Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio

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Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio Via Regina Levante, 2 Palazzo Gallio 22015 Gravedona ed Uniti(CO) Tel. 0344.85218 Fax 0344.85237 mail: info@cmvallilarioceresio.it Pec : cm.larioceresio@pec.regione.lombardia.it C.F. 93011440133 P. IVA 03215870134 ASTA PER LA CESSIONE DI RIFIUTI METALLICI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA (C.E.R. 20.01.40)

INDICE 1 - PREMESSA.... 3 2 DEFINIZIONI...... 3 3 OGGETTO.... 3 4 ONERI E OBBLIGHI...... 3 5 QUANTITATIVI...... 4 6 PAGAMENTI.... 4 7 DEPOSITO CAUZIONALE... 5 8 ESECUZIONE D UFFICIO...... 5 9 DANNI A TERZI... 5 10 PENALITÀ.... 5 11 DURATA....... 6 12 RISOLUZIONE...... 6 13 SUBENTRO...... 6 14 RISERVATEZZA..... 6 15 NORMATIVA..... 6 16 ADEGUAMENTO PREZZI..... 6 17 CONTROVERSIE.... 7 18 SPESE.. 7 2

1. PREMESSA Il presente capitolato contiene le specifiche tecniche in base alle quali la Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio intende procedere alla cessione dei rifiuti metallici da raccolta differenziata nella misura di circa 230 ton/anno. La quantità indicata è stimata e non vincolante per la Comunità Montana. La Comunità Montana si riserva la facoltà di variare, in aumento o diminuzione, la sopra indicata quantità entro il limite del 10% della stessa. 2. DEFINIZIONI Ferme restando le definizioni e le classificazioni di cui agli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i., ai fini del presente capitolato si adottano le seguenti definizioni/abbreviazioni: Acquirente: l'operatore economico aggiudicatario dell'asta; Selezione e trattamento: processi di selezione, lavorazione, raffinazione dei rifiuti per renderli idonei al recupero/riciclaggio; Recupero: operazioni eseguite sulle materie provenienti da raccolta differenziata per rendere le stesse idonee alla commercializzazione ed al riutilizzo; Piattaforma: impianto autorizzato in cui il materiale conferito viene pesato, scaricato e selezionato per separare la frazione estranea. Per quanto non esplicitato si fa riferimento alla normativa vigente in materia. 3. OGGETTO La presente procedura ("ASTA") ha come oggetto la compravendita dei rifiuti metallici da raccolta differenziata provenienti dai seguenti aree di raccolta e stoccaggio provvisorio: - Piattaforma Ecologica Ceresio, sita in Via San Maurizio n 1/b nel Comune di Porlezza (CO); - Piazzola raccolta rifiuti sita in Località Mulino s.n.c., nel Comune di Tremezzina (CO); Cod. CER 200140 Il quantitativo complessivo stimato del materiale in ingresso è pari a circa 230 ton/anno. 4. ONERI E OBBLIGHI L'Acquirente dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ritiro e trasporto dei rifiuti metallici dalle aree di raccolta, indicati al punto 2 del presente capitolato, fino all impianto di recupero, indicato in offerta. Qualora l'acquirente non fosse in grado di effettuare il ritiro e trasporto dei suddetti rifiuti, questo sarà effettuato direttamente dalla Comunità Montana, con propri automezzi e personale, che provvederà ad addebitare il relativo onere calcolato applicando un costo di 2,50 (euro due/50)/km A/R computato sulla base della distanza dell'impianto di destinazione dalle aree di raccolta, di cui al punto 3, secondo la via più breve individuata dal software gratuito Google Maps. L'impianto di destinazione non potrà essere mutato, senza il previo consenso della Comunità Montana, dietro motivata richiesta dell Acquirente. La Comunità Montana si impegna a comunicare, con preavviso di 3 (tre) giorni lavorativi, i quantitativi pronti per il ritiro, che deve comunque essere effettuato entro 2 (due) giorni lavorativi. Ogni ritiro di materiale, oggetto della presente compravendita, dovrà essere accompagnato da idoneo documento (Formulario di Identificazione Rifiuto) come previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti. 3

