IL DIRITTO D'AUTORE IN BIBLIOTECA



Похожие документы
18, 21 febbraio, 5, 11, 18 marzo 2008

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE FOTOCOPIE

REGOLAMENTO GESTIONE SUSSIDI E UTILIZZO FOTOCOPIE

Diritto d autore e banche di dati

INTERNET E LE IMPRESE: difendere i propri diritti ed evitare di violare i diritti altrui. di Alessio Canova

Linee guida in materia di diritto di reprografia di testi presenti nelle biblioteche universitarie

Oggi ho sentito parlare del diritto d autore! Ah si e che cosa è il diritto d autore?

SOCIETA ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI S.I.A.E. GUIDA PRATICA AI CONTRATTI DI LICENZA DELLA SIAE PER LA PRODUZIONE DI

ISTITUTO ONNICOMPRENSIVO CELANO REGOLAMENTO PER L USO DELLE MACCHINE FOTOCOPIATRICI

IL DIRITTO D'AUTORE IN BIBLIOTECA

RISOLUZIONE N.12/E. Roma, 09 febbraio 2004

Oggetto: richiesta utilizzo immagini di opere di proprietà dei Musei Civici di Monza. in via/piazza n.

PROCEDURA DI INTERNAL DEALING RELATIVA ALLE OPERAZIONI SU AZIONI DI VISIBILIA EDITORE S.P.A. POSTE IN ESSERE DAGLI AMMINISTRATORI

E-learning e diritti di autore.

Avv. Federico Paesan. Il diritto nell era digitale

Il software: la tutela d autore

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'italia

REGOLAMENTO DI ACCESSO A INTERNET PRESSO IL SERVIZIO BIBLIOTECA CIVICA PATRIMONIO STUDI

Tecniche Informatiche di ricerca giuridica. Nicolò Ghibellini Università di Ferrara

CARTA DI ESERCIZIO E ATTESTAZIONE ANNUALE PER OPERATORI DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

RISOLUZIONE N. 166/E

ARTICOLO 100, DPR 917/1986

ART. 1 OGGETTO ART. 2 FINALITA ART. 3 DEFINIZIONI DI RIFERIMENTO

regolamento scuola primaria e secondaria

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

REGOLAMENTO DI CONTABILITA

Ministero dell economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

CITTÀ DI SAN DONÀ DI PIAVE (Decorata con Croce al Merito di Guerra e con medaglia d Argento al Valor Militare) Biblioteca Civica

NOTA ESPLICATIVA 2 PUBBLICITA DEGLI ENTI PUBBLICI COMUNICAZIONI AL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L EDITORIA

Scheda Descrittiva degli elaborati digitali

IL SOFTWARE E LA SUA TUTELA

FPM Federazione contro la Pirateria Musicale

COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO Provincia di Reggio Emilia

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

COMUNE DI TREVI NEL LAZIO (Provincia di Frosinone)

Social Media Management 2015/2016 L utilizzo delle immagini sul web. A cura di Stefano Barricella

REGOLAMENTO VILLA SORAGNA CENTRO CIVICO - CULTURALE -

Indice generale. Introduzione...xi. Ringraziamenti...xxi. La proprietà intellettuale e il diritto d autore in Internet...1

Tutela della privacy

REGOLAMENTO PER IL PRESTITO E UTILIZZO DEGLI STRUMENTI MUSICALI DI PROPRIETÀ DEL CONSERVATORIO DI MUSICA U. GIORDANO DI FOGGIA

REGOLAMENTO PER LA CONSULTAZIONE DEGLI ARCHIVI

Accesso al servizio di prestito interbibliotecario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

REGOLAMENTO NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO, ALLA CONSULTAZIONE ED AL PRESTITO DELLE PUBBLICAZIONI

BANCHE DATI. Informatica e tutela giuridica

D.P.R. 252/2006, D.M.

BLUE NOTE S.P.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING

GUIDA AL DEPOSITO E ALLA REGISTRAZIONE DELLE OPERE NEL REGISTRO PUBBLICO GENERALE DELLE OPERE PROTETTE (R.P.G.)

