Regolamento sull organizzazione dell Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni



Documenti analoghi
Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento

del 2 dicembre 1996 (Stato 1 gennaio 2011) Capitolo 1: Organi Sezione 1: Consiglio d amministrazione

Ordinanza sull organizzazione del Consiglio federale (OOrg-CF)

Legge federale sulle finanze della Confederazione

Regolamento CFSL. Nr Edizione ottobre Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra

Statuto della Società svizzera di credito alberghiero (SCA)

Statuti del Ramo amministrazione pubblica

ATTO DI FONDAZIONE. Fondazione...

Ordinanza sulla traduzione nell amministrazione generale della Confederazione

Ordinanza sull organizzazione della Cancelleria federale

STATUTI. Associazione Svizzera del Brillamento ASB. Sezione Svizzera Italiana

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

STATUTI. - l obbligo alla formazione e all aggiornamento delle persone attive in questi settori

Ordinanza del DFI concernente il Premio del cinema svizzero

Regolamento della Conferenza universitaria svizzera

MEMORIAV ASSOCIAZIONE PER LA SALVAGUARDIA DELLA MEMORIA AUDIOVISIVA SVIZZERA

Statuto IG B2B for Insurers + Brokers Marzo 2014

Ordinanza sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani

Aggiornato: 7 aprile 2013 STATUTO

Legge federale sull informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera

(ORPMCE) del 3 luglio 2001 (Stato 1 gennaio 2012)

STATUTO DI PRO SENECTUTE TICINO E MOESANO

Regolamento sull'organizzazione di XY RETE SA Consiglio di amministrazione

Regolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero

Ordinanza sull assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra

Pubblicato nel BU 2008, 212. Oggetto. Scopo. Organi. Competenza. serie I/2008 1

Art. 1. Ragione sociale

del 14 maggio 2004 (Stato 15 luglio 2011)

Legge federale sull organizzazione della Posta svizzera

Regolamento. concernente. gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di sommelier/sommelière

Regolamento del Tribunale federale delle assicurazioni

Legge federale sull organizzazione dell azienda delle telecomunicazioni della Confederazione

Statuto. Servizio Cure a Domicilio del Luganese

REGOLAMENTO. PER L ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL FORUM DELLE ASSOCIAZIONI e FONDAZIONI (APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N.

Ordinanza sui servizi linguistici dell Amministrazione federale

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE dei DIRETTORI LAVORI della Svizzera Italiana(ADL)

del 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2008)

Statuto BSI SA BANCHIERI SVIZZERI DAL Indice. I. Ragione sociale, sede e scopo della società 1. II. Capitale azionario, azioni 1

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE PRO RESTAURO DEL SACRO MONTE DELLA MADONNA DEL SASSO

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico

Ordinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero

S T A T U T O. Art. 1 COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE

STATUTO. dell Association Romande de Médecins (Associazione Romanda di Medici) (AROMED)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELL ARCHIVIO DONETTA

ASSOCIAZIONE DEGLI AMICI del CONSERVATORIO della SVIZZERA ITALIANA STATUTO

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

4.5) ISTITUZIONE DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SULLE FIBROSI POLMONARI E MALATTIE RARE DEL POLMONE. ESPRIME

STATUTO. della Fondazione AROMED

Ordinanza del DDPS concernente il servizio di volo dell Aggruppamento dell armamento

ARTICOLO 5. La fondatrice devolve in modo irrevocabile alla Fondazione, come patrimonio iniziale, Fr. 800'000.- (ottocentomila franchi).

