REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELL INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.)

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COMUNE DI ORIO CANAVESE Sede: Piazza G. Tapparo, 1 10010 Orio Canavese (TO) REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELL INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.) Approvato con deliberazione C.C. n. 6 del 25/02/2008 Modificato con deliberazione C.C. n. 35 del 30/11/2009

Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina l applicazione della normativa inerente l indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in relazione alle prestazioni agevolate erogate dal Comune in campo scolastico educativo al fine di concorrere all eliminazione di situazioni che determinano nell individuo uno stato di bisogno e di emarginazione. L ambito di applicazione è definito sulla base dei seguenti requisiti: - prestazioni o servizi non destinati alla generalità dei soggetti; - prestazioni o servizi che siano comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche. 2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono correlate alla normativa speciale definita con il D.Lgs.109/98, e successive modifiche ed integrazioni. 3. Le norme del presente regolamento vanno ad integrare: a) il regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari e l attribuzione di vantaggi economici, di cui all art. 12 della legge 7/8/1990 n. 241; b) ogni altra norma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche, tributarie e tariffarie che preveda la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti. Art.2 Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano: ai servizi di assistenza scolastica (refezione, trasporto) L eventuale applicazione ad altri servizi che prevedono forme di contribuzione o agevolazione all utenza potrà essere successivamente disposta dalla Giunta Comunale in sede di istituzione dei servizi stessi. 2. L applicazione del regolamento è comunque estesa dal Comune a tutte le prestazioni agevolate derivanti da disposizioni di legge inerenti funzioni attribuite o conferite allo stesso ente locale. 1

Art.3 Agevolazioni tariffarie 1. Tenuto conto della finalità dei servizi e delle necessità di assicurare il rispetto delle percentuali di copertura previste per ognuno di essi, la Giunta Comunale determinerà annualmente, nella fase di determinazione delle tariffe, per ogni singolo servizio di cui all art. 2 comma 1: - le fasce differenziate delle quote di compartecipazione, che saranno attribuite ai richiedenti il servizio di che trattasi; - le fasce di contribuzione saranno individuate tenendo conto dell ISEE., calcolato secondo i criteri di cui al D.Lgs. 109/98 e s.m. e i.. Ai sensi dell art.3 del D.Lgs. 109/98 e s.m.i., oltre alle fasce differenziate delle quote di compartecipazione entro le quali poter usufruire delle eventuali agevolazioni, annualmente potranno prevedersi per ogni singola prestazione agevolata, criteri ulteriori di selezione dei beneficiari. Art.4 Definizione del nucleo familiare 1. Al fine di tenere conto adeguatamente della effettiva condizione economica degli utenti, occorre procedere alla definizione del nucleo familiare convenzionale, per individuare il valore della scala di parametrazione applicabile. 2. A tale proposito si precisa che la composizione del nucleo familiare è quella dettata dal Dpcm 7/5/1999 n. 221 come modficato dal Dpcm 4/4/2001, n. 242. Art.5 Criteri per la determinazione della situazione economica 1. L indicatore della situazione economica equivalente ISEE deve essere calcolato con i criteri previsti dai citati Dpcm 7/5/1999, n. 221 e Dpcm 4/4/2001, n 242. Art. 6 Accesso alle prestazioni sociali agevolate 1. Le prestazioni agevolate per i servizi di cui all art.2 sono offerte a domanda degli interessati, nei termini che saranno fissati dal Responsabile del servizio competente, in relazione alle necessità organizzative del servizio stesso. Tutte le domande presentate all Amministrazione dovranno essere corredate dalla dichiarazione sostitutiva unica, resa ai sensi del D.Lgs. 31/3/98, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Potranno essere ammessi alle prestazioni agevolate esclusivamente i cittadini u- tenti del servizio, residenti nel Comune, fatto salvo quanto diversamente stabilito in apposite convenzioni. 2

