GIUNTA PROVINCIALE Estratto dal verbale delle Deliberazioni

Documenti analoghi
Il D.L. n 112/2008 in legge n 133/2008

CITTÀ DI CARMAGNOLA PROVINCIA DI TORINO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 256

A cura di Villiam Zanoni

COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO

I.n.p.d.a.p. - Circolare n. 7 1 del 13 maggio 2008 (applicazione legge 247/2007)

HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE

COMUNE DI FOLIGNO Provincia di Perugia

dell Economia e delle Finanze e l Inps gestione ex Inpdap. 1

COMUNE DI GRAGNANO Citta Metropolitana di Napoli

PENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA.

COMUNE DI GRAGNANO Citta Metropolitana di Napoli

COMUNE DI VILLALBA (PROVINCIA DI CALTANISSETTA) COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DELIBERAZIONE N. 113 DEL

COMUNE DI VENEZIA. Estratto dal registro delle deliberazioni del COMMISSARIO STRAORDINARIO nella competenza della Giunta Comunale

NORMATIVA E DISPOSIZIONI OPERATIVE IN MATERIA PREVIDENZIALE

CITTÀ DI CARMAGNOLA PROVINCIA DI TORINO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 222

UFFICIO SEGRETERIA. N 4 del 18/01/2017.

C O M U N E D I C E R V I G N A N O D E L F R I U L I PROVINCIA DI UDINE

COLLOCAMENTO A RIPOSO TRATTENIMENTO IN SERVIZIO

C I T T A DI P O M E Z I A

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici

Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività. Prime istruzioni.

COMUNE DI PIANEZZA PROVINCIA DI TORINO

CITTÀ DI CARMAGNOLA PROVINCIA DI TORINO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 180

CITTÀ DI CARMAGNOLA PROVINCIA DI TORINO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 54

COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli

znm Azienda Territoriale per l Edilizia Residenziale PubbIia MATERA L anno duemilaquindici il giorno del mese di %J44g,7 DELIBERAZIONE N.

COMUNE DI CONFIENZA PROVINCIA DI PAVIA

COMUNE DI CASALINO Provincia di Novara

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici

Grottaglie, 15/10/2015. Per copia conforme, ad uso amministrativo. Grottaglie, CODICE PRATICA DETERMINA =

(art. 24, comma 18, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)

DELIBERAZIONE N. DEL. Direzione Regionale: RISORSE UMANE E SISTEMI INFORMATIVI Area: TRATTAMENTO DI PREVIDENZA E QUIESCENZA

DETERMINAZIONE N. 9 DEL 19/01/2016. SETTORE Organizzazione Interna

NOTA DIVULGATIVA. Direzione Centrale Previdenza. Roma, 03/08/2010 Prot. n Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali

OGGETTO: MODIFICA ASPETTATIVA SINDACALE NON RETRIBUITA IN DISTACCO SINDACALE LA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Cessazioni dal servizio con decorrenza 01/09/ Termini e modalità di presentazione e/o revoca delle istanze di cessazione

Il Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI Monaldi-Cotugno-CTO Sede: Via Leonardo Bianchi NAPOLI

COMUNE di MINORI antica Rheginna Minor Provincia di Salerno

Ufficio XI - Ambito territoriale per la provincia di Forlì-Cesena. Ufficio Pensioni

1 - Premessa. Direzione centrale Prestazioni. Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e

PROVINCIA DI ASTI Medaglia d oro al valor militare

SCHEDA DELLE NOVITA PREVIDENZIALI INTRODOTTE DALLA L. 111/2011 (D.L. 98/2011) E DALLA L. 148/2011 (D.L.138/2011).

