COMUNE DI RIPOSTO. Provincia di Catania. exzéätåxçàé wxä yéçwé w áéä wtü xàõ ÑxÜ Ä cxüáéçtäx wxä VÉÜÑÉ w céä é t `âç v ÑtÄx wxä VÉÅâÇx w e ÑÉáàÉ



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COMUNE DI RIPOSTO Provincia di Catania exzéätåxçàé wxä yéçwé w áéä wtü xàõ ÑxÜ Ä cxüáéçtäx wxä VÉÜÑÉ w céä é t `âç v ÑtÄx wxä VÉÅâÇx w e ÑÉáàÉ Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n 87 del 30 marzo 1998 1

REGOLAMENTO DEL FONDO DI SOLIDARIETA' PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI RIPOSTO Art. 1 Costituzione del Fondo 1. Ai sensi del Regolamento di P.M., approvato con deliberazione consiliare n. 129 del 6/8/1996, vistato dal CO.RE.CO., sezione centrale, nella seduta del 30/10/1996 prot. 14037/13778 e successiva integrazione, è costituito il Fondo di Solidarietà per l'assistenza e previdenza del personale del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Riposto di seguito denominato "Fondo", con sede presso il Comando della Polizia Municipale. 2. Il Fondo non ha scopo di lucro ed è privo di personalità giuridica. 3. Hanno diritto di accesso al fondo: a) tutti gli Operatori di P. M. di ruolo in servizio stabilmente incorporati nell'organico del Corpo di P. M.; b) coloro i quali vengono collocati in pensione mentre svolgono le funzioni di Operatore di P. M. (Agente Sottuficiale - Ufficiale) ed abbiano svolto servizio ininterotto presso il Corpo di P. M. di Riposto per almeno 25 anni. Art. 2 Origine e finanziamento del Fondo 1. Il fondo trae origine e finanziamento dall'art. 41 del Regolamento di Polizia Municipale e dalle deliberazioni annuali adottate ai sensi dell'art. 208 del Nuovo Codice della Strada (Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92). Art. 3 Scopi del Fondo 1. Scopi del Fondo sono: 1) stipula di polizze assicurative sulla vita e sugli infortuni per causa di servizio; 2) stipula di polizze assicurative per la copertura di danni a beni appartenenti al Personale della P. M. o propri familiari e subiti in conseguenza di attentati, tumulti popolari, scioperi, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo quando possa presumersi un diretto rapporto con la causa di servizio; 3) convenzioni per controlli clinici periodici sul personale suscettibile di contrarre malattie professionali; 4) assistenza per il Personale che debba sostenere particolari ed economicamente onerose cure mediche non corrisposte dal S.S.N.; 5) assistenza economica al Personale della P. M. che si trovi a fronteggiare situazioni familiari impreviste e non altrimenti risolvibili con i mezzi economici posseduti; 6) prestiti a tasso agevolato per eccezionali situazioni valutabili e regolamentate dal Consiglio di Amministrazione; 7) qualsiasi altro intervento, che si inquadri nelle finalità di assistenza materiale e solidarietà e che possa essere compatibile con le risorse disponibili, all'uopo deliberato dal Consiglio di amministrazione del Fondo; 8) in caso di morte di un dipendente del Corpo di P. M. verrà erogato un assegno, una tantum, il cui importo sarà deliberato dal Consiglio di Amministrazione. 2

Art. 4 Organi del Fondo 1. Sono organi del Fondo: 1) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione; 2) Il Consiglio di Amministrazione; 3) Il Collegio di revisori dei conti. Art.5 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 1. È Presidente del Consiglio di Amministrazione il Comandante del Corpo di P.M. 2. Il Presidente: a) ha la rappresentanza legale del Fondo con tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione, ivi compresi i poteri di nominare procuratori determinandone le attribuzioni; b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e, coadiuvato dal Segretario dello stesso, cura l'esecuzione delle deliberazioni del predetto Consiglio e provvede ad intrattenere tutti i rapporti esterni al Fondo; c) firma gli atti e quanto occorra per le esplicazioni di tutti gli affari che vengono deliberati; d) sorveglia sul buon andamento amministrativo del Fondo; e) cura l'osservanza del presente regolamento e ne promuove la riforma qualora si renda necessario; f) adotta, in caso di urgenza, ogni opportuno provvedimento che sottoporrà a ratifica del Consiglio; g) convoca l'assemblea del Corpo per l'elezione dei due componenti il Consiglio di Amministrazione 2. In caso di assenza o impedimento verrà sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente. Art. 6 Il Consiglio di Amministrazione 1. Il Consiglio di Amministrazione si compone di 5 membri. Questi sono: a) Il Comandante della P.M., componente di diritto. b) n.4 appartenenti alla P. M. eletti dal personale del Corpo. 2. Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione vengono svolte da un componente della P. M., senza diritto di voto, nominato dal Presidente. 3. Gli incarichi, di cui al presente articolo, sono gratuiti e ciascun componente avrà diritto al solo rimborso delle spese sostenute e documentate per le attività svolte a favore del Fondo ed autorizzate dal Consiglio stesso e prelevate dal Fondo stesso. 4. I componenti di cui al punto b) durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta. Art. 7 Procedimento per l'elezione dei rappresentanti della P.M. al C. d. A. 1. Sono eleggibili gli appartenenti al Corpo che abbiano maturato un'anzianità di servizio di anni tre, con esclusione del Comandante, componente di diritto del Consiglio d'amministrazione. 2. Sono esclusi dall'elettorato attivo o passivo i dipendenti che alla data di indizione delle elezioni siano sospesi dal servizio, anche in via cautelare, ovvero abbiano instaurato con l'amministrazione un rapporto di lavoro a tempo determinato. 3. Con provvedimento del sindaco, ogni tre anni sono indette le elezioni dei componenti il C.d.A. 3

4. Con il provvedimento di indizione delle elezioni, il sindaco nomina fra tutti gli appartenenti al Corpo, su proposta del Comandante della P.M., i due scrutatori che affiancheranno il Segretario Generale o il Comandante della P. M. da lui delegato nella composizione dell'ufficio elettorale. 5. L'ufficio elettorale predispone le schede per la votazione. Le schede devono contenere i nomi di tutti gli eleggibili in ordine alfabetico, la data di nascita e la qualifica. 6. Il seggio elettorale è costituito presso i locali del Comando di P. M. e resta aperto dalle ore 11 alle ore 17. Ciascun componente il Corpo, escluso il Comandante, vota per un solo nominativo. A parità di preferenze, risulta eletto l'operatore di P.M. più anziano nel servizio. Art. 8 Competenze del Consiglio di Amministrazione 1. Al Consiglio di Amministrazione spetta: a) la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie nonché la cura delle attività necessarie per la realizzazione delle finalità di cui al precedente art. 3, b) predisporre il bilancio preventivo e quello consuntivo; c) nominare il Vice Presidente; d) proporre al Consiglio Comunale la eventuale modifica del presente Regolamento. 2. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente ogni qualvolta sia necessario e comunque almeno due volte all'anno o a richiesta di uno dei Consiglieri, con preavviso di almeno 5 giorni e con l'indicazione dell'ordine del giorno. 3. Le adunanze del Consiglio sono valide se sono presenti almeno tre componenti; in assenza del Presidente assume la presidenza il Vice Presidente. 4. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei presenti. 5. Delle adunanze deve essere esteso apposito verbale. 6. Tutta la documentazione amministrativa deve essere conservata presso il Comando della P.M. 7. La mancata partecipazione non giustificata a due sedute consecutive comporta la decadenza dei membri di nomina elettiva. In tal caso si procederà a norma dell'art. 7. Gli eletti cesseranno dalla carica alla scadenza naturale del triennio. Art. 9 Il Collegio dei Revisori 1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione. 2. Esso provvede alla verifica dell'amministrazione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo parere sui bilanci preventivi e consuntivi, effettua la verifica di cassa. 3. I revisori sono nominati tra i componenti dei seguenti ordini professionali: uno tra gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti, con funzione di Presidente; gli altri due tra gli iscritti al collegio dei ragionieri e periti contabili. 4. L'Ufficio dei Revisori dei conti è essenzialmente gratuito e ciascun componente avrà diritto al solo rimborso delle spese sostenute e documentate da prelevare dal Fondo. È altresi dovuto un gettone di presenza pari a quello corrisposto ai Consiglieri Comunali e fino ad un massimo di quattro sedute annue da prelevare dal Fondo stesso. Art. 10 Conto corrente bancario 1. Il Fondo intrattiene presso l'istituto di Credito che espleta il servizio di tesoreria comunale un 4

conto corrente sul quale confluiscono le somme previste dall'art. 41 del vigente Regolamento Comunale di P. M. ed attraverso il quale vengono effettuate le operazioni ritenute valide ed utili a garantire maggiori mezzi economici per il raggiungi mento delle finalità del Fondo, nonché tutte le operazioni attinenti alla gestione ordinaria. Art. 11 Recupero prestiti 1. Le somme erogate dal Fondo a seguito di prestiti concessi ai sensi dell'art. 3 punto 5 e 6 sono introitate direttamente sul conto corrente del Fondo secondo i piani di ammortamento stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. 2. In caso di accertata inadempienza del dipendente che ha usufruito del Fondo, le somme erogate saranno recuperate mensilmente dalla retribuzione dovuta al dipendente stesso in misura non superiore al 20% della stessa tramite l'ufficio stipendi. Art. 12 Accesso al Fondo 1. Nella prima seduta utile il C.d.A. provvederà ad approvare criteri chiari, razionali e trasparenti al fine di consentire al personale interessato l'accesso al Fondo. 2. Il dipendente che intende usufruire del Fondo inoltra domanda indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, indicando i motivi che giustificano l'accesso al Fondo e allegando - eventuali documenti che ne comprovano il diritto. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che istruisce la pratica per il Consiglio di Amministrazione, ha facoltà di chiedere al dipendente ulteriore documentazione a prova dello stato di necessità. Art. 13 Nomina cariche 1. La prima nomina delle cariche sociali viene effettuata dopo che sia intervenuta l'esecutività del presente Regolamento. Art. 14 Liquidazione 1. Nel caso di liquidazione del Fondo, il Consiglio di Amministrazione prowederà a nominare il liquidatore che predisporrà il bilancio finale di liquidazione ed erogherà le somme disponibili al/' Amministrazione Comunale. 2. Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni di legge. 5

INDICE REGOLAMENTO DI POLIZIA MUNICIPALE TITOLO I ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL CORPO Art. 1 Costituzione del Fondo 2 Art. 2 Origine e finanziamento del Fondo 2 Art. 3 Scopi del Fondo 2 Art. 4 Organi del Fondo 3 Art. 5 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 3 Art. 6 Il Consiglio di Amministrazione 3 Art. 7 Procedimento per l'elezione dei rappresentanti della P.M. al C. d. A. 3 Art. 8 Competenze del Consiglio di Amministrazione 4 Art. 9 Il Collegio dei Revisori 4 Art. 10 Conto corrente bancario 4 Art. 11 Recupero prestiti 5 Art. 12 Accesso al Fondo 5 Art. 13 Nomina cariche 5 Art. 14 Liquidazione 5 INDICE 6 6