italiana, Enrico de Nicola, che firma la Costituzione. 11

Pubblicazione della Costituzione sulla Gazzetta Ufficiale 12

PERCHE UNA NUOVA COSTITUZIONE Risposta diretta del popolo italiano alla dittatura e alla guerra trae origine dall antifascismo Patto tra forze politiche diverse accomunate dal rifiuto del potere autoritario e dagli ideali di libertà e democrazia LIBERTA DEMOCRAZIA GIUSTIZIA SOLIDARIETA TOLLERANZA Sono i CARDINI della nostra Costituzione e rappresentano quel PATRIMONIO di valori che i padri della Resistenza ci hanno lasciato 13

I CARATTERI DELLA COSTITUZIONE La Costituzione italiana è una Costituzione: SCRITTA in quanto contenuta in un documento, la Carta Costituzionale; RIGIDA, in quanto non può essere modificata da una legge ordinaria ma solo da leggi di revisione costituzionale; VOTATA, poiché redatta e approvata dai rappresentanti del popolo eletti all Assemblea Costituente; COMPROMISSORIA, in quanto le forze politiche che l hanno redatta erano in contrasto tra loro per cui era necessario che procedessero a reciproche concessioni; LUNGA, poiché costituita da 139 articoli; DEMOCRATICA, poiché il popolo partecipa alla vita dello Stato non solo indirettamente ma anche direttamente (es. attraverso il Referendum, l iniziativa legislativa); PROGRAMMATICA poiché consiste in un programma che le forze politiche hanno il compito di attuare attraverso opportuni provvedimenti legislativi. 14

STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE 139 ARTICOLI Principi fondamentali Parte Prima Parte Seconda Disposizioni Transitorie e Finali 1. Principio democratico 2. Inviolabilità dei diritti fondamentali 3. Principio di uguaglianza 4. Diritto dovere al lavoro 5. Principio del decentramento 6. Tutela delle minoranze linguistiche 7. Rapporti tra Stato e Chiesa Cattolica 8. Rapporti tra Stato e altre religioni 9. Tutela della cultura, della ricerca e del patrimonio ambientale 10. Tutela degli stranieri 11. Tutela della pace 12. La bandiera Diritti e doveri dei cittadini Ordinamento della Repubblica Regolamentano il passaggio dal vecchio al nuovo regime Art.1-12 Art.13-54 Art.55-139 15

ARTICOLO 1 L Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. 16

REPUBBLICA Forma di governo nella quale tutti i cittadini partecipano alla gestione del potere attraverso i propri rappresentanti, la cui autorità discende dal consenso popolare DEMOCRATICA Vuol dire che la sovranità appartiene al popolo LAVORO Vuol dire che alla base della vita collettiva non vi è una determinata classe sociale (es. la borghesia) piuttosto che un altra (es. i lavoratori) ma il lavoro. 17

ARTICOLO 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità, e richiede l adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. 18

DIRITTI INVIOLABILI Sono quei diritti e quelle libertà essenziali che costituiscono base del nostro ordinamento e sono naturali ossia anteriori all esistenza dello Stato che deve garantirne la salvaguardia. Sono riconosciuti all uomo: Sia come SINGOLO Es. il diritto al nome, alla libera manifestazione del pensiero ecc.. Sia come MEMBRO DI FORMAZIONI SOCIALI Es. il diritto di associazione, di riunione ecc.. Sono: assoluti; indisponibili e intrasmissibili irrinunciabili imprescrittibili 19

Godono di un sistema di GARANZIE Le loro limitazioni da parte della Pubblica Autorità possono essere adottate solo nei casi previsti dalla legge e per atto motivato dell autorità giudiziaria Ricevono una tutela anche a livello INTERNAZIONALE Dichiarazione Universale dei Diritti dell Uomo del 1948 approvata dall ONU; Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali adottata dal Consiglio d Europa (firmata a Roma nel 1950, entrata in vigore nel 1953 e ratificata dall Italia nel 1955). Indietro 20

