SERVIZIO FISCALE. b) le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi;

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SERVIZIO FISCALE CIRCOLARE 39.2016 15 11 2016 ROTTAMAZIONE DEI RUOLI D.L. 22 OTTOBRE 2016, N. 193, ART. 6 Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2016, il decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016 rubricato "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, è già efficace. Pertanto tutte le cooperative che dovessero aver ricevuto una iscrizione a ruolo dal 2000 al 2015, possono beneficiare di tale definizione agevolata. Partiamo con l esame di questa nuova normativa, con alcune precisazioni preliminari utili ad una migliore comprensione dell agevolazione in commento. Definizione di Iscrizione a ruolo L iscrizione a ruolo è l inserimento di un contribuente nell elenco dei debitori formato dall ente creditore (Agenzia delle entrate, INPS, Comuni, ecc) per il pagamento di tributi o altre entrate, sanzioni e interessi. La definizione del ruolo, la si ritrova nella normativa sulla riscossione ed in particolare nel D.p.r. 602/1973 dall art. 10 e seguenti che prevede: Ai fini del presente decreto si intende per: a).omissis.. b) "ruolo": l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall'ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario. Il successivo art. 14, precisa che Sono iscritti a titolo definitivo nei ruoli: a) le imposte e le ritenute alla fonte liquidate ai sensi degli artt. 36 bis e 36 ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al netto dei versamenti diretti risultanti dalle attestazioni allegate alle dichiarazioni; b) le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi; c) i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari determinati dall'ufficio in base alle risultanze catastali; d) i relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie. 1

Per completezza espositiva, si segnala poi che ci sono i ruoli non definitivi che sono quelli relativi alla riscossione provvisoria su eventuali contenziosi, quando non interviene una sospensione amministrativo o giudiziale. Formato il ruolo, l ente creditore incarica l Agente della riscossione di richiedere il pagamento delle somme dovute al contribuente, attraverso l invio della cartella di pagamento o, in fase di riscossione volontaria, di un avviso di pagamento. Fatta questa importante premessa, l art. 6 del D.L. 193/2016, prevede che relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi di mora di cui all art. 30, comma 1, del D.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite massimo di quattro rate, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura di cui all articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973: a) delle somme affidate all agente della riscossione a titolo di capitale e interessi; b) di quelle maturate a favore dell agente della riscossione, ai sensi dell articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento. In questo comma è di fatto racchiusa tutta l agevolazione in commento, in quanto definisce le somme dovute in caso di adesione alla rottamazione, rispetto a quelle originariamente iscritte. In sintesi, una cartella esattoriale contiene le seguenti pretese: 1. imposta dell ente creditore 2. sanzione ente creditore 3. interessi da ritardata iscrizione a ruolo (si pensi ad esempio ad un 36 bis del D.p.r. 600/1973 su un modello Unico, tali interessi vanno calcolati dalla data in cui andava versato il relativo saldo, sino alla data in cui il ruolo è stato consegnato ad Equitalia) 4. interessi di mora di cui all art. 30, comma 1, del D.p.r. 29 settembre 1973, n. 602: trattasi degli interessi decorrenti trascorsi 60 gg dalla notifica della cartella di pagamento da parte dell Agente della riscossione 5. somme aggiuntive di cui all articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46: interessi per dilazioni di pagamento 6. oneri di riscossione (aggi riconosciuti ad Equitalia) 7. Rimborso spese di notifica La definizione agevolata, prevede quindi la concessione di uno sconto rispetto alla richiesta originaria, delle somme di cui ai punti 2, 4 e 5 a condizione del pagamento delle somme indicate ai punti 1, 3, 6 e 7 nei termini e nei modi meglio definiti nel prosieguo. 2