CITTÀ DI CARMAGNOLA PROVINCIA DI TORINO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 21

COMUNE DI VILLALBA (PROVINCIA DI CALTANISSETTA) COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DELIBERAZIONE N. 56 DEL

La riforma Tremonti sulla previdenza obbligatoria

Prot. n. AOODRCAL Catanzaro, 09/01/2014

Vademecum sui requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia - Archivio News -

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici

Direzione Centrale Previdenza. Roma, 23/06/2014

Manfredini Ing. Alessia Assessore X

Decreto Dirigenziale del responsabile della struttura 'Gestione Risorse Umane' nr. 16 del 10/02/2015. Denominazione Pubblicazione Tipo Supporto

CITTÀ DI CARMAGNOLA PROVINCIA DI TORINO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 13

CITTÀ DI CARMAGNOLA PROVINCIA DI TORINO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 431

15 MARZOO 2012 Numero 2

Prot. n. 47/c14 Cesena, 8 gennaio CIRCOLARE N. 78 Al personale dell Istituto - Sede. Oggetto: Cessazioni dal servizio con decorrenza 01/09/2013.

B) Legge n. 243 del 2004 come integrata e modificata dall articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 247 del 2007

INTRODUZIONE. Direzione Centrale delle Prestazioni

RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO

D E T E R M I N A Z I O N E

GILDA DEGLI INSEGNANTI MODENA LE NUOVE REGOLE PER LE PENSIONI

Lavoratori salvaguardati dalla riforma Fornero

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

La soppressione del Fondo degli autoferrotranvieri

VENEZIA Mestre via della Montagnola tel

Delibera della Giunta Regionale n. 686 del 23/12/2014

INPS Direzione Centrale Pensioni a cura dell Area Normativa e Contenzioso Amministrativo Pensioni in Regime Generale

COMUNE DI DERUTA PROVINCIA DI PERUGIA

04/03/2011. La nuova decorrenza dei trattamenti pensionistici.

La Riforma del sistema previdenziale

Circolare Informativa Confcommercio Imprese per l Italia Settore Politiche Legislative e Welfare

Circolare n. 4 del 2 febbraio 2016

Ufficio VII - Ambito territoriale di Forlì-Cesena e Rimini sede provinciale di Forlì-Cesena. Ufficio Pensioni

Decreto Dirigenziale del responsabile della struttura 'Gestione Risorse Umane' nr. 19 del 17/02/2016

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 24/06/2011

I NUOVI TRATTAMENTI PENSIONISTICI disciplina vigente

Comune di Golasecca GIUNTA COMUNALE VERBALE DI DELIBERAZIONE N.107 DEL 13/10/2015

Fondo Generale ENPAM Quota A e Quota B pensione di vecchiaia (compiuta l età pensionabile)

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 16/03/2017

News 14/2013: Penalizzazione e Pensione Anticipata.

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 27/01/2015

Area E- Attività relative al trattamento di fine rapporto, riscatti e gestione giuridica del

LINEE GUIDA PER LA RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO CRITERI APPLICATIVI GENERALI -

Prot. n. 26 Area IV Pensioni e Riscatti Bari, 09 /01/2013 Coordinatore Angela Battista

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OR.S.A. LE PENSIONI NEL PROSSIMO VENTENNIO DAL 2012 AL 2031

LA PREVIDENZA DI BASE (Le modifiche introdotte dal Decreto Monti)

Unione di Comuni Terre di Castelli (Provincia di Modena)

LE PENSIONI DAL 2012

Registrazione contabile. Il Dirigente Responsabile

Comune di Golasecca GIUNTA COMUNALE VERBALE DI DELIBERAZIONE N.145 DEL 30/11/2016

OGGETTO: D.M. N. 941 DEL 1/12/2016 CESSAZIONI DAL SERVIZIO DAL 1 SETTEMBRE 2017

LE NUOVE REGOLE PENSIONISTICHE (forme esclusive dell AGO)

Direzione Centrale Previdenza Gestione ex Inpdap. Roma, Messaggio n. 4834

Provincia di Latina DETERMINAZIONE

REGIONE DEL VENETO AZIENDA UNITA LOCALE SOCIO SANITARIA N. 6 VICENZA PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE RESPONSABILE

Roma, 07/10/2008 Prot. n A tutto il Personale SEDE

COMUNE DI SAN MARCO D ALUNZIO

RIFORMA DEL SISTEMA PENSIONISTICO A cura di Fabrizio GOSTI Coordinam. Nazionale Previdenza FALCRI

Legge 122/10- Ultimi interventi previdenziali -Chiarimenti dall INPDAP

Transcript:

