DELIBERA. Art. 1. Requisiti di Accreditamento



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DELIBERA n. 13/13 del 31 luglio 2013 Regolamento per l accreditamento degli Organismi di Certificazione della Norma Tecnica denominata Codice di Pratica di cui alla delibera del Comitato Centrale per l Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l autotrasporto di cose per conto di terzi n.11/13 del 31 luglio 2013, in attuazione dell articolo 9, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 e decreto dirigenziale 17 febbraio 2006. Il Comitato Centrale per l Albo Nazionale delle Persone Fisiche e Giuridiche che esercitano l Autotrasporto di Cose per Conto di Terzi, nella seduta del 31 luglio 2013.; Vista la legge 1 marzo 2005, n. 32, recante «Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose», ed in particolare l'articolo 2, comma 2, lettera b), punto 8, che prevede un sistema di certificazione della qualità per le imprese di autotrasporto per settori merceologici specifici; Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, recante «Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori», ed in particolare l articolo 9, comma 2, lettera f), che prevede la competenza del Comitato Centrale di accreditare gli Organismi di certificazione di qualità di cui alla lettera e) del comma 1 dell articolo 7 concernente la certificazione di qualità e sicurezza; Visto il Decreto Dirigenziale 17 febbraio 2006 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Definizione di modalità e tempi per l adozione volontaria di sistemi di certificazione di qualità da parte delle imprese di autotrasporto, in attuazione dell articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ed in particolare l articolo 2, comma 5, che dispone, tra l altro, che il Comitato Centrale...stabilisce i criteri e parametri necessari per la messa a regime delle Pag. 1

procedure per la qualificazione degli ispettori e per il conseguente accreditamento degli organismi di certificazione ; VISTA la delibera n. 14/06 del 27 giugno 2006 modificata con Delibera n.11/13 del 31 luglio 2013, recante Definizione degli indirizzi in materia di certificazione di qualità delle imprese che effettuano trasporti di merci pericolose, di derrate deperibili, di rifiuti industriali e di prodotti farmaceutici, in attuazione dell articolo 9, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284; VISTA la delibera n. 15/06 del 27 giugno 2006 modificata con Delibera n.12/13 del 31 luglio 2013, recante Istituzione dell elenco degli Ispettori della Qualità e Sicurezza delle Imprese di Autotrasporto, in attuazione del dell art. 9, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 e decreto dirigenziale 17 febbraio 2006; VISTO in particolare l articolo 5 della Delibera 12/13 del 31 luglio 2013 che prevede che Gli Organismi di Certificazione accreditati da ACCREDIA che intendono rilasciare certificazioni secondo il Codice di Pratica ai fini dell applicazione delle disposizioni di cui all articolo 11, comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, utilizzano gli Ispettori e gli Assistenti Ispettori iscritti nell Elenco di cui all art. 2 della presente Delibera. Ritenuto pertanto, necessario fornire i criteri e parametri per la messa a regime delle procedure per l accreditamento degli Organismi di certificazione. DELIBERA Art. 1 Requisiti di Accreditamento I requisiti necessari per l accreditamento degli Enti sono: accreditamento ACCREDIA per lo specifico settore EA 31a dimostrata e documentata esperienza nella certificazione per lo specifico settore EA 31a per le norme tecniche ISO 9001:2008 e OHSAS 18001:2007. L esperienza sarà dimostrata con almeno trenta certificazioni fatte con Ispettori qualificati per lo specifico settore. Pag. 2

dimostrata e documentata esperienza fatta con le certificazioni (almeno dieci ) nel settore del trasporto codice EA 31a", rilasciate negli ultimi tre anni in occasione del rinnovo dell accreditamento; rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento di cui all allegato 1 che costituisce parte integrante della presente delibera; utilizzo degli ispettori iscritti nell elenco di cui alla Delibera n. 12/13 del 31 luglio 2013. Art. 2. Istanze di Accreditamento Gli Organismi di Certificazione di cui all articolo 5 della Delibera 12/13 del 31 luglio 2013 che intendono rilasciare certificazioni di qualità ai fini dell applicazione delle disposizioni di cui all articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, presentano istanza di accreditamento presso il Comitato Centrale. Art. 3 Iscrizione all Elenco degli Organismi Accreditati L Organismo di Certificazione viene iscritto nell Elenco degli Organismi Accreditati istituito presso il Comitato Centrale e reso noto tramite la pubblicazione sul sito del Comitato Centrale : www.alboautotrasporto.it. Art. 4 Attestazione di Accreditamento Sulla base della verifica dell accertamento dei requisiti richiesti, il Comitato Centrale delibera il rilascio dell accreditamento per la certificazione di cui al Codice di Pratica, come indicato nella Delibera n. 11/13 del 31 luglio 2013 e pubblicazione sul sito Istituzionale del Comitato Centrale per l Albo degli Autotrasportatori. Pag. 3

Art. 5 Validità dell Accreditamento Il certificato di Accreditamento ha validità di tre anni dalla data di rilascio e viene rinnovato a seguito di nuova istruttoria di rilascio su nuova istanza dell Organismo di Certificazione che dovrà documentare di rispondere ai requisiti previsti all art.1 della presente delibera. Il certificato cessa di validità in caso di rinuncia all accreditamento da parte dell Organismo di Certificazione o di revoca dell accreditamento da parte del Comitato Centrale o per accertamenti fatti in corso di verifica da parte del Comitato Centrale dell Albo o per mancanza dei requisiti previsti dall Art. 1 della presente delibera. Il Presidente (dott. Bruno Amoroso) IL PRESIDENTE (dott. Bruno Amoroso) Pag. 4

Allegato n.1 alla Delibera n. 13/13 del 31 luglio 2013 REGOLAMENTO PER GLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE Il presente regolamento disciplina le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività in capo agli Organismi di Certificazione accreditati dal Comitato Centrale. L Organismo che ha ottenuto l accreditamento dal Comitato Centrale s impegna ad osservare le disposizioni stabilite nel presente regolamento. Il Comitato Centrale potrà procedere a verifiche periodiche presso gli Organismi per accertare la persistenza dei requisiti richiesti (organizzazione, procedure di lavoro, risorse umane accreditate dal Comitato, risorse strumentali ) per l attività di certificazione delle aziende di trasporto secondo quanto previsto dal Codice di Pratica. Il presente regolamento prevede i seguenti capitoli : Cap. 1 : Condizioni di accreditamento Cap. 2 : Condizioni per la qualificazione e l utilizzo del personale ispettivo Cap. 3 : Condizioni per il rilascio dei certificati di conformità al Codice di Pratica Cap. 4 : Condizioni di determinazione dei tempi tecnici di verifica ispettiva. CAPITOLO. 1 : CONDIZIONI DI ACCREDITAMENTO L iscrizione nel registro degli Organismi da parte del Comitato Centrale viene deliberata e mantenuta per gli Organismi che operano in conformità alla presente delibera e relativo regolamento per gli audit e per il rilascio della certificazione secondo i requisiti del Codice di Pratica. L Organismo deve mantenere un comportamento di trasparenza, correttezza e collaborazione con il Comitato Centrale che potrà effettuare delle verifiche, al fine di accertare le condizioni di mantenimento dell accreditamento. Pag. 5

L Organismo deve disporre di una Sede sociale in Italia e delle strutture necessarie e sufficienti per poter operare per gli audit e per il rilascio delle certificazioni secondo il Codice di Pratica L Organismo deve comunicare il nominativo del referente a cui il Comitato Centrale potrà riferirsi in caso di necessità. CAPITOLO. 2 : CONDIZIONI PER LA QUALIFICAZIONE E L UTILIZZO DEL PERSONALE ISPETTIVO L Organismo per la conduzione degli audit necessari al rilascio del Certificato di Conformità al Codice di Pratica, utilizza solo ed esclusivamente Lead Auditor e Auditor accreditati ed iscritti negli appositi elenchi del Comitato per l Albo. L Organismo si impegna altresì a far partecipare agli audit almeno un auditor tra quelli iscritti nell elenco istituito presso il Comitato Centrale, non facenti parte di quelli direttamente utilizzati dall Organismo stesso, ai sensi di quanto stabilito nel precedente periodo, al fine di consentirne la formazione sul campo. A tal ultimo riguardo, il Comitato Centrale provvede a stabilire i criteri per la messa a disposizione degli ispettori da formare, in modo tale da garantire uniformità di accesso ai processi formativi. L Organismo è il garante finale ed unico responsabile di tutti i comportamenti degli auditor non conformi alla Norma UNI EN ISO 19011:2012, nonché per i comportamenti contrari alle norme del codice civile e penale. CAPITOLO. 3 : CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI DI CONFORMITÀ AL CODICE DI PRATICA Gli auditor incaricati dall Organismo produrranno al termine dell audit un Rapporto (secondo un modello MOD 01 disponibile presso il Comitato) accompagnato dalla Check-list (secondo un modello MOD 02 disponibile presso il Comitato) compilata e con i riferimenti ai rilievi oggettivi Pag. 6

descritti nel Rapporto, ed infine agli eventuali Rapporti di Non Conformità ai requisiti del Codice di Pratica. La documentazione verrà sottoposta al Comitato di Certificazione dell Organismo che delibera il rilascio della Certificazione una volta risolte le eventuali Non Conformità rilevate. Tutto il processo sarà conforme alla norma UNI EN ISO 17021 : 2011. L Organismo, rilasciato il Certificato di Conformità, ne darà comunicazione al Comitato Centrale attraverso un Report (secondo il modello MOD 03 disponibile presso il Comitato) CAPITOLO. 4 : CONDIZIONI DI DETERMINAZIONE DEI TEMPI TECNICI DI VERIFICA ISPETTIVA Numero di addetti delle aziende da certificare Giornate di audit per la certificazione del Codice di Pratica, presso aziende non certificate UNI EN ISO 9001 : 2008 Giornate di audit per la certificazione del Codice di Pratica, presso aziende già certificate UNI EN ISO 9001 : 2008 1-5 1 1 6-10 1,5 1 11-25 2 1 26-100 3 2 101-250 4 3 250-500 4,5 3,5 Oltre 500 5 4 Ogni giornata di audit è una giornata uomo. Le giornate di cui sopra sono giornate effettuate esclusivamente da auditor iscritti nell Elenco del Comitato Centrale. Pag. 7

Ai fini della definizione dei giorni uomo le organizzazioni già certificate dall Organismo di Certificazione a fronte delle norme ISO 14001 e OHSAS 18001 si considerano equivalenti a quelle certificate ISO 9001. Per il calcolo del numero di addetti devono essere presi in considerazione tutti i dipendenti della società e vengono utilizzati i criteri generali che prevedono la quantificazione dei giorni calcolando la radice quadrata degli addetti che sono coinvolti in attività ripetitive ( ad es. Personale conducente) Pag. 8