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Problemi di comunicazione: perché si assume? L incremento delle assunzioni a tempo indeterminato sarà effetto del nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato con tutele crescenti (D.lgs. 23/2015)? L incremento delle assunzioni a tempo indeterminato sarà effetto dei consistenti sgravi contributivi previsti dalla Legge di stabilità (L. 190/2014 per i lavoratori che nel semestre precedente non abbiano avuto alcun rapporto di lavoro a tempo indeterminato)! Sarà un emersione dal nero ed una cannibalizzazione delle altre forme contrattuali

Problemi di comunicazione: chi ci guadagna? Per una retribuzione lorda annua di 22.000,00 (lordo mese 1.692,00) Risparmio ( 8.337,00 annui) dopo tre anni = 25.011,00 Indennizzo per il licenziamento dopo Tre anni: Art. 3, c. 1 = 10.152,00 (indennizzo Tribunale) Art. 6 c. 1 = 5.076,00 (offerta di conciliazione) Art. 9, c. 1 = 2.538,00 (piccole imprese)

CATUC: d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23 Non è un nuovo tipo legale di contratto di lavoro Ma una diversa disciplina dei licenziamenti con riduzione delle tutele: solo in casi eccezionali è ancora possibile la reintegrazione nel posto di lavoro.

A chi si applica (7 marzo 2015) operai, impiegati e quadri (non ai dirigenti) assunti dal 7 marzo 2015 anche a conversioni di contratti a tempo determinato e conferme in servizio degli apprendisti dal 7 marzo 2015. Anche ai lavoratori impiegati presso piccole imprese se per effetto di nuove assunzioni si supera la soglia: tutti i lavoratori soggetti alla disciplina del CATUC

Differenza di trattamento tra vecchi e nuovi assunti Problema di ragionevolezza della diseguaglianza (Art. 3 cost.) di tutela tra lavoratori della stessa condizione licenziati per stesso motivo. Eclatante nel caso di licenziamenti collettivi. Stessa procedura e licenziamenti sulla base di criteri di scelta scorretti: tutela reintegratoria (il vecchio assunto) modesto indennizzo economico (il nuovo assunto) Spinta alle imprese per la sostituzione dei vecchi con i nuovi assunti

Piano Processuale Vecchi assunti: si applica Rito Fornero Nuovi assunti: non si applica Rito Fornero => tempi delle ordinarie cause di lavoro Se c è tutela reintegratoria: licenziamenti nulli => procedimento d urgenza licenziamenti discriminatori => procedimento sommario di cognizione Nuovi assunti: non si applica la procedura preventiva per GMO davanti alla DTL

Appalti e cessioni d azienda Settori appalti: Clausola sociale: tutti CATUC Art. 7: successione appalti => il lavoratore conserva l anzianità già maturata Minaccia alle Clausole Sociali. Se imprese concorrenti impiegano soltanto nuovi assunti: offerte più basse salta la «clausola sociale» Cessioni Azienda (art. 2112 cod.civ.): «vecchi assunti» meno appetibili per l impresa subentrante rischio fenomeni fraudolenti per fare «nuove assunzioni» e non «passaggi»

Il licenziamento nullo e discriminatorio Irrilevante la dimensione del datore di lavoro Sanzione come per i vecchi assunti Novità: rientrano anche licenziamenti intimati per sopravvenuta inidoneità del lavoratore superamento del comporto => anche la malattia può considerarsi un caso di (temporanea) disabilità fisica o psichica del lavoratore

Ingiustificato motivo (sogg. e ogg.) e assenza di giusta causa Regola: tutela meramente economica con misura prefissata => il giudice non ha potere di modulare l indennizzo Sanzione. Indennizzo che cresce con l anzianità: due mensilità per ogni anno di anzianità minimo 4 mensilità e massimo 24 mensilità Resta il preavviso

Licenziamenti collettivi Non come per i vecchi assunti che hanno due differenti regimi sanzionatori: Indennizzo per violazione della procedura Reintegrazione per violazione dei criteri di scelta. Art. 10: soltanto indennizzo come per il licenziamento individuale

Licenziamento disciplinare Eccezione, per la quale è prevista ancora la sanzione della reintegrazione. Ipotesi in cui "sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento" non solo «fatto materiale» ma «fatto materiale contestato»

Vizi procedurali Licenziamento viziato sul piano formale o procedurale (requisito di motivazione o procedura dell'articolo 7 dello Statuto) Sanzione indennitaria dimezzata: 1 mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio, minimo 2 - massimo 12

Datori di lavoro di minori dimensioni Ove non si applica l'art. 18 SL (15/60 dipendenti) ci sono due differenze: è comunque esclusa la reintegrazione l'indennizzo è dimezzato e non può comunque superare le 6 mensilità dunque va da 2 a 6 mesi di retribuzione, crescendo di una mensilità per anno di servizio, a partire dal terzo e fino al sesto anno di anzianità aziendale

