ALLEGATOA alla Dgr n. 700 del 02 maggio 2012 pag. 1/5

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giunta regionale 9^ legislatura ALLEGATOA alla Dgr n. 700 del 02 maggio 2012 pag. 1/5 CONVENZIONE PER L EFFETTUAZIONE DI RITENUTE SULLO STIPENDIO DEI DIPENDENTI REGIONALI A FRONTE DI DELEGAZIONI DI PAGAMENTO PER PRESTITI CONTRATTI CON SOCIETÀ ED ISTITUTI DI CUI ALL ART. 15 DEL DPR 180/1950 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (Approvato con D.G.R. n. del ) TRA La Regione del Veneto (di seguito denominata per brevità: Regione Veneto C.F. 80007580279) con sede in Venezia Dorsoduro 3901 rappresentata da Dirigente Regionale Responsabile della Direzione Risorse Umane pro tempore E L Istituto/La Soc. (n. iscrizione all albo di cui art. 16, c.1 L.108/96 ), rappresentata con giusta procura datata dal Sig./dallo Studio (CF/P.IVA ) (n. iscr. albo dei agenti in attività finanziaria/mediatori creditizi/operatori non finanziari ) Il DPR 05 gennaio 1950 n.180; Il DPR 28 luglio 1950 n.895; VISTI L articolo 1, comma 137, lett. a) della Legge 30 dicembre 2004 n.311; Il D.L. 14 marzo 2005 n. 35 convertito in Legge 14 maggio 2005 n.80; Le circolari n. 46 del 08.08.1995, n. 63 del 16.10.1996, n.29 del 11.03.1998 del Ministero del Tesoro, e le circolari n.37 del 05.09.2003, n.21 del 03.06.2005, n.13 del 13.03.2006, n. 1 del 17/01/2011 e n. 30 del 20/10/2011 emanate dal Ministero dell Economia e delle Finanze Ragioneria Generale dello Stato in materia di trattenute sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l istituto della delegazione (cd delegazione convenzionale); CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: Articolo 1 L Istituto/La Società, innanzi citato, nel pieno e libero esercizio dei propri diritti dichiara: Di essere in possesso dei requisiti di cui all art.15 del T.U. del 05 gennaio 1950 n.180; Di essere statutariamente abilitato alla gestione delle operazioni di cui alla presente convenzione.

ALLEGATOA alla Dgr n. 700 del 02 maggio 2012 pag. 2/5 Articolo 2 L Istituto/La Società concede finanziamenti ai dipendenti della Regione del Veneto da estinguersi con pagamenti mediante trattenute mensili sugli emolumenti in forza di delega da essi rilasciata. L Istituto si impegna, ad espletare la sua attività direttamente o per il tramite di agenti in attività finanziaria vincolati da contratto monomandatario. In nessun caso potrà operare per il tramite di altre società, istituti, banche o altri intermediari anche se affiliati o facenti parte dello stesso gruppo. Articolo 3 I suddetti prestiti non sono garantiti dalla Regione del Veneto che non risponde altresì per propria inadempienza nei confronti del delegatario per cause dipendenti da azioni giudiziarie sugli stipendi. Articolo 4 Il prestito su delega di cui all art. 1 può essere richiesto e concesso solo laddove risulti pre-esistente una cessione del quinto dello stipendio. Le ritenute delegate non dovranno essere superiori ai limiti di cedibilità previsti dal Testo unico approvato con DPR 180/50 e successive modifiche ossia del quinto dello stipendio netto del delegante. Nel caso di concorso della quota delegata con la cessione ed una quota pignorata anche solo notificata e non assegnata nelle somme, quindi non ancora determinata con sentenza/ordinanza del giudice, il benestare a contrarre non può essere rilasciato relativamente alla quota delegata. Nel caso di assegno alimentare che grava sullo stipendio del dipendente, la quota cedibile a titolo di delegazione convenzionale sarà calcolata sullo stipendio netto teorico diminuito dell assegno alimentare stesso. In caso di riduzione dello stipendio netto del delegante, anche a seguito dell applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali (riscossione coattiva), ai sensi dell art. 3 del R.D.L. 19.01.1939 n. 295, o di ritenute d ufficio per morosità ex artt. 60, 61 e 62 TU 180/50 o altre disposizioni di legge (come ad esempio per pignoramenti), la quota delegata su convenzione continua a essere trattenuta a condizione che al delegante sia garantita la conservazione della metà dello stipendio netto in godimento prima della riduzione. Resta, in ogni caso, preclusa la possibilità di coesistenza di più deleghe convenzionali. Articolo 5 L effettuazione delle trattenute di cui ai precedenti articoli, tranne i casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni al delegante, verrà eseguita dalla Regione del Veneto a mezzo dei propri uffici i quali provvederanno alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica o cessazione della ritenuta stessa.