3. Il richiedente non è tenuto a presentare la dichiarazione sostitutiva se al momento della domanda è già in possesso dell attestazione della dichiarazione sostitutiva in corso di validità e contenente i redditi percepiti dal nucleo familiare nell anno precedente a quello di presentazione della domanda di beneficio. 4. La dichiarazione ha validità annuale. 5. Nel caso in cui sia presentata una nuova dichiarazione, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, per dimostrare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche, ai fini del calcolo della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare, la decorrenza della nuova dichiarazione è immediata. 6. L utente è tenuto inoltre a comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione del nucleo famigliare e della relativa situazione economica, che possa determinare la perdita del diritto alla prestazione agevolata. 7. Il Responsabile del Servizio o altro dipendente individuato dal Responsabile medesimo provvederà all istruttoria della documentazione pervenuta ed alla conseguente attribuzione della relativa quota di compartecipazione sulla base del presente regolamento e dei limiti di cui all art. 3, stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale. 8. Nel caso in cui non sia presentata la documentazione richiesta o la medesima sia incompleta, il Responsabile del Servizio competente comunicherà il termine di scadenza per produrre la documentazione. In caso di mancato rispetto dei termini indicati, l agevolazione non verrà concessa. Art.7 Compilazione della dichiarazione sostitutiva unica e certificazione dell ISEE 1. Per l assistenza alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica e per il rilascio della certificazione ISEE il Comune può avvalersi della collaborazione di centri di assistenza fiscale (CC.AA.FF ) mediante apposita convenzione, integrando servizi specifici resi dalle strutture dell Amministrazione Comunale. 2. La Giunta comunale e il Responsabile del Servizio cui è affidato il servizio, adottano tutti gli atti necessari a definire le soluzioni organizzative per l assistenza ai cittadini per la compilazione delle dichiarazioni ISEE, nonché a formalizzare e- ventuali rapporti convenzionali con i CC.AA.FF. 3

Art.8 Acquisizione e trattamento dei dati personali 1. L acquisizione e il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni ISEE deve avvenire nel pieno rispetto del Dlgs 196/2003, del D.Lgs. n.135/99 e s.m.i, delle disposizioni in materia di misure minime di sicurezza e di ogni altra futura norma emanata da Autorità competenti. 2. La Giunta Comunale e il Responsabile di Servizio, per quanto di competenza, a- dottano linee guida e misure organizzative per la corretta gestione delle pratiche ISEE, contenenti i dati personali. 3. Lo scambio di dati personali con soggetti esterni, in relazione alla formalizzazione della dichiarazione ISEE, dovrà essere regolato da specifici protocolli d intesa. Art.9 Competenze e controlli 1. Le agevolazioni saranno concesse con determinazione del Responsabile del Servizio, previo accertamento della sussistenza di tutte le altre condizioni previste dalle norme regolanti il servizio stesso. 2. Per tutte le richieste di agevolazione dovranno essere disposti dal Responsabile del servizio, o altro dipendente individuato dal Responsabile medesimo, tutte le funzioni di controllo circa la veridicità della situazione familiare dichiarata, confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze. 3. Per le funzioni di controllo di cui al comma precedente, il Responsabile del servizio o altro dipendente individuato dal Responsabile medesimo potrà richiedere i- donee documentazioni atte a dimostrare la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali. 4. Qualora sia accertata l omessa o infedele dichiarazione dei redditi e della situazione patrimoniale, il Responsabile del Servizio competente dispone la revoca dei benefici concessi. A questo consegue anche la restituzione da parte del dichiarante di quanto ha ricevuto. Il responsabile in questo caso provvede all invio di una puntuale informativa personalizzata circa l entità dell indebito, le cause che lo hanno determinato e le modalità di recupero, con l eventuale concessione di dilazione di pagamento che tenga conto della situazione personale e patrimoniale del debitore. Art.10 Comunicazione ai cittadini 1. L applicazione dell ISEE nei vari servizi è adeguatamente supportata da azioni di informazione al pubblico da parte del Comune. 4

2. Ogni modifica al sistema applicativo dell ISEE deve essere oggetto di specifiche comunicazioni agli interessati in tempi brevi. Art.11 Decorrenza 1.Le norme del presente regolamento si applicano dall 01/01/2008. 5

2. INDICE ART. 1 OGGETTO... ART.2 AMBITO DI APPLICASZIONE ART. 3 AGEVOLAZIONI TARIFFARIE... ART. 4 DEFINIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE... ART. 5 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA... ART. 6 ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE... ART. 7 COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA E CERTIFICAZIONE DELL'ISEE.... ART. 8 ACQUISIZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI... ART. 9 COMPETENZE E CONTROLLI... ART. 10 COMUNICAZIONE AI CITTADINI... ART.11 DECORRENZA... 6