Il calcolo dell'indennizzo Parametro: non retribuzione globale di fatto ma ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto Ovvero la retribuzione annua (art. 2120 c.c.) i cui elementi sono quelli erogati a titolo non occasionale La contrattazione collettiva può escludere alcuni elementi Misura proporzionata ai singoli mesi, o alle frazioni di mese uguale o superiore a quindici giorni In pratica, ogni mese (o frazione di almeno quindici giorni) il lavoratore matura 2/12 (o 1/12) di retribuzione

Offerta di conciliazione Nuova procedura ad iniziativa del solo datore di lavoro «per evitare il giudizio»: entro i termini di impugnazione (60 giorni) invito al lavoratore in sede protetta (art. 2113, c. 4, c.c. e art. 76 d.lgs. 276/03) offerta, mediante consegna di un assegno circolare, di una somma pari a: 1 mensilità per ogni anno di servizio - minimo di 2 massimo 18 con senzione da contributi ed imposte => è «netta»

Transazioni tombali L esenzione non vale per eventuali erogazioni aggiuntive (transazioni tombali) Transazioni tombali: dinanzi alla commissione di conciliazione è necessaria un'adeguata assistenza Il lavoratore ha diritto di concludere soltanto accordo su licenziamento rifiutandosi di sottoscrivere altre transazioni

art. 3 c. 1: 2 PER ANNO MINIMO 4 MASSIMO 24 (NETTE INPS - LORDE IRPEF [23/27%]) art. 6 c. 1: 1 PER ANNO MINIMO 2 MASSIMO 18 (NETTE INPS E IRPEF) ANNI ART. 3 C. 1 AL NETTO DEL 23% AL NETTO DEL 27% ART. 6 C. 1 1ª % 2ª % 1 4 3,1 2,9 2 65% 68% 2 4 3,1 2,9 2 65% 68% 3 6 4,6 4,4 3 65% 68% 4 8 6,2 5,8 4 65% 68% 5 10 7,7 7,3 5 65% 68% 6 12 9,2 8,8 6 65% 68% 7 14 10,8 10,2 7 65% 68% 8 16 12,3 11,7 8 65% 68% 9 18 13,9 13,1 9 65% 68% 10 20 15,4 14,6 10 65% 68% 11 22 16,9 16,1 11 65% 68% 12 24 18,5 17,5 12 65% 68% 13 24 18,5 17,5 13 70% 74% 14 24 18,5 17,5 14 76% 80% 15 24 18,5 17,5 15 81% 86% 16 24 18,5 17,5 16 87% 91% 17 24 18,5 17,5 17 92% 97% 18 24 18,5 17,5 18 97% 103% 19 24 18,5 17,5 18 97% 103% 20 24 18,5 17,5 18 97% 103%

Forme contrattuali e regime delle mansioni Schema decreto legislativo in corso di esame da parte delle commissioni parlamentari Abolizione: job-sharing associazione in partecipazione contratti a progetto.

Alcune novità sulle forme contrattuali contratto a termine: il superamento delle soglie previste per legge o per contratto non determina la conversione del contratto in contratto a tempo indeterminato, ma una sanzione amministrativa Co.co.co.: rivive Co.co.co.: se di contenuto ripetitivo (non esecutivo) ed eterorganizzate (con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro) => disciplina del rapporto di lavoro subordinato

Modifiche disciplina mansioni Possibilità per le imprese di assegnare al dipendente mansioni inferiori di 1 livello mantenendo livello e retribuzione: nel caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidono sulla posizione del lavoratore ulteriori ipotesi previste dalla contrattazione collettiva, anche aziendale. Accordo individuali in sede protetta per declassamento per più livelli senza mantenere livello e retribuzione

Modifica disciplina mansioni Mutamento orizzontale delle mansioni: entro lo stesso livello di appartenenza non ultime mansioni svolte Si passa da equivalenza sostanziale ad equivalenza formale

Mansioni superiori 5 novità per assegnazione definitiva: Periodo da 3 a 6 mesi Può essere prolungato da contratti collettivi anche aziendali I 6 mesi sono continuativi Può essere impedita da ragioni sostitutive Può essere impedita da diversa volontà del lavoratore

Punti d attacco Eccezioni di costituzionalità per eccesso di delega (art. 76 Cost. ad esempio conciliazione, licenziamenti collettivi, mansioni superiori, vecchi assunti di piccole imprese) e violazione del principio di eguaglianza (art. 3 ad esempio irragionevole differenza fra vecchi e nuovi assunti) Azioni ex art. 28 S.L. per licenziamenti collettivi quando le violazione della legge assumano rilevanza come condotte antisindacali => si può richiedere reintegrazione Azioni fondate sui contratti ed accordi sindacali

Punti d attacco Licenziamenti discriminatori e licenziamenti nulli Dimostrare la vera ragione del licenziamento che non è quella indicata = motivo di carattere illecito o discriminatorio. Ad esempio il caso del licenziamento economico intimato dopo che il dipendente ha avviato una azione stragiudiziale o giudiziaria a tutela dei propri diritti Violazione del codice disciplinare: autonoma azione ripristinatoria e/o risarcitoria per mancato rispe4tto di un impegno di carattere negoziale