Bologna, 12 marzo 2012

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Prot. n. F51/RNS Bologna, 12 marzo 2012 OGGETTO: DISPOSIZIONI TECNICHE PER L ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI AUTOTRASPORTO MERCI SU STRADA merci e di persone - PRIMA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO CE N. 1071/2009, disposte dal DECRETO del 25 novembre 2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato in G.U. n.277 del 28-11-2011, inerente alle nuove regole comunitarie da rispettare per l'esercizio della professione di autotrasportatore su strada segue Decreto 25 gennaio 2012 Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, pubblicato in G.U. n. 28 del 03-02-2012 contenente disposizioni applicative e chiarimenti di cui art. 5 del decreto 25 novembre 2011 in riferimento al requisito di stabilimento - e Decreto Legge n.5 del 09 febbraio 2012 pubblicato G.U. n. 33 del 9 Febbraio 2012. Come sapete in data 04 dicembre 2011 è entrato in vigore il nuovo regolamento europeo n. 1071/2009 in materia di accesso alla professione di autotrasportatore,che abroga la direttiva 96/26/CE recepita con il D.lgs. n. 395/2000. L applicazione di tale regolamento richiede l emanazione di una normativa nazionale per scelte politiche discrezionali di ogni Stato membro, in attesa della completa disciplina della materia, ma nella necessità di definire le procedure e le attività stabilite dal nuovo regolamento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con un proprio decreto dirigenziale del 25.11.2011 impartisce le prime disposizioni tecniche atte a stabilire le norme comuni e le condizioni da rispettare da parte di tutti i paesi facenti parte della CE. Le prime disposizioni tecniche contenute nel decreto del 25 novembre 2011 sul regolamento 1071/2009, tengono conto delle normative previgenti e per dare modo ad ogni Stato membro, di recepire la completa disciplina della materia senza creare problemi ostativi. Il decreto in parola stabilisce le necessarie disposizioni tecniche di recepimento, lasciando un termine temporale di sei mesi dalla data di entrata in vigore e quindi 04 giugno 2012, alle quali tutte le imprese di autotrasporto su strada appartenenti alla CE dovranno obbligatoriamente adeguarsi. La normativa europea è in vigore dal 04 dicembre 2011, ma necessita di molti chiarimenti e assestamenti diversi per ogni Stato, infatti lascia la libera competenza al Ministero del Dipartimento a cui fa capo la disciplina del settore di ogni Stato membro. Abbiamo tardato, la pubblicazione della presente circolare, perché attendavamo l uscita di alcune modifiche, contenute nel Decreto 25 gennaio 2012 in riferimento all art. 5 reg.1071/2009 requisito di stabilimento pubblicato in G.U. n. 28 del 03 febbraio 2012, inoltre Decreto legge n. 5 del 09 febbraio 2012 (decreto semplificazioni) approvato in G.U. n. 33 del 09 febbraio 2012, dove all art. 11 comma 6, viene modificato l iter per i corsi di formazione per ottenere il requisito di professionalità, che diremo più avanti. Usciranno in seguito altri decreti che fisseranno regole apposite; per tale ragione sono ancora in studio e non approvati i decreti sanzionatori CE di cui al regolamento n. 1072/2009 e n. 1073/2009 concernenti l accesso al mercato rispettivamente per il trasporto di merci e trasporto passeggeri, allo stato attuale rimangono valide le sanzioni disposte dalla precedente disciplina di cui decreto legislativo 22 dicembre 2000 n. 395. Il regolamento n. 1071/2009 per l accesso alla professione di autotrasporto su strada, sostituisce, pur facendone salva la normativa, il precedente decreto legislativo del 22 dicembre 2000 n. 395. Il nuovo regolamento comunitario deve essere recepito da tutte le aziende in attività di trasporto a tutto oggi, e quindi :