IMPOSTE DEFINIBILI Potranno formare oggetto di definizione agevolata tutti i ruoli riguardanti imposte, tributi locali, contributi previdenziali e assistenziali, purché affidati all Agente della Riscossione nel corso del predetto orizzonte temporale (1.1.2000 e il 31.12.2015), nonché di tutte le entrate riscosse a mezzo ruolo ex D.Lgs. 46/99 quali, ad esempio: i contributi previdenziali dovuti alle Casse professionali o di altra natura; i ruoli formati dalle Autorità amministrative indipendenti (Antitrust) dalla CONSOB; i canoni demaniali; le spese di giustizia. Sono, invece, esclusi dalla definizione agevolata, a norma dell art. 6, co. 10, del D.L. 193/2016: le risorse proprie tradizionali dell'unione Europea (ad esempio, i dazi all'importazione); l Iva riscossa all'importazione; i crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti; le somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con l'unione Europea; le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada. Qualora la riscossione sia stata affidata ad Equitalia, è, tuttavia, possibile beneficiare della sanatoria limitatamente agli interessi, mentre rimangono dovute le sanzioni. MODALITA DI RICHIESTA ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA Il contribuente che intende aderire a questa definizione agevolata dei ruoli, deve presentare istanza entro il 23 gennaio 2017, compilando l apposito modulo (DA1) scaricabile dal sito di www.gruppoequitalia.it al seguente indirizzo: http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/modulistica/definizione agevolata/index.html# Tale modello deve essere consegnato direttamente agli Sportelli dell Agente della riscossione o in alternativa trasmessi alla casella e mail/pec della Direzione Regionale di Equitalia Servizi di riscossione, competente in virtù del domicilio fiscale del contribuente (gli indirizzi sono indicati nell ultima pagina del modulo di adesione predisposto). Dall esame della modulistica in questione, si evince che il contribuente non deve necessariamente aderire a tutte le cartelle/avvisi affidati ad Equitalia, bensì può scegliere di rottamare anche solo ad alcuni di essi: infatti il modello propone la seguente formulazione: 3

Si noti come il modulo faccia riferimento a cartelle/avvisi e la nota 3 richiamata, specifica che per avvisi si intende avvisi di accertamento esecutivo dell Agenzia delle Entrate/Dogane e Monopoli, avviso di addebito dell Inps. Si ricorda che a partire dal 1 ottobre 2011, gli avvisi di accertamenti notificati dall Agenzia delle Entrate, se non impugnati dal contribuente entro il termine dei 60 gg, trascorsi ulteriori 30 gg vengono affidati al concessionario della riscossione che comincerà le procedure per la riscossione coattiva, con degli automatismi temporali che non prevedono più l emissione della cartella esattoriale, che diversamente resta imprescindibile per altre casistiche di riscossione (ad es. 36 bis del D.p.r. 600/1973). Fra i carichi per i quali il contribuente può aderire alla definizione agevolata, vi sono anche quelli impugnati mediante ricorso, che secondo quanto prescritto dal comma 2) dell art. 6 del D.L. in commento, devono essere oggetto di rinuncia. Tale impegno da parte del contribuente, dovrà essere comunicato nell apposito campo del modello DA1 La casistica di un contenzioso pendente, necessita alcune riflessioni, in quanto dalla letteralità della norma, la condizione essenziale per l adesione in argomento è la presenza di una somma affidata all Agente della riscossione: premesso ciò, qualora ad esempio il contribuente sia risultato vittorioso in primo grado, essendo la sentenza esecutiva dovrebbe avere riflessi anche con riferimento alle eventuali iscrizioni a ruolo. Nel caso però in cui l Ufficio proponga appello, non essendoci alcuna iscrizione a ruolo, la questione non sarebbe definibile con la procedura in commento e quindi lo stesso contribuente rischierebbe in caso di sconfitta in secondo grado di addebito delle sanzioni, che diversamente sarebbero scontabili qualora avesse perso in primo grado e l ufficio avesse proceduto all iscrizione a titolo provvisorio di un ulteriore terzo. 4

Con la presentazione della domanda per la rottamazione delle cartelle esattoriali, il contribuente blocca le azioni esecutive e cautelari dell agente della riscossione (art. 6, comma 5) e non può procedere al recupero coattivo delle procedure già avviate. PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE Il versamento degli importi può essere effettuato in un'unica soluzione, ovvero in massimo 4 rate, tramite domiciliazione bancaria, bollettini postali o presso gli uffici dell'agente della Riscossione. Le prime due rate sono pari ad un terzo delle somme dovute, le restanti ad un sesto. Sebbene nella norma non si rinvengano indicazioni sulla scadenza delle prime due rate, è comunque stabilito che la scadenza della terza rata non potrà superare il 15.12.2017, mentre il termine ultimo della quarta rata sarà il 15.3.2018. Successivamente alla presentazione della domanda, l'agente della Riscossione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore D.L. 193/2016 (24 aprile 2017), comunica al contribuente: l'entità complessiva delle somme da versare; l'entità delle singole rate; il mese di scadenza di ciascuna di esse. La definizione non si perfeziona, nel caso di mancato ovvero insufficiente o tardivo versamento dell unica rata ovvero di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento. In tal caso la definizione non produce effetti e i versamenti eventualmente effettuati verranno considerati a titolo di acconto dell importo complessivamente dovuto. La norma sembrerebbe far intendere che con la comunicazione dell istanza DA1 di fatto non c è alcuna conseguenza in capo al contribuente sino a quando lo stesso non decida di pagare la prima o l unica rata: in altre parole l istanza funge come passaggio obbligatorio per la definizione agevolata, ma qualora il contribuente decida di non procedere con il pagamento non si ravvisa alcuna conseguenza in capo allo stesso. 5