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 96 della legge federale del 18 marzo sull assicurazione malattie (legge), 3 ordina:

Legge federale sulla Cassa pensioni della Confederazione

Ordinanza sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua (OFPFC)

Ordinanza sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua (OFPFC)

del 25 novembre 1996 (Stato 5 dicembre 2006)

Legge federale concernente i musei e le collezioni della Confederazione

Statuto. Edizione 12 marzo / 11

Le società di capitali. Società Per Azioni Società in accomandita per azioni Società a responsabilità limitata

$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872

Rapporto esplicativo concernente l ordinanza sull organizzazione del Consiglio federale (OOrg-CF)

S T A T U T I. La stessa riunisce, aiuta e sostiene i suoi membri nella loro attività professionale.

Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè. Adozione testo definitivo del 02/05/2014

Statuti CAS Sezione Bregaglia

Regolamento del personale

STATUTO AVAD. Associazione Valmaggese Casa Anziani, Invalidi Adulti e Aiuto Domiciliare * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

4.06 Stato al 1 gennaio 2013

Statuti Società Svizzera di Psichiatria Forense (SSPF)

STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO

Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale

REGOLAMENTO DEL COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO

ASSEMBLEA DEI SOCI 28/29 APRILE 2006 VERBALE DEPOSITO LISTE NOMINA COLLEGIO SINDACALE

Regolamento del Fondo per la formazione professionale fiduciaria e fiduciario-immobiliare con COG

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

Associazione Nazionale tra Imprenditori di Piattaforme di Distribuzione STATUTO SOCIALE. Roma, 22 giugno 2012 INDICE

PRYSMIAN S.P.A. COMITATO CONTROLLO E RISCHI. Regolamento. Regolamento del Comitato Controllo e Rischi

REGOLAMENTO AZIENDALE DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI DIREZIONE

REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI

STATUTO CONSULTA GIOVANILE COMUNALE COMUNE DI ORISTANO. Comuni de Aristanis

Ordinanza sull esecuzione di procedure di sicurezza relative alle aziende nel quadro dei programmi europei di navigazione satellitare Galileo ed EGNOS

Codice delle obbligazioni (Revisione dei diritti di revoca)

COMITATO UNICO di GARANZIA (C.U.G.)

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1.

MAGGIO 2010 STATUTI PAX, SOCIETÀ SVIZZERA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA SA

I. DISPOSIZIONI GENERALI. Oggetto e scopo

CONSULTA PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO. La Provincia di Novara, nell ambito delle proprie attività e nel rispetto di quanto assegnatole dalla vigente

CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA. Regolamento della Consulta provinciale delle professioni

Regolamento interno della Società svizzera di credito alberghiero

Ordinanza concernente i provvedimenti atti a promuovere il mutuo riconoscimento degli studi e la mobilità in Svizzera

Legge federale sull accesso alle professioni di trasportatore su strada

Città di Tortona Provincia di Alessandria REGOLAMENTO COMUNALE DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

Ordinanza sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico

STATUTO DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI ECONOMIA DEI TRASPORTI E DELLA LOGISTICA (versione )

PROCEDURA DI INTERNAL DEALING RELATIVA ALLE OPERAZIONI SU AZIONI DI VISIBILIA EDITORE S.P.A. POSTE IN ESSERE DAGLI AMMINISTRATORI

I. Disposizioni generali. II. Trasporti di persone Trasporti gratuiti con autovetture

Transcript:

Regolamento sull organizzazione dell Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Regolamento sull organizzazione dell INSAI) 832.207 del 14 giugno 2002 (Stato 11 febbraio 2003) Approvato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2002 Il Consiglio d amministrazione dell Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, visto l articolo 63 capoverso 4 lettera a della legge federale del 20 marzo 1981 1 sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF), stabilisce: Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 Natura giuridica, sede 1 L Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) è un ente di diritto pubblico con personalità giuridica. 2 La sua sede è a Lucerna. Art. 2 Organi Gli organi dell INSAI sono il Consiglio d amministrazione e le sue commissioni, la Direzione e le agenzie. Sezione 2: Consiglio d amministrazione Art. 3 Ruolo e composizione Il Consiglio d amministrazione è l organo supremo dell INSAI. La sua composizione e la nomina dei suoi membri sono stabilite dalla LAINF. Art. 4 Compiti 1 I compiti che incombono al Consiglio d amministrazione sono enumerati nell articolo 63 capoverso 4 LAINF. RU 2003 278 1 RS 832.20 1