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

TOMBOLE, LOTTERIE, PESCHE O BANCHI DI BENEFICENZA

Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione

Posta Elettronica Certificata obbligo e opportunità per le Imprese e la PA

Imposta di bollo sui documenti informatici

Legge 5 febbraio 1992 N Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell esercizio abusivo delle professioni sanitarie

LEGGE 22 APRILE 1941, N PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E DI ALTRI DIRITTI CONNESSI AL SUO ESERCIZIO.

5 per mille al volontariato 2007

L editore e l impresa editoriale: cenni economici e normativi

Manuale delle Procedure ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

REGOLAMENTO SULLE INCOMPATIBILITA E PER LA AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI ESTERNI

Il protocollo informatico

REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI

Regolamento interno per l accreditamento di eventi formativi organizzati da soggetti terzi

Circolare N. 135 del 2 Ottobre 2015

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI (R.T.P.)

PILLOLE DI PAR CONDICIO

Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici

Comune di Limido Comasco

MODULO DI RICHIESTA FOTORIPRODUZIONI PER USO PROFESSIONALE/EDITORIALE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE RIPRESE AUDIOVISIVE

Provincia Autonoma di Bolzano Disciplinare organizzativo per l utilizzo dei servizi informatici, in particolare di internet e della posta

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA

Fondo Pensione per il personale della Deutsche Bank S.p.A. Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n MODULO DI ADESIONE

PIEMONTE. D.G.R. n del 1/8/2005

RISOLUZIONE N. 183/E

( PROCEDURA REGISTRO PERSONE RILEVANTI )

Città di Desio REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

MODULO DI DESIGNAZIONE/REVOCA DEI BENEFICIARI

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE APERTURA SALA GIOCHI AI SENSI DELL ART. 86 DEL T.U.L.P.S.

Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007

Транскрипт:

IL DIRITTO D'AUTORE IN BIBLIOTECA Rho 3 MARZO 2010 INTRODUZIONE AL DIRITTO D'AUTORE CentRho Piazza San Vittore

OPERE PROTETTE (Art. 1, LDA) - Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura [...]

OPERE DELL'INGEGNO (Art. 2, LDA) - opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale.

- poesia, - narrativa, - saggistica MA ANCHE quando la parola è utlizzata per esprimere e comunicare dati informativi di vario genere elaborati ed organizzati in modo personale ed autonomo dall'autore

I PROMESSI SPOSI - idea: due giovani innamorati il cui matrimonio viene impedito. - forma interna (trama): Renzo e Lucia, due giovani col desiderio di sposarsi, ma a causa di una scommessa tra don Rodrigo e il cugino don Attilio, il matrimonio non viene celebrato. - forme esterna: Quel ramo del lago di Como...

DIRITTI PATRIMONIALI - pubblicazione - utilizzazione economica - riproduzione - trascrizione - esecuzione, rappresentazione o recitazione - diffusione (trasmissione a distanza) - comunicazione al pubblico (via cavo o satellite) - distribuzione - traduzione - pubblicazione dell'opera in una raccolta - rielaborazione - noleggio e prestito

STRUTTURA DELLE OPERE - SEMPLICI - COMPLESSE (composte, collettive o derivate)

OPERE COMPLESSE: COLLETTIVE - enciclopedie, - dizionari, - antologie, - riviste, - giornali

OPERE COMPLESSE: COLLETTIVE - spettacoli radiofonici e televisivi, - collane discografiche, - esposizioni d'arte, - opere multimediali, - programmi per elaboratore

CONSEGUENZE - titolarità dei diritti sull'opera come un tutto all'editore (art. 7 LDA: è considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa) - durata: 70 anni dalla pubblicazione

NOLEGGIO E PRESTITO (Art. 18 bis LDA) cessione in uso degli originali, copie o supporti di opere tutelate dal diritto d'autore, per un periodo limitato di tempo NOLEGGIO: al fine di trarre un beneficio economico o commerciale, diretto o indiretto. PRESTITO: fatta da istituzioni aperte al pubblico, a fini diversi da quelli del noleggio.

DIRETTIVA 92/100/CE NOLEGGIO: cessione in uso, per un periodo limitato di tempo, a fini di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto. PRESTITO: cessione in uso, per un periodo limitato di tempo, ma non al fine di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto.

ESAURIMENTO DIRITTI DI NOLEGGIO E PRESTITO (Art. 18 bis, comma 4) I suddetti diritti e poteri non si esauriscono con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli originali, di copie o di supporti delle opere.

TITOLARITA' DEI DIRITTI di NOLEGGIO e PRESTITO - AUTORI - PRODUTTORI - ARTISTI INTERPRETI O ESECUTORI

ELUSIONE DELLA NORMA - vendita con riserva di gradimento; - vendita con patti di riacquisto, riscatto o condizioni risolutive. Art. 171 quinquies : equipara al noleggio la vendita con patto di riscatto o condizione risolutiva.

CONSULTAZIONE SUL POSTO Art. 21 D. Lgs. 685/1994 Dichiara inapplicabili le norme sul noleggio e sul prestito alla messa a disposizione a scopo di consultazione sul posto.

PRESTITO FRA BIBLIOTECHE Art. 21 D. Lgs. 685/1994 Dichiara inapplicabili le norme sul noleggio e sul prestito allo scambio da una ad altra istituzione.

ECCEZIONI E LIMITAZIONI (Utilizzazioni libere) (Artt. 65 e ss. LDA) - generali; - speciali.

ECCEZIONI AI DIRITTI ESCLUSIVI (libere utilizzazioni) - riassunto, citazione, riproduzione di brani a scopo di insegnamento - esecuzione, rappresentazione o recitazione di opere e spettacoli nella scuola (cerchia familiare) - accesso e consultazione banche dati - riproduzione di software per uso didattico (temporanea e in ambito ristretto)

ECCEZIONI E LIMITAZIONI GENERALI - Art. 15, 2 comma, LDA: esecuzioni, rappresentazioni, recitazioni nella cerchia ordinaria della famiglia; - Art. 15 bis LDA: esecuzioni, rappresentazioni, recitazioni in centri o istituti di assistenza;

ECCEZIONI E LIMITAZIONI GENERALI - Art. 65 LDA: Gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso pubblicati nelle riviste o nei giornali oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l'utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato.

ECCEZIONI E LIMITAZIONI GENERALI - Art. 66 LDA: I discorsi su argomenti di interesse politico o amministrativo tenuti in pubblichi assemblee o comunque in pubblico, nonché gli estratti di conferenze aperte al pubblico, possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico, nei limiti giustificati dallo scopo informativo, nelle riviste o nei giornali anche radiotelevisivi o telematici, purché indichino la fonte, il nome dell'autore, la data e il luogo in cui il discorso fu tenuto.

ECCEZIONI E LIMITAZIONI GENERALI - Art. 67 LDA: Opere e brani di opere possono essere riprodotti a fini di pubblica sicurezza, nelle procedure parlamentari, giudiziarie o amministrative, purché si indichino la fonte e, ove possibile, il nome dell'autore.

ECCEZIONI E LIMITAZIONI GENERALI - Art. 70, comma 1, LDA: Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.

ECCEZIONI E LIMITAZIONI GENERALI - Art. 70, comma 1 bis, LDA: È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o scientifico di cui al presente comma.

ECCEZIONI E LIMITAZIONI GENERALI - Art. 70, comma 3, LDA: Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.

ECCEZIONI E LIMITAZIONI SPECIALI - Art. 68, 2 co., LDA: fotocopie per i propri servizi - Art. 69 LDA: prestito - Art. 71 ter LDA: fruizione su terminali

ECCEZIONI E LIMITAZIONI SPECIALI (Art. 68 LDA) comma 1: E' libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.

ECCEZIONI E LIMITAZIONI SPECIALI (Art. 68 LDA) comma 2: E' libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto.

ECCEZIONI E LIMITAZIONI SPECIALI (Art. 68 LDA) comma 3: Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, è consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo.

ECCEZIONI E LIMITAZIONI SPECIALI (Art. 68 LDA) comma 4: I responsabili dei punti o centri di riproduzione, I quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia [...] devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori [...].

(Art. 68 LDA) comma 5: Le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse con I mezzi di cui al comma 3, possono essere effettuate liberamente nei limiti stabiliti dal medesimo comma 3 con corresponsione di un compenso in forma forfetaria a favore degli aventi diritto [...]. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono. I limiti di cui al comma 3 non si applicano alle opere fuori dai cataloghi editoriali e rare in quanto di difficile reperibilità sul mercato.

ECCEZIONI E LIMITAZIONI SPECIALI (Art. 68 LDA) comma 6: E' vietato lo spaccio al pubblico delle copie ai commi precedenti e, in genere, ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore.

ECCEZIONI E LIMITAZIONI SPECIALI (Art. 69 LDA: prestito)

Art. 69, comma 1, LDA Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto e ha ad oggetto esclusivamente: a) gli esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli spartiti e le partiture musicali; b) i fonogrammi ed i videogrammi [...];

ECCEZIONI E LIMITAZIONI SPECIALI (Art. 71 ter LDA: fruizione su terminali) E' libera la comunicazione o la messa a disposizione destinata a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali aventi tale unica funzione situati nei locali delle biblioteche accessibili al pubblico, degli istituti di istruzione, nei musei e negli archivi, limitatamente alle opere o ad altri materiali contenuti nelle loro collezioni e non soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione o da licenza

ECCEZIONI E LIMITAZIONI GENERALI (Art. 71 bis LDA: fruizione su terminali) Ai portatori di particolari handicap sono consentite, per uso personale, la riproduzione di opere e materiali protetti o l'utilizzazione della comunicazione al pubblico degli stessi, purché siano direttamente collegate all'handicap, non abbiano carattere commerciale e si limitino a quanto richiesto dall'handicap

Contrassegno SIAE LIBRI E di identico tipo di quello dedicato ai supporti fono-video-multimedialiimport (materiali-inchiostro-fabbricazione) ma assolve una diversa finalità, quella del controllo da parte degli autori nei confronti degli editori del volume di copie prodotte/stampate delle proprie opere E facoltativo E alternativo alla firma olografa dell autore su ciascuna copia della propria opera già stampata Se richiesto dall autore, l obbligo di far contrassegnare è a carico all editore Non viene apposto contrassegno quando l opera è di pubblico dominio

Contrassegno SIAE LIBRI (fonti) Art. 123 LDA: Gli esemplari dell'opera sono contrassegnati in conformità delle norme stabilite dal regolamento. Art. 12 Reg. LDA: L'obbligo di far contrassegnare gli esemplari dell'opera, a norma dell'arrt. 123 LDA, spetta all'editore.

Contrassegno SIAE LIBRI 1) L autore richiede all editore la vidimazione SIAE delle copie della propria opera in prossima stampa 2) L editore presenta alla SIAE (DRM delle sedi regionali) la richiesta di contrassegni Siae per opere librarie (Modello RVFL v.1.0) oppure su carta intestata purché i dati indicati siano completi come da modulistica 3) SIAE predispone i contrassegni e li rilascia entro 10 gg. all editore previo pagamento con fatturazione della sola vidimazione. L editore provvede alla materiale applicazione dei bollini sulle copie librarie 4) SIAE invia all autore il mod.225 con le risultanze dei bollini richiesti dall editore ai propri sportelli

Contrassegno SIAE LIBRI Se l autore dell opera libraria è iscritto alla SIAE sez. OLAF (la sezione che si occupa delle opere letterarie, arti figurative, fotografia), il contrassegno è obbligatorio Il compenso per il diritto d autore verrà erogato agli aventi diritto da SIAE Direzione Generale di Roma, dopo aver ottenuto dall editore le risultanze sulle quantità della produzione dell opera

IL DIRITTO D'AUTORE IN BIBLIOTECA Rho 3 MARZO 2010 INTRODUZIONE AL DIRITTO D'AUTORE CentRho Piazza San Vittore