Decurtazione punti patente a ciclisti (art. 219-bis c.2 Codice della Strada)

Documenti analoghi
Ing. Enrico Chiarini 27/11/2009 TEMA Sanzioni a ciclisti - rev. 6. Sanzioni a ciclisti. Ing. Enrico Chiarini

I SOPOL ANVU WEB LA FORMAZIONE A PORTATA DI UN CLICK

Corpo Polizia Locale di Milano Circolare 27 luglio 2009 n. 16

L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione redatto dagli agenti di polizia stradale.

Art. 126-bis. Patente a punti. (1) (2) - Gruppo Agenti Sara Mercoledì 05 Settembre :04 -

Violazione articolo 186 Codice della Strada (Modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120 G.U. n. 175 del )

1, ,50 3 non previste

Violazione articolo 186 Codice della Strada TABELLA ESPLICATIVA DELLE VIOLAZIONI E DELLE SANZIONI DOPO LA LEGGE 120/2010

Art. 141 Comma 8 velocità non commisurata alle situazioni ambientali 2

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

COMUNE DI COMACCHIO Provincia di Ferrara Settore II - Affari Generali, Cultura e Promozione del Territorio, Personale

NORMATIVA DI RIFERIMENTO CODICE DELLA STRADA

TABELLA DEI PUNTEGGI PREVISTI DALL ART. 126-BIS

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

AGGIORNAMENTO DELLA L. 23 MARZO 2016, N. 41 (OMICIDIO STRADALE) AL CODICE DELLA STRADA (COLLANA I CODICI VIGENTI)

Ecco l occasione giusta per valutare la tua preparazione!

8) Quale sanzione accessoria è prevista dall art. 116 del codice della strada in caso di recidiva nel reato di guida senza patente? a. La sanzione acc

LA C.D. III DIRETTIVA PATENTI: SCHEMA OPERATIVO DELLE SANZIONI

Introduzione del reato di omicidio stradale e nautico e del reato di lesioni personali stradali e nautiche

Ministero dell Interno

Violazioni al c.d.s. che prevedono l applicazione della confisca del veicolo. Violazione Procedimento confisca Sequestro Affidamento

Ministero dell Interno

Ministero dell Interno DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Prot. n Roma, 22 luglio 2016

Il reato di omicidio stradale

LEGGE N. 120 DEL 29/07/2010 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE

LE SANZIONI AMMINISTRATIVE PRINCIPI GENERALI

DIRITTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. Guida sotto l influenza dell alcool Art. 186 cds

PATENTE A PUNTI NORMATIVA

PRESCRIZIONI E NUOVA SCADENZA DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE di Franco MEDRI *

Irregolarità relative all applicazione della sanzione della perdita dei punti

CODICE DELLA STRADA Nuovo Codice della Strada Circolari Ministero dell Interno del 12 e 16 agosto 2010.

REATI ST ADALI: SANZIONI E RESPONSABILITÀ

Comando Polizia Municipale

Queste le novità introdotte nell articolo 115 del codice della strada, nella versione attuale rispetto a quella modificata.

SOMMARIO. Capitolo 1 - Organizzazione delle strade e della segnaletica

Norma violata Tipo di infrazione Sanzione amministrativa Sanzione accessoria Punti. da 68,25 a 275,10. da 516,00 a 5.164,00. da 137,55 a 550,20

Scritto da Daniela Martedì 19 Gennaio :54 - Ultimo aggiornamento Giovedì 28 Gennaio :09

CIRCOLAZIONE DEI CICLOMOTORI CON TARGA ESTERA Normativa e procedura operativa di controllo di Marco Massavelli*

Alcol, droga e giovani

Autoscuola Marche -

Capitolo III - Incidenti stradali - Rilevazioni ISTAT 2009

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE MISURE PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. Articolo 1 (Modifiche all articolo 117 Codice della Strada)

Prefettura di Avellino

FITA Unione Nazionale Imprese di Trasporto Sede Nazionale Roma Via G. A. Guattani 13 Tel (06) Fax (06) E Mail : fita@cna.

Segreteria Regione Lombardia via Pergine, Milano tel fax Telefono Mobile

CITTA' DI TORINO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SETTORE AMMINISTRAZIONE E COMANDO Ufficio Studi e Formazione

Confisca di moto e motorini: le prime disposizioni operative Circolare Ministero Interno

Pagina 1 di 11. Articolo CDS Infrazione Sanzione Punti Sanzioni accessorie NOVITA'

MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA IN VIGORE DAL

DIRITTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

COMUNE DI NERVIANO. Regolamento per l applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni di: Regolamenti ed Ordinanze Comunali.

