Regolamento per la concessione di prestiti a breve termine. (approvato dall Assemblea Consortile il 12.7.96 delibera n. 12 e successivamente modificato con deliberazioni di Assemblea Consortile n. 8 del 24.7.2000 e n. 13 del 29.12.2000) Art. 1 - Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso ai prestiti a breve termine che il Consorzio eroga a favore dei soggetti di cui all art. 4 per sopperire a momentanea situazione di difficoltà economica, connessi ai motivi di cui all art. 6 del presente regolamento. 2. Disciplina inoltre i rapporti tra il Consorzio medesimo e gli istituti di credito con esso convenzionati ai fini di cui al comma 1. Art. 2 - Convenzioni 1. Ai fini dell applicazione del presente regolamento il Consiglio di Amministrazione adotta apposita convenzione per regolare i rapporti con gli istituti di credito. 2. La convenzione di cui al comma 1 è stipulata dal Direttore Generale a norma dell art. 24 dello Statuto. 3. Mediante la convenzione sono stabiliti i tassi e le condizioni applicate dall istituto di credito ai beneficiari ed al Consorzio. Art. 3 - Norme di accesso 1. Per l assegnazione dei fondi disponibili, il Direttore Generale adotta apposito bando e lo rende pubblico mediante l affissione di manifesti, locandine e mass media. 2. Con il bando di cui al comma 1 sono rese note le norme contenute nel presente regolamento, nonché i termini e le modalità di presentazione delle domande. Art. 4.- Soggetti beneficiari 1. Può accedere ai finanziamenti di cui al presente regolamento qualsiasi cittadino italiano o di uno Stato membro dell Unione Europea che sia in possesso dei seguenti requisiti soggettivi: a) essere residente nei Comuni del Consorzio; b) fruire di un reddito familiare pro-capite, come determinato ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche e calcolato con i criteri di cui all art. 5, non superiore ai limiti di cui all allegata tabella; c) non essere beneficiario, esso stesso o i componenti del nucleo familiare, di altra forma di finanziamento agevolato per gli stessi fini, per i quali si chiede il prestito. 1
d) non essere titolare esso stesso o i membri del proprio nucleo familiare del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su unità immobiliari diverse da quella adibita ad abitazione principale; e) essere in grado, per redditi da lavoro dipendente o assimilati già posseduti all atto della domanda, ovvero per crediti maturati o da maturarsi o comunque per prevedibile e documentabile miglioramento delle possibilità di produzione di reddito del nucleo familiare di appartenenza, di far fronte al piano di ammortamento del finanziamento richiesto; f) non soggiacere ad una situazione debitoria pregressa tale, per entità o abitualità, da far ritenere decisamente scarse le effettive possibilità di recupero. Art. 5 - Criteri per la determinazione del reddito 1. Ai fini di cui all art. 4, comma 1, punto b), concorrono a formare il reddito familiare: il richiedente, il coniuge, i figli e qualunque altro soggetto stabilmente convivente con il nucleo familiare. 2. Il reddito familiare pro-capite si ottiene dividendo il reddito familiare complessivo, come determinato ai sensi del comma 1, per il numero dei componenti il nucleo familiare intendendo tali, oltre ai parenti ed affini conviventi, tutti coloro i quali convivano stabilmente con il nucleo familiare. Art 6. - Criteri di accesso Possono essere ammessi al finanziamento i nuclei familiari che versino in momentanea situazione di difficoltà economica per uno o più dei seguenti motivi: a) difficoltà a far fronte a spese sanitarie e/o assistenziali necessarie per un componente del nucleo familiare; b) famiglia con un solo genitore in particolari momenti di difficoltà legati a problemi economici connessi a separazione, divorzio, morte del coniuge, qualora non rientranti nei beneficiari dei progetti di assistenza economica del Consorzio o averne già usufruito; c) difficoltà a far fronte, per motivi di carattere temporaneo, alle spese di mantenimento del nucleo familiare o inerenti la propria abitazione; d) difficoltà temporanea a far fronte alle spese per l istruzione dei figli iscritti e frequentanti scuola pubbliche di II grado o corsi universitari; e) completamento di versamenti per contributi volontari ai fini pensionistici; f) coppie in procinto di contrarre matrimonio e non in grado di far fronte alle spese di primo impianto dell alloggio. Per la concessione di questo prestito la Commissione di cui all art. 9, deve valutare la reale impossibilità delle famiglie e dei parenti di origine ad aiutare i propri congiunti, e i requisiti di cui all art. 4, devono comunque essere posseduti da entrambi i 2
nubendi, (escludendo i riferimenti ai componenti del nucleo familiare di appartenenza) eccetto quello di cui al punto a), che può essere posseduto anche soltanto da uno di essi, fermo restando per l altro l obbligo di provvedervi entro e non oltre trenta giorni dalla data del matrimonio. Art. 7 - Documentazione richiesta 1. Il possesso dei requisiti di cui agli artt. 4 e 6 viene comprovato mediante i seguenti documenti: a) dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 4, 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n 15, attestante: il possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell Unione Europea; di essere residente nei Comuni del Consorzio; di non essere beneficiario, esso stesso o i componenti del nucleo familiare, di altra forma di contributo o finanziamento agevolato per gli stessi fini per cui si richiede il prestito. di non essere titolare, esso stesso o i membri del proprio nucleo familiare del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su unità immobiliari diverse da quella adibita ad abitazione principale; la situazione di famiglia; la frequenza scolastica per i figli studenti che hanno superato la scuola dell obbligo (solo se si richiede il finanziamento per il punto d dell art.6); per i nubendi, la condizione di nubendo (solo se si richiede il finanziamento per il punto f dell art.6); i motivi per i quali viene richiesto il finanziamento, l entità complessiva dello stesso e le eventuali modalità di utilizzo frazionato nel tempo (mensile, trimestrale, semestrale); la effettiva possibilità, per redditi da lavoro dipendente o assimilati già posseduti, ovvero per crediti maturati o da maturarsi, o comunque per prevedibile e documentabile miglioramento delle possibilità di produzione di reddito del nucleo familiare di appartenenza, di far fronte al piano di ammortamento del finanziamento richiesto; l eventuale presenza di situazione debitoria pregressa, la sua consistenza e le relative modalità di estinzione in corso al momento di presentazione della domanda. b) idonea documentazione relativa al reddito percepito dal nucleo familiare (mod. 730, 740, 101, 201, buste paga, documentazione relativa a qualsiasi altra provvidenza economica percepita o da percepire). c) documentazione atta a comprovare l effettiva sussistenza di uno o più dei criteri di cui all art. 6 e la relativa rilevanza in termini economici. 3
d) documentazione relativa alle eventuali garanzie da prestarsi a fronte del finanziamento (cessione di crediti, mandato irrevocabile all incasso, avallo di soggetti terzi, ecc.). e) eventuale ulteriore documentazione richiesta dall istituto di credito. 2. Tutti i documenti di cui al comma 1, e quelli eventuali di cui all art. 10, comma 4, devono essere prodotti in carta semplice, in originale o copia autenticata nei modi di cui all art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n 15. Art. 8 - Presentazione delle domande Le domande, corredate della prescritta documentazione, debbono essere indirizzate al Direttore Generale del Consorzio e recapitate presso la sede centrale del Consorzio entro il termine stabilito dal relativo bando. Art. 9 - Esame delle domande 1. Le domande vengono esaminate, entro i 20 giorni solari successivi alla data di presentazione, da apposita commissione così composta: Il Direttore Generale; Un funzionario del Consorzio nominato dal Direttore Generale con funzioni istruttorie. Un istruttore amministrativo nominato dal Direttore Generale, con funzioni amministrative. 2. Ai lavori della Commissione su richiesta del Direttore Generale potrà partecipare il Responsabile Finanziario del Consorzio per la valutazione economica e finanziaria di particolari richieste. 3. Di ogni seduta la Commissione redige apposito verbale. 4. Al funzionario e all istruttore amministrativo, trattandosi di attività che esula dai compiti di istituto e da svolgersi al di fuori del normale orario di lavoro, sono dovuti un gettone di presenza commisurato al numero di pratiche istruite e la cui entità viene annualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione. 5. La Commissione ha la facoltà di richiedere documenti supplementari per perfezionare la domanda. Art. 10 - Graduatoria 1. In sede di esame delle domande la Commissione di cui all art. 9 forma distinte graduatorie dei richiedenti per ciascuna delle tipologie previste all art. 6. 2. Le graduatorie vengono formate assegnando a ciascun richiedente un punteggio così determinato: a) per redditi pro capite da 0 a 5.000.000 punti 5 b) per redditi pro capite da 5.000.001 a 10.000.000 punti 4 4
c) per redditi pro capite da 10.000.001 a 15.000.000 punti 3 d) per redditi pro capite da 15.000.001 a 20.000.000 punti 2 e) per redditi pro capite da 20.000.001 a 25.000.000 punti 1 f) per ciascun figlio minore a carico punti 1 g) per ciascun anziano ultra65 anni punti 1 h) per ciascun familiare a carico oltre i figli minori punti 0,5 i) per ciascun familiare con invalidità superiore al 74% punti 2 l) per sfratto pronunciato, non ancora esecutivo punti 2 m) per sfratto esecutivo, se incolpevole punti 4 3. A parità di punteggio nell ambito della medesima tipologia l ordine di preferenza è stabilito in modo inversamente proporzionale al reddito pro capite ad eccezione della tipologia di cui alla lettera d) dell art. 6 per la quale si fa riferimento in via prioritaria al livello del corso di studi, con preferenza per quelli inferiori e, a parità di corso di studi, al reddito pro capite. 4. Oltre alla documentazione di cui all art. 7 i richiedenti che ricorrano nelle condizioni di cui ai punti i, l, m del comma 2 dovranno presentare idonea documentazione probatoria in originale o copia autenticata. 5. Le graduatorie formate dalla Commissione sono soggette all approvazione del Direttore Generale che, con il medesimo provvedimento, assegna i fondi disponibili fino al loro esaurimento seguendo l ordine di cui all art. 6 e trasmette l elenco dei beneficiari all istituto di credito per la parte di istruttoria a carico dello stesso di cui agli art. 11,12, e 13. 6. Terminata l istruttoria l istituto di credito comunicherà al Direttore Generale l elenco con i beneficiari, gli importi i tassi applicati, le modalità di erogazione ed ammortamento. L assegnazione definitiva dei prestiti avverrà tramite determina del Direttore Generale che verrà formalmente comunicata ai beneficiari e all istituto di credito convenzionato che provvederà alla erogazione del prestito nei 15 giorni solari successivi. Art.11 - Erogazione dei finanziamenti 1. L erogazione dei finanziamenti è eseguita dall istituto di credito convenzionato, avvalendosi per il 50% dei fondi erogati dal Consorzio e per il 50% dei fondi propri. 2. Ogni onere procedurale nei riguardi del Consorzio, compresi quelli relativi all assunzione delle necessarie garanzie, è da intendersi a carico dell istituto di credito per l intero importo, fatta eccezione per le spese di gestione annua da corrispondersi da parte del beneficiario. 3. L istituto di credito è tenuto, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui al 5 comma dell art, 10, a comunicare al Consorzio la natura delle garanzie acquisite a fronte dei finanziamento concessi nonché i casi per i quali, ritenendo non 5
sussistere idonee garanzie di solvibilità, richiedere l assunzione di garanzia da parte del Consorzio sulla quota conferita dall istituto di credito medesimo. 4. Nei cinque giorni successivi al termine di cui al 3 comma del presente articolo il Direttore Generale del Consorzio, previa adozione di idoneo provvedimento, comunicherà all istituto di credito l assenso alla definizione delle pratiche con esplicita menzione di quelle per le quali il Consorzio presta garanzia sull importo conferito dall istituto di credito. 5. Il finanziamento concesso potrà essere erogato in un unica soluzione al perfezionamento della pratica. Art. 12 - Importi Erogabili 1. L importo del finanziamento, comprensivo sia dei fondi erogati dal Consorzio che di quelli erogati dall istituto di credito, è in via ordinaria compreso tra il minimo di L. 5.000.000 ed il massimo di L. 15.000.000, nel rispetto dei limiti per tipologia di cui all allegato tabella. 2. In casi del tutto eccezionali e debitamente motivati e documentati è fatta salva per il Consiglio di amministrazione di disporre, su proposta del Direttore Generale, l erogazione di finanziamenti eccedenti il limite massimo di cui al comma 1 del presente articolo e/o in deroga ai criteri di accesso di cui all art. 6 ed alla graduatoria formata in conformità al disposto dell art. 10. Art. 13 - Ammortamento 1. Le rate di ammortamento sono determinate e riscosse per l intero dall istituto di credito, con applicazione dei tassi di interesse determinati dalla convenzione di cui all art. 2. 2. L istituto di credito corrisponderà al consorzio gli eventuali interessi di preammortamento e la parte di rata d ammortamento che competono a quest ultimo. In caso di insolvenza, totale o parziale, esperita infruttuosamente ogni utile azione di rivalsa sui beni di proprietà del debitore e degli eventuali garanti, l istituto di credito comunicherà al Consorzio l entità delle somme non riscosse il cui 50% rimarrà a carico del Consorzio medesimo. Il Consorzio sarà tenuto a corrispondere all istituto il 50% delle spese legali da questi sostenute. E fatta salva per il Consorzio la possibilità di richiedere, con congrua motivazione, specifica indicazione dei beni aggredibili, l esperimento di ulteriori azioni esecutive nei confronti del debitore e degli eventuali garanti fino alla decorrenza del termine di cinque anni dall originaria scadenza del debito. 3. I piani di ammortamento verranno concordati, facendo riferimento alle modalità di cui al comma successivo tra l istituto di credito ed il debitore e comunicate al Consorzio, con le 6
modalità e nei termini già previsti al 3 comma dell art.11, per ottenerne l assenso con le modalità e nei termini di cui al 4 comma dell art. 11. 4. Modalità di ammortamento: a) è previsto un periodo di pre-ammortamento di durata non superiore a mesi 12; gli interessi che matureranno su tale periodo dovranno essere corrisposti dal beneficiario in quote mensili. b) per il periodo di ammortamento sono previste rate mensili costanti comprensive di interessi e capitale per un periodo compreso tra 6 e 24 mesi (escluso il periodo di pre-ammortamento). Art. 14 - Decadenza 1. Decadono dal beneficio del finanziamento agevolato i soggetti che, a seguito di successivo accertamento d ufficio, risultino aver prodotto falsa dichiarazione, ovvero aver prodotto falsa documentazione, ovvero ancora aver ommesso di allegare documentazione al fine di ottenere l indebita erogazione del finanziamento od un maggior punteggio per la migliore posizione in graduatoria. 2. Nei casi di cui al comma 1, fatta comunque salva la denuncia all autorità giudiziaria per il reato previsto e punito dall art. 640, comma 2, n. 1, del codice penale, il soggetto che ha beneficiato dell erogazione vi decade dall origine ed è tenuto a restituire, in unica soluzione ed entro i termini assegnatigli, l intero importo erogato e non ancora restituito, compresi gli interessi, ricalcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto vigente al momento, per le somme avute indebitamente in disponibilità. TABELLA PARAMETRI Reddito pro capite Tipi di prestito art.6 Importo max concedibile Tasso interesse su quota Consorzio Da 0 a 10.000.000 Lett. a 15.000.000 0 % Da 0 a 10.000.000 Lett. b,c,d,e,f, 10.000.000 0 % Da 10.000.001 a 20.000.000 Lett. a 15.000.000 0 % Da 20.000.001 a 30.000.000 Lett. a b,c,d,e,f, 15.000.000 0 % 7