832.207 Assicurazione contro gli infortuni 2 Il Consiglio d amministrazione è inoltre incaricato di: a. nominare le sue commissioni; b. emanare il suo regolamento e quelli delle sue commissioni, come anche le prescrizioni sulla competenza degli organi di nomina; c. fare proposte relative alla determinazione del supplemento di premio per la prevenzione degli infortuni non professionali; d. emanare le prescrizioni sull investimento e sulla gestione della sostanza dell INSAI; e. emanare prescrizioni sull acquisto e sulla realizzazione di beni fondiari destinati ai propri servizi amministrativi, come anche sull esecuzione di lavori edilizi concernenti questi beni fondiari; f. prendere decisioni sull accettazione o sul rifiuto di domande di risarcimento danni contro l INSAI in virtù della legge del 14 marzo 1958 2 sulla responsabilità, per quanto il Consiglio o uno dei suoi membri sia reso responsabile del danno. Art. 5 Ufficio Per la durata del periodo amministrativo, il Consiglio d amministrazione elegge tra i suoi membri un presidente, un primo e un secondo vicepresidente e tre scrutatori. Essi costituiscono, insieme, l Ufficio, nel quale sono rappresentati tutti i gruppi enumerati nella legge. Art. 6 Commissioni e commissioni speciali 1 Per l esame preliminare o la liquidazione degli affari che gli competono, il Consiglio d amministrazione costituisce per un triennio amministrativo, nel limiti dell articolo 63 capoverso 3 LAINF (autocostituzione), una Commissione amministrativa (art. 10) e una Commissione di controllo delle finanze (art. 11). Accanto ai rappresentanti della Confederazione, nella Commissione amministrativa e nella Commissione di controllo delle finanze i partner sociali sono rappresentati pariteticamente. 2 In caso di bisogno, il Consiglio d amministrazione può costituire altre commissioni tenendo conto delle attitudini professionali e nelle quali se possibile ogni gruppo del Consiglio deve essere rappresentato. 3 Per l esame preliminare di taluni affari di particolare natura, il Consiglio d amministrazione e le sue commissioni possono costituire commissioni speciali. Art. 7 Convocazione 1 Il Consiglio d amministrazione e le sue commissioni si riuniscono, su convocazione dei loro presidenti, ogni qualvolta gli affari lo esigono. 2 RS 170.32 2

Regolamento sull organizzazione dell INSAI 832.207 2 Essi si riuniscono inoltre se almeno cinque membri del Consiglio o due membri di una commissione lo richiedono al presidente con domanda scritta e motivata. La convocazione sarà generalmente inviata nel temine di due settimane. 3 Dopo un rinnovo totale del Consiglio d amministrazione, spetta al membro più anziano in ufficio se ve ne fossero diversi al loro decano convocare la prima assemblea e dirigere l elezione del presidente. Art. 8 Quorum, votazioni ed elezioni 1 Il Consiglio d amministrazione e le sue commissioni deliberano validamente se è presente la maggioranza dei rispettivi membri. 2 Nelle votazioni decide la maggioranza dei voti; in caso di parità, quello del presidente conta il doppio. 3 Per le elezioni fa stato, nel primo scrutinio, la maggioranza assoluta e, nel secondo, quella relativa; in caso di parità nel secondo scrutinio, il presidente procede a un estrazione a sorte. 4 Le schede bianche o nulle non sono prese in considerazione per la determinazione della maggioranza. Art. 9 Decisioni mediante circolazione degli atti 1 Il Consiglio d amministrazione e le sue commissioni possono, su ordine dei loro presidenti, prendere decisioni mediante circolazione degli atti. 2 Una tale decisione viene considerata nulla e l oggetto in questione va trattato in seduta se almeno cinque membri del Consiglio o due membri di una commissione ne domandano la convocazione. Sezione 3: Commissione amministrativa e Commissione di controllo delle finanze Art. 10 Commissione amministrativa 1 La Commissione amministrativa controlla la gestione degli affari e l esercizio dell INSAI. 2 La Commissione amministrativa statuisce sugli oggetti da trattare e sugli affari di nomina che le sono affidati in maniera generale o nel caso particolare dal Consiglio d amministrazione. 3 La Commissione amministrativa è incaricata di procedere all esame preliminare di tutti gli affari di competenza del Consiglio e di fare proposte al riguardo. 3

832.207 Assicurazione contro gli infortuni Art. 11 Commissione di controllo delle finanze 1 La Commissione di controllo delle finanze valuta la situazione finanziaria dell INSAI e la tenuta dei conti; esamina inoltre i conti annuali dell INSAI e i suoi conti separati. 2 Su proposta della Direzione, la Commissione di controllo delle finanze emana direttive sulla tenuta dei conti. Sezione 4: Direzione Art. 12 Ruolo, composizione e organizzazione 1 La Direzione è l organo dirigente ed esecutivo supremo sul piano operativo. Essa rappresenta l INSAI. 2 La Direzione partecipa a tutte le sedute del Consiglio d amministrazione e della Commissione amministrativa. 3 La Direzione si compone di un presidente e di tre altri membri. 4 La Direzione si suddivide nel Dipartimento Presidenza e in altri dipartimenti. Art. 13 Compiti La Direzione è segnatamente competente per: a. la preparazione degli affari e la messa in atto delle decisioni prese dal Consiglio d amministrazione e dalle sue commissioni; b. la decisione in merito a tutte le questioni e misure che lo scopo dell INSAI e la gestione uniforme degli affari esigono. Rimangono riservate le attribuzioni del Consiglio d amministrazione e delle sue commissioni; c. la conclusione di contratti di collaborazione con altre assicurazioni sociali, con organismi dell assicurazione contro gli infortuni e con altre organizzazioni attive nel settore della salute o della sicurezza sul lavoro; l organo superiore deve essere informato preliminarmente sulla conclusione di contratti importanti. Sezione 5: Agenzie Art. 14 Creazione di agenzie 1 Il Consiglio apre agenzie nelle diverse regioni del Paese. Tiene conto nel caso concreto della situazione economica, dell organizzazione nonché della situazione geografica. 2 La Direzione disciplina le competenze territoriali, l organizzazione e i compiti delle agenzie. 4

Regolamento sull organizzazione dell INSAI 832.207 Art. 15 Compiti Le agenzie sono incaricate di gestire gli affari nel loro raggio d azione e nei limiti delle competenze loro attribuite. Sezione 6: Cliniche di riabilitazione Art. 16 L INSAI può gestire cliniche specializzate con l obiettivo di proporre una riabilitazione globale agli assicurati vittime di un infortunio. Sezione 7: Tenuta dei conti Art. 17 1 Per ogni ramo d assicurazione deve essere tenuto un conto d esercizio separato. Il risultato d esercizio dell INSAI è presentato nei conti d esercizio e in un bilancio. 2 Le cliniche di riabilitazione tengono conti separati e allestiscono il proprio bilancio. Sezione 8: Personale Art. 18 Lo statuto giuridico del personale dell INSAI è determinato dai regolamenti del Consiglio d amministrazione, all occorrenza da contratti speciali e, per il resto, dal Codice delle obbligazioni. Sezione 9: Disposizioni finali Art. 19 1 Il regolamento del 24 marzo 1983 3 sull organizzazione dell INSAI è abrogato. 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1 o febbraio 2003. 3 [RU 1983 1925] 5

832.207 Assicurazione contro gli infortuni 6