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Transcript:

Testo approvato con deliberazione del Consiglio dell'ordine nella seduta del 12 luglio 1990, modificato ed integrato nella seduta del 18 luglio 1996. Articolo 1 Il parere sulle liquidazioni delle parcelle di onorari e spese è attribuzione specifica del Consiglio dell'ordine (art. 5 L. 24.6.1923 n 1395) 1. Per la verifica di congruità il Consiglio dell'ordine si avvale: a) ordinariamente, della collaborazione consultiva della "Commissione verifica parcelle", la quale ha anche il compito di indicare al Consiglio la soluzione di particolari problemi di applicazione della Tariffa, di interpretazione della stessa e di altre norme modificative o integrative; b) straordinariamente, può nominare - preferibilmente tra i consiglieri in carica o comunque tra gli iscritti all'albo - uno o più esperti per una collaborazione di merito consultiva e con compiti analoghi a quelli attribuiti alla Commissione di cui al precedente punto a). Ravvisandone l'opportunità, il Consiglio dell'ordine esprime direttamente il proprio parere sulle richieste di liquidazione di onorari e spese. Sulle parcelle revisionate con riferimento al propedeutico parere consultivo della Commissione, surrichiamata sub a), verrà evidenziata tale circostanza. Articolo 2 La Commissione, esaminata la parcella professionale e constatata la conformità alla Tariffa vigente ed alle norme modificative ed integrative, nonché ai criteri e pareri interpretativi e suppletivi deliberati dal Consiglio dell'ordine, emette il suo motivato parere esclusivamente sulla scorta delle dichiarazioni del richiedente e dei documenti presentati. In via eccezionale e comunque senza formalità di procedura, il richiedente o l'altra parte possono essere sentiti dalla Commissione su loro esplicita richiesta o d'ufficio. Articolo 3 La competenza della Commissione riguarda le richieste di liquidazione degli iscritti all'albo della Provincia di L'Aquila ovunque sia stata svolta l'attività professionale. Possono richiedere il parere sulla specifica professionale tanto il Professionista che ha eseguito la prestazione quanto il Committente, sia esso privato o Ente Pubblico, e gli Organi tutori. Nel caso di parcelle riguardanti più ingegneri ed architetti riuniti in collegio, il parere di liquidazione dovrà essere richiesto ad un solo Ordine professionale e per l'intero importo. 1 Art. 5. L. 24.6.1923 n 1395 Gli inscritti nell albo eleggono il proprio Consiglio dell Ordine, che esercita le seguenti attribuzioni: 1) procede alla formazione e all annuale revisione e pubblicazione dell albo, dandone comunicazione all autorità giudiziaria e alle pubbliche Amministrazioni; 2) stabilisce il contributo annuo dovuto dagli inscritti per sopperire alle spese di funzionamento dell Ordine; amministra i proventi e provvede alle spese, compilando il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale; 3) dà, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese; 4) vigila alla tutela dell esercizio professionale, e alla conservazione del decoro dell Ordine, reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell esercizio della professione con le sanzioni e nelle forme di cui agli artt. 26, 27, 28 e 30 della L. 28 giugno 1874, n. 1938, in quanto siano applicabili.

Articolo 4 I componenti della Commissione sono nominati dal Consiglio dell'ordine fra gli iscritti all'albo che notoriamente risultino di provata esperienza. Almeno uno dei componenti della Commissione dovrà essere Consigliere dell'ordine al fine di mantenere tra questi i necessari raccordi e collegamenti. Al fine di migliorare i raccordi e collegamenti tra il Consiglio dell'ordine e gli iscritti residenti nelle diverse zone della Provincia, almeno due dei componenti della Commissione dovranno avere residenza al di fuori del Comune di L'Aquila e saranno prescelti tra i nominativi indicati dai consiglieri residenti al di fuori del Comune di L'Aquila. Possono dichiarare la loro disponibilità a far parte della Commissione i Consiglieri che abbiano residenza al di fuori del Comune di L'Aquila: tale loro eventuale dichiarazione di disponibilità equivale a designazione di diritto a componenti della Commissione verifica parcelle ed il Consiglio ne prende atto. Articolo 5 La Commissione è composta da dieci membri, oltre ai Consiglieri che abbiano dichiarato la disponibilità a farne parte; tra essi il Consiglio nomina due Coordinatori ed un Segretario. E facoltà del Segretario e del Coordinatore proporre al Consiglio l articolazione della commissione in sottocommissioni. Articolo 6 I membri della Commissione restano in carica per tutto il tempo che vi resta il Consiglio che li ha nominati. Si intendono dimissionari i membri della Commissione di nomina consiliare, che per tre sedute consecutive della Commissione risultino assenti senza giustificato motivo: in tal caso, uno dei coordinatori della Commissione ne dà avviso al Consiglio che provvede alla surroga, senza formalità, del membro decaduto. Articolo 7 Per ciascuna parcella da esaminare, un coordinatore - illustrate le modalità per la corretta compilazione della stessa - designa un relatore, che istruisce la pratica ed eventualmente rimane incaricato dei contatti con le parti. Vista la domanda, esaminati i documenti inerenti ed istruita la pratica, il Relatore formulerà le proprie deduzioni e proposte dinanzi alla Commissione in seduta plenaria. Articolo 8 Le sedute della Commissione sono valide al verificarsi di almeno uno dei seguenti casi: a) presenza di almeno quattro dei suoi componenti; b) presenza di almeno due dei suoi componenti che risultino anche consiglieri dell'ordine. In caso di assenza dei coordinatori, ne assume il ruolo, il componente della Commissione che ha maturato maggiore anzianità di iscrizione all'albo continuativa.

In caso di assenza del Segretario della Commissione, ne assume il ruolo il più giovane di età. Il parere della Commissione è formulato all'unanimità. In caso di controversia la Commissione non esprime parere e rimette la pratica al Consiglio dell'ordine motivando per iscritto la propria decisione e gli elementi di controversia. Articolo 9 Le domande di liquidazione, trasmesse alla Commissione, verranno prese in esame secondo l'ordine cronologico di presentazione alla segreteria dell'ordine. La Commissione si riunisce normalmente ogni due settimane; può comunque riunirsi a scadenze più ravvicinate, precedendo nella stessa settimana la riunione del Consiglio dell'ordine, ove almeno uno dei coordinatori, ottenuto senza formalità l'assenso del Tesoriere, la convochi per esaurire l'esame di tutte le richieste di liquidazione giacenti agli atti. La Commissione dovrà esprimere il proprio motivato parere non oltre la seconda riunione successiva alla data di presentazione della domanda medesima. Articolo 10 Per l'esame delle parcelle, gli interessati devono produrre quanto di seguito riportato sub I) e II): I) Opere pubbliche e progettazione urbanistica 1) domanda in bollo; 2) copia della lettera o delibera di incarico e/o della convenzione stipulata con l'ente committente o altro documento equipollente, quando vi siano; 3) breve relazione cronologica sulla natura ed estensione dell'incarico, con tutte le notizie atte a consentire la migliore valutazione delle prestazioni professionali in questione e con la esplicita assunzione della piena responsabilità di quanto asserito; 4) una dichiarazione, con riferimento al combinato disposto di cui all'art. 8 delle Norme di etica per l'esercizio della professione di ingegnere 2 approvate dal Consiglio dell'ordine in data 30.6.1988 ed all art. 62 del Regolamento per la professione di Ingegnere ed Architetto, approvato con R. D. 23.10.1925, n. 2537 3, dalla quale risulti che il 2 Art. 8 Norme di etica per l'esercizio della professione di ingegnere L'ingegnere dipendente da Amministrazioni pubbliche, da Enti o ditte private al quale, per legge o per contratto, sia vietato l'esercizio della libera professione, e che pur tuttavia ottenga in via saltuaria autorizzazione a compiere singoli atti di libera professione, dovrà darne comunicazione di volta in volta all'ordine. 3 23.10.1925, n. 2537 - Regolamento per la professione di Ingegnere ed Architetto Art. 62. R. D. Gli ingegneri ed architetti che siano impiegati di una pubblica amministrazione dello Stato, delle province o dei comuni, e che si trovino iscritti nell albo degli ingegneri e degli architetti, sono soggetti alla disciplina dell ordine per quanto riguarda l eventuale esercizio della libera professione. I predetti ingegneri ed architetti non possono esercitare la libera professione ove sussista alcuna incompatibilità preveduta da leggi, regolamenti generali o speciali, ovvero da capitolati. Per l esercizio della libera professione è in ogni caso necessaria espressa autorizzazione dei capi gerarchici nei modi stabiliti dagli ordinamenti dell amministrazione da cui il funzionario dipende. E riservata alle singole amministrazioni dello Stato la facoltà di liquidare ai propri funzionari i corrispettivi per le prestazioni compiute per enti pubblici o aventi finalità di pubblico interesse. Tali corrispettivi saranno fissati sulla base delle tariffe per i liberi professionisti con una riduzione non inferiore ad un terzo né superiore alla metà, salvo disposizioni speciali in contrario. La riduzione non avrà luogo nel caso che la prestazione sia

professionista non ha alcun rapporto di impiego con Amministrazioni pubbliche dello Stato, delle province o dei Comuni, né con Enti o Ditte private, che gli vietino l'esercizio della libera professione per legge o per clausole contrattuali. Ove esista qualcuno di tali rapporti, il professionista dichiarerà di volta in volta, in relazione al suo stato giuridico di dipendente, quali sono le norme di legge, regolamento, o contratto che gli consentono l'esercizio della libera professione o di singoli atti di libera professione o che comunque non gli vietino espressamente tali prestazioni. Nei casi in cui l'esercizio della libera professione è vietato da Leggi, Regolamenti, norme o clausole contrattuali è richiesta la prevista autorizzazione per l'esercizio in via saltuaria di atti di libera professione. Eventuali elaborati tecnici o amministrativi a riprova della natura ed estensione della prestazione compiuta possono essere esibiti dal professionista per semplificare l'esame della parcella prodotta; gli stessi elaborati possono essere richiesti dalla Commissione in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno un coordinatore o il Relatore; 5) elenco di tutto il carteggio prodotto; 6) fascicolo istruttorio dell Ordine. II) Opere private 1) domanda in bollo; 2) lettera di incarico e/o convenzione stipulata con il Committente, quando vi siano; 3) elaborati tecnici, in copia, completi di quanto altro possa provare l'entità e la natura della prestazione professionale, con eventuali visti di approvazione degli Enti competenti; 4) (vedi punto 4 sub I); 5) elenco di tutto il carteggio prodotto; 6) fascicolo istruttorio dell Ordine. La copia degli elaborati visionati sarà restituita al professionista, debitamente bollata dalla segreteria dell'ordine, a corredo della parcella vistata. Articolo 11 Qualora la revisione della parcella professionale sia richiesta dal Committente, o comunque da chi vi abbia interesse, questi deve esibire, in accompagnamento alla parcella ricevuta dal professionista, anche una breve relazione circa i rapporti contrattuali intercedenti tra lui ed il professionista o eventuale convenzione. In tal caso la Commissione prima di dare il motivato parere è tenuta a sentire, tramite il relatore, il Professionista interessato. Articolo 12 Eventuali gravi infrazioni che il Professionista avesse volontariamente commesse emettendo parcelle al di sotto della Tariffa saranno tempestivamente comunicate dalla Commissione al Consiglio dell'ordine che deciderà in merito. La Commissione esprimerà parere anche sulle parcelle per perizie giudiziarie o stragiudiziarie nelle cause civili. compiuta insieme con liberi professionisti, quali componenti di una commissione.

Articolo 13 I pareri della Commissione risulteranno dai verbali delle sedute, trascritti su apposito libro e firmati da almeno un Coordinatore e dal Segretario della Commissione. La delibera del Consiglio dell'ordine relative ad istanze di liquidazione parcelle risulteranno comunque e per tutte le parcelle revisionate, dal registro dei verbali del Consiglio dell'ordine firmato dal Segretario e Presidente dell'ordine. Articolo 14 Istruita la pratica, la Commissione dovrà far pervenire al Consiglio dell'ordine la copia originale della parcella col proprio motivato parere. La parcella si intenderà liquidata con l'approvazione del Consiglio e l'apposizione della firma del Presidente. Articolo 15 L'interessato potrà ritirare la parcella con apposto il dispositivo di liquidazione e la documentazione presentata, mentre una copia della parcella e il parere della Commissione rimarranno agli atti. Articolo 16 Le prestazioni dei componenti della Commissione sono gratuite. A ciascun membro, non consigliere dell'ordine, verrà però riconosciuto, a titolo di parziale rimborso spese, un compenso fisso per ogni seduta a cui avrà partecipato pari a 2 vacazioni orarie per i residenti nel circondario di L'Aquila e a 3 vacazioni orarie per i residenti al di fuori del circondario di L'Aquila. I consiglieri dell'ordine, a qualsiasi titolo partecipano o fanno parte della Commissione, non percepiranno alcun compenso di cui al comma precedente. Articolo 17 Il contributo per l'esame delle parcelle professionali è proporzionale all'importo complessivo dell'onorario e delle competenze liquidate (I.V.A. e contributo C.N.P.A.I.A. esclusi). Il contributo stesso viene fissato periodicamente con delibera del Consiglio dell'ordine. Il privato Committente dovrà versare l'importo dei diritti stabiliti al momento della presentazione della domanda di esame della parcella. Il professionista e le Pubbliche Amministrazioni dovranno invece provvedervi all'atto del ritiro del dispositivo di liquidazione. Il dispositivo di liquidazione dovrà essere corredato del bollo. Articolo 18 La domanda di liquidazione di parcella da parte di un Professionista verrà presa in considerazione solo se questi risulterà in regola con i versamenti dovuti per l'iscrizione all'albo.

Articolo 19 Il presente Regolamento, così come modificato ed integrato nella riunione di Consiglio del 18.07.1996, entrerà in vigore il 1 Ottobre 1996.