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CIRCOLARE LAVORO 11 APRILE 2011 CCNL Terziario Confcommercio: ratificata l ipotesi di accordo Ratifica del 6 aprile 2011 Milleproroghe 2011: in Gazzetta i decreti con gli ulteriori rinvii G.U. n. 74 del 31 marzo 2011 INAIL: i minimali per l anno 2011 Circolare INAIL n. 21 del 24 marzo 2011 Mancato godimento/pagamento di permessi ROL ed ex festività Interpello Ministero del Lavoro n. 16 dell 8 marzo 2011 LE ULTIME NOVITÀ In data 6 aprile 2011, Confcommercio, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil, hanno definitivamente sottoscritto l accordo per il rinnovo del CCNL Terziario e Servizi, che integra e sostituisce l ipotesi di accordo del 26 febbraio 2011. Sostanzialmente confermati quasi tutti gli istituti contrattuali, sia della parte economica che normativa, con modifiche, tra l altro, in tema di malattia, permessi, bilateralità, elemento economico di garanzia. Sono stati pubblicati nella G.U. n. 74 del 31 marzo 2011 i DPCM 25 marzo 2011, con cui vengono ulteriormente prorogati alcuni termini previsti dal DL n. 225/2010 (c.d. Milleproroghe ), convertito nella L. n. 10/2011. Nello specifico, sono prorogate al 31 dicembre 2011: la sperimentazione dell accesso ai voucher per i lavoratori parttime, nonché per i beneficiari di ammortizzatori sociali; la possibilità di utilizzare le risorse del Fondo per l Occupazione in relazione alla sospensione dell attività per crisi; la possibilità di emanare decreti ministeriali di natura non regolamentare per introdurre disposizioni transitorie, riguardanti gli ammortizzatori sociali per i settori non coperti dalla CIG. Inoltre, si segnala la proroga al 1 gennaio 2012 dell entrata in vigore della c.d. Mensilizzazione dei dati fiscali con avvio della sperimentazione durante il 2011. L INAIL, con la Circolare n. 21 del 24 marzo 2011, comunica i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi riguardo il 2011. Il minimale giornaliero per la generalità delle retribuzioni effettive è riportato in allegato alla circolare, in base alla tipologia di dipendente e di settore di appartenenza: tali minimi sono stati adeguati, ove inferiori, a 44,49 euro. Il Ministero del Lavoro, con l Interpello n. 16 dell 8 marzo 2011, fornisce indicazioni riguardo il mancato godimento o pagamento, alle scadenze indicate dai CCNL, dei permessi per riduzione di orario (c.d. ROL) e per ex festività. In caso di mancata fruizione o monetizzazione di tali permessi entro i termini fissati dai contratti collettivi, per effetto di un accordo o di una prassi aziendale condivisa: la relativa indicazione sul Libro unico del lavoro non costituisce una violazione, vista la non sanzionabilità delle errate od omesse registrazioni che non abbiano alcun riflesso sui trattamenti retributivi, fiscali e previdenziali; l adempimento dell obbligo contributivo non può slittare e, quindi, il versamento dei contributi va effettuato, secondo le regole generali, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui si colloca il termine ultimo di godimento del permesso.

COMMENTI Con la Circolare congiunta n. 4 del 18 marzo 2011, il Ministero del Lavoro e il Dipartimento della Funzione Pubblica forniscono chiarimenti in merito alle modalità operative che lavoratori e datori di lavoro devono seguire per la trasmissione telematica dei certificati di malattia nonché, in generale, del percorso telematico che dovrà seguire il certificato medico. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO Già nella Finanziaria 2005, all art. 1, comma 149, era stata introdotta la norma che prevedeva, da parte del medico curante, l obbligo di trasmissione telematica dei certificati di malattia all INPS, pur mantenendo in capo al lavoratore l onere di recapitare ovvero inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento l attestazione di malattia al datore di lavoro. Tale disposizione non ha però trovato attuazione a causa della mancata emanazione dei necessari decreti. Il Collegato Lavoro, Legge n. 183/2010, ha dato nuovo impulso all attuazione di tale processo prevedendone la decorrenza, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, dal 1 gennaio 2010. Nel particolare, l art. 25 della Legge n. 183/2010 dispone che: Al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato, nonché un efficace sistema di controllo delle stesse, a decorrere dal 1 gennaio 2010, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione della attestazione di malattia si applicano le disposizioni di cui all'art. 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L art. 55-septies del D.Lgs. n. 165/2001, in riferimento ai dipendenti della pubblica amministrazione, prevede che il certificato di malattia sia inviato, per via telematica, direttamente all INPS dal medico o dalla struttura sanitaria che lo rilascia. Una volta ricevuto il certificato, l INPS lo invia immediatamente, sempre per via telematica, all amministrazione di appartenenza del lavoratore. L EVOLUZIONE INTERPRETATIVA Fino ad oggi, l interpretazione data alle disposizioni richiamate da parte dell INPS, nelle Circolari n. 60 e n. 119 del 2010 e dal DM 26 febbraio 2010, si può riassumere come di seguito: i medici dipendenti del SSN o in regime di convenzione sono tenuti a trasmettere telematicamente all INPS il certificato di malattia del lavoratore, rilasciandone copia cartacea all interessato; l INPS mette a disposizione del lavoratore il certificato mediante accesso al sito internet dell Istituto (identificazione con PIN), e a disposizione del datore di lavoro l attestazione di malattia del lavoratore (invio diretto tramite PEC o visualizzazione sul sito dell Istituto tramite PIN); il lavoratore è comunque tenuto, entro due giorni dal rilascio, a recapitare ovvero inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l attestazione di malattia al datore di lavoro, salvo il caso in cui quest ultimo ne richieda l invio telematico all INPS. Con riferimento alle previsioni di cui alla Circolare INPS n. 119/2010, si riteneva che solo ed esclusivamente nel caso in cui il datore di lavoro richiedesse all Istituto l invio telematico delle attestazioni di malattia tramite PEC, il lavoratore si poteva considerare esentato dall onere di recapitare o inviare, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, l attestazione di malattia al datore di lavoro.

GLI ULTIMI CHIARIMENTI STUDIO MASIERO Dr. ADRIANO La Circolare congiunta n. 4 del 18 marzo 2011 del Ministero del Lavoro e del Dipartimento della Pubblica Amministrazione, chiarisce che le attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti, sono immediatamente inviate dall INPS per via telematica ai datori di lavoro pubblici e privati; l invio telematico dei certificati e delle attestazioni di malattia sostituisce totalmente i documenti cartacei. Ciò significa che il lavoratore non è più obbligato ad inviare, entro due giorni dal rilascio, l attestato di malattia al proprio datore di lavoro. Nel particolare, la circolare stabilisce che, onde garantire un applicazione omogenea della normativa e per consentire a tutti i soggetti interessati di allinearsi alle nuove disposizioni, viene istituito un periodo transitorio di tre mesi dalla data di pubblicazione della circolare stessa entro il quale è comunque riconosciuta la possibilità al datore di lavoro del settore privato di chiedere al proprio lavoratore l invio, secondo le modalità vigenti, della copia cartacea dell attestazione di malattia. A partire dal 17 giugno 2011, quindi, il datore di lavoro non potrà più chiedere al lavoratore assente per malattia l invio della copia cartacea dell attestazione di malattia, ma dovrà prenderne visione avvalendosi esclusivamente dei servizi posti in essere dall INPS (invio tramite PEC o visualizzazione tramite PIN sul sito internet dell Istituto). Oppure il datore di lavoro potrà recuperare gli attestati di malattia con la procedura indicata di alla fine di questa circolare, disponendo del codice fiscale del lavoratore in malattia e del numero di protocollo del certificato emesso dal medico curante (che ha l obbligo di comunicarlo al dipendente). NUOVO PERCORSO DELLA CERTIFICAZIONE DELLA MALATTIA Di seguito, si riassume il nuovo procedimento di certificazione della malattia stabilito dalla circolare in oggetto. Oneri del lavoratore In capo al lavoratore ricorrono i seguenti oneri: fornire al medico curante la propria tessera sanitaria; chiedere al medico il numero di protocollo identificativo del certificato inviato per via telematica (può anche chiederne copia cartacea ovvero l invio alla propria casella di posta elettronica in formato pdf); segnalare tempestivamente al proprio datore di lavoro la propria assenza e l indirizzo di reperibilità, qualora diverso dalla residenza o domicilio abituale; fornire al proprio datore di lavoro il numero di protocollo identificativo del certificato medico (qualora il datore lo richieda). Qualora risulti impossibile, per il medico, inviare telematicamente il certificato di malattia, il lavoratore deve recapitare, o inviare a mezzo raccomandata con avviso di recapito, l attestazione al proprio datore di lavoro e, ove previsto, il certificato di malattia all INPS. Oneri del datore di lavoro Il datore di lavoro, non potendo più chiedere copia cartacea dell attestazione di malattia al dipendente, potrà quindi avvalersi esclusivamente dei servizi messi a disposizione dall INPS:

accesso diretto al sistema INPS tramite codice PIN; ricezione dei certificati alla casella di posta elettronica certificata (PEC) indicata all INPS in sede di domanda del servizio. Si chiarisce che è onere del datore di lavoro richiedere all INPS l attivazione del servizio di invio automatico delle attestazioni di malattia alla posta elettronica certificata o l attivazione di un codice PIN da utilizzare per la visualizzazione on-line delle attestazioni di malattia. Il Ministero del Lavoro, infine, chiarisce che i datori di lavoro privati possono avvalersi dei servizi sopra descritti anche per tramite dei propri intermediari, così come individuati dall articolo 1, commi 1 e 4, della Legge n. 12/1979; preme segnalare che l INPS, nella Circolare n. 60/2010 ha chiarito che il servizio Consultazione attestati di malattia è riservato, al momento, ai soli datori di lavoro; pertanto, rimangono esclusi gli intermediari. Si auspica un prossimo intervento dell Istituto per estendere tale servizio anche agli intermediari; aderendo ai servizi messi a disposizione per la trasmissione telematica delle attestazioni di malattia, potranno usufruire del nuovo servizio per la richiesta on-line delle visite fiscali, prossimo al rilascio da parte dell Istituto. GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI APRILE 2011 LUNEDÌ 11 Contributi INPS trimestrali personale domestico Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre gennaio marzo 2011 per il personale domestico. Versamento tramite bollettino MAV. Contributi Fondo M. Negri e Fondo M. Besusso trimestrali Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi di previdenza ed assistenza integrativa, rispettivamente al Fondo Mario Negri ed al Fondo M. Besusso, a favore dei dirigenti di aziende commerciali, relativi al trimestre gennaio marzo 2011. Versamento tramite bonifico bancario. LUNEDÌ 18 Ritenute IRPEF mensili Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte operate da tutti i datori di lavoro, sostituti d'imposta, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, corrisposti nel mese di marzo 2011. Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 Fisco/INPS/Regioni. Contributi INPS mensili Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali, a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di marzo 2011. Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 Fisco/INPS/Regioni. Contributi INPS mensili Gestione separata Ultimo giorno utile per effettuare il versamento alla Gestione separata dei contributi corrisposti su compensi erogati nel mese precedente (marzo 2011) a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoria.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 Fisco/INPS/Regioni. Contributi ENPALS mensili Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di marzo 2011. Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 Fisco/INPS/Regioni. Contributi INPGI mensili Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei giornalisti professionisti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di marzo 2011. Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 Accise. Stampa Libro unico Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di marzo 2011. MERCOLEDÌ 20 PREVINDAI Versamento contributi Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi integrativi per i dirigenti industriali relativi al I trimestre 2011 (gennaio marzo 2011). Versamento tramite bonifico bancario. MARTEDÌ 26 ENPALS Denuncia contributiva mensile unificata Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia mensile unificata delle somme dovute e versate, relative al mese di marzo 2011, a favore dei lavoratori dello spettacolo occupati, del periodo lavorativo e della retribuzione percepita da ognuno di essi. Invio attraverso la procedura on-line fruibile dal portale dell ENPALS o attraverso la trasmissione telematica dei flussi contributivi in formato Xml. SABATO 30 INPS - Manodopera agricola Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia relativa agli operai agricoli a tempo indeterminato, determinato e compartecipanti individuali, e loro retribuzioni, contenente i dati relativi al trimestre gennaio marzo 2011. Denuncia all INPS a mezzo modello DMAG. Invio telematico del Flusso UniEmens Ultimo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensile UniEMens dei dati retributivi e contributivi INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla Gestione separata (co.co.co., co.co.pro., co.co.co. occasionali, lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa ai compensi corrisposti nel mese di marzo 2011. Presentazione all INPS del Flusso UniEMens tramite Internet. FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI APRILE 2011 Lunedì 25: Lunedì dell Angelo e Festa della Liberazione Eventuali festività legate alla ricorrenza del Santo Patrono.

PROCEDURA PER OTTENERE IL CERTIFICATO MEDICO TRAMITE CODICE FISCALE E NUMERO DI PROTOCOLLO Nel sito www.inps.it si seleziona Elenco di tutti i servizi (freccia rossa). Scorrendo l elenco, si seleziona quindi il secondo Consultazione attestati di malattia (su sfondo grigio).

Inserire nella schermata che segue il codice fiscale del dipendente malato e il numero di protocollo del certificato da ottenere (il medico deve comunicarlo al dipendente). Se per caso non compaiono questi campi ma viene richiesto il numero di pin aziendale, allora si è selezionata la scelta errata al punto precedente, occorre rifare il punto precedente.

Una volta avviata la ricerca, si ottiene la schermata con i dati del certificato e la possibilità di stamparli tramite il bottone presente nella stessa schermata in basso.