PROVINCIA DI VENEZIA GIUNTA PROVINCIALE Estratto dal verbale delle Deliberazioni Oggetto: INDIRIZZI GENERALI PER LA RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO ED IL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO DEL PERSONALE DIPENDENTE NEL TRIENNIO 2012-2014. Progressivo Generale N 143/2012 Seduta del 19/09/2012 Sotto la presidenza di Francesca Zaccariotto; presenti e assenti i sottonotati Assessori: Qualifica Componente Presente Presidente Zaccariotto Francesca PRESENTE Vice Presidente Dalla Tor Mario PRESENTE Assessore Andreuzza Giorgia ASSENTE Assessore Canali Giuseppe PRESENTE Assessore D Anna Paolino ASSENTE Assessore Dalla Vecchia Paolo ASSENTE Assessore Del Zotto Pierangelo PRESENTE Assessore Gasparotto Giacomo ASSENTE Assessore Gianni Lucio PRESENTE Assessore Grandolfo Giacomo ASSENTE Assessore Prataviera Emanuele PRESENTE Assessore Speranzon Raffaele PRESENTE Assessore Tessari Claudio PRESENTE Partecipa il Segretario generale STEFANO NEN

Premesso: i. che l art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante Disposizioni urgenti per la crescita, l equità e il consolidamento dei conti pubblici convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214 (c.d. Decreto Salva Italia ), ha portato rilevanti e sostanziali modifiche al regime previdenziale dei dipendenti anche del settore pubblico; che la nuova normativa per i trattamenti pensionistici ha introdotto un sistema pro rata per le anzianità maturate successivamente al 1 gennaio 2012. L attuale sistema prevede la pensione di vecchiaia (art. 24, commi 6 e 7 D.L. citato) e la pensione anticipata (art. 24, commi 10 e 11), con i seguenti requisiti di accesso: 1. alla pensione di vecchiaia si può accedere esclusivamente sulla base del requisito anagrafico fissato con 66 anni ed almeno 20 anni di contribuzione cui vanno aggiunti gli adeguamenti alla speranza di vita (art. 12 del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 e successive modificazioni ed integrazioni); 2. alla pensione anticipata si accede alla maturazione del 42 anno e un mese di anzianità contributiva per gli uomini e del 41 anno e un mese di anzianità contributiva per le donne, poi incrementati di un mese nel 2013 e di un ulteriore mese dal 2014, fermi restando gli adeguamenti alla speranza di vita; iche la domanda di pensione anticipata da parte del lavoratore con età anagrafica inferiore a 62 anni comporta delle penalizzazioni economiche, a meno che non ricorrano le condizioni di cui all art. 6, comma 2-quater del D.L. n. 216/2011, secondo cui le disposizioni dell art. 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del citato D.L. 201/2011, in materia di riduzione percentuale di trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria ; iv. che i dipendenti che abbiano maturato i requisiti per il pensionamento entro la data del 31 dicembre 2011 rimangono soggetti al regime previgente per l accesso e per la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità, fermo restando che si applica anche ad essi il regime pro rata per le anzianità maturate dal 1 gennaio 2012. Richiamata la nota circolare n. 2 dell 8 marzo 2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica Servizio Studi e Consulenza Trattamento Personale, secondo cui i singoli enti devono disciplinare i presupposti per l applicazione degli istituti particolari, ossia la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e il trattenimento in servizio previsti rispettivamente dall art. 72 del D.L. n. 112 del 25.06.2008 e dall art. 16 del D. lgs 503 del 30.12.1992; precisato: i. che l art. 72, comma 11, del citato D.L. 112/2008 prevede: per gli anni 2009-2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui all art. 1, comma 2, del D. lgs 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, a decorrere dal compimento dell anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, nell esercizio dei poteri di cui all art. 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di 6 mesi, fermo

restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici [ ] ; che l art. 1, comma 16 del D.L. n. 138 del 13.08.2011, convertito, con modificazioni dalla Legge 14.09.2011, n. 148, ha previsto che le disposizioni di cui all art. 72, comma 11, del D.L. 25.06.2008, n. 112, si applicano anche negli anni 2012, 2013 e 2014. i che l art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 recante Norme per riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori pubblici e privati, a norma dell art. 3 della Legge 23.10.1992, n. 421 in tema di Prosecuzione del rapporto di lavoro prevede: è in facoltà dei dipendenti civili dello stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della Legge 23.10.1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. In tal caso è data facoltà all amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di trattenere in servizio il dipendente in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal dipendente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell efficiente andamento dei servizi. La disponibilità al trattenimento va presentata all amministrazione di appartenenza dai 24 ai 12 mesi precedenti il compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento. I dipendenti in aspettativa non retribuita che ricoprono cariche elettive esprimono la disponibilità almeno 90 giorni prima del compimento del limite di età per il collocamento a riposo ; iv. che, ai sensi della nota circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica n. 46078 del 18.10.2010 il trattenimento in servizio dal 65 al 67 anno di età viene equiparato in termini finanziari ad una nuova assunzione e va, pertanto, gestito nei limiti del turn-over. Considerato che con delibera n. 2008/224 del 04.11.2008, avente ad oggetto programmazione triennale del fabbisogno del personale 2009-2011 e rideterminazione della dotazione organica al 01.11.2008 a seguito art. 76 decreto legge 25.06.2008, n. 112, convertito in legge 06.08.2008, n. 133. Indirizzi per il piano occupazionale 2009, la Giunta provinciale aveva confermato per il triennio 2009/2011 il collocamento in quiescenza, senza deroghe, del personale al raggiungimento del limite massimo di età (65 anni di età) con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento della condizione prevista o a raggiungimento dell anzianità massima di servizio (40 anni di servizio) fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici con un preavviso di sei mesi comunicando per iscritto l intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro. Dato atto che, secondo la normativa vigente: i. ai dipendenti che abbiano maturato un qualsiasi diritto a pensione entro il 31.12.2011, si applica la risoluzione unilaterale secondo il regime previgente, al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva; la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro si applica esclusivamente al compimento degli anni di anzianità contributiva necessari per il diritto alla nuova pensione anticipata ex art. 24 del decreto legge n. 201/2011 con età anagrafica pari o superiore a 62 anni dei dipendenti, al fine di non far incorrere i dipendenti nelle penalizzazioni legali derivanti dalla maturazione dell anzianità per la pensione anticipata, come da tabella A di seguito riportata:

TABELLA A Anni Uomini Donne 2012 42 anni e 1 mese con 62 anni di età 41 anni e 1 mese con 62 anni di età 2013 42 anni e 5 mesi con 62 anni di età 41 anni e 5 mesi con 62 anni di età 2014 42 anni e 6 mesi con 62 anni di età 41 anni e 6 mesi con 62 anni di età i il trattenimento in servizio si concede solo a seguito di valutazioni dell amministrazione in ordine all organizzazione, al fabbisogno professionale e alle disponibilità di risorse finanziarie ed esclusivamente nell ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente. I dipendenti interessati devono avanzare richiesta, con riferimento al periodo successivo al conseguimento del nuovo requisito anagrafico necessario per la pensione di vecchiaia, come da tabella B. TABELLA B Anni Limite massimo di età uomini e donne 2012 66 anni 2013 66 anni e 3 mesi 2014 66 anni e 3 mesi Ritenuto di formulare gli indirizzi generali, per il triennio 2012-2014, per l applicazione degli istituti della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e del trattenimento in servizio con il mutato quadro normativo, sia per il personale delle categorie non dirigenziali che per il personale appartenente al ruolo dirigenziale della Provincia di Venezia. Ritenuto in particolare, in considerazione della sempre più limitata disponibilità di risorse finanziare, derivante anche dalla consistente riduzione dei trasferimenti regionali, e dei divieti assunzionali imposti dal comma 9, dell art. 16 Riduzione della spesa degli enti territoriali, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95: i. di applicare la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro esclusivamente al compimento degli anni di anzianità contributiva necessari per il diritto alla nuova pensione anticipata ex art. 24 del decreto legge n. 201/2011 con età anagrafica pari o superiore a 62 anni dei dipendenti, al fine di non far incorrere i dipendenti nelle penalizzazioni legali derivanti dalla maturazione dell anzianità per la pensione anticipata, come da tabella A sopra riportata; di non concedere il trattenimento in servizio ai dipendenti che ne facciano richiesta. Richiamato l art. 27-ter del CCNL 06.07.1995, come integrato dall art. 21 CCNL 22.01.2004, secondo cui la cessazione dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato, [ ], ha luogo al raggiungimento del limite massimo di età o al raggiungimento dell anzianità massima di servizio qualora tale seconda ipotesi sia espressamente prevista, come obbligatoria, da fonti legislative o regolamentari applicabili dall ente. considerato che il presente provvedimento riveste carattere d urgenza ai sensi dell art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, in considerazione dell urgenza di darvi esecuzione;

Delibera 1. di approvare i seguenti indirizzi generali, per il triennio 2012-2014, per l applicazione degli istituti della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e del trattenimento in servizio del personale delle categorie e dei dirigenti provinciali: A) Collocamento a riposo del personale: i. Il personale dipendente sarà collocato a riposo: a.al compimento del 65esimo anno di età, se alla data del 31 dicembre 2011 ha maturato un qualsiasi diritto a pensione (ad esempio: quote, anzianità contributiva o vecchiaia a domanda) anche se non ha esercitato alcuna manifestazione/diritto; b.in assenza di un diritto a pensione entro la data del 31 dicembre 2011, al compimento dell età massima prevista dalla normativa vigente, tempo per tempo, per il conseguimento della pensione di vecchiaia, salvo che il dipendente non abbia maturato i requisiti necessari per il diritto a pensione. In entrambe le fattispecie sopra indicate, l Ufficio del Personale provvederà a comunicare all interessato tale circostanza, con un preavviso di almeno sei mesi rispetto al raggiungimento dell età prevista e sarà collocato in quiescenza d ufficio con decorrenza dal 1 giorno del mese successivo a quello di compimento dell età. B) Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro: i. La risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, ivi compresa quella di cui all articolo 72 comma 11 del Decreto Legge 112/2008, avverrà al ricorrere delle seguenti condizioni: a.nei confronti dei dipendenti che alla data del 31 dicembre 2011 hanno maturato un qualsiasi diritto a pensione (ad esempio: quote, vecchiaia a domanda), al compimento del 40esimo anno di servizio e/o contributivo utile a pensione; b.nei confronti dei dipendenti che alla data del 31 dicembre 2011 non hanno maturato alcun diritto a pensione, al compimento dell anzianità contributiva richiesta, tempo per tempo, per il conseguimento della pensione anticipata (articolo 24, comma 10, Decreto Legge 201/2011) con un età anagrafica non inferiore a 62 anni. In entrambe le fattispecie sopra indicate, l Ufficio del Personale comunicherà al dipendente il raggiungimento dell anzianità contributiva con un preavviso di almeno sei mesi; il dipendente sarà collocato a riposo d ufficio con decorrenza del 1 giorno del mese successivo a quello di compimento del requisito contributivo. C) Trattenimento in servizio: i. Non sono accoglibili eventuali richieste di permanenza in servizio oltre i limiti di cui alle lettere B.i.a e B.i.b né quelle effettuate a norma dell articolo 16 del D. Lgs. 503/1992. 2. di dare atto che, in deroga agli articoli precedenti, in relazione all eventuale apertura delle c.d. finestre previste dalla normativa vigente tempo per tempo, il dipendente prosegue il rapporto di lavoro fino all apertura della stessa salvo espressa rinuncia;

3. di stabilire che ogni altra pregressa disposizione di pari rango, contrastante con la presente deliberazione, è da ritenersi abrogata. La suestesa proposta di deliberazione viene approvata con voti unanimi legalmente espressi Con successiva, separata votazione palese e unanime, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, co. 4 del D.Lgs 267/2000, per i motivi d'urgenza indicati in premessa LA PRESIDENTE FRANCESCA ZACCARIOTTO IL SEGRETARIO GENERALE STEFANO NEN