DOVERI INDEROGABILI Doveri di solidarietà politica Es. dovere di conoscere e osservare le leggi, di eleggere i propri rappresentanti, di difendere la patria Doveri di solidarietà economica Es. dovere di contribuire alle spese dello Stato Doveri di solidarietà sociale Es. fornire assistenza morale e materiale a chi ha bisogno Indietro 21

ARTICOLO 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all organizzazione politica, economica e sociale del Paese. 22

UGUAGLIANZA UGUAGLIANZA FORMALE Consiste nel divieto di discriminazioni: due soggetti, in situazioni uguali, non possono ricevere un trattamento diverso UGUAGLIANZA SOSTANZIALE E compito dello Stato rimuovere gli ostacoli che, limitando la libertà e l uguaglianza, impediscono il pieno sviluppo della persona umana La legge è uguale per tutti In che modo? Attraverso l emanazione di leggi volte a perseguire questo obiettivo e cioè che tutti abbiano le stesse opportunità. 23

ARTICOLO 4 La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. 24

IL DIRITTO AL LAVORO NO come DIRITTO SOGGETTIVO tutelabile davanti a un giudice ma come un PROGRAMMA DI POLITICA SOCIALE il cui scopo è di combattere la disoccupazione. Tuttavia lo Stato è tenuto ad emanare norme che, promuovendo il pieno sviluppo dell economia, consentano di raggiungere la più ampia occupazione. 25

ARTICOLO 5 La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell autonomia e del decentramento. 26

ARTICOLO 6 La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche 27

Val d Aosta francese Trentino Alto Adige tedesco Friuli Venezia Giulia sloveno in queste Regioni è stato riconosciuto il Bilinguismo 28

ARTICOLO 7 Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. 29

PATTI LATERANENSI Stipulati tra la Santa Sede e lo Stato italiano l 11/02/1929 ENTRATA IN VIGORE DELLA COSTITUZIONE E NUOVO CONCORDATO nel 1984 L Accordo comprendeva: un Trattato in base al quale la Chiesa riconosceva il Regno d Italia con capitale Roma e lo Stato Italiano sanciva l indipendenza del papato; Un Concordato con il quale venivano riconosciuti, tra l altro, gli effetti civili del matrimonio religioso e l obbligo dell insegnamento della religione cattolica in tutte le scuole e, quindi, la configurazione dello Stato Italiano come STATO CONFESSIONALE Con l entrata in vigore della Costituzione ci fu una diversa regolamentazione dei rapporti tra Stato e Chiesa. Con il Nuovo Concordato l insegnamento della religione cattolica è diventato facoltativo per cui lo Stato Italiano può considerarsi uno STATO LAICO 30

ARTICOLO 8 Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. 31

ACCORDI TRA STATO ITALIANO E LE CONFESSIONI RELIGIOSE NUOVO CONCORDATO INTESE Chiesa Cattolica (1984) Tavola valdese (1984) Pentecostali (1986) Avventisti del Settimo Giorno (1986) Comunità ebraica (1987) 32

ARTICOLO 9 La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione 33

Impegno per la cultura e la ricerca Insieme dei saperi dell individuo e del patrimonio di conoscenze della collettività Attività svolta dagli scienziati nei vari ambiti come ad es. la medicina, la biologia, la fisica, la matematica ecc.. L impegno per la cultura e la ricerca sono l essenza stessa dello sviluppo civile di una Nazione, per questo i Padri Costituenti li hanno inseriti nei Principi Fondamentali. 34

ARTICOLO 10 L ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l estradizione per reati politici. 35

Le norme del diritto internazionale nascono da: Trattati o Consuetudini TRATTATI: Vengono applicati nel nostro Paese dopo la decisione del Governo, l autorizzazione delle Camere e la ratifica da parte del Presidente della Repubblica. CONSUETUDINI Riconosciute dalla maggioranza degli Stati, hanno automaticamente valore per l Italia e costituiscono un vincolo per l ordinamento italiano che non può violarle. IMPORTANTE! Le norme del diritto internazionale non provengono da un ordinamento superiore agli Stati che le rende obbligatorie ma occorre che ciascuno Stato le faccia proprie adeguandovi il proprio ordinamento Indietro 36

DIRITTO DI ASILO E il diritto riconosciuto allo straniero di rimanere in Italia nel caso in cui nello Stato di origine non vengono garantiti i diritti umani, le libertà democratiche previste dalla Costituzione ESTRADIZIONE E il provvedimento mediante il quale lo straniero, che deve subire un processo o scontare una pena nel proprio Paese e si è rifugiato nel nostro, viene consegnato dall Italia allo Stato di appartenenza. E possibile per i reati comuni ma non per quelli politici Indietro 37

IL TRATTAMENTO DEGLI STRANIERI Cittadini dell Unione Europea Tutela simile a quella dei cittadini italiani: possono circolare liberamente nel territorio degli Stati membri. Per rimanere nel nostro Paese più di tre mese: devono iscriversi all anagrafe del Comune di residenza purchè: esercitino un attività lavorativa; seguano un corso di formazione; o dispongano di risorse sufficienti per la permanenza Cittadini Extracomunitari REGOLARI cioè muniti di regolari documenti: visto d ingresso; permesso di soggiorno (a seguito di un contratto di soggiorno) CLANDESTINI ossia quegli stranieri che entrano in Italia violando le leggi sull immigrazione: reato di clandestinità e pene severe per gli scafisti che organizzano sbarchi di immigrati 38

ARTICOLO 11 L Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; (principio pacifista) consente in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; Promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. (principio internazionalista) 39

PRINCIPIO PACIFISTA Ripudio della guerra come strumento di OFFESA (no di difesa) PRINCIPIO INTERNAZIONALISTA Lo Stato si impegna a partecipare alle Organizzazioni Internazionali che promuovono la pace e la giustizia tra i popoli Es. ONU, costituitasi nel 1945, ha come programma il mantenimento della pace e della sicurezza, lo sviluppo del progresso economico, sociale e culturale come anche la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali. L Italia aderisce all Onu nel 1955 40

ARTICOLO 12 La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni 41

La bandiera Italiana + Inno di Mameli Rappresentano i simboli dello Stato italiano Il tricolore era già era presente all epoca dello Statuto albertino; con la nascita della Repubblica fu tolto naturalmente dal tricolore lo stemma sabaudo. Il significato più accreditato rispetto alla scelta dei colori è: Verde come le nostre pianure Bianco come le nevi delle Alpi e degli Appennini Rosso come il sangue versato dai nostri compatrioti per l unione della nostra terra. E stato inserito tra i principi fondamentali per evitare che possa diventare oggetto di modifiche. 42

(Articoli 13 54) 43

ARTICOLO 13 LA LIBERTA PERSONALE La libertà personale è inviolabile. La libertà personale non può essere limitata se non nei casi e nei modi previsti dalla legge e per atto motivato dell autorità giudiziaria Consiste nella libertà della persona fisica da ogni forma di coercizione che ne impedisca o limiti i movimenti o le azioni. 44

Casi previsti dalla Legge RISERVA DI LEGGE Per atto motivato dell Autorità giudiziaria (es. mandati o ordini di comparizione, di cattura, di arresto) RISERVA DI GIURISDIZIONE Modi di limitazione della libertà personale Es. detenzione, ispezione, perquisizione, arresto in flagranza, fermo di indiziati di reato 45

Ulteriori garanzie all integrità psico -fisica della persona «E punita ogni violenza fisica o morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni della libertà» (art.13, 4 co.) «La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva» (art.13, 5 co.) «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato» (art.27, 3 co) 46

ARTICOLO 14 L INVIOLABILITA DI DOMICILIO Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. 47

DOMICILIO Per domicilio deve intendersi, non soltanto il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari o interessi ma anche qualunque luogo in cui la persona riesce ad isolarsi dal mondo esterno La LIBERTA di DOMICILIO implica: La libertà di scegliere il luogo in cui stabilire il proprio domicilio La libertà di svolgere, all interno del proprio domicilio, qualsiasi attività lecita Il diritto di impedire a chiunque, se non autorizzato a ciò dalla legge, di violare il proprio domicilio 48

ARTICOLO 15 LA LIBERTA DI COMUNICAZIONE La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge 49

CORRISPONDENZA Per corrispondenza si intende quella epistolare, telegrafica e telefonica, informatica e telematica. Deve essere assicurata sia la libertà della corrispondenza sia la segretezza della stessa nel senso che i pubblici poteri non possono impedire che le persone distanti tra loro comunichino nè possono prendere conoscenza dell oggetto della conversazione. OGNI ALTRA FORMA DI COMUNICAZIONE Es. le stazioni radio private e quelle forme di comunicazione che all epoca della Costituzione non erano immaginabili come la posta elettronica e Internet. Si tratta del più ampio «diritto alla riservatezza» che garantisce a ciascuno la possibilità di comunicare il proprio pensiero soltanto a chi desidera, senza che altri possano venirne a conoscenza 50

LIMITAZIONI Possono avvenire solo nei casi previsti dalla legge e per atto motivato dell Autorità Giudiziaria. Pensiamo ad esempio alle INTERCETTAZIONI sia telefoniche che ambientali: si tratta di atti a sorpresa che tendono ad acquisire la conoscenza di fatti, avvenimenti, circostanze all insaputa almeno di uno degli interessati. Ebbene le intercettazioni sono possibili solo se autorizzate dal giudice con provvedimento motivato. La legge prevede che siano consentite solo se sussistono gravi indizi di reato e per alcune categorie di reati. 51

ARTICOLO 17 LA LIBERTA DI RIUNIONE I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senza armi Per riunione deve intendersi qualsiasi raggruppamento di più persone non stabile (altrimenti avremo un associazione) e non occasionale (altrimenti avremo un assembramento) 52

RIUNIONI Raggruppamenti di persone temporaneamente convenute in un determinato luogo per soddisfare un interesse individuale di ciascuno di essi Possono avvenire in: un luogo privato (es. un abitazione); un luogo aperto al pubblico (es. un cinema, un teatro); un luogo pubblico (es. una piazza, una strada) 53

ARTICOLO 18 LA LIBERTA DI ASSOCIAZIONE I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non siano vietati dalla legge penale (Uniche associazioni proibite sono quelle segrete e quelle che perseguono scopi politici mediante organizzazioni militari ) 54

ASSOCIAZIONI Sono formazioni sociali stabilmente organizzate, al fine di soddisfare determinati interessi comuni a tutti coloro che ne fanno parte La libertà di associazione si specifica: nella libertà di costituire un associazione; nella libertà di aderire ad un associazione; nella libertà di recedere da un associazione 55

ARTICOLO 21 LA LIBERTA DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione 56

MEZZI attraverso i quali si può manifestare il proprio pensiero Parola Scritto (la stampa) Radio Televisione Mezzi di comunicazione di massa in genere LIMITI BUON COSTUME Le manifestazioni non devono essere contrarie al senso del pudore e della decenza ORDINE PUBBLICO Le manifestazioni non devono costituire apologia di delitto SEGRETO DI STATO Alcuni atti, documenti, notizie sono coperte dal segreto di Stato 57

ARTICOLO 29 «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato all uguaglianza morale e giuridica dei coniugi..» 58

Il MATRIMONIO Per il diritto italiano il matrimonio è l atto che dà fondamento alla famiglia legittima creando un rapporto giuridico tra i coniugi e determinando, automaticamente, per la prole, lo status di figli legittimi. CIVILE Celebrato davanti a un ufficiale di stato civile (sindaco o suo delegato) RELIGIOSO Celebrato davanti a un ministro di culto cattolico (o acattolico). Affinchè questo tipo di matrimonio sia valido occorre che l atto di matrimonio sia trascritto nel Registro dello Stato civile (c.d concordatario così chiamato perché introdotto con il Concordato del 1929) Rinvio 59

L UGUAGLIANZA MORALE E GIURIDICA DEI CONIUGI Il principio dell uguaglianza morale e giuridica dei coniugi di cui all Art.29 Cost. è stato ribadito dalla Legge di Riforma del Diritto di Famiglia n.15 del 1975 che ha abrogato numerose disposizioni del Codice Civile in aperto contrasto con la Costituzione. I punti salienti della riforma: Completa parità giuridica (oltre che morale) dei coniugi (dunque diverso ruolo della donna la cui attività non più limitata all ambito domestico) Riconoscimento dei figli naturali, con identici diritti successori per i figli legittimi e i figli naturali; La scomparsa dell istituto della dote; L istituzione della comunione legale dei beni tra i coniugi; La potestà esercitata da entrambi i genitori (c.d. potestà parentale) subentrata alla patria potestà 60

ARTICOLO 30 E dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima» 61

I FIGLI NATURALI Sono i figli nati da genitori non sposati e riconosciuti da uno o da entrambi Al pari dei figli legittimi: hanno il diritto ad essere educati e mantenuti; hanno diritto al nome; hanno diritto ad una parte del patrimonio familiare. Hanno però anche dei doveri così come i figli legittimi: il dovere di rispettare i genitori; di vivere in famiglia fino al compimento della maggiore età; di collaborare alle necessità della stessa secondo le proprie capacità. 62

ARTICOLO 33 LIBERTA DI INSEGNAMENTO L arte e la scienza sono libere e libero ne è l insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull istruzione ed istituisce scuole Statali per tutti gli ordini e i gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione senza oneri per lo Stato. 63

LA LIBERTA DI INSEGNAMENTO E un applicazione della libertà di manifestazione del pensiero (art.21 Cost.) che, in relazione al mondo della scuola, si traduce nella possibilità per il docente di utilizzare i metodi, i mezzi e i contenuti che ritiene più idonei allo scopo. Libertà di «scelta del metodo» Libertà di «espressione» 64

ARTICOLO 34 IL DIRITTO ALLO STUDIO La Scuola è aperta a tutti. L istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti dell istruzione 65

OBBLIGO SCOLASTICO Innalzato da otto a 10 anni e riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni. L adempimento dell obbligo di istruzione è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18 anno di età OBBLIGO FORMATIVO Il diritto/dovere dei giovani che hanno assolto all obbligo scolastico, di frequentare attività formative fino all età di 18 anni. Ogni giovane, potrà scegliere se: -proseguire gli studi nel sistema dell istruzione scolastica. -frequentare il sistema della formazione professionale la cui competenza è della Regione e della Provincia. -iniziare il percorso di apprendistato. 66

ARTICOLO 35 - LA TUTELA DEL LAVORO La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l elevazione professionale dei lavoratori 67

Principi Costituzionali in materia di lavoro: Art.1, principio democratico (la sovranità appartiene al popolo); Art.36, principio delle retribuzione proporzionata e sufficiente; Art.37,1 co., principio dell uguaglianza dei diritti tra lavoratori e lavoratrici; Art.37, 3 co., principio della parità di retribuzione per il lavoro dei minori, rispetto al lavoro ordinario e l esigenza di una tutela legislativa appropriata; Art.36, 2 co. e 37 2 co, la riserva di legge per determinare la durata della giornata lavorativa e l età minima per svolgere il lavoro salariato; Art.38, 1 co., il diritto al mantenimento e all assistenza sociale riconosciuto agli inabili al lavoro; Art.38, 2 co., il diritto alla previdenza sociale; Art. 39, la libertà di organizzazione sindacale; Art.40, il riconoscimento del diritto di sciopero. 68

ARTICOLO 36 - PRINCIPIO DELLA GIUSTA RETRIBUZIONE Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato e, in ogni caso, sufficiente ad assicurare a sè e alla sua famiglia un esistenza libera e dignitosa 69

Principio della Giusta Retribuzione Principio della proporzione tra retribuzione e qualità e quantità del lavoro prestato Principio secondo cui la retribuzione deve essere sufficiente ad assicurare al lavoratore un esistenza libera e dignitosa. Sono i Contratti Collettivi a stabilire il minimo salariale per tutti i lavoratori della categoria anche se non iscritti ai sindacati stipulanti 70

ARTICOLO 39 LA LIBERTA DI ORGANIZZAZIONE SINDACALE L organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme stabilite dalla legge. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficiacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il sindacato si riferisce. 71

Libertà di organizzazione sindacale Costituisce una specifica manifestazione del principio di associazione di cui all art.18 (Cost.) SINDACATI Associazioni volontarie di lavoratori o datori di lavoro la cui caratteristica attività consiste nella stipula del contratto collettivo I SINDACATI NON SONO MAI STATI REGISTRATI e dunque i contratti collettivi dovrebbero aver efficacia soltanto tra le parti come qualsiasi contratto di diritto civile mentre, invece, di fatto, hanno efficacia erga omnes cioè nei confronti di tutti gli appartenenti alla categoria anche se non iscritti. 72

ARTICOLO 40 IL DIRITTO DI SCIOPERO «Il diritto di sciopero si esercita nell ambito delle leggi che lo regolano» Lo sciopero si configura come un astensione totale e concertata dal lavoro da parte di più lavoratori subordinati per la tutela dei loro interessi collettivi. EFFETTI Unico effetto è la sospensione della prestazione lavorativa da parte del lavoratore e la sospensione della retribuzione da parte del datore di lavoro. 73

La legge principale che regolamenta lo sciopero è la legge 146 /1990 sui servizi pubblici essenziali (es. sanità, trasporti, servizi di informazione ecc..) 4-Esperimento di un tentativo di conciliazione obbligatorio tra le parti 3-Indicazione preventiva della durata delle astensioni In questi casi l esercizio del diritto di sciopero deve avvenire nel rispetto di alcune condizioni: 1-Deve essere garantita l erogazione delle prestazioni essenziali 2-Preavviso minimo non inferiore a 10 giorni 74

SANZIONI PER VIOLAZIONE DEI LIMITI IMPOSTI DALLA LEGGE Per i LAVORATORI: sanzioni disciplinari (ad esclusione del licenziamento) Per le ORGANIZZAZIONI SINDACALI, sospensione dei benefici (permessi retribuiti e contributi sindacali) 75

I DOVERI DEL CITTADINO Varie volte la nostra Costituzione fa riferimento ai doveri del cittadino anche se tratta in maniera più diffusa i diritti rispetto ai doveri: nell Art.2, si parla di doveri inderogabili di solidarietà economica, sociale e politica; nell Art.4,si parla del dovere di ogni individuo di lavorare ossia di svolgere un attività che possa contribuire allo sviluppo morale e materiale del Paese; nell Art.34, 2 co., si parla dell obbligo scolastico, quindi del dovere di istruirsi frequentando la scuola dell obbligo; nell Art.30 del dovere di educare i propri figli; nell Art.48, 2 co. del dovere di votare; nell Art. 52, del dovere di difendere la patria; nell Art.53, del dovere di pagare i tributi; nell Art.54, del dovere di fedeltà alla Repubblica 76

ARTICOLO 52 LA DIFESA DELLA PATRIA La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge 77

«SACRO» vuol dire che è un dovere fondamentale, non solo dal punto di vista giuridico ma anche morale E un dovere che riguarda tutti, non solo i militari: in occasione di un conflitto tutti sono tenuti a prestare soccorso. SERVIZIO MILITARE Dal 2005 l obbligo di leva è stato sospeso ed è stato istituito il servizio militare professionale volontario: sia gli uomini che le donne possono decidere di effettuare il servizio militare o civile 78

ARTICOLO 53 IL DOVERE DI PAGARE I TRIBUTI «Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario si basa sul criterio della progressività» 79

TUTTI Vuol dire non solo i cittadini italiani ma anche gli stranieri che vivono e percepiscono un reddito nel nostro Paese «in ragione della propria CAPACITA CONTRIBUTIVA» Vuol dire che è tenuto a pagare i tributi soltanto chi dispone di una certa ricchezza (reddito o patrimonio) 80

ARTICOLO 54 DOVERE DI FEDELTA ALLA REPUBBLICA «Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservare le leggi e la Costituzione» 81

FEDELTA Rispetto assoluto dei principi e dei valori della nostra Costituzione e rispetto delle leggi dello Stato Tutti sono tenuti a questo dovere di fedeltà: coloro che svolgono cariche pubbliche hanno un vincolo più forte rispetto agli altri cittadini (sono infatti tenuti a svolgerle con disciplina e rispetto prestando «giuramento») 82

DISCORSO DI CALAMADREI SULLA COSTITUZIONE (1955) 83

Grazie per l attenzione FINE 84