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COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA PROVINCIA DI SONDRIO ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18 Reg. Delib. OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANO 2014 L anno duemilaquattordici addì trenta del mese di luglio alle ore 20,30 nella sede Comunale. Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, è riunito il Conglio Comunale in sesone straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. RISULTANO: Pres. Ass. FUMASONI VALERIO SINDACO TAVELLI GIORGIO SCARAFONI MORIS RAVIZZA WALTER ACHILLI MAURO DAGHI MICAELA BASSI MICHELA MERAVIGLIA SARA BERTINI ROBERTO BERTINI SILVIA BONGIOLATTI GIANCARLO DA COL DANIELA DONIZETTI GABRIELE 13 0 Asste il Segretario Comunale Dott.ssa Rina CERRI.

IL CONSIGLIO COMUNALE Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, Legge di stabilità, è stata istituita a decorrere dal 1 gennaio 2014 l imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impotivi: - uno costituito dal possesso di immobili collegato alla loro natura e valore; - l altro collegato all erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC (Imposta unica comunale) è composta da: IMU (Imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; TASI (Tassa servizi indivibili) componente servizi, a carico a del possessore che dell utilizzatore dell immobile, per i servizi indivibili comunali; TARI (Tassa rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell utilizzatore; Dato atto che il comma 704 dell art. 1 della Legge n. 147/2013, ha stabilito l abrogazione dell art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Tares); Tenuto conto della seguente suddivione per argomenti dei commi dell art. 1 della Legge n. 147/2013: - commi da 639 a 640 istituzione IUC (imposta unica comunale) - commi 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) - commi 668 a 681 TASI (componente tributo servizi indivibili) - commi 682 a 705 (disciplina generale componente TASI e TARI) RIHIAMATI inoltre i seguenti commi dell art. 1 della Legge n. 147/2013: - comma 682. Con regolamento da adottar ai sen dell articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il conglio comunale determina la disciplina per l applicazione della IUC, concernente tra l altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la clasficazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l applicazione dell ISEE; d) l individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti formano, percentuali di riduzione rispetto all intera superficie su cui l attività viene svolta. b) omiss:

- comma 683. Il conglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l approvazione del bilancio di previone, le tariffe TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal conglio comunale o da altra autorità competenze a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sen della lettera b), numero 2) del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché dalla tipologia e della destinazione degli immobili; - comma 688. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le dispozioni di cui all art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite appoto bollettino di conto corrente postale al quale applicano le dispozioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E comunque consentito il pagamento in un unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città e autonomie locali e le principali associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmisone dei dati di riscosone, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscosone, ai comuni e al stema informativo del Ministero dell Economia e delle finanze; - comma 689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell Agenzia delle Entrate e sentita l Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, ascurando in ogni caso la masma semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impotori; - comma 690. La IUC è riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; - comma 691. I comuni possono, in deroga all art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell accertamento e della riscosone della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscosone del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 19 del 26/03/2014 avente ad oggetto: nomina funzionario responsabile dell Imposta unica comunale (IUC); DATO ATTO che il nuovo tributo: - in virtù delle predetti dispozioni, opera con decorrenza dal 01/01/2014 in sostituzione della tassa rifiuti e servizi indivibili (TARES), ferme restando le obbligazioni sorte prima della predetta data; - assume natura tributaria, salva l ipote in cui i comuni che hanno realizzato stemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 668);

- in ogni caso deve essere ascurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad escluone dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (comma 654); - fa salva l applicazione del tributo provinciale per l esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell ambiente di cui all art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 (comma 666); TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che: - il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Predente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani (comma 651); - l art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 dispone che i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuano in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche non domestiche; - la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all entità dei costi di gestione, in modo che a ascurata la copertura integrale dei costi di investimento e di servizio. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli u e alla tipologia di attività; - allo stato attuale i costi includono l importo dell IVA in quanto indetraibile a seguito della natura tributaria del nuovo tributo; TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Conglio Comunale, adottata ai sen dell articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: - disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti pasvi e della aliquota masma dei ngoli tributi, nel rispetto delle egenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; VISTI: - l art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: Il comma 16 dell art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l aliquota dell addizionale comunale all IRPEF di cui all articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all IRPEF e succesve modificazioni e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previone. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati succesvamente all inizio dell esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell anno di riferimento ; - il Decreto del Ministero dell Interno 19/12/2013 che differisce al 28 febbraio 2014 il termine per l approvazione del bilancio di previone degli enti locali di cui all art. 151 del Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, prorogato con Decreto 13/02/2014 al 30 aprile 2014 e succesvamente con Decreto 29/04/2014 al 31 luglio 2014, ulteriormente prorogato al 30/09/2014;

CONSIDERATO che a decorrere dall anno d imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l approvazione del bilancio di previone; VISTA la nota del Ministero dell Economia e della Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmisone telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell Imposta Unica Comunale; VISTO: - il Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di conglio comunale n. 14 in data odierna; - il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione di conglio comunale n. 17 in data odierna; CONSIDERATO che è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al Dpr 158/1999 entro i limiti dei range individuati dal metodo normalizzato; VISTI: - i commi richiamati sopra dell art. 1 della Legge n. 147/2013; - il decreto del Predente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; - il T.U.E.L. di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Tributi e del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sen dell art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Trascrizione registrazione: Sindaco: punto 6 all ordine del giorno del Conglio comunale Approvazione tariffe e scadenze Tari anno 2014. Dichiaro aperta la discusone. Se non ci sono interventi mettiamo direttamente ai voti il punto. CON voti unanimi favorevoli, astenuti n. 0, contrari n. 0, re in forma palese dai n. 13 Conglieri presenti e votanti: D E L I B E R A 1) DI DARE atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispotivo del presente provvedimento. 2) DI DETERMINARE per l anno 2014 le seguenti tariffe relative alla IUC compente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti):

a) Utenze domestiche: Nucleo familiare Quota fissa ( /mq/anno) Quota variabile ( /anno) 1 componente 0,102 33,52 2 componenti 0,119 78,22 3 componenti 0,131 100,57 4 componenti 0,141 122,92 5 componenti 0,151 162,03 6 o più componenti 0,158 189,97 b) Utenze non domestiche Categoria di attività Quota fissa ( /mq/anno) Quota variabile ( /mq/anno) 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 0,078 0,451 di culto 2 Campeggi, distributori carburanti, impianti 0,163 0,956 sportivi 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 0,124 0,729 diretta 4 Espozioni, autosaloni 0,073 0,434 5 Alberghi con ristorante 0,260 1,525 6 Alberghi senza ristorante 0,194 1,137 7 Case di cura e riposo 0,231 1,357 8 Uffici, agenzie, studi profesonali 0,243 1,425 9 Banche ed istituti di credito 0,133 0,781 10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 0,211 1,234 cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,260 1,527 12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 0,175 1,024 idraulico, fabbro, elettricista, parrucc. 13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,223 1,310 14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,104 0,607 15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,133 0,781 16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, 1,175 6,884 pub, birrerie 17 Bar, caffè, pasticceria 0,884 5,174 18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 0,427 2,504 salumi e formaggi, generi alimentari 19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,374 2,185 20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 1,471 8,628 21 Discoteche, night club 0,252 1,485 c) Utenze soggette a tariffa giornaliera La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo,

rapportata a giorno e maggiorata del 100%; 3) DI APPROVARE le tariffe della IUC componente TARI (Tributo servizio rifiuti) anno 2014 come sopra riportato. 4) DI DARE atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1 gennaio 2014, data di istituzione del nuovo tributo. 5) DI DARE atto che sull importo del Tributo comunale sui rifiuti (TARI), applica il tributo provinciale per l esercizio delle funzioni ambientali di cui all articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre n. 504, all aliquota deliberata dalla provincia. 6) DI STABILIRE le seguenti scadenze di versamento: pagamento in nr. 2 rate: 30 settembre 30 novembre unica soluzione entro 30 settembre 7) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l approvazione del bilancio di previone, a norma dell art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011). 8) DI DARE atto che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sui rifiuti, rimanda al Regolamento Comunale della TARI. 9) DI DARE mandato al competente Ufficio Tributi per l adozione degli adempimenti conseguenti al presente provvedimento. INDI CON voti unanimi favorevoli, astenuti n. 0, contrari n. 0, re in forma palese dai n. 13 Conglieri presenti D E L I B E R A Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sen dell art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.