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Normativa trattamento fiscale in vigore fino al 31.05.2007 Ai sensi dell art. 21, comma 5, del TUA approvato con D.Lgs. 504/95, gli oli vegetali venivano tassati, applicando il principio di ecquivalenza, con la formula residuale: omissis è tassato come carburante qualsiasi altro prodotto destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come carburante o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti. omissis. Nel caso specifico dell utilizzo come carburante di oli vegetali non modificati chimicamente, questi venivano equiparati al gasolio, data la tipologia di motori endotermici oggetto di alimentazione.

Normativa trattamento fiscale in vigore dal 01.06.2007 A seguito dell entrata entrata in vigore del D.Lgs. 26/2007, emanato in attuazione della direttiva 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell elettricit elettricità,, la tassazione degli oli vegetali non modificati chimicamente (codici NC dal 1507 al 1515 e 1517), è così variata: Gli oli vegetali n.m.c., qualora utilizzati come combustibili per riscaldamento o carburante per motori, rientrano a tutti gli effetti nella categoria dei prodotti energetici (art. 21, comma 1, D.Lgs 504/95 novellato dal D.Lgs 26/2007); Qualora siano utilizzati, o destinati ad essere utilizzati, come carburanti per motori o combustibili per riscaldamento ovvero siano messi in vendita per i medesimi utilizzi, sono sottoposti ad accisa, in relazione al loro uso, secondo l'aliquota prevista per il carburante per motori o il combustibile per riscaldamento, equivalente.

Normativa trattamento fiscale in vigore dal 01.06.2007 Il combustibile equivalente viene stabilito, mediante circolare 32/D del 05.08.2008 della centrale Agenzia delle Dogane, su parere del CTI (Comitato termotecnico italiano), per lo specifico riferimento all impiego dei cennati prodotti come combustibili per la produzione di energia elettrica e/o termica, in olio combustibile denso BTZ. L attuale aliquota d accisa d prevista per tale prodotto energetico è: Uso industriale 31,38870 /1000 kg Uso riscaldamento 64,24210 /1000 kg

Normativa trattamento fiscale per la produzione di energia elettrica Ai sensi del punto 11 della Tabella A del D.Lgs 504/95, gli oli vegetali n.c.m. utilizzati nella produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l imposta di consumo sull energia elettrica (e anche impianti non obbligati alla denuncia in quanto effettuano cessione in blocco, come stabilito con circolare 37/D del 28.12.2007, pg. 28, della centrale Agenzia) sono esenti da accisa.

Ricezione e deposito di prodotti energetici denuncia e attivazione

Denuncia di deposito di prodotti energetici assoggettati ad accisa per uso privato La detenzione degli oli e grassi vegetali, destinati ad usi energetici ad accisa assolta è effettuata in conformità alla disciplina dell articolo 25 del D.Lgs 504/95. gli esercenti impianti in parola aventi capacità di stoccaggio superiore a 25 mc. che detengono prodotti ad accisa assolta, sono tenuti a presentare all Ufficio delle Dogane territorialmente competente denuncia di attività (completa di denominazione, sede legale, partita IVA, legale rappresentante, ubicazione dell impianto, ecc.) unitamente a relazione tecnica e planimetria dell impianto, recante l indicazione l del numero e della capacità dei serbatoi dei prodotti finiti, nonché tabelle di taratura a sviluppo centimetrico degli stessi rilasciate dal costruttore o da tecnico qualificato iscritto all albo; albo; conseguentemente verrà rilasciata licenza fiscale di esercizio ai sensi dell art.25, comma 4, del D.Lgs 504/95 e saranno tenuti a contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico. co.

