RIMORCHIO NAVI. Articolo 1. Sono approvate e rese esecutive le allegate Tariffe per il servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Trieste.

Documenti analoghi
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CAPITANERIA DI PORTO DI ORISTANO ORDINANZA N. 38 / 2012

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti CAPITANERIA DI PORTO DI CHIOGGIA

ORMEGGIO E DISORMEGGIO

M I N I S T E R O D E I T R A S P O R T I D I R E Z I O N E M A R I T T I M A D I B A R I

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIREZIONE MARITTIMA DI VENEZIA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

PILOTAGGIO ARTICOLO 1

Ministero dei Trasporti DIREZIONE MARITTIMA DI VENEZIA

DIREZIONE MARITTIMA DI RAVENNA. DECRETO n. 15/2010

Tariffe di Pilotaggio In vigore dal 1 Gennaio 2017

CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO TORRES

DECRETO N 18/2013. Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di ANCONA

CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTTh1ENTO MAPJTTIMO DI CAGLIARI

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. ORDINANZA n. 152 /2011

TARIFFE RIFIUTI SOLIDI E RESIDUI SOLIDI DEL CARICO (Allegato V della Marpol 73/78)

DECRETO n 01/ 2013 Capitaneria di Porto di Civitavecchia

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ORDINANZA N 19/ 2006

I servizi tecnico nautici. Prof. ssa Elisabetta Rosafio

TARIFFA PROFESSIONALE PER LA SPEDIZIONE DI NAVI

più 0,00648 per Tonn. eccedente le T.s.n. con il limite dei massimi previsti.

CAPITANERIA DI PORTO GUARDIA COSTIERA -MONFALCONE-

ALLEGATO A - Tariffe Massime di riferimento ( /mc.) per navi che conferiscono in vigore da 1/1/2013

Agenzia Marittima *EUROPA" Lungomare Caboto no GAETA _ Agenzia Marittima "IANNACÒONE" Lungomare Caboto Banchina Porto Salvo

PILOTAGGIO. Art Istituzione del servizio di pilotaggio

CAPITANERIA DI PORTO BARI

DECRETO AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA n. 877 del 29/7/2005 TARIFFE IMMISSIONE NAVI IN BACINO

CAPITANERIA DI PORTO DI TARANTO

Attuazione della direttiva 2009/20/CE recante norme sull assicurazione degli armatori per i crediti marittimi. (G.U. n. 173 del 26 luglio 2012)

Ministero dei Trasporti - Direzione Marittima di Roma

2010 Capitaneria di Porto di Civitavecchia

MINISTERO DEI TRASPORTI CAPITANERIA DI PORTO DI NAPOLI

ORDINANZA N 56/2017. Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ancona,

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Capitaneria di Porto di Chioggia ORDINANZA N 07/2015

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasport2

"Il Porto di Venezia: passato, presente e futuro"

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Oggetto: porto di Olbia. Ordinanza tariffaria servizio di rimorchio.

STUDIO AGOSTINI

IL REGIME AMMINISTRATIVO DELLA NAVE

N. Quesito Possibilità di risposta Risposta esatta. - in apposite matricole - in appositi registri - in appositi ruoli

ORDINANZA n. 145/2011

VISTI gli articoli 117, terzo comma, e 118 della Costituzione;

CATANIA. 'VISTA la Circolare, prot. n. M_IT-PORTI/16651 in data , con la quale il Ministero

MINISTERO DEI TRASPORTI CAPITANERIA DI PORTO NAPOLI Ordinanza n TE/07/07

CONVEGNO NAVI ED AMBIENTE. Accordo volontario di Venezia per la riduzione dei fumi della nave

1. Analisi del traffico di merci pericolose per la rete idroviaria Padano Veneta (dal 2004 al 2012)

ABILITAZIONI DI COPERTA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Capitaneria di Porto di La Spezia Ordinanza nr. 77/2016 Il Capo del Circondario Marittimo della

Panne assorbenti per metro lineare: 110,00 smaltimento: al costo + 15% (stoccaggio)

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Direzione Marittima di Venezia. Decreto n 30 in data 28 dicembre 2012

CAPITANERIA DI PORTO DI BRINDISI ORDINANZA N. 6/2016

Ordinanza sugli emolumenti nella navigazione marittima

ORDINANZA N. 3 / 2007 DISCIPLINA DEL DEPOSITO TEMPORANEO DELLE MERCI IN BANCHINA

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

1. Per i fini indicati all articolo 1, comma 1, lettera a), l Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per le seguenti finalità:

ASSESSORATO DEI TRASPORTI CAPITOLATO TECNICO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Città di Cinisello Balsamo Corpo di Polizia Locale

ORDINANZA N. 08/12 (Adeguamento tariffa per passeggeri e mezzi al seguito)

La modellistica di dispersione ad alta risoluzione per lo studio dell'impatto delle navi crociera e passeggeri nella città di Venezia

SERVIZI FORNITI DA ENTE BACINI E RELATIVE TARIFFE

PIANO REGOLATORE PORTUALE DEL PORTO DI LIVORNO 2012

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti CAPITANERIA DI PORTO CHIOGGIA ORDINANZA N.41/2014

Classe 39 Classificazione di Nizza Trasporto deposito merci

ORDINANZA n. 14/2016

TASSA D ANCORAGGIO TASSA D ANCORAGGIO

SISTEMA INDENNITARIO PER L ESERCENTE LA VENDITA USCENTE A CARICO DEL CLIENTE FINALE MOROSO. Articolo 1

(Porto di Piombino Procedure di imbarco e sbarco passeggeri norme di sicurezza) IL PRESIDENTE

ORDINANZA n 55 /2005. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Civitavecchia

1. Sono istituiti i seguenti titoli per lo svolgimento di servizi di coperta e di macchina:

PROVVEDIMENTO N DEL 9 MARZO 2007 L ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AGENZIA PROVINCIALE PER L'ASSISTENZA E LA PREVIDENZA INTEGRATIVA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Ufficio Circondariale Marittimo Guardia Costiera PANTELLERIA ORDINANZA N 10/2015

Aria e Clima. L Inventario delle emissioni in atmosfera, bilancio energetico e altri strumenti di conoscenza dell ambiente ligure

LEGGE REGIONALE N. 19 DEL REGIONE PUGLIA Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA N. 69 del 27 luglio 1998

Regolamento (CE) N. 3259/94

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 21/12/2015

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNE DI LAIGUEGLIA Provincia di Savona REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI ARTICOLO 1 OGGETTO E FINALITÀ

CONSORZIO PER L AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE - AGRIGENTO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI COMUNI

LA GIUNTA REGIONALE PREMESSO

Comune di Saletto Provincia di Padova REGOLAMENTO COMUNALE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E OBLAZIONI PER ABUSI EDILIZI.

SERVICE LEVEL AGREEMENT BASE PER LA FORNITURA DI LINEE AFFITTATE

IL DIRIGENTE. VISTI gli artt. 16 e 17 del D.Lgs 165 del 30/03/2001 e s.m.i.; VISTI gli artt. 16 e 17 della L.R. 23 del 28/07/2008 e s.m.i.

Qualifiche e abilitazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare.

Comune di OSTIGLIA (Prov. Di Mantova) REGOLAMENTO. corrispondere a titolo di oblazione previste in materia di abusi edilizi dal D.P.R.

DECRETO DEL DIRETTORE

COMUNE DI BERTINORO PROVINCIA DI FORLI - CESENA. Piazza Libertà, BERTINORO (FO)

Coeff. Concessionario - C ( 1 ) Fruitore ordinario 1

porti Roma, Latina Formia, Gaeta, Fiumicino

COMUNE DI MARZABOTTO Provincia di Bologna

SERVIZIO N 1 linea Milazzo/Eolie e v.v. Itinerari:Milazzo/Lipari/Vulcano/S.M. Salina/Panarea/Ginostra/Stromboli/Rinella

Legge sulla navigazione marittima. Noi Capitani Reggenti. la Serenissima Repubblica di San Marino

Il contributo di solidarietà: l Agenzia detta le regole e i tempi per il versamento

COMUNE DI CAORSO PROVINCIA DI PIACENZA. Rep. n. CONTRATTO DI APPALTO PER L ESECUZIONE DEI LAVORI DI

Hanno deciso di concludere una Convenzione a questo scopo ed hanno pertanto convenuto quanto segue:

mi.mo s.r.l. Via Umberto, VIAGRANDE (CT) P.IVA:

LEGGE REGIONALE 28 MARZO 1989,N. 24: Disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della Regione Abruzzo.

