COMUNE DI FONTANAFREDDA Provincia di Pordenone COMUNE DI FONTANAFREDDA BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER AFFITTI ONEROSI

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COMUNE DI FONTANAFREDDA Provincia di Pordenone Via Puccini n. 8 CAP 33074 Tel. 0434/567611 Fax 0434/567667 comune.fontanafredda@certgov.fvg.it C.F. e Partita I.V.A. 00162440937 info@comune.fontanafredda.pn.it www.comune.fontanafredda.pn.it COMUNE DI FONTANAFREDDA ALLEGATO A) BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER AFFITTI ONEROSI CONTRIBUTO ANNO 2012 RIFERITO AI CANONI ANNO 2011 (AI SENSI DELLA LEGGE N. 431/1998 ART. 11, L.R. 6/2003 ART. 6 E L.R. 16/2011 ART. 6 E 9) DATA APERTURA BANDO: lunedi 19/03/2012 DATA CHIUSURA BANDO: lunedi 23/04/2012 ore 17,30 1. Finalità Il Fondo per l edilizia residenziale, di cui all art. 11, comma 1, della legge regionale 6/2003, nel quale confluiscono anche le risorse assegnate con il Fondo nazionale, istituito dall art. 11 della L. 431/98 presso il Ministero dei Lavori Pubblici, ha la finalità di fornire, mediante l erogazione di contributi, un supporto economico alle famiglie che si trovano nell impossibilità di sostenere l onere del pagamento del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, di alloggi di proprietà sia pubblica che privata ad esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata. Al finanziamento dei contributi concorrono le risorse economiche del Ministero dei Lavori Pubblici, della Regione Friuli Venezia Giulia e del Comune di Fontanafredda. 2. Beneficiari Possono partecipare al presente bando e richiedere il contributo di cui all articolo 11 della legge 431/1998 e dell art. 6, primo periodo, della legge regionale 6/2003, i titolari di un contratto di locazione che al momento di presentazione della domanda siano in possesso dei sottoelencati requisiti: 3. Requisiti soggettivi dei richiedenti Il richiedente la concessione del contributo (indicato anche come conduttore) deve possedere i seguenti requisiti al momento di presentazione della domanda: Essere residente da almeno ventiquattro mesi nel territorio regionale, essere cittadino italiano, o avere la cittadinanza di uno Stato membro dell Unione Europea ed essere regolarmente soggiornante in Italia; Nel caso di cittadini extracomunitari anche: possedere il permesso di soggiorno di lungo periodo CE (ex carta di soggiorno), ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n 3; oppure:

essere titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno e purchè residenti nel territorio nazionale da non meno di cinque anni e nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi (in base ai requisiti previsti dalla legislazione concernente la disciplina dell immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero); avere la residenza anagrafica nel Comune di Fontanafredda; Essere titolare 1 di un contratto di locazione di un alloggio privato o pubblico ad uso abitativo, ad esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata, ubicato sul territorio Regionale, regolarmente registrato entro il 31 dicembre 2011 e per il quale è stata regolarmente rinnovata la tassa annuale di registrazione. L immobile locato non deve essere incluso nelle categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in villa), A/9 ( Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici). Non essere proprietario di altra abitazione, ubicata sul territorio nazionale, adeguata a soddisfare le esigenze familiari. S'intende adeguato l'alloggio avente un numero di vani, escluso la cucina e gli accessori, uguale o superiore al numero dei componenti il nucleo familiare. In caso di proprietà o comproprietà di più alloggi, si sommano i vani di proprietà o i vani teoricamente corrispondenti alla quota di comproprietà di ogni singolo alloggio. E' considerato inadeguato l'alloggio dichiarato inabitabile con apposito provvedimento del Sindaco ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche, quando un componente del nucleo familiare sia disabile. Tali requisiti vanno riferiti a tutti i componenti del nucleo familiare. La domanda di contributo a sostegno dei canoni di locazione pagati nell anno 2011 deve essere presentata dal richiedente al Comune del territorio regionale di attuale residenza; Essere maggiorenni, titolari del contratto per il quale si richiede il contributo, purché l unità immobiliare oggetto del contratto di locazione sia posta sul territorio regionale e sia stata adibita dal richiedente a propria abitazione. Il contratto non deve essere stipulato tra parenti e affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente. Non avere presentato e non presentare richiesta ad altro Comune per beneficiare del contributo di cui al presente bando relativamente ai canoni dovuti per lo stesso periodo dell'anno. Presentare una delle seguenti situazioni socio-economiche: a) indicatore della situazione economica equivalente (ISEE 2 ) non superiore a Euro 11.150,00 e con l'incidenza del canone di locazione sul valore ISE non inferiore al 14 % e con un valore ISE non superiore a Euro 31.130,00; oppure b) un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), non superiore a Euro 16.420,00 e con l'incidenza del canone di locazione sul valore ISE non inferiore al 24% e con un valore ISE non superiore a Euro 31.130,00; Per i nuclei familiari composti da un solo componente il valore dell'indicatore ISEE di cui alle lettere a) e b) viene maggiorato del 20% e, pertanto, saranno rispettivamente di Euro 13.380,00 e Euro 19.704,00. 1 Per titolare s intende: il locatario, l erede, assegnatario dell alloggio per sentenza di separazione o il coniuge. 2 Per ISE ed ISEE si fa riferimento al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modifiche ed integrazioni).