Ricezione di prodotti energetici assoggettati ad accisa da depositi nazionali e comunitari La ricezione di oli vegetali n.m.c. assoggettati ad accisa da depositi commerciali nazionali avviene con il documento d accompagnamento d semplificato (DAS), previsto dall art. art. 9 e ss del D.M. 210/1996; La ricezione di oli vegetali n.m.c. da paesi CE o extra CE avviene con il documento d accompagnamento d semplificato (DAS) o con il documento di accompagnamento accise (DAA) previsto dall art. art. 1 e ss del D.M. 210/1996. A tale scopo l operatore l dovrà richiedere l attribuzione l del codice d accisa prevista per la figura di operatore professionale registrato ai sensi dell art. 8 del D.Lgs 504/95, al fine di poter provvedere alla liquidazione ed il pagamento dell accisa dovuta all atto atto della ricezione ed è tenuto a prestare idonea garanzia per pagamento dell accisa relativa ai prodotti che riceve in regime sospensivo, tenere la contabilità delle forniture dei prodotti, presentare i prodotti ad ogni richiesta e sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento.

Ricezione di prodotti energetici assoggettati ad accisa da depositi nazionali e comunitari Il documento doganale di controllo sulla destinazione particolare T5 non sostituisce il DAA o il DAS ai fini della circolazione di oli vegetali n.m.c. qualora già destinati ad usi energetici. In alternativa l operatore l può avvalersi di rappresentante fiscale di cui all art. art. 9 del D.Lgs 504/95, che provvederà a liquidare l accisa l ed a trasferire il prodotto energetico al deposito privato mediante emissione di idoneo DAS

Denuncia d officina d e cessione in blocco

Denuncia d officina d e cessione in blocco art. 53-bis D.Lgs 504/95 CESSIONE IN BLOCCO Nel caso di cessione in blocco dell energia energia elettrica prodotta nella rete, l esercente, l contestualmente all'avvio della propria attività, ne da comunicazione al competente Ufficio dell'agenzia delle Dogane e presenta una dichiarazione annuale contenente l'indicazione dei dati relativi all'energia elettrica prodotta e a quella immessa nella rete di trasmissione o distribuzione. art. 53 D.Lgs 504/95 SOGGETTI OBBLIGATI D IMPOSTAD Nel caso di autoconsumo dell energia energia elettrica prodotta, l esercente ha l'obbligo di denunciare l attivazione l dell officina elettrica, almeno 60 gg. prima dell inizio della propria attività, all'ufficio dell'agenzia delle dogane competente per territorio e di dichiarare ogni variazione, relativa agli impianti di pertinenza e alle modifiche societarie, nonché la cessazione dell'attività,, entro trenta giorni dalla data in cui tali eventi si sono verificati

Denuncia d officina d e cessione in blocco Denuncia d officina d elettrica - ai fini della denuncia d officina elettrica l esercente l è tenuto a presentare la documentazione prevista dal R.D. 624/1895 e ss.mm., in breve: Istanza in bollo per il rilascio della licenza fiscale d esercizio d con n. 1 marca da bollo; Denuncia d officina d compilata in ogni sua parte (mod. M-bis M 1) in duplice originale; Schema elettrico unifilare semplificato da cui risultino gli apparecchi di produzione dell energia energia elettrica, gli utilizzatori espressi in macrocategorie e le inserzioni dei gruppi di misura di produzione, consumo e cessione nella rete in duplice originale; Pagamento del diritto di licenza dovuto ai sensi dell art. 63, comma 3 del D.Lgs 504/95;

Denuncia d officina d e cessione in blocco In entrambi i casi l esercente l dovrà presentare istanza in bollo finalizzata all ammissione ammissione all utilizzo di prodotti energetici in impieghi agevolati, nel caso specifico di produzione di energia elettrica con olio vegetale n.m.c., esenzione, ai sensi del punto 11 della tabella A allegata al D.Lgs. 504/95, rapportando il consumo specifico medio da adottare a quello del gasolio, stabilito in 0,212 kg/kwh con delibera dell 11.03.98 dall Autorit Autorità per l energia l e il gas, utilizzando il potere calorifico medio dell olio vegetale n.c.m. utilizzato, calcolando un potere calorifico inferiore medio del gasolio pari a 10.200 kcal/kg. Gli esercenti officine elettriche o impianti di cessione in blocco dell energia energia elettrica prodotta sono obbligati a trasmettere, esclusivamente in forma telematica, la dichiarazione annuale di consumo/produzione al competente Ufficio dell' Agenzia delle Dogane entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce.