OGGETTO: Il contratto di assicurazione sulla vita connesso alle erogazioni di mutui immobiliari e al credito al consumo



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Informativa per la clientela di studio N. 81 del 23.05.2012 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Il contratto di assicurazione sulla vita connesso alle erogazioni di mutui immobiliari e al credito al consumo Con apposito regolamento, il n. 40 del 3 maggio 2012, l Isvap ha definito i contenuti minimi del contratto di assicurazione sulla vita che è connesso all erogazione di un mutuo immobiliare o del credito al consumo. Gli istituti di credito, banche e intermediari finanziari che, se condizionano l erogazione di un mutuo o di un credito al consumo, alla stipulazione di un contratto di assicurazione sulla vita, devono sottoporre al cliente almeno due preventivi riferiti a due diversi gruppi assicurativi, non riconducibili alle stesse banche, istituiti di credito e intermediari finanziari. Premessa L Isvap, l Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha adottato il regolamento n. 40 del 3 maggio 2012, concernente i contenuti minimi del contratto di assicurazione sulla vita. Il decreto liberalizzazione L Istituto in oggetto ha dato attuazione a quanto disposto all articolo 28, comma 1, del decreto liberalizzazioni, il quale ha disposto che le banche, istituti di credito e intermediari finanziari, nel caso in cui condizionino l erogazione di un mutuo o di un credito al consumo alla stipulazione di un contratto di assicurazione sulla vita, sono tenute a sottoporre al cliente almeno due preventivi riferenti a due diversi gruppi assicurativi non riconducibili alle banche e agli intermediari finanziari stessi. Il cliente ha comunque facoltà di scegliere in maniera del tutto libera 1

sul mercato, la polizza sulla vita più conveniente che la banca è obbligata ad accettare, senza variare le condizioni offerte per l erogazione del mutuo o del credito al consumo. Il regolamento dell Isvap Il decreto liberalizzazione ha demandato poi a un apposito regolamento dell Isvap, la definizione dei contenuti minimi di questi contratti. Tale regolamento è arrivato il 3 maggio 2012 e ha individuato proprio i contenuti minimi del contratto di assicurazione sulla vita, per aiutare il cliente a cercare le offerte e le polizze più convenienti. I contenuti minimi del contratto di assicurazione sulla vita Nel regolamento dell Isvap si precisano i contenuti minimi di tale contratto, che riguardano in particolare: forma assicurativa: temporanea per il caso di morte a capitale decrescente nei casi in cui il rimborso del mutuo immobiliare o del credito al consumo segua un piano di ammortamento oppure a capitale costante nei casi in cui il rimborso del credito al consumo non segua un piano di ammortamento predefinito; prestazioni assicurative: pagamento, al verificarsi del decesso dell assicurato prima della scadenza del contratto, di un capitale assicurato pari o in linea rispetto al debito residuo del mutuo immobiliare o del credito al consumo. Facoltà dell impresa di corrispondere le eventuali rate del mutuo immobiliare o del credito al consumo in scadenza nel periodo che intercorre tra la comunicazione all impresa del decesso dell assicurato e la liquidazione del capitale assicurato, con successivo conguaglio all atto della liquidazione del capitale assicurato; limitazioni della prestazione: copertura del rischio di morte qualunque ne sia la causa, senza limiti territoriali. Esclusione dalla garanzia del solo decesso causato da dolo del contraente, dell assicurato o dei beneficiari e, salvo patto contrario, del decesso per suicidio avvenuto nei primi due anni dall'entrata in vigore del contratto di assicurazione, ovvero del decesso dovuto a rischi catastrofali; durata del contratto: pari alla durata del mutuo immobiliare o del credito al consumo; periodicità del pagamento del premio: pagamento di un premio unico anticipato o di un premio annuo, con possibilità di rateazione e indicazione dei relativi costi; costi gravanti sul premio: indicazione dell ammontare dei costi che nel corso della durata contrattuale sono sostenuti dal cliente, con evidenza dell importo percepito dall intermediario; 2

modalità di verifica dello stato di salute del cliente: indicazione dei casi in cui è richiesta la visita medica, con i relativi costi a carico dell impresa e/o del cliente, e dei casi in cui l accertamento dello stato di salute dell assicurato può avvenire tramite compilazione del questionario anamnestico; periodo di carenza : esclusione della carenza in caso di visita medica; negli altri casi, carenza non superiore a 90 giorni dalla decorrenza della copertura assicurativa. Pagamento integrale della prestazione in caso di decesso durante la carenza dovuto a infortunio, malattia infettiva acuta o shock anafilattico; beneficiari o vincolatari: i beneficiari o i vincolatari indicati dal cliente. La banca o l intermediario finanziario possono essere designati come beneficiari o vincolatari delle prestazioni assicurative solo qualora il contratto di assicurazione non sia intermediato dalla banca o dall intermediario finanziario stesso o da soggetti a essi legati da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo; modalità di denuncia del decesso: indicazione della modalità di denuncia del decesso dell assicurato e della documentazione da consegnare all impresa per la liquidazione del capitale; tempi di liquidazione del capitale assicurato: indicazione dei tempi, con un massimo di 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa; estinzione anticipata del mutuo immobiliare o del credito al consumo: nel caso di pagamento di un premio unico, indicazione dell obbligo per l impresa, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta estinzione anticipata del mutuo immobiliare o del credito al consumo, di restituzione al cliente della parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria della polizza, secondo le modalità previste dal Regolamento ISVAP n. 35/2010. Su richiesta del cliente, la polizza può proseguire fino alla scadenza contrattuale anche a favore di un nuovo beneficiario eventualmente designato; trasferimento del mutuo immobiliare: nel caso di pagamento di un premio unico, indicazione dell obbligo per l impresa, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di trasferimento del mutuo immobiliare, di restituzione al cliente della parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria della polizza, secondo le modalità previste dal Regolamento ISVAP n. 35/2010. Su richiesta del cliente, la polizza può proseguire fino alla scadenza contrattuale anche a favore di un nuovo beneficiario eventualmente designato; diritto di recesso: indicazione della facoltà per il cliente di recedere dal contratto di assicurazione entro un termine non inferiore a 30 giorni dalla data in cui il contratto è concluso, con diritto alla restituzione del premio corrisposto al netto della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto e delle spese sostenute per l emissione del contratto; 3

comunicazioni al cliente in corso di contratto: indicazione dell obbligo per l impresa di inviare al cliente, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare ovvero da ogni ricorrenza annuale, una comunicazione che contiene informazioni sull ammontare del capitale assicurato, gli eventuali premi in scadenza ovvero in arretrato, con un avvertenza sugli effetti derivanti dal mancato pagamento, e il nominativo del/dei beneficiario/beneficiari o del/dei vincolatario/vincolatari. Nel regolamento dell Isvap si precisa anche che i contenuti minimi in questione rappresentano l offerta contrattuale di base e sono strumentali al confronto tra i diversi preventivi sottoposti al cliente. Possono essere pattuite comunque tra le parti le condizioni di assicurazione di maggior favore per il cliente. Informativa al cliente Nel caso in cui le banche e gli intermediari finanziari condizionino l erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita, hanno l onere di fornire al cliente, all avvio delle trattative per la concessione del mutuo immobiliare o del credito al consumo, un informativa scritta. In questa informativa sono indicati i contenuti minimi del contratto di assicurazione sulla vita di cui sopra, e si fa presente al cliente che può ricercare sul mercato, entro un periodo non inferiore a 10 giorni lavorativi dalla consegna del preventivo, un contratto di assicurazione sulla vita che soddisfi i predetti contenuti ovvero preveda condizioni di maggiore favore per il cliente stesso, e che tale contratto sarà accettato dalla banca o dall intermediario finanziario senza variare le condizioni offerte per l erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo. I preventivi I preventivi relativi al contratto di assicurazione sulla vita che le banche, gli intermediari finanziari e gli altri intermediari assicurativi sono tenuti a sottoporre al cliente, devono essere redatti secondo il fac-simile allegato al Regolamento dell Isvap e che potete trovare in allegato al presente documento. Inoltre lo stesso Istituto, nel documento in oggetto prevede che le imprese di assicurazione che commercializzano i prodotti vita in oggetto hanno l onere di fornire sul proprio sito internet il servizio gratuito di rilascio del preventivo. 4

Le stesse imprese di assicurazione devono inoltre comunicare all ISVAP, non appena disposta la commercializzazione del prodotto vita, la denominazione commerciale del prodotto, e sul sito internet dell ISVAP è pubblicato proprio l elenco delle imprese di assicurazione che commercializzano i prodotti vita. Entrata in vigore Se il presente Regolamento entra in vigore il 1 luglio 2012, le imprese devono adeguarsi alle disposizioni dello stesso entro il prossimo 1 settembre 2012. Distinti saluti Lo Studio ringrazia per l attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse 5