La fotocopia di tale documento timbrato e firmato per accettazione dall impianto di destinazione dell'acquirente e completo di indicazione relativa al peso registrato a destino, dovrà essere trasmesso alla Comunità Montana entro 3 gg. Lavorativi dalla data del ritiro avvalendosi, a scelta, delle seguenti modalità: - fax al n. 0344.85237 - posta elettronica: serviziambientali@cmvallilarioceresio.it 5. QUANTITATIVI Il quantitativo presunto, non vincolante, del rifiuto conferito è illustrato di seguito: Metallo codice CER 20.01.40: circa 230,00 ton./ anno (con variazione ± 10%) L'importo posto a base di gara, espresso in /ton al netto di I.V.A. (se dovuta), su cui si dovrà applicare il rialzo espresso in /ton, è illustrato di seguito Metallo: 115,00 / ton. Per un importo complessivo della presente compravendita stimato in 26.450,00 (euro ventiseimilaquattrocentocinquanta/00) al netto di I.V.A. (se dovuta). Il corrispettivo che l'acquirente dovrà versare alla Comunità Montana verrà conteggiato in base ai quantitativi effettivamente conferiti presso l'impianto di destinazione. L'Acquirente è obbligato a ricevere un maggiore ovvero minor quantitativo di quello sopra indicato mantenendo invariate le condizioni economiche e tecniche della presente compravendita. I quantitativi di cui sopra saranno quelli determinati presso l impianto di destinazione, purché determinati con doppia pesata (pieno carico e tara) e con sistemi di pesatura elettronici regolarmente certificati. È facoltà della Comunità Montana effettuare verifiche periodiche delle pesate. Pertanto non saranno riconosciute tolleranze superiori al 2,5% fra il peso netto rilevato in partenza e quello verificato a destino. È fatto obbligo di fornire l omologazione della pesa installata presso dell impianto di destinazione e le relative risultanze dei controlli periodici. In caso di sospensione, interruzione o di abbandono del servizio, l Amministrazione appaltante potrà sostituirsi alla ditta per l esecuzione d ufficio a danno e spese dell inadempiente, oltre ad applicare le previste penali. 6. PAGAMENTI Entro il quinto giorno del mese successivo a quello di riferimento, l'acquirente dovrà comunicare alla Comunità Montana i quantitativi di materiale ricevuti. La Comunità Montana provvederà ad emettere fattura sulla base delle quantità mensili conferite presso l'impianto dell'acquirente. Il corrispettivo dovuto dall'acquirente alla Comunità Montana sarà calcolato moltiplicando il prezzo risultante dall'offerta fatta in sede di Asta per la quantità mensile conferita. Il corrispettivo rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto di compravendita, salvo i casi in cui saranno verificate le condizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione appaltante. 4

L'Acquirente provvederà al pagamento delle fatture emesse dalla Comunità Montana entro il termine di 30 (trenta) giorni f.m. data fattura. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di sette punti percentuali, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Nel caso in cui il ritardo nel pagamento si protragga per oltre 15 (quindici) giorni, la Comunità Montana potrà sospendere, per tutto il tempo in cui permane l'inadempimento, il conferimento all'acquirente e conferire il materiale a soggetto terzo addebitando all'acquirente ogni maggiore onere sostenuto ovvero ogni minor introito realizzato dalla Comunità Montana. Nel caso in cui il ritardo superi i 45 (quarantacinque) giorni, la Comunità Montana potrà procedere alla risoluzione del contratto, escutere la cauzione prestata dall'acquirente per il suo intero importo ed agire per il risarcimento di ogni ulteriore danno dalla stessa subito. 7. DEPOSITO CAUZIONALE A titolo di cauzione definitiva, l'acquirente costituisce un deposito cauzionale, pari al 10% dell importo netto presunto contrattuale, in contanti, titoli di Stato o mediante fideiussione bancaria o assicurativa, a garanzia dell esatto adempimento degli obblighi tutti derivanti dalla presente compravendita, del risarcimento dei danni eventualmente sofferti dalla Comunità Montana per fatto e colpa dell'acquirente, nonché del rimborso delle somme che la Comunità Montana dovesse eventualmente sostenere nel corso della compravendita a causa di inadempimento o cattiva esecuzione da parte dell'acquirente. Resta salvo per la Comunità Montana, in ogni caso, l esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L'Acquirente potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Comunità Montana avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l esecuzione del contratto. In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d ufficio a spese dell Acquirente. La cauzione resterà vincolata fino all accertamento del completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali. 8. ESECUZIONE D UFFICIO La presente compravendita non potrà essere sospesa o abbandonata. L Acquirente è obbligato a garantirne la continuità a sua cura e senza aggravio di ulteriori spese, a carico della Comunità Montana, anche in caso di indisponibilità dell impianto di destinazione, non funzionamento a causa di manutenzioni, guasti, ect. In caso di arbitrario abbandono o sospensione, la Comunità Montana potrà sostituirsi all Acquirente per l esecuzione d ufficio, addebitando gli oneri relativi, salvo il risarcimento del maggior danno. In ogni caso, verificandosi deficienza od abuso nell adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l'acquirente non ottemperi agli ordini ricevuti e nei tempi indicati, la Comunità Montana avrà la facoltà di ordinare e di far eseguire d ufficio, a spese dell Acquirente, i servizi necessari per il regolare andamento della compravendita, oltre ad applicare le previste penalità. 9. DANNI A TERZI L Acquirente risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell esecuzione della compravendita, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o indennizzo nei confronti della Comunità Montana. 10. PENALITÀ 5