Per i nuclei familiari che includono situazioni di particolare debolezza sociale o economica, di cui all articolo 7, comma 1, della legge regionale 6/2003, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, il limite dell indicatore della situazione economica (ISE), è innalzato del 10% e pertanto Euro 34.243,00. Ai sensi dell articolo 10, comma 2 della legge n. 431 del 09/12/1998, le detrazioni ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori, non sono cumulabili con i contributi previsti dal comma 3 dell articolo 11 (Fondo nazionale per il sostegno all accesso alle abitazioni in locazione) della legge medesima. Ai fini dell individuazione delle categorie di soggetti di cui all articolo 7, comma 1, della Legge Regionale 6/2003, si considerano le seguenti situazioni: anziani, intendendosi le persone singole o i nuclei familiari composti da non più di due persone delle quali almeno una abbia compiuto sessantacinque anni; giovani coppie, con o senza prole, intendendosi quelle in cui ciascun componente la coppia non superi i trentacinque anni di età; soggetto singolo con minori a carico, intendendosi quello il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori conviventi a carico del richiedente; disabili, intendendosi i soggetti di cui all articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l assistenza, l integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate); famiglie in stato di bisogno, intendendosi quelle con una situazione economica ISEE, ai sensi del decreto legislativo 109/1998, non superiore a Euro 4.100,00 se formate da un solo soggetto, ovvero non superiore a Euro 4.650,00 se composte da due o più soggetti; famiglie monoreddito, quelle composte da più persone il cui indicatore I.S.E.E. risulti determinato da un solo componente del nucleo familiare; famiglie numerose, intendendosi quelle il cui nucleo familiare comprende figli conviventi a carico del richiedente in numero non inferiore a tre; famiglie con anziani o disabili a carico, intendendosi quelle in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia compiuto sessantacinque anni di età o sia disabile e sia a carico del richiedente; soggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto o di provvedimenti di rilascio emessi da enti pubblici o da organizzazioni assistenziali, intendendosi quelli nei cui confronti sia stata emessa una sentenza definitiva di sfratto o un provvedimento di rilascio dell alloggio da parte di un ente pubblico o da un organizzazione assistenziale, emesso dal legale rappresentante dell Ente, non motivati da situazioni di morosità o da altre inadempienze contrattuali; emigrati, intendendosi i soggetti di cui all articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all estero e rimpatriati). Si precisa che per la valutazione del possesso dei requisiti sopra indicati per nucleo familiare e famiglia si intendono quelli definiti ai fini ISE/ISEE ai sensi del decreto legislativo 109/1998 e successive modifiche ed integrazioni, alla data di presentazione della domanda. 4. Entità e modalità di erogazione dei contributi. Il contributo da corrispondere deve consentire di contenere l incidenza del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, sulla situazione economica equivalente, con l'osservanza dei seguenti