Transcript:

PAGINA 1 DI 10 RIMORCHIO NAVI Ordinanza Capitaneria di Porto di Trieste n 13/2016 Trieste, 29/04/2016 Articolo 1 Sono approvate e rese esecutive le allegate Tariffe per il servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Trieste. Articolo 2 L Ordinanza n. 01/15 è abrogata. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori della presente Ordinanza saranno punti, qualora il fatto non costituisca reato, ai sensi degli artt. 1173, 1174 del Codice della Navigazione. TARIFFE PER IL SERVIZIO DI RIMORCHIO NEL PORTO E NELLA RADA DI TRIESTE GRUPPO PRIMO: NAVI DI STAZZA LORDA FINO A 30.000 G.T. Art. 1 G.T. ZONA A ZONA B ZONA C dall ormeggio n 57 escluso a P.ta Ronco (terminal petroliferi esclusi) compreso S.Sabba dal Tor. Bovedo all ormeggio n 57 incluso, compreso lo Scalo Legnami Terminal Petroliferi (SIOT, SHELL) oltre fino Euro Euro Euro 1.000 160,88 222,26 356,11 1.000 1.500 243,51 307,31 492,35 1.500 2.500 316,01 381,72 609,76 2.500 3.500 412,62 460,46 737,34 3.500 5.000 481,73 776,48 923,84 5.000 10.000 599,63 776,48 1.243,21 10.000 15.000 716,17 1.009,86 1.617,19 15.000 20.000 895,33 1.155,28 1.850,10 20.000 25.000 1.054,30 1.261,57 2.020,19 25.000 30.000 1.229,21 1.381,89 2.211,04 Art.2 La tariffa si applica per ciascun rimorchiatore impiegato nella manovra ed è comprensiva della fornitura del cavo da parte del rimorchiatore.

PAGINA 2 DI 10 Art. 3 Per i servizi resi dalle ore 17.00 alle ore 08.00 dei giorni feriali e dalle 08.00 alle ore 17.00 dei giorni festivi si applica la maggiorazione del 50%. Art. 4 Per i servizi resi dalle ore 08.00 alle ore 17.00 dei giorni di sabato non festivi si applica la maggiorazione del 40% mentre per il restante orario si applica la maggiorazione del 50%. Art. 5 Per i servizi resi dalle ore 17.00 alle ore 08.00 dei giorni festivi si applica la maggiorazione del 100%. Art. 6 I servizi fissati in fuori orario, di sabato o nei giorni festivi, che richiedano l impiego di un numero di rimorchiatori superiore a quello minimo previsto per il servizio di guardia, qualora non effettuati per causa non imputabile alla Società concessionaria, due ore prima e quattro ore dopo l ora fissata, saranno egualmente addebitati alla nave che ha causato il ritardo limitatamente alle maggiorazioni previste dagli articoli 3, 4, 5 con esclusione della tariffa base di cui al precedenti articolo 1. Art. 7 Per i servizi resi a cavallo di due orari che comportino tariffe differenti, si applica quella relativa all orario di inizio del servizio stesso. Art. 8 Per il rimorchio di navi con macchina inattiva, si applica la maggiorazione del 30%. Art. 9 Per la mancata prestazione dei rimorchiatori già allontanatisi dal proprio ormeggio o già disponibili sottobordo, dipendente da fatto nave si applica il 50% della tariffa relativa. Art. 10 Qualora il rimorchiatore per fatto nave rimane in attesa a disposizione per un periodo superiore ad un ora si applica il 30% della tariffa relativa. Art. 11 Per i movimenti delle navi tra ormeggi attigui del Porto, effettuati in proseguimento senza sgancio dei cavi di rimorchio, si applicano le tariffe previste dall art. 1. Per i movimenti delle navi tra ormeggi non attigui del Porto si applica una tariffa doppia rispetto a quella prevista dall art. 1. Per i movimenti delle navi da un ormeggio all altro, lungo la stessa banchina e/o calata, disposti dall Autorità Portuale per esigenze attinenti al più proficuo utilizzo dei mezzi di sollevamento fissi di banchina, la tariffa applicata al terminale è ridotta del 50%, sempre che le operazioni non superino le due ore.

PAGINA 3 DI 10 In caso di movimenti effettuati in orario normale, per il completamento di operazioni di carico e scarico di merci e passeggeri in arrivo e partenza, la tariffa di cui al secondo paragrafo verrà ridotta del 40%. La predetta riduzione non si applica alle navi, che nell approdo in corso, non abbiano usufruito di almeno un servizio di rimorchio. GRUPPO SECONDO: NAVI DI STAZZA LORDA OLTRE A 30.000 G.T. Art. 12 G.T. ZONA A ZONA B ZONA C dall ormeggio n 57 escluso a P.ta Ronco (terminal petroliferi esclusi) compreso S.Sabba dal Tor. Bovedo all ormeggio n 57 incluso, compreso lo Scalo Legnami Terminal Petroliferi (SIOT, SHELL) Oltre fino Euro Euro Euro 30.000 35.000 6.522,05 10.160,77 14.849,52 35.000 40.000 7.023,48 10.848,49 15.753,07 40.000 45.000 10.033,69 11.396,26 16.656,14 45.000 50.000 10.535,71 12.048,54 17.608,97 50.000 55.000 11.037,25 12.700,84 18.562,27 55.000 60.000 11.538,79 13.421,75 19.616,10 60.000 65.000 12.542,35 14.245,56 20.820,17 65.000 70.000 13.545,91 18.536,18 27.090,87 70.000 75.000 14.548,98 19.394,25 28.345,19 75.000 80.000 16.054,09 19.908,89 29.602,62 80.000 85.000 17.057,65 21.110,07 30.853,39 85.000 90.000 18.060,73 21.968,20 32.108,18 90.000 95.000 19.064,30 22.929,73 33.512,31 95.000 100.000 20.067,38 23.890,77 34.916,92 100.000 105.000 21.070,95 24.714,59 36.121,47 Alle navi con oltre 105.000 G.T. si applica una maggiorazione di Euro 1.061,81 per ogni 5.000 G.T. in più per le zone A e B e di Euro 1.274,38 per ogni 5.000 G.T. in più per la zona C. Art. 13 La tariffa a corpo, applicata per ciascuna nave, è comprensiva di entrambe le manovre di entrata e di uscita dal porto, della fornitura del cavo da parte dei rimorchiatori nonché delle eventuali maggiorazioni per fuori orario, per il sabato e le festività. Per le manovre prestate alla medesima nave, ma ordinate da soggetti diversi (Agenzia / Armatore / Noleggiatore, ecc) la tariffa, ai fini della fatturazione, salva richiesta diversa, verrà divisa per il numero totale di rimorchiatori utilizzati ed il quoziente verrà moltiplicato per quello dei rimorchiatori impiegati rispettivamente nella manovra di arrivo ed in quella di partenza. Art. 14 Per il rimorchio di navi con macchina inattiva si applica la maggiorazione del 25% della parte di tariffa calcolata con i criteri di cui all art. 13.

PAGINA 4 DI 10 Art. 15 Per la mancata prestazione dei rimorchiatori già allontanatisi dal proprio ormeggio o disponibili sottobordo, dipendente da fatto nave, sarà dovuto un compenso pari al 15% della parte di tariffa calcolata con i criteri di cui all art. 13. Art. 16 Qualora il rimorchiatore per fatto nave rimane in attesa a disposizione per un periodo superiore ad un ora sarà dovuto un compenso pari al 25% della parte di tariffa calcolata con i criteri di cui all art. 13. Art. 17 Per i movimenti delle navi tra ormeggi lungo la stessa banchina, effettuati in proseguimento senza sgancio dei cavi di rimorchio, si applica la tariffa prevista dall art. 12 ridotta del 50% Per i movimenti delle navi tra ormeggi diversi si applica la tariffa prevista dall art. 12. Art. 17 bis Alle navi traghetto RO-PAX si applicano, in alternativa alle tariffe di cui agli art. 1 e 12 della presente ordinanza, le seguenti tariffe: GT GT Oltre Fino Euro - 1.000 160,88 1.000 1.500 243,51 1.500 2.500 316,01 2.500 3.500 412,62 3.500 5.000 481,73 5.000 10.000 599,63 10.000 15.000 716,17 15.000 20.000 895,33 20.000 25.000 1.054,30 25.000 30.000 1.229,21 30.000 35.000 1.383,12 35.000 40.000 1.543,54 40.000 45.000 1.703,96 45.000 50.000 1.864,38 50.000 55.000 2.024,78 Alle navi di stazza superiore a 55.000 GT si applica una maggiorazione di Euro 158,96 per ogni ulteriore scaglione di 5000 GT La tariffa si applica per ciascun rimorchiatore impiegato nella manovra ed è comprensiva della fornitura del cavo da parte del rimorchiatore. A tali tipologie di nave si applicano le disposizioni di cui agli artt da 3 a 11 della presente ordinanza. DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE NAVI Art. 18 Per le navi portacontainers di linea, che nel corso della manovra utilizzano l elica di prora, viene riconosciuta la riduzione del 20% sulle tariffe di cui agli artt. 1 o 12.

PAGINA 5 DI 10 Art. 19 Gli importi della tariffa base e dei compensi fissi indicati nel presente provvedimento possono essere soggetti a deroghe nella misura e con le modalità stabilite in appositi accordi che potranno essere stipulati tra le Associazioni Armatoriali di rilevanza nazionale e l Associazione Italiana Armatori di Rimorchiatori (Assorimorchiatori). Art. 20 La manovra ha inizio quando viene dato / preso il cavo di rimorchio o comincia la manovra a spinta e finisce quando il cavo viene sganciato o termina la manovra a spinta. Art. 21 Nel caso di movimenti tra le zone A, B, e C, la tariffa sarà determinata dalla zona nella quale vige l aliquota maggiore. Art. 22 Per la fornitura di vapore, energia elettrica, acqua ed aria compressa, si applica una tariffa oraria di Euro 252,50 per ciascun rimorchiatore. Art. 23 Per le prestazioni di assistenza e sicurezza a navi all ormeggio, la relativa tariffa verrà concordata tra la Società Concessionaria e la nave. Art. 24 Se non altrimenti indicato, le maggiorazioni e le riduzioni sono computate sulla tariffa base. Art. 25 Restano salvi ed impregiudicati i diritti derivanti all impresa esercente il servizio di rimorchio dagli articoli 106 e 491 del Codice della Navigazione. Art. 26 Le fatture inerenti i servizi prestati dai rimorchiatori devono essere saldate alla Società Concessionaria entro 15 (quindici) giorni dalla data di emissione. Art. 27 Le fatture per i servizi previsti dalle presenti tariffe, corredate dal Buono di Rimorchio firmato dal Comandante della nave, oppure da altro rappresentante dell armatore, con indicazione dei servizi prestati, verranno sottoposte al visto di conformità dell Autorità Marittima, nel caso una delle parti interessate lo richieda.

PAGINA 6 DI 10 In caso di mancato pagamento delle fatture l Utente sarà tenuto a depositare presso l Autorità Marittima la somma contestata. E fatto, inoltre obbligo all impresa esercente il servizio di rimorchio di comunicare prontamente all Autorità Marittima gli eventuali casi di controversie che dovessero insorgere in relazione all applicazione delle presenti tariffe. La stazza lorda internazionale (G.T.) della nave, per l applicazione della tariffa relativa, sarà desunta come a) per le navi munite di Certificato di Stazza Internazionale, rilasciato ai sensi della Convenzione di b) per le navi non munite di tale certificato le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (G.T.) ottenuto utilizzando la formula che il Registro Italiano Navale (R.I.Na. S.p.A.) ha all uopo predisposta e di seguito riportata: dove V = 2,832 VLT e K1 = 0,2 + 0,02 Log V G.T. = K1 x V (VLT = Volume lordo totale desumibile dal quadro dei calcoli della stazza nazionale) Qualora non risultasse possibile l applicazione di tale formula a causa della irreperibilità dei dati in essa compresi, potrà farsi riferimento alla seguente formula elaborata dall I.M.O. nella circolare n 653/94 che consente, sia pure con una approssimazione inferiore di quella ottenibile con la formula R.I.Na. S.p.A., il calcolo provvisorio della stazza lorda delle navi che non dispongono del certificato di stazzatura internazionale: Dove VE = L x B x H Art. 28 G = VE x a L = B = H = a = Lunghezza in metri risultante dal certificato internazionale di bordo libero; Larghezza massima fuori ossatura in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave; Altezza a murata dal fondo del ponte completo più alto, in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave; F (VE) da calcolare con l interpolazione lineare secondo la seguente tabella: valore di VE valore di a fino a 400 0,58 1.000 0,43 5.000 0,35 10.000 0,34 25.000 0,33 50.000 0,32 100.000 0,31 150.000 0,3 200.000 0,29 250.000 e oltre 0,28

PAGINA 7 DI 10 Art. 29 Per la commisurazione delle tariffe dei servizi di rimorchio per le NAVI TRAGHETTO il valore della stazza risultante dal Certificato Internazionale di Stazza o dalla applicazione dei criteri di cui alla lettera (b) dell articolo 28) va corretto applicando i seguenti coefficienti: TRAGHETTI PASSEGGERI 0,69 (Passenger Ro-Ro Cargo Ferries) TRAGHETTI MERCI 0,85 (Ro-Ro Cargo General Cargo Ro-Ro Cargo Containers Ships Ro-Ro Cargo Ferries Ro-Ro Cargo Vehicles Carriers) NAVI PASSEGGERI 0,40

PAGINA 8 DI 10

PAGINA 9 DI 10

PAGINA 10 DI 10