In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, ferma restando la facoltà della Comunità Montana di risolvere il contratto ove ne ricorrano i presupposti, l Acquirente è tenuto al pagamento di una penalità, dell importo variabile a discrezione del Responsabile Unico del Procedimento tra 150,00 (euro centocinquanta/00) e 3.000,00 (euro tremila/00), oltre all obbligo di ovviare, in un termine stabilito dalla Comunità Montana, all infrazione contestata ed al pagamento degli eventuali maggiori danni subiti. Le penali di cui al precedente comma sono applicate in misura doppia nel caso di recidiva specifica. L applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell inadempienza, alla quale l impresa affidataria avrà la facoltà di presentare controdeduzione entro 5 giorni dalla notifica della contestazione. L ammontare della penalità sarà aggiunto alla somma della fattura successiva in scadenza. 11. DURATA Il contratto di compravendita avrà la durata di 12 mesi e potrà essere prorogato per ulteriori 12 mesi, alle medesime condizioni. 12. RISOLUZIONE Il contratto si intenderà risolto di pieno diritto nei seguenti casi: a) gravissime e continue violazioni degli obblighi contrattuali non sanate a seguito di diffida formale da parte della Comunità Montana; b) arbitrario abbandono, da parte dell'acquirente; c) violazione del successivo punto 15 del presente capitolato; d) cambiamento dell'impianto di destinazione da parte dell'acquirente, senza il preventivo consenso della Comunità Montana; e) in tutti gli altri casi previsti dal Codice Civile. 13. SUBENTRO In tutti i casi di risoluzione del contratto previsti al sopra indicato punto 12, la Comunità Montana si riserva la facoltà di interpellare progressivamente dal secondo classificato fino ad esaurimento graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto, alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta. 14. RISERVATEZZA Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere segrete e confidenziali le informazioni riguardanti l altra parte di cui vengano comunque a conoscenza nel corso del rapporto, e si impegnano ad utilizzarle esclusivamente ai fini dell esecuzione del contratto e dell adempimento di obblighi di legge, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali). 15. NORMATIVA Per quanto non previsto dal presente Capitolato, saranno applicabili le disposizioni di legge disciplinanti la materia, con particolare riguardo al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, alle relative Leggi Regionale nonché al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.. L'Acquirente avrà inoltre l obbligo di osservare e di far osservare ai propri dipendenti le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore o che potrebbero venire emanate durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze comunali e specificatamente quelle riguardanti l igiene o comunque correlate. 6

16. ADEGUAMENTO DEI PREZZI È ammesso l'adeguamento dei prezzi solo nei casi in cui sono verificate le condizioni previste all'art 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. i. e previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione appaltante. 17. CONTROVERSIE Tutte le controversie derivanti dall esecuzione del servizio, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento d i un accordo bonario, sono devolute alla Autorità giudiziaria competente ed è esclusa la competenza arbitrale. 18. SPESE Ogni spesa conseguente e derivante, nessuna esclusa, dalla stipulazione del contratto di compravendita del materiale in oggetto sono a carico dell'acquirente. Gravedona ed Uniti, lì 14 novembre 2016 IL RESPONSABILE D AREA - Arch. Luca Leoni - Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 7