criteri stabiliti dal regolamento Regionale emanato con DPReg. del 27 maggio 2005, 0149/Pres. e successive modifiche ed integrazioni di cui: DPReg. 18 dicembre 2006 n. 0393/Pres. - DPReg. 24 marzo 2009, n.079/pres. - DPReg. 6 aprile 2010 n. 067/Pres. a) Per i nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a Euro 11.150,00 l'incidenza del canone di locazione sul valore ISE va ridotta fino al 14% ed il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore a Euro 3.100,00 all'anno; b) Per i nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a Euro 16.420,00 l'incidenza del canone di locazione sul valore ISE va ridotta fino al 24% ed il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore a Euro 2.325,00 all'anno; c) Per i nuclei familiari che includono situazioni di particolare debolezza sociale o economica, sopra specificate e di cui all'art. 7, comma 1, del L.R. 6/2003, il limite dell'indicatore della situazione economica (ISE) è innalzato del 10%. d) Il Comune concede il contributo anche ai nuclei familiari con ISE/ISEE pari a 0 (zero) nei limiti degli importi stabiliti ai precedenti punti a e b. Pertanto gli elementi di cui tener conto sono: - dichiarazione ISE/ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente); - composizione del nucleo familiare; - entità annua del canone pagato e documentato risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori, riferito all anno 2011; - per i nuclei familiari che hanno ricevuto un contributo economico comunale, quale aiuto straordinario per il pagamento di canoni di locazione per l'anno 2011, la quota del contributo già ricevuto verrà detratta dall'eventuale contributo regionale spettante erogato con il presente bando. Il contributo verrà erogato in proporzione ai mesi di validità del contratto di locazione e con decorrenza dal 01.01.2011. Le frazioni di mese inferiori a 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo. Qualora il contributo assegnato dalla Regione al Comune risulti quantitativamente inferiore all'importo totale richiesto per soddisfare tutti i richiedenti, il Comune procederà alla ripartizione delle risorse disponibili assegnando a tutti i beneficiari un contributo proporzionalmente ridotto. Qualora il conduttore non abbia provveduto al pagamento dei canoni dovuti per l anno 2011, ovvero abbia pagato solo una parte di essi, al momento della presentazione della domanda di contributo avrà l obbligo di sottoscrivere apposita delega affinché la liquidazione dell eventuale contributo concesso ai sensi del presente bando, nella misura del canone ancora da pagare, venga riscosso direttamente dal proprietario dell alloggio. Pertanto, in tale caso, l Amministrazione Comunale comunicherà al richiedente l eventuale accoglimento della domanda con l indicazione dell ammontare del contributo e della modalità di erogazione dello stesso. Ai sensi dell articolo 10, comma 2 della legge n. 431 del 09/12/1998, le detrazioni ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori, non sono cumulabili con i contributi previsti dal comma 3 dell articolo 11 (Fondo nazionale per il sostegno all accesso alle abitazioni in locazione) della legge medesima. 5. Contenuto e termini di presentazione delle domande. La domanda per l ammissione alla concessione dell agevolazione di cui al presente bando, con la quale, contestualmente, si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 per le sole finalità del beneficio, deve essere redatta sull apposito modulo predisposto dal Comune. Per evitare errori e favorire la corretta compilazione della domanda e dell autocertificazione si suggerisce al cittadino di consegnare la seguente documentazione:

- Fotocopia integrale del contratto di locazione regolarmente registrato relativo all anno 2011 e per il quale è stata regolarmente rinnovata la tassa annuale di registrazione; - Dichiarazione ISE/ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), in corso di validità alla data di presentazione della domanda; - Ricevute delle bollette d affitto pagate nel corso dell anno 2011, ovvero relativa dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000; - Fotocopia non autenticata di un documento d identità in corso di validità; - Fotocopia della certificazione sanitaria di disabilità rilasciata dall Azienda Sanitaria, di cui all art. 3 della L. 05/02/1992 n. 104. Per il richiedente cittadino extracomunitario anche: - Fotocopia del permesso di soggiorno di lungo periodo CE (ex carta di soggiorno) o del permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno o le ricevute delle richieste di rinnovo del permesso di soggiorno o del permesso di lungo periodo CE. La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e completa di tutta la documentazione richiesta. L Amministrazione comunale comunicherà ai beneficiari a mezzo lettera la concessione del contributo e le modalità di erogazione ovvero l eventuale esclusione dallo stesso. 6. Casi particolari: - Nell'ipotesi in cui il contratto d'affitto sia intestato a più persone dello stesso nucleo, è necessaria l'autorizzazione degli altri intestatari a presentare la domanda in oggetto allegando copia di un documento di identità valido degli stessi. - Sentenze di separazione e assegnazione della casa familiare: in tema di separazione dei coniugi, qualora il giudice abbia assegnato l abitazione nella casa coniugale ad uno dei coniugi e l altro sia stato costretto ad assumere un abitazione in locazione passiva, quest ultimo potrà presentare domanda di contributo, qualora però abbia nel frattempo provveduto a trasferire la residenza nel nuovo alloggio. In questo caso dovrà essere allegata alla domanda copia della sentenza del tribunale, dalla quale risulti chiaramente l assegnazione in godimento esclusivo ad uno dei coniugi della casa coniugale. - Coabitazione: nel caso di contratto di locazione contestato a due o più distinti famiglie anagrafiche coabitanti nel medesimo alloggio, i nuclei familiari devono fare domanda di accesso al contributo separatamente; il Comune considererà la loro situazione economica disgiuntamente, dividendo l importo del canone tra i nuclei coabitanti. - L impedimento alla sottoscrizione: in caso di soggetto incapace, tutelato o con impedimento temporaneo alla sottoscrizione, la domanda può essere sottoscritta dai soggetti e nei modi indicati agli articoli 4 e 5 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii.. - Variazione di indirizzo del richiedente o variazione estremi conto corrente: il richiedente dovrà comunicare tempestivamente all Area Segreteria-Affari Generali o allo Sportello Informafamiglia del Comune di Fontanafredda l eventuale cambio di residenza o di recapito o di variazione delle proprie coordinate bancarie (codice IBAN). Il Comune di Fontanafredda non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo nell istanza, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 7. Esclusioni: Saranno escluse dal beneficio le domande prive della sottoscrizione nonché quelle pervenute oltre il termine di scadenza: Saranno escluse, inoltre, tutte quelle domande ove il richiedente:

- non sia titolare del contratto di locazione per il quale viene richiesto il contributo; - non sia in possesso dei requisiti soggettivi e reddituali previsti dal presente Bando; - abbia un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente; - abbia presentato domanda incompleta e/o in maniera difforme da quanto previsto dal presente Bando. Saranno, altresì, escluse le domande ove: - anche uno solo dei componenti il nucleo familiare sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliare sita in Italia e adeguata alle esigenze del nucleo familiare. Si precisa che qualora gli uffici non ricevano tutti i dati necessari richiesti entro i termini stabiliti, le domande incomplete, contraddittorie o delle quali non sia possibile desumere i dati saranno considerate inammissibili. 8. Controlli e sanzioni: Tutte le dichiarazioni di cui al presente bando, compresa la domanda di contributo, si intendono rese con le formule dell autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. La firma in calce alla domanda e alle autodichiarazioni allegate deve essere apposta per esteso e in forma leggibile. L Amministrazione Comunale può opporre rifiuto alla presentazione di una istanza qualora la firma in calce si presenti illeggibile. Ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e dell art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta all Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Il Comune di Fontanafredda si riserva di inviare i nominativi dei richiedenti alle autorità competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti. Ferme restando le responsabilità penali ai sensi dell articolo 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. L Amministrazione Comunale provvederà al recupero del contributo indebitamente liquidato. 9. Liquidazione contributo e termine per il ritiro dello stesso: Il Comune declina ogni responsabilità per la mancata ricezione della comunicazione di avvenuta liquidazione imputabile al richiedente per erronea o incompleta indicazione dell indirizzo o per mancata comunicazione del cambio di residenza e/o domicilio ovvero per disguidi postali. Coloro che non provvederanno all incasso del contributo loro erogato entro il termine indicato nella lettera di liquidazione del beneficio perderanno il diritto di ricevere l importo spettante. Gli importi non riscossi saranno restituiti alla Regione. 10. Disposizioni finali riferimenti normativi e regolamentari privacy: Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento: - alla legge 27 luglio 1978, n. 392 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle locazioni di immobili urbani; - alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo; - al decreto del Ministero dei Lavori pubblici del 7 giugno 1999; - all articilo 6 della Legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente gli interventi a sostegno delle locazioni; - al regolamento di esecuzione dell art. 6 della L.R. 6/2003 approvato con D.P.Reg. n. 149 del 27/05/2005 e successive modificazioni ed integrazioni; - alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. I dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal T.U. sulla privacy (Decreto Legislativo n. 196/2003).

La domanda di cui sopra può essere ritirata presso gli uffici: - Servizio Sociale Territoriale del Comune di Fontanafredda, Via Anello del Sole n. 265 centro Risorgiva, secondo i seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30, il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.30 (recapito telefonico: 0434 567646-647) - Area Segreteria-Affari Generali, Ufficio Protocollo e Centralino del Comune di Fontanafredda, Via Puccini n. 8, secondo i seguenti orari: lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 08.30 alle ore 12.30; il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.30 (recapito telefonico: 0434 567611-567663); - scaricata dal sito internet del Comune di Fontanafredda (www.comune.fontanafredda.pn.it); - Sportello Informa-Famiglia del Comune di Fontanafredda, via Anello del Sole n. 265 - centro Risorgiva secondo i seguenti orari: lunedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17.30. La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 17.30 del 23/04/2012 e consegnata, solo ed esclusivamente, allo Sportello Informa-Famiglia del Comune di Fontanafredda, via Anello del Sole n. 265 centro polifunzionale Risorgiva nei seguenti orari: lunedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17.30. o inviata per posta a mezzo raccomandata a/r con allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità ed indirizzata al Sindaco del Comune di Fontanafredda, Via Puccini n. 8 33074 Fontanafredda; in questo caso fa fede la data di spedizione dall Ufficio Postale. Fontanafredda, 13/03/2012. Il Coordinatore Area Segreteria-Affari Generali Rag. Cristina Capra