Ricerca dei soggetti responsabili della contaminazione delle matrici ambientali della ZIA 1 Ricerca soggetti responsabili contaminazioni matrici ambientali area industriale di Massa-Carrara Massa-Carrara Area di Crisi complessa
Inquadramento della problematica Applicazione articolo 244 del D.Lgs. 152/2006 1. Le pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia e al comune competenti. 2. La provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo. 3. L'ordinanza di cui al comma 2 è comunque notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 253. 4. Se il responsabile non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito né altro soggetto interessato, gli interventi che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo sono adottati dall'amministrazione competente in conformità a quanto disposto dall'articolo 250. Ricerca dei soggetti responsabili della contaminazione delle matrici ambientali della ZIA 2
Inquadramento della problematica Applicazione articolo 253 del D.Lgs. 152/2006 1. Gli interventi di cui al presente titolo costituiscono onere reale sui siti contaminati qualora effettuati d'ufficio dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 250. L'onere reale viene iscritto a seguito della approvazione del progetto di bonifica e deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica. 2. Le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile. 3. Il privilegio e la ripetizione delle spese possono essere esercitati, nei confronti del proprietario del sito incolpevole dell'inquinamento o del pericolo di inquinamento, solo a seguito di provvedimento motivato dell'autorità competente che giustifichi, tra l'altro, l'impossibilità di accertare l'identità del soggetto responsabile ovvero che giustifichi l'impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità. 4. In ogni caso, il proprietario non responsabile dell'inquinamento può essere tenuto a rimborsare, sulla base di provvedimento motivato e con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, le spese degli interventi adottati dall'autorità competente soltanto nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi. Nel caso in cui il proprietario non responsabile dell'inquinamento abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato, ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell'inquinamento per le spese sostenute e per l'eventuale maggior danno subito. 5. Gli interventi di bonifica dei siti inquinati possono essere assistiti, sulla base di apposita disposizione legislativa di finanziamento, da contributi pubblici entro il limite massimo del cinquanta per cento delle relative spese qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria e ambientale o occupazionali. Ai predetti contributi pubblici non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. Ricerca dei soggetti responsabili della contaminazione delle matrici ambientali della ZIA 3
Inquadramento della problematica Applicazione articolo 250 del D.Lgs. 152/2006 1. Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione (per le aree SIN leggesi il MATTM ), secondo l'ordine di priorità fissato dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le regioni possono istituire appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio. Ricerca dei soggetti responsabili della contaminazione delle matrici ambientali della ZIA 4
Inquadramento della problematica Articolo 244 L obbligo di bonifica è in capo al responsabile dell inquinamento che le autorità amministrative hanno l onere di individuare e ricercare ; tale principio è stato costantemente ribadito dal Giudice Amministrativo, da ultimo con la notissima ordinanza del Cons. Stato Sez. VI, 09/01/2013, n. 56 La distinzione tra soggetti responsabili e non responsabili è fondamentale per qualunque applicazione della normativa Il MATTM non l ha mai attuata Il MATTM ha perso tutte le cause a suo tempo avviate anche per questo motivo Solo dall anno 2013 il MATTM ha chiesto alla Provincia di provvedere all applicazione dell Art. 244 Attualmente non vi è dubbio che incomba sulla alla Provincia l obbligo di procedere ad attivare il procedimento di cui all art. 244 del D. Lgs. 152/2006, seppur sotto il coordinamento operativo della Regione Toscana Ricerca dei soggetti responsabili della contaminazione delle matrici ambientali della ZIA 5
Inquadramento della problematica Articolo 244 Ai soggetti responsabili può essere addebitato il danno ambientale ai soggetti non responsabili no I soggetti non responsabili che non hanno, quindi, alcun legame con la generazione della contaminazione possono, in caso di re-industrializzazione, usufruire delle provvidenze di cui all Art. 252 bis, i soggetti responsabili no (caso Piombino) I soggetti non responsabili possono essere chiamati solo alle Misure di MISE o di prevenzione di cui all Art. 307 del Codice ( 1. Le decisioni che impongono misure di precauzione, di prevenzione o di ripristino, adottate ai sensi della parte sesta del presente decreto, sono adeguatamente motivate e comunicate senza indugio all'operatore interessato con indicazione dei mezzi di ricorso di cui dispone e dei termini relativi.) Evidentemente nel caso di terreni contaminati le Misure di prevenzione corrispondono, nella maggior parte dei casi, a meno che non dimostri con AdR che la CSR è verificata o che siamo in presenza di MISP e MISO certificata a seguito di procedimento Ricerca dei soggetti responsabili della contaminazione delle matrici ambientali della ZIA 6