DL 03/08/2007, n. 117

CITTA' DI TORINO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SETTORE SICUREZZA STRADALE Ufficio Studi e Formazione

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

INDICE SOMMARIO CAPITOLO 1 PREMESSE GENERALI ED EVOLUZIONE STORICA DELLA DISCIPLINA

- sospensione della patente da 1 Mese a 3 Mesi_. - arresto fino a 6 Mesi; - sospensione della patente da 6 M esi a 1 Anno_

Il D.L. 69 del 2013 ha introdotto nuove modalità di pagamento delle sanzioni pecuniarie per violazioni al Codice della strada

REGOLAMENTO APLLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE. Art. 2 - PRINCIPI E MISURE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Comune di Brescia Settore Vigilanza / Corpo di Polizia Municipale. ARTICOLO 116 del Codice della Strada

N. 300/A/1/44248/109/16/1 Roma, 12 agosto 2003

Modena, lì 12 agosto Tutto il personale. Nucleo Carabinieri. Prot. n Allegati n. Risposta al foglio del

Regolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze

REGOLAMENTO 561/2006 ART. 174 CDS NUOVE SANZIONI TEMPI GUIDA E RIPOSO

Manuale di. teoria. 20: Patenti e documenti

LEGGE 29 luglio 2015, n. 115

Modulo A Norme di comportamento

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE CRISTIAN IANNUZZI, CATALANO, DEL GROSSO, GALLINELLA, SPESSOTTO

Introduzione alle nuove patenti Le modifiche al codice della strada introdotte dal D.Lgs 59/2011

Prot /8.7.3 Roma, 6 dicembre Direzioni Generali Territoriali Loro sedi. Uffici Motorizzazione Civile Loro sedi

Dubbi interpretativi sulla decurtazione punti per i divieti di sosta prescritti con segnaletica orizzontale

Decreto Legge 117/07. Guida senza patente (ART. 116 del C.d.S.)

Le implicazioni pratiche del d.l. 117/07 sull attivit. attività di polizia stradale

SENATO DELLA REPUBBLICA

SOMMARIO. Prefazione... XVII Costituzione... 3 Tavola di confronto tra il nuovo e il vecchio codice della strada... 41

Ministero dell Interno

SCHEDA OMICIDIO STRADALE E LESIONI PERSONALI STRADALI SINTESI DEL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO APPROVATO DEFINITIVAMENTE

CITTA' DI TORINO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SETTORE COMANDO Ufficio Studi

Decreto legge Bianchi: importanti modifiche al Codice della Strada

RAPPORTI DI INCIDENTI STRADALI

7) Avverso il provvedimento di sequestro adottato ai sensi dell art. 213 nuovo codice della strada è ammesso : a. Ricorso al Ministero delle Infrastru

i n d i c e Art. 1 - Finalità Pagina 3 Art. 2 - Volontarietà del servizio Pagina 3 Art. 3 - Figure costituenti il servizio di volontariato Pagina 3 Ar

L'art. 589-bis punisce, invece, con la reclusione da 8 a 12 anni l'omicidio stradale aggravato commesso da conducenti un veicolo a motore:

Studio Paolo Simoni. Dottori Commercialisti Associati

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato NASTRI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato GRECO

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

I PUNTI DELLA PATENTE

SEZIONE VENTESIMA TEST DI VALUTAZIONE: CODICE DELLA STRADA

RC Auto: addio al tagliando sul parabrezza, ma a bordo i documenti raddoppiano!

LE NORMATIVE RIGUARDANTI I DOCUMENTI DI GUIDA E CIRCOLAZIONE CON LE ULTERIORI INFORMAZIONI SU QUANTO DELIBERATO IN MERITO AL CODICE DELLA STRADA

LIMITAZIONI NELLA GUIDA PER NEOPATENTATI Per i neopatentati sono previste particolari limitazioni di guida per condurre:

N. 300/A/1/44285/101/3/3/9 Roma 7 settembre 2005

CITTA' DI TORINO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SETTORE COMANDO Ufficio Studi

Art. 2. Disposizioni in materia di limitazioni nella guida

XV LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI

INDICE SOMMARIO. Capitolo I RIMEDI IN VIA AMMINISTRATIVA. F06 Ricorso al Prefetto ai sensi dell art. 203 Codice

INDICE SOMMARIO. D.L.vo 30 aprile 1992, n Nuovo codice della strada...» 2. Disposizioni generali

Lo stato di ebbrezza Guida di veicoli

CITTÁ DI LIGNANO SABBIADORO

Transcript:

Decurtazione punti patente a ciclisti (art. 219-bis c.2 Codice della Strada) Ing. Enrico Chiarini Premessa Questo documento, redatto in forma personale, elenca le risposte ricevute da varie amministrazioni locali interpellate sull applicazione dell art.219-bis comma 2 del Codice della Strada. Può essere soggetto ad aggiornamenti dovuti a modifiche normative e nuove risposte. COMUNI INTERPELLATI DATA RICHIESTA DATA RISPOSTA DECURTAZIONE SEMPRE DECURTAZIONE SOLO SE PREVISTA SOSPENSIONE ANCONA 21/09/09 24/09/09 X BARI 15/09/09 19/09/09 X BERGAMO 11/08/09 BOLOGNA 12/08/09 02/09/09?? BOLZANO 15/09/09 15/09/09?? BRESCIA 11/08/09 20/08/09 X CATANIA 21/09/09 FERRARA 15/09/09 FIRENZE 12/08/09 14/08/09 X MANTOVA 11/08/09 14/08/09 X MILANO 23/09/09 PADOVA 15/09/09 PALERMO 12/08/09 PARMA 14/09/09 PISA 21/09/09 ROMA 12/08/09 11/09/09 X SIRACUSA 22/09/09 TORINO 14/09/09 UDINE 22/09/09 VERONA 11/08/09 21/08/09 X VICENZA 21/09/09 Pagina 1 di 6

ANCONA: (24/09/09) Articolo 219-bis (Ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida) Il nuovo articolo 219-bis disciplina il ritiro, la sospensione e la revoca del certificato di idoneità alla guida (CIG) di ciclomotori in modo analogo a quanto già avviene per la patente di guida. Con la nuova disposizione, sono applicate anche al CIG, secondo le medesime procedure, le sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione o della revoca, per le stesse violazioni del Codice della strada che ne prevedono l applicazione alla patente di guida. In termini operativi, questa disposizione ha conseguenze assai diverse in relazione al tipo di sanzione accessoria prevista: - per quanto riguarda la sanzione del ritiro, la disposizione non ha particolare rilevanza, atteso che gran parte delle ipotesi dove questa è prevista non possono essere riferibili al CIG (per es., il ritiro di cui all art. 126 è conseguente ad una scadenza di validità, scadenza che però non è prevista per il CIG); una limitata applicazione potrà essere possibile nei casi previsti all articolo 164 riguardanti la sistemazione del carico sui veicoli; - assai più ampia la portata della disposizione per quanto riguarda la sanzione della sospensione. Sanzione che può ritenersi estesa anche al CIG nelle ipotesi seguenti: all accertamento dei reati previsti agli articoli 9-bis partecipare a competizioni sportive di velocità con veicoli a motore non autorizzate 9-ter gareggiare in velocità con veicoli a motore 186.2 guidare in stato di ebbrezza (per qualunque valore) 186.7 rifiutarsi di sottoporsi agli accertamenti per lo stato di ebbrezza 187.1 guidare in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti 187.8 rifiutarsi di sottoporsi agli accertamenti per l uso di stupefacenti 189.6 non ottemperare all obbligo di fermarsi in caso di incidente con feriti 189.7 non ottemperare all obbligo di assistenza ai feriti all accertamento delle violazioni amministrative (non sono qui menzionate le ipotesi di sospensione nei casi di reiterazione) previste agli articoli 142.9 superare i limiti di velocità di oltre 40 km/h 142.9-bis superare i limiti di velocità di oltre 60 km/h 143.12 circolare contromano in corrispondenza di curve, dossi o in caso di limitata visibilità ovvero in carreggiata contromano su strada a carreggiate separate 148.16 non osservare i divieti di sorpasso 189.5 non ottemperare all obbligo di fermarsi in caso di incidente senza feriti con danno da revisione ai veicoli coinvolti; - l estensione al CIG della sanzione della revoca non introduce modifiche, sotto il profilo operativo, a ciò che viene già attualmente svolto dalla Polizia Locale sulla base degli incarichi ricevuti volta per volta dalle autorità competenti. Analogamente a quanto già avviene per la patente, il ritiro immediato del CIG dovrà essere menzionato nel verbale di contestazione e al conducente dovrà essere rilasciato permesso provvisorio di guida limitatamente al periodo di tempo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia, usando la via più breve, con relativa annotazione sul vdc. In caso di circolazione durante il periodo di applicazione delle sanzioni accessorie al CIG sono previste le medesime sanzioni già previste per le corrispondenti violazioni applicate alla patente di guida. Una novità rilevante è costituita dalla disposizione del comma 2 che prevede che il conducente munito di patente che si trovi alla guida un veicolo per il quale tale documento non è richiesto (tipicamente i ciclomotori, ma a rigore anche i velocipedi), e commetta una delle violazioni sopra indicate, è comunque soggetto all applicazione delle sanzioni accessorie sulla patente eventualmente posseduta, come se si trovasse alla guida di un veicolo per il quale essa è richiesta. Per le stesse violazioni e solo per esse si prevede inoltre l ulteriore conseguenza della decurtazione dei punti corrispondenti alla violazione commessa alla patente posseduta ai sensi dell articolo 126-bis. Va anche segnalato che le nuove disposizioni non sono, almeno formalmente, in contrasto con la previsione di cui all articolo 116, comma 1-ter, che consente a coloro che, titolari di patente, hanno avuto la patente sospesa per l infrazione di cui all articolo 142, comma 9, di conservare la possibilità di condurre ciclomotori. Da ultimo, si segnala che all interno dell articolo sono state anche inserite due disposizioni che Pagina 2 di 6

prevedono, rispettivamente, la possibilità di decurtazione dei punti sul CIG ai sensi dell articolo 126-bis (comma 1, ultimo periodo) e la creazione di una nuova ipotesi di violazione a carico di conducenti minorenni (comma 3). Per una possibile interpretazione di queste disposizioni, di dubbia applicabilità a legislazione vigente, si dovranno attendere gli eventuali chiarimenti ministeriali. Franco FERRAUTI BARI: (19/09/09) Con l introduzione dell art. 219-bis C.d.S, si è prevista l estensione al certificato di idoneità alla guida di ciclomotori delle sanzioni accessorie del ritiro, della sospensione e della revoca della patente di guida di cui agli artt. 216, 218 e 219 C.d.S. Si è, inoltre, previsto che, in caso di circolazione con il documento ritirato ovvero sospeso trovano applicazione, rispettivamente, le disposizioni degli artt. 216 comma 5, e dell art. 218, comma 6, C.d.S. Nel caso di revoca del documento, invece, trovano applicazione le sanzioni di cui all art. 116, comma 13-bis, C.d.S. Allo stesso documento è stata estesa altresì l applicazione del meccanismo della patente a punti di cui all art. 126-bis. Ai fini dell applicazione di queste disposizioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui trattasi, a ciascun titolare di certificato di idoneità alla guida è attribuito un punteggio di 20 punti che subisce decurtazioni nella misura indicata dalla tabella allegata allo stesso art. 126-bis ovvero incrementi secondo le disposizioni di tale norma. Non trovano applicazione le disposizioni di cui alla nota della tabella allegata all art. 126-bis (raddoppio punti per neopatentati), in quanto esse devono intendersi riferite solo ai titolari di patente di guida di cat. B conseguita da meno di 3 anni. L applicazione delle misure indicate è naturalmente possibile solo se la violazione amministrativa da cui discendono è commessa da un conducente maggiorenne, non essendo il minore di età assoggettabile alle sanzioni amministrative ai sensi dell art. 2 della legge 689/1981. Il comma 2 dell art. 219-bis prevede che le sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori siano applicabili anche nel caso in cui le violazioni amministrative da cui discendono siano commesse alla guida di un veicolo che non richieda la patente o altri titoli abilitativi per la guida, quando il conducente ne sia comunque in possesso. In occasione dell accertamento di una violazione che prevede l applicazione delle sanzioni accessorie sopraindicate, perciò, l organo accertatore deve procedere d ufficio alla verifica del possesso della patente di guida, sulla base delle risultanze dell anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all art. 226 C.d.S. In tali casi, inoltre, compiute le opportune verifiche, gli operatori di polizia dovranno richiedere al conducente l esibizione della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, provvedendo, se questi ne è provvisto, al ritiro immediato del documento secondo le disposizioni di cui agli artt. 216, 218 e 219 C.d.S. Qualora il ritiro immediato non sia possibile, della violazione deve essere data comunicazione alla Prefettura competente per l adozione dei provvedimenti previsti dalle richiamate disposizioni. Analoga previsione è estesa anche al meccanismo della patente a punti di cui all art. 126-bis. Per la decurtazione dei punti al certificato di idoneità per ciclomotori nonché per le problematiche legate all applicazione delle misure sopraindicate ai conducenti minorenni, si richiamano le medesime considerazioni precedentemente evidenziate. IL RESPONSABILE UFFICIO COMANDO Cap. ALOIA dott. Cosimo (21/09/09) Il commento che Le ho inviato relativo all'art. 129/bis comma 2 si riferisce alle violazioni commesse alla guida di un veicolo che non richieda la patente o altri titoli abilitativi per la guida, quindi i velocipedi o altri veicoli cosiddetti atipici (monopattini elettrici, velocipedi a pedalata assistita, ecc.). Distinti saluti IL RESPONSABILE UFFICIO COMANDO Cap. ALOIA dott. Cosimo Pagina 3 di 6

BOLOGNA: (02/09/09) Le confermo che con le nuove modifiche apportate al Codice della Strada le violazioni che prevedono la decurtazione di punti sono estese anche ai soggetti che, titolari di patente di guida, conducono un ciclomotore o velocipede. Come riportato anche sul ns. sito nello spazio dedicato alla normativa; di seguito le riporto uno stralcio. b. Ritiro, sospensione o revoca della patente in caso di guida di veicolo per il quale la stessa non è richiesta. Le sanzioni accessorie del ritiro, sospensione e revoca e le disposizioni dell'art. 126 bis (decurtazione punti) si applicano al titolare di patente di guida, anche se conduce un veicolo per il quale la stessa patente non è richiesta (ciclomotore, velocipede, veicolo a trazione animale, ecc.). Lorella Ignesti BOLZANO: (15/09/09) L'applicazione della vigente normativa, come spesso accade, è differente tra i vari Comandi. Alcuni di essi infatti estendono la decurtazione dei punti della patente, se posseduta, anche ad infrazioni non comprese nelle fattispecie indicate. Questo potrebbe essere un interpretazione condivisibile però non espressamente indicata dalla norma. Cap. Martin Schwienbacher BRESCIA: (20/08/09) In risposta al vostro quesito, allego un passaggio della disposizione di servizio divulgata dal Comando del Corpo della Polizia Municipale di Brescia al personale dipendente. Art. 219 bis Introduzione del nuovo articolo 219 bis ( ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida) Nell ipotesi in cui ai sensi del Codice della Strada è disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, revoca e sospensione della patente di guida e la violazione da cui discende è commessa da un conducente munito di certificato di idoneità alla guida (patentino), le sanzioni amministrative accessorie si applicano al certificato di idoneità alla guida secondo le procedure degli artt. 216, 218 e 219. In caso di circolazione durante il periodo di applicazione delle sanzioni accessorie, si applicano le sanzioni amministrative di cui agli stessi articoli. Al patentino si applicano altresì le disposizioni dell art. 126 bis, ovvero la decurtazione dei punti. L agente accertatore indicherà sul verbale di contestazione i punti decurtati sul certificato di idoneità alla guida, anche se, sull applicazione della decurtazione, saranno ovviamente necessari i decreti attuativi. Se il conducente è persona munita di patente di guida, nell ipotesi in cui, ai sensi del Codice della Strada, sono stabilite le sanzioni amministrative accessorie del ritiro finalizzato alla sospensione o revoca della patente di guida, le stesse sanzioni amministrative accessorie si applicano anche quando le violazioni sono commesse alla guida di un veicolo per il quale non è richiesta la patente di guida. In tali casi si applicano le disposizioni dell art. 126 bis, ovvero la decurtazione dei punti. Pagina 4 di 6

Alla luce di quanto sopra, salvo successiva interpretazione ministeriale, se un conducente di ciclomotore o di velocipede, munito di patente di guida, commette una violazione al Codice della Strada per la quale è previsto il ritiro immediato della patente di guida finalizzato alla sospensione o alla revoca della stessa, quest ultima dovrà essere ritirata e si procederà alla decurtazione dei relativi punti. La procedura sopra indicata non sarà adottata per quelle violazioni che non prevedono le sanzioni amministrative accessorie del ritiro immediato della patente di guida finalizzato alla sospensione o revoca della stessa; lo potrà diventare per quelle violazioni che, se reiterate nel biennio, prevedono l applicazione delle predette sanzioni accessorie, ad esempio art. 173, 146 3 bis, 143/12, ecc. Pertanto, se trattasi di prima infrazione, non saranno decurtati punti dalla patente di guida. A titolo esemplificativo si propone la seguente tabella: Infrazioni commesse da conducente di velocipede o ciclomotore, titolare di patente di guida Tipo di violazione Provvedimenti sulla patente di guida Art. 143/12 Circolare contromano in curva, su Ritiro della patente o del patentino per la strada a carreggiate separate, o in condizioni di sospensione e decurtazione punti. scarsa visibilità Art. 186 e 187 Circolare alterati da alcol, droga o Ritiro della patente o del patentino per la rifiutare di sottoporsi ai controlli sospensione e decurtazione punti Art 189 Non fermarsi a seguito di un sinistro Ritiro della patente o del patentino per la stradale con feriti o non prestare soccorso sospensione e decurtazione punti. Art. 145 Inosservanza degli obblighi relativi alla precedenza nelle intersezioni Art. 41/146 Passaggio a luce rossa o inosservanza del segnale manuale dell agente Art 173 Uso del telefonino alla guida senza auricolare o senza viva voce attivato COMMISSARIO AGGIUNTO MARELLI DARIO Il ritiro della patente o del patentino finalizzato alla sospensione si applica solo se la medesima infrazione viene reiterata nel biennio. Il ritiro della patente o del patentino finalizzato alla sospensione si applica solo se la medesima infrazione viene reiterata nel biennio. Il ritiro della patente o del patentino finalizzato alla sospensione si applica solo se la medesima infrazione viene reiterata nel biennio. FIRENZE: (14/08/09) Ai sensi del secondo comma dell'art. 219-bis, se il conducente del velocipede è munito di patente di guida, la decurtazione dei punti dalla stessa, si applica ogni qualvolta, alla guida di detto veicolo, venga violata una norma del Codice della Strada che prescriva tale sanzione. A prescindere che le norme prevedano anche le sanzioni accessorie del ritiro, sospensione e revoca del suddetto documento. Nel caso della violazione dell'art. 146 comma terzo del Codice (passare con il semaforo rosso) saranno detratti dalla patente sei punti. Vice Ispettore Polizia Municipale Antonio Toti (19/08/09) L'interpretazione attuale del secondo comma dell'articolo in oggetto, è quella che Le ho fornito. Vedremo, col tempo, quali saranno gli indirizzi giurisprudenziali in merito. Pagina 5 di 6

Vice Ispettore Polizia Municipale Antonio Toti MANTOVA: (14/08/09) Il comma 2 NON si riferisce esclusivamente alle infrazioni che comportino il ritiro, la sospensione o la revoca della patente, in quanto l'ultimo capoverso esplicita chiaramente che si applicano, altresì, le disposizioni dell'articolo 126-bis. La decurtazione di punti è quindi intesa come una sanzione a sé stante, da applicarsi, in base alla norma violata, da sola o anche, se del caso, unitamente alle altre sanzioni accessorie sopra indicate. A titolo di esempio, al ciclista che passa con il rosso è prevista la sola decurtazione di 6 punti dalla patente, mentre al ciclista che non rispetta lo stop è prevista la sospensione della patente da 1 a 3 mesi nel caso commetta due volte la stessa violazione nell'arco di due anni, il ritiro immediato della stessa patente nel caso la seconda violazione venga accertata immediatamente sul posto all'atto della contestazione, nonché la decurtazione di 5 punti dalla patente. Il Funzionario di Polizia Locale Commissario Fabio Arvati (19/08/09) Sentito il parere di numerosi Comandi di Polizia Locale e di Polizia Stradale, nonché l'anvu, a seguito della sua ulteriore mail, l'indirizzo interpretativo attuale, peraltro supportato da una circolare del Ministero dell'interno, è quello che, anche ai ciclisti, si deve applicare sempre e comunque la decurtazione dei punti dalla patente, nel caso questa sia previsto dalla norma violata. Sarà necessario, a mio parere, attendere l'esito di eventuali contenziosi per dissipare tali dubbi. Fabio Arvati ROMA: (11/09/09) Sentito anche il parere del Ministero dell'interno si comunica che ai sensi dell'art. 219 bis, comma 2, del codice della strada, la disciplina prevista dall'art. 126 bis dello stesso codice, trova applicazione per tutte le violazioni che comportano decurtazione sulla patente, commesse da titolare di patente di guida con veicoli per la cui conduzione non è richiesto il suddetto documento. F.P.M. Montanari Massimiliano VERONA: (21/08/09) Non c'è decurtazione di punti dall'eventuale patente di cui è munito il ciclista se per la violazione non sono previsti il ritiro, la sospensione o la revoca. Il Comandante Dott. Luigi Altamura Pagina 6 di 6