La recente normativa in tema di data retention



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Security Summit Roma 11 giugno 2009 La recente normativa in tema di data retention Stefano Aterno Docente informatica giuridica La Sapienza di Roma www.studioaterno.it

La normativa in vigore: in Italia e in Europa - Modifiche all art. 132 del Dlgs 196/2003; - decreto Pisanu(L. 155/2005 -dl. 248/2007) - Direttiva europea 2006/24/CE (modifica la 2002/58/CE) di prossima attuazione; - Milleproroghe di fine anno e conversione in legge con modifiche; - il nuovo comma 4 ter che è stato introdotto dalla L. 48 del 5 aprile 2008 - Dlgs 30 maggio 2008 n.109 (recepisce la direttiva europea cd Frattini); - DL 151 del 2 ottobre 2008, convertito in legge il 2.12.08 modifica art. 6 dlgs 109/08 -

OGGI Per quanto tempo si conservano i dati? - art. 132 dlgs 196/2003 (modificato dal Dlgs: 109/2008): -telefonico 24 mesi - telematico 12 mesi [cancellate le chiamate senza risposta eccedenti i 30 giorni ] Legge 2.12.08 blocca questo termine fino al 31.03.2008 oggi I DATI NON SI CONSERVANO oltre NEANCHE per motivi antiterrorismo Ex legge di conversione del milleproroghe

La parte tecnica del DLGS - Le definizioni 109/2008 - Le norme modificate e i poteri tolti al Garante - Categorie di dati da conservare per gli operatori di telefonia e di comunicazione elettronica - cosa la legge intende per IP univocamente assegnato Dlgs109_2008_30 maggio 2008.doc Qualche problema da risolvere e risolto in parte dal DL 151 del 2 ottobre 2008

Con l attuazione della direttiva abbiamo un art.132 più o meno cosi Fermo restando quanto previsto dall articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico, sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi, per finalità di accertamento e repressione di reati, mentre, per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per dodici mesi dalla data della comunicazione 1. 1-bis. I dati di cui all articolo 132-bis relativi alle chiamate senza risposta trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico oppure di una rete pubblica di comunicazione sono conservati per trenta giorni.. 2. Entro il termine di cui al comma 1, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del pubblico ministero anche su istanza del difensore dell imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private ferme restando le condizioni di cui all articolo 8, comma 2, lettera f), per il traffico entrante. Il difensore dell imputato o della persona sottoposta alle indagini può richiedere, direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall articolo 391-quater del codice di procedura penale, ferme restando le condizioni di cui all art. 8 comma 2, lettera f), per il traffico entrante.

«4-ter. Il Ministro dell interno o, su sua delega, i responsabili degli uffici centrali specialistici in materia informatica o telematica della Polizia di Stato, dell Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché gli altri soggetti indicati nel comma 1 dell articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, possono ordinare, anche in relazione alle eventuali richieste avanzate da autorità investigative straniere, ai fornitori e agli operatori di servizi informatici o telematici di conservare e proteggere, secondo le modalità indicate e per un periodo non superiore a novanta giorni, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, ai fini dello svolgimento delle investigazioni preventive previste dal citato articolo 226 delle norme di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, ovvero per finalità di accertamento e repressione di specifici reati. Il provvedimento, prorogabile, per motivate esigenze, per una durata complessiva non superiore a sei mesi, può prevedere particolari modalità di custodia dei dati e l eventuale indisponibilità dei dati stessi da parte dei fornitori e degli operatori di servizi informatici o telematici ovvero di terzi. (l. 48 del 2008)

(l. 48 del 2008) 4-quater. Il fornitore o l operatore di servizi informatici o telematici cui è rivolto l ordine previsto dal comma 4-ter deve ottemperarvi senza ritardo, fornendo immediatamente all autorità richiedente l assicurazione dell adempimento. Il fornitore o l operatore di servizi informatici o telematici è tenuto a mantenere il segreto relativamente all ordine ricevuto e alle attività conseguentemente svolte per il periodo indicato dall autorità. In caso di violazione dell obbligo si applicano, salvo che il fatto costituisca più grave reato, le disposizioni dell articolo 326 del codice penale. 4-quinquies. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4-ter sono comunicati per iscritto, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dalla notifica al destinatario, al pubblico ministero del luogo di esecuzione il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida. In caso di mancata convalida, i provvedimenti assunti perdono efficacia. (l. 48 del 2008) 5. omissis

Perché conservare per tanto tempo i dati telematici e telefonici? A cosa servono? - Indagini (utilità dati esteriori delle comunicazioni) - Riscontri testimoniali in casi di criminalità organizzata - Localizzazione geografica(approssimativa) chiamante - Indagini su VOIP - Altro

Art. 6. Disposizioni transitorie e finali 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. I soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti derivanti dall'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 3. La disposizione dell'articolo 132, comma 1-bis, del Codice, introdotta dall'articolo 2, comma 1, lettera b), [ha effetto decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto] ha effetto a decorrere dal 31 marzo 2009. 4. L'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, è abrogato. 5. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico che offrono servizi di accesso a internet (Internet Acces Provider) assicurano la disponibilità e l'effettiva univocità degli indirizzi di protocollo internet [entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto] a decorrere dal 31 marzo 2009. Fino al 31 marzo 2009 i predetti fornitori di servizi sono autorizzati a conservare i dati del traffico telematico, di cui all'articolo 6, comma I, del decreto-legge n. 144 del 2005, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in deroga a quanto previsto dal medesimo comma 1, compresi quelli non ancora cancellati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Entrato in vigore il 3 luglio 2008 Articolo così modificato dal dl del 2 ottobre 2008, 151: (Modifìche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109). All'articolo 6 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:a) al comma 3, le parole: "ha effetto decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto." sono sostituite dalle seguenti: "ha effetto a decorrere dal 31 dicembre 2008."; b) al comma 5, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) le parole: "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto." sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 31 dicembre 2008."; 2) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Fino al 31 dicembre 2008 i predetti fornitori di servizi sono autorizzati a conservare i dati del traffico telematico, di cui all'articolo 6, comma I, del decreto-legge n. 144 del 2005, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in deroga a quanto previsto dal medesimo comma 1, compresi quelli non ancora cancellati.".

Per gli Stati europei Art. 6 direttiva 2006/24 Gli Stati membri provvedono affinchè le categorie di dati di cui all art. 5 siano conservate per periodi non inferiori a sei mesi e non superiori a due anni dalla data di comunicazione

Alcune anomalie del sistema e delle relazioni tra istituzioni Mancata attuazione entro i termini direttiva Ritenuta deroga (mai esistita ) Proroga pisanu in sordina e in zona Cesarini senza reale concertazione tra le parti interessate Provvedimenti per alcuni e non per tutti Norme emanate da Parlamento senza una reale discussione/conoscenza parlamentare

Gli episodi accaduti intorno alla vicenda denotano una certa schizzofrenia normativa ERRORI COMMESSI

Grazie dell attenzione! sono a disposizione per le vostre domande www.studioaterno.it www.iisfa.it s.aterno@studioaterno.it