ALLEGATOA alla Dgr n. 700 del 02 maggio 2012 pag. 3/5 Articolo 6 I certificati di stipendi ad uso cessione/delegazione di pagamento sono rilasciati solo previa richiesta dell Istituto/ Società su delega del dipendente. Qualora il dipendente usufruisca di un prestito con ritenute sullo stipendio ed intenda estinguerlo anticipatamente o contrarne uno nuovo con istituto diverso, dovrà richiedere al precedente cessionario il conto del residuo debito sussistendo i limiti di cedibilità di cui al DPR 180/50. Alla Regione Veneto, dovrà pervenire la documentazione idonea a dimostrazione dell estinzione del debito (Liberatoria). L Amministrazione darà corso quindi alla nuova trattenuta dal mese successivo a quello di ricezione dell attestazione dell avvenuta estinzione del debito relativo alla precedente delegazione. Il rinnovo della delegazione potrà essere concesso a condizione che siano trascorsi almeno i 2/5 del periodo complessivo. La delegazione convenzionale non può in nessun caso essere superiore a 10 anni. Prima di tale periodo (2/5 del periodo complessivo), la Regione Veneto non rilascerà certificati di stipendio a uso delegazione convenzionale. Dopo il rilascio di un certificato di stipendio, l Ufficio provvederà ad emettere nuovi certificati solo decorsi 60 giorni dall ultima emissione e previa comunicazione del primo Istituto/Società richiedente di mancata stipula del contratto di prestito con delegazione di pagamento. Articolo 7 La Regione Veneto provvederà a versare l importo delle ritenute effettuate sulle competenze stipendiali dei deleganti, mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamento su apposito conto corrente bancario/postale intestato a e comunicato al Servizio Affari Economici della Direzione Risorse Umane, tramite la compilazione della Scheda dati anagrafici beneficiario in autocertificazione (artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), da far pervenire alla Regione Veneto entro il secondo mese successivo a quello nel quale le trattenute sono state effettuate. Il conto corrente indicato deve essere unico a livello nazionale, qualunque sia l articolazione organizzativa, amministrativa e territoriale, della Società. Articolo 8 L Istituto/La Società si impegna, a fronte dell attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a rimborsare gli oneri amministrativi sostenuti dalla Regione Veneto in relazione al numero di delegazioni attive nel corso di validità della presente convenzione. Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti, per la loro revisione periodica, nonché per le modalità di versamento, le parti fanno integrale riferimento e rinvio alla circolare del 17 gennaio 2011, n. 1/RGS e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, l Istituto si obbliga a corrispondere, una tantum l onere nella misura fissata dalla richiamata circolare pari a 18,00 (euro diciotto/00) per ogni delega di nuova

ALLEGATOA alla Dgr n. 700 del 02 maggio 2012 pag. 4/5 attivazione e cioè richiesta di accensione (apertura pratica) o modifica dell importo da trattenere o cessazione pratica (chiusura pratica) oltre a 2,05 (euro due/05) mensili, per ogni altra delega attiva, quale corrispettivo per l attività prestata e i servizi resi dalla Regione Veneto (risorse umane e informatiche impiegate). Fermo restando l esercizio della facoltà di recesso, eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle delegazioni già in essere. L Istituto si impegna a garantire che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscano un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori al tasso soglia, così come trimestralmente definito dal Ministero dell Economia e delle Finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria Altri finanziamenti alle famiglie ed alle imprese. Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di assicurazione, mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento dovranno, quindi, tutti essere ricompresi nel suindicato valore di riferimento. L eventuale inadempimento a quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso. Articolo 9 La Società si impegna a versare le somme dovute indicate ai precedenti articoli sul conto di tesoreria regionale n... codice ABI.. codice presso. IBAN IT..; Articolo 10 Ciascuna delle parti potrà esercitare la facoltà di recesso in forma scritta con raccomandata A.R. o con P.E.C. e con preavviso di almeno 60 giorni prima della scadenza, senza ripetizione di ratei anticipati per servizio eventualmente non reso e nel caso in cui l Istituto perda l iscrizione annuale UIC. La presente convenzione ha la validità di anni due a decorrere dalla data di sottoscrizione ed alla scadenza si rinnova automaticamente previa verifica da parte della Regione Veneto del possesso dei requisiti per l esercizio dell attività finanziaria e creditizia. In caso di recesso sono fatti salvi gli effetti delle sole deleghe già attive. È fatto divieto all Istituto di procedere alla cessione di credito ai sensi di cui all art. 1260 e seguenti del Codice Civile a favore di altri Istituti di credito e/o finanziatori. Articolo 11 Si conviene, altresì, che qualsiasi modifica od integrazione alla presente convenzione dovrà risultare in forma scritta e controfirmata da entrambe le parti. Articolo 12

ALLEGATOA alla Dgr n. 700 del 02 maggio 2012 pag. 5/5 Per tutte le controversie che dovessero insorgere in sede di applicazione ed interpretazione della presente convenzione è competente, in via esclusiva ed inderogabile, il Foro di Venezia. Articolo 13 Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza dei dati e delle informazioni conosciute nell esecuzione della presente convenzione e all osservanza delle norme in materie di tutela della Privacy (D.Lgs. 196/2003) e della normativa in materia di segreto bancario. A tal fine, le Parti prendono atto, dandone reciprocamente conferma, che le stesse si configurano ai fini della privacy quali autonomi titolari del trattamento dei dati personali, ciascuna per quanto di sua spettanza e nel proprio ambito di competenza. Articolo 14 Il presente atto è esente dall imposta di bollo ai sensi della normativa vigente ed è soggetto a registrazione solo in caso di uso con relativa spesa a carico della parte richiedente la registrazione. Articolo 15 Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si fa espresso rilievo ai limiti di cedibilità di cui al DPR 05 gennaio 1950 n.180, nonché alle circolari in materia emanate dal Ministero dell Economia Ragioneria Generale dello Stato., Per la Regione del Veneto L Istituto Finanziatore Ai sensi dell art.1341 del Codice Civile, le Parti espressamente approvano gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14 e15 della presente convenzione. Per la Regione del Veneto L Istituto Finanziatore