2 dal 4 dicembre 2011, l accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e persone e l esercizio della stessa è unitariamente disciplinato dal regolamento in parola, applicabile alle imprese iscritte fino al 03 dicembre 2011 le quali nell arco temporale transitorio fissato in sei mesi dovranno adeguarsi, come pure le nuove che si sono iscritte o si iscriveranno dal 4 dicembre 2011, nel frattempo per poter proseguire l attività, le imprese che non avranno ancora soddisfatto le nuove norme, saranno iscritte e autorizzate in via provvisoria in un apposito registro chiamato REN all esercizio della professione, in attesa di recepire entro giugno 2012 l intera normativa. Richiamiamo l attenzione delle nostre associate di avere cura, di verificare le iscrizioni post regolamento europeo e cercare nell arco temporale di soddisfare le nuove direttive, mentre per le nuove iscrizioni dovrebbero esserci meno problemi perché alcune novità sono state assolte con l iscrizione. Nel nostro paese, l ambito della disciplina relativa all accesso ed all esercizio della professione di trasportatore su strada è limitato alle imprese che trasportano su strada: merci mediante veicoli di massa uguale o superiore a 3,5 t., o con complessi formati da questi veicoli, per conto terzi; persone: mediante autoveicoli atti, per costruzione e per attrezzatura, a trasportare più di nove persone, conducente compreso, e destinati a tal fine, esegue trasporti di persona con offerta al pubblico o a talune categorie di utenti, dietro corrispettivo versato dalla persona trasportata o dall organizzazione del trasporto. Passiamo ad esporvi le novità rispetto alla normativa precedente che sono sostanzialmente: nuovo requisito dello stabilimento dell impresa; possibilità di designare un gestore dei trasporti, tra l altro, in base ad un contratto non lavorativo subordinato nel caso in cui sia un gestore esterno all impresa, novità rispetto al preposto che poteva essere solo un responsabile dell impresa interno; accertamento dei requisiti nell ambito di un apposito procedimento di autorizzazione alla professione di trasportatore su strada, che si conclude con l iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN) da parte del UMC competente; operatività di un registro elettronico che consenta la comunicazione tra gli Stati membri dell Ue in merito sia alle infrazioni commesse dalle imprese, sia all idoneità del gestore dell attività di trasporto di queste ultime. AMBITO DI APPLICAZIONE Al momento la normativa prevista dal regolamento n. 1071/2009/CE si applica alle imprese di trasporto su strada di: merci per conto terzi effettuato con veicoli aventi massa complessiva uguale o superiore a 3,5t; Persone, mediante autoveicoli atti, per costruzione e per attrezzatura a trasportare più di nove persone, conducente compreso e destinati a tal fine ad eseguire trasporti di persone con offerta al pubblico o a talune categorie di imprese. NON SI APPLICA alle imprese: Che esercitano la professione di trasporto merci conto terzi su strada esclusivamente con autocarri aventi massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate;

3 Effettuano esclusivamente trasporti di persone su strada a fini non commerciali o che non esercitano la professione di trasportatore di persone come attività principale; L Italia per il momento non ha deciso esoneri alla dimostrazione dei requisiti, le imprese che precedentemente in riferimento alla vecchia normativa erano esentate dalla dimostrazione dei requisiti necessari per l accesso alla professione di autotrasporto su strada, devono richiedere anch esse l autorizzazione all esercizio, dimostrando i requisiti richiesti dal nuovo regolamento, pena la cessazione dell attività; per tale procedura sono previsti i sei mesi dall entrata in vigore della nuova Legge. Pertanto per accedere alla professione all attività di autotrasporto su strada sono necessari i seguenti requisiti: le imprese che esercitano o che intendono esercitare l autotrasporto di merci su strada, con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, oltre l obbligo di iscrizione all Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l autotrasporto di cose per conto di terzi di cui Legge n. 298 del 6 giugno 1974, devono dimostrare solo il requisito di Onorabilità; le imprese che esercitano o che intendono esercitare l autotrasporto di merci su strada, con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 hanno, oltre l obbligo di iscrizione all Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l autotrasporto di cose per conto di terzi di cui Legge n. 298 del 6 giugno 1974, l obbligo di dimostrare i seguenti requisiti: 1. onorabilità; (vale anche per i veicoli fino a 3,5 ton.) come prevede il regolamento 1071/2009 art.6 paragrafo 2, di cui vi consigliamo l attenta lettura per capire cosa si intende per onorabilità, le disposizioni tecniche del decreto 25 novembre 2011, aggiungono, che l onorabilità deve essere posseduta: dal Gestore dei trasporti (di cui parleremo più avanti), dall amministratore unico ovvero da tutti i membri del consiglio di amministrazione, dai soci illimitatamente responsabili per le società di persone; dal titolare dell impresa individuale o familiare e se dai collaboratori dell impresa familiare; 2. idoneità finanziaria; la quale, si ottiene dimostrando di essere in grado in qualsiasi momento di rispettare gli obblighi finanziari che sorgono nel corso dell esercizio contabile annuale. Quindi annualmente sulla base di bilancio annuale o prospetto della situazione economica certificata da un revisore contabile, iscritto al registro dei revisori, o altro professionista riconosciuto, l impresa deve dimostrare di disporre, di un capitale e riserve pari ad un valore di 9.000 Euro per un solo veicolo utilizzato e di 5.000 euro per ogni veicolo supplementare utilizzato, è possibile dimostrare la capacità finanziaria, anche con attestazione bancaria o compagnia di assicurazioni o intermediari finanziari iscritti negli appositi albi, i quali rilasceranno una forma di garanzia fideiussoria e ogni variazione che si verificasse deve essere comunicato entro il termine di 15 gg. dal cambiamento pena la perdita del requisito. 3. idoneità professionale, deve essere dimostrata mediante l attestato rilasciato dalle provincie, su modulistica di cui il regolamento CE allegato III, requisito si ottiene come è noto essendo previsto anche dalla previgente legislatura, mediante frequentazione di corsi di formazione che preparano all idoneità professionale, a conclusione si può accedere agli esami scritti e orali predisposti dalle Provincie per il rilascio dell attestato. La nuova regolamentazione lascia la competenza alla MTC, le Provincie e l Albo, per quello che riguarda le materie, le prove scritte e orali degli esami. Sono esonerati alla frequenza del corso obbligatorio di formazione che è preliminare all esame di idoneità professionale, le persone che hanno

4 assolto all obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado e in possesso dell attestato (diploma di maturità), questi possono accedere direttamente agli esami, questa novità è stata introdotta dal decreto semplificazioni, lo stesso decreto n.5 del 09/02/2012 dispensa dall esame per la dimostrazione dell idoneità professionale, i soggetti che dimostrino di aver diretto, in maniera continuativa, l attività di trasporto merci conto terzi in una o più imprese italiane o comunitarie da almeno dieci anni precedenti il 04 dicembre 2009 e che siano ancora in attività all entrata in vigore del decreto semplificazioni, questa modifica è necessaria, per tutte quelle imprese che iscritte di diritto con la vecchia normativa, non avevano conseguito corsi di formazione ed essendo obbligatorio per proseguire l attività adeguarsi alla normativa europea, questo avrebbe creato un notevole problema. Per mantenere però l idoneità professionale, è previsto all art. 8 comma 5 e 6 del regolamento europeo, l obbligo ogni dieci anni di frequentare corsi aggiornamento di cui non si conosce per il momento le caratteristiche. 4. Requisito di stabilimento, novità assoluta, numerosi i problemi interpretativi, e quindi anche moltissimi quesiti presso l Autorità competente, il decreto dirigenziale del ministero dei Trasporti del 25 gennaio 2012 stabilisce le modalità con cui se ne dimostra il possesso. Il requisito di stabilimento di cui all art. 5 del Regolamento CE 1071/2009 e di cui art. 5 Decreto Dirigenziale del 25 novembre 2011, è dimostrato dalle imprese di autotrasporto su strada per conto terzi alle seguenti condizioni: comunicazione della sede civilistica principale e secondaria,comunicazione della sede effettiva e stabile nel territorio di Stato e comunicazione della sede operativa; ottenendo l autorizzazione di esercizio alla professione di autotrasportatore conto terzi, è necessario dimostrare di avere a disposizione o in possesso almeno un autoveicolo idoneo e corrispondente al regolamento 1071/2009, per l esercizio dell attività, il quale può essere di proprietà, in usufrutto,in leasing, in affitto, in comodato e in questi due ultimi casi, dovranno essere indicati gli estremi di registrazione del contratto; svolgere in modo continuativo l attività in riferimento ai mezzi dichiarati, presso una sede operativa situata nel territorio Italiano; Le comunicazioni suddette dovranno essere presentate con modulistica apposita, all ufficio della Motorizzazione Civile competente, da parte di tutte le imprese, individuali, societarie,consorzi e cooperative naturalmente anche quelle già in attività prima del 04 dicembre 2011 dovranno adeguarsi al nuovo regolamento. La dimostrazione del requisito di stabilimento è un concetto nuovo, anche se alcune comunicazioni analoghe si ha l obbligo comunque di farle come impresa presso altri ufficio (vedi Agenzia delle Entrate e Camera di Commercio), onde evitare interpretazioni non corrette, vi consigliamo di leggere attentamente la modulistica delle comunicazioni, sono tutte sotto forma di dichiarazione di atto notorio (art. 47 DPR 445/2000), chiamati allegato A e o allegato B del decreto 25 gennaio 2012 per la dimostrazione e comunicazione del requisito suddetto. Si tratta, come già detto, di una comunicazione sotto forma di atto notorio, dove il titolare se impresa individuale o legale rappresentante o amministratore unico a seconda della natura giuridica di impresa, deve comunicare gli indirizzi utili all individuazione di ogni tipo di documentazione e dimostrazione che l impresa è attiva. Per quanto riguarda le nostre associate, vedi Consorzi, o Cooperative, gruppi, o associati a Consorzi (padroncini) anche il legale rappresentate del consorzio dovrà attestare con la autodichiarazione, nel caso vengano comunicati gli indirizzi del Consorzio/Cooperativa come sedi domiciliari e operative; quindi la sede del Consorzio, può essere il domicilio della documentazione del

5 socio autotrasportatore merci conto terzi inerente all intera attività, naturalmente se la cooperativa e una PL basta la sola compilazione del primo modello, si tratta : documentazione fiscale registri iva, fatture emesse, fatture e registri di acquisto, per le imprese di trasporto persone anche i documenti relativi ai titoli di trasporto (ricevute fiscali); documentazione riferita al personale dipendente vedi libro unico; i documenti relativi ai tempi di guida e riposo dei conducenti, fogli di registrazione giornalieri del cronotachigrafo ecc.; documenti di trasporto, quali originale della licenza comunitaria se l impresa ne è titolare; qualsiasi altra documentazione a cui le autorità competenti debbano accedere per la verifica del regolamento CE 1071/2009. Tale documentazione può essere detenuta anche in parte presso un altra sede vedi residenza per impresa individuale o altro domicilio come Consulente del lavoro per la tenuta dei libri relativi al personale dipendente. La Novità, riguarda soprattutto, quella inerente alla manutenzione dei veicoli, cosiddetta : unità operativa risolvibile immediatamente nel caso, che il Consorzio o Cooperativa abbia l officina interna, quindi sarà così l indirizzo del Consorzio, anche per i consorziati, in caso negativo, si dovrà provvedere a comunicare come sede, relativa alla manutenzione dei mezzi, l indirizzo di una Officina meccanica, avendo cura di fare firmare al fornitore di fiducia l attestazione, l officina deve essere meccanicamotoristica e elettrauto per rispondere al requisito. Concludiamo questo punto ricordandovi che il complicato recepimento della materia è in continua evoluzione, ritorneremo quindi sui punti relazionati con tutte le novità che nel frattempo dovessero uscire. Ogni variazione che dovesse intervenire, dovrà essere comunicata entro 30 gg., allo stesso ufficio della Motorizzazione Civile competente per la sede principale sempre con autodichiarazione di atto notorio ai sensi dell art. 47 del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445. In merito all entrata in vigore del decreto dirigenziale del 25 gennaio 2012 pubblicato su G.U. n. 28 in data 03 febbraio 2012, la tempistica per produrre il requisito di stabilimento è sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso quindi 04 agosto 2012. L art. 4 del regolamento CE n. 1071/2009 nomina la figura di gestore dei trasporti, in pratica sostituisce il preposto, ma con una particolