DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL UNIONE TERRE VERDIANE N. 19 DEL 18.06.2014 OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE E L UTILIZZO DEI BUONI PASTO. Il giorno 18 giugno 2014 alle ore 18.00, presso la Sede dell Unione Terre Verdiane, si è riunita la Giunta dell Unione Terre Verdiane, presenti: N. COMPONENTE QUALIFICA PRESENTI 1 IACONI FARINA SALVATORE Presidente SI 2 ALTIERI DOMENICO Assessore NO 3 ANTONIOLI MARCO Assessore SI 4 DODI ANTONIO Assessore SI 5 FRITELLI FILIPPO Assessore SI 6 GAMBAZZA MARIA GIOVANNA Assessore SI 7 MASSARI ANDREA Assessore SI 8 GRASSI MASSIMILIANO Assessore NO Presiede la seduta il Presidente SALVATORE IACONI FARINA Verbalizza il Segretario ANDREA MINARI
DELIBERAZIONE N. 19 DEL 18 GIUGNO 2014 OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE E L UTILIZZO DEI BUONI PASTO. Richiamato il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; LA GIUNTA DELL UNIONE Premesso che, ai sensi degli artt. 45 e 46 del C.C.N.L. sottoscritto il 14 settembre 2000, così come integrati dall art. 13 del C.C.N.L. sottoscritto il 9 maggio 2006, gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, secondo le modalità indicate nell art. 46, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi ; Dato atto che l Unione Terre Verdiane non è dotata di apposito Regolamento in materia; Valutata la necessità di adottare un apposito Regolamento interno al fine di normare l erogazione e l utilizzo dei buoni pasto e dotare il personale dipendente di uno strumento idoneo al corretto utilizzo degli stessi; Visto lo schema di Regolamento allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; Recepito il parere espresso a norma dell art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile gestione risorse umane, secondo cui la proposta di deliberazione è tecnicamente regolare ; A voti unanimi resi nei modi e forme di legge: DELIBERA DI APPROVARE, per le motivazioni riportate in premessa, il Regolamento per l erogazione e l utilizzo dei buoni pasto, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.
REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE E L UTILIZZO DEI BUONI PASTO Approvato con deliberazione della Giunta n. del
Art. 1 Finalità Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio sostitutivo di mensa erogato sotto forma di ticket restaurant (buono pasto) alle condizioni indicate nei successivi articoli. Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile in pubblici esercizi appositamente convenzionati con l appaltatore e dislocati sul territorio che svolgono le seguenti attività: a. somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alla Legge 25 agosto 1991 n. 287 ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio nonché da mense aziendali ed interaziendali; b. cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, effettuate, oltre che dagli stessi esercizi di somministrazione, mense aziendali ed interaziendali, da rosticcerie e gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all albo, nonché dagli esercizi di vendita legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare. Art. 2 Diritto al servizio sostitutivo di mensa ed esclusioni Ha diritto al servizio sostitutivo di mensa attraverso l attribuzione di un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata, il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale. Ad eccezione di casi particolari specificati nei successivi commi, l erogazione giornaliera del buono pasto è regolata dai seguenti criteri: il diritto al buono pasto è connesso alla prestazione del servizio certificata da sistemi di rilevazione automatizzati; il dipendente deve prestare attività lavorativa nelle modalità disposte dall ente, al mattino per almeno 5 (cinque) ore, effettuare la pausa pranzo non inferiore a 30 (trenta) minuti e non superiore a 2 (due) ore tra le 13,00 e le 15,00 con prosecuzione dell attività lavorativa ordinaria e/o straordinaria nel pomeriggio per almeno 2 (due) ore; l attività lavorativa svolta nella giornata deve avere una durata di almeno 7 (sette) ore complessive, escluso il tempo della pausa pranzo. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle particolari attività di vigilanza eseguite in turni e la conseguente continuità dell erogazione dei servizi, ai dipendenti appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, nel caso in cui sia necessario prolungare l attività lavorativa nelle ore pomeridiane per esigenze di servizio non derogabili (incidenti stradali, TSO, ASO, emergenze di protezione civile), verrà attribuito il buono pasto anche in assenza della pausa pranzo. Per le stesse motivazioni, al solo personale dipendente appartenente al Corpo di Polizia Municipale, verrà attribuito un buono pasto anche in presenza di attività lavorativa al pomeriggio per almeno 5 (cinque) ore. La pausa pranzo, non inferiore a 30 (trenta) minuti e non superiore a 2 (due) ore, dovrà essere compresa tra le 19,00 e le 21,00. L attività lavorativa ordinaria e/o straordinaria dovrà proseguire nella sera per almeno 2 (due) ore; E prevista l attribuzione un solo buono pasto al giorno. Al dipendente è esclusa l attribuzione del buono pasto nei seguenti casi: trovandosi fuori sede per missione autorizzata, ha diritto al rimborso delle spese sostenute per i pasti negli importi massimi previsti dalla normativa vigente; partecipa a giornate di formazione od altri eventi in cui sia prevista l erogazione del pasto a carico degli organizzatori.
Art. 3 Valore ed utilizzo del buono pasto Il valore nominale del buono pasto è di 5,29. Il buono pasto: deve essere firmato dal dipendente al momento dell utilizzo; non è cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro. Art. 4 Furto smarrimento e deterioramento In caso di furto o smarrimento il dipendente non ha diritto a richiedere la sostituzione dei buoni smarriti o rubati. In caso di deterioramento l Amministrazione può procedere alla relativa sostituzione solo qualora il dipendente consegni i buoni deteriorati ma comunque interi e riferibili alla gestione in corso. Art. 5 Procedura di erogazione dei buoni pasto L erogazione dei buoni pasto al dipendente viene effettuata dall Ufficio Personale, in base ai criteri previsti dall art. 2, posticipatamente, sulla base delle risultanze mensili del programma di rilevamento presenze, entro il mese successivo. La consegna viene effettuata direttamente ad ogni dipendente avente diritto. I buoni spettanti ai dipendenti che prestano servizio in locali diversi dalla sede possono essere ritirati dal Responsabile per tutti gli appartenenti al proprio Servizio e dallo stesso poi distribuiti ad ognuno. I buoni sono spendibili fino alla loro naturale data di scadenza. Art. 6 Oneri fiscali Ai sensi della normativa vigente, i buoni pasto sono esenti da oneri fiscali e previdenziali fino all importo massimo a carico dell Amministrazione di 5,29. La differenza tra il valore nominale del buono e la quota esente costituisce reddito imponibile ai fini fiscali e previdenziali, assoggettabile alle relative ritenute a carico del datore di lavoro e del lavoratore secondo le rispettive aliquote. Art. 7 Norme finali Il presente Regolamento entra in vigore il 1 LUGLIO 2014 A decorrere da tale data è abrogato qualsiasi atto od accordo sottoscritto precedentemente nella materia disciplinata dal presente regolamento.