Inquadramento della problematica Articolo 244 Vige, infatti, nel Testo Unico Ambientale il principio del "proprietario incolpevole", in base al quale l'obbligo di adottare le misure, tanto urgenti che definitive, idonee a fronteggiare una situazione di inquinamento, può essere posto a carico unicamente di colui che di tale situazione sia responsabile, per avervi dato causa, a titolo di dolo o colpa questo soprattutto nei casi di contaminazioni della matrice falda Ricerca dei soggetti responsabili della contaminazione delle matrici ambientali della ZIA 7
Inquadramento della problematica Articolo 244 Ultima sentenza Corte di Giustizia Europea secondo cui: non osta a una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale, nell'ipotesi in cui sia impossibile individuare il responsabile della contaminazione di un sito o ottenere da quest'ultimo le misure di riparazione, non consente all'autorità competente di imporre l'esecuzione delle misure di prevenzione e di riparazione al proprietario di tale sito, non responsabile della contaminazione, il quale è tenuto soltanto al rimborso delle spese". Ricerca dei soggetti responsabili della contaminazione delle matrici ambientali della ZIA 8
Inquadramento della problematica Lo Stato attuale della nostra area Ricerca dei soggetti responsabili della contaminazione delle matrici ambientali della ZIA 9
Inquadramento della problematica Lo Stato attuale della nostra area Aree rosse = SIN Aree verdi e rosa = SIR già liberate in via di liberazione Aree gialle = SIR industriale con evidenze relative di contaminazione Arre marrone = SIR con evidenze di contaminazione dei terreni /falda Ricerca dei soggetti responsabili della contaminazione delle matrici ambientali della ZIA 10
Procedimento Avvio e conclusione A tutti i soggetti presenti su SISBON (250/300) verrà inviata apposita comunicazione di avvio del procedimento L avvio indicherà data di avvio e presumibile conclusione del procedimento salvo necessari approfondimenti oltre ad altri requisiti di legge (RUP etc..) I soggetti saranno chiamati a fornire documentazione in loro possesso all interno del procedimento, documentazione che sarà validata nel procedimento (contratti etc..) Vi saranno fasi di contraddittorio L avvio, mano a mano che l analisi verrà approfondita, potrà riguardare anche altri soggetti (vecchi proprietari) La provincia coinvolgerà i Comuni, la Regione ed il MATTM nel procedimento Il procedimento si chiuderà con un Ordinanza che verrà comunicata alla Regione per le aree SIR ed al MATTM per le aree SIN Ricerca dei soggetti responsabili della contaminazione delle matrici ambientali della ZIA 11
Procedimento Criteri I criteri di individuazione sono stati declinati dalla giurisprudenza nazionale la quale ha ribadito come in presenza di una situazione di inquinamento esteso durante un ampio periodo di tempo e con più operatori, è ammissibile l accertamento presuntivo del nesso causale se vi sia vicinanza degli impianti e identità delle sostanze rinvenute con quelle trattate dall operatore (TAR Sicilia Catania sez.i 11\9\2012 n.2117), in particolare tramite l applicazione della regola del più probabile che non (TAR Toscana sez.ii, 22\10\2012 n.1687; Tar Piemonte sez.i, 24\3\2010 n.1575). Ricerca dei soggetti responsabili della contaminazione delle matrici ambientali della ZIA 12
Procedimento Criteri Casi Falda 1) Se contaminazione falda = contaminazione terreni > sussiste nesso tra terreni e falda 2) Se contaminazione falda contaminazione terreni o non vi è contaminazione sui terreni > non sussiste nesso tra terreni e falda 3) Se contaminazione falda = contaminazione terreni occorre verificare le produzioni attuali e storiche Ricerca dei soggetti responsabili della contaminazione delle matrici ambientali della ZIA 13
Procedimento Criteri Casi Falda/Studi La provincia si avvarrà di uno studio di ricostruzione della falda e delle contaminazioni storiche, attuali e diffuse che la Regione sta commissionando al CNR Lo studio restituirà un modello tridimensionale della falda con una possibile individuazione delle sorgenti e delle diffusioni Ricerca dei soggetti responsabili della contaminazione delle matrici ambientali della ZIA 14
Procedimento CASI Casi semplici: contaminazione sui terreni e sulla falda uguale proprietario storico ancora presente Casi meno semplici: contaminazione sui terreni e sulla falda diversi proprietari misti Casi complessi : contaminazione sui terreni e sulla falda uguale proprietario storico non più presente presente nuovo proprietario Ricerca dei soggetti responsabili della contaminazione delle matrici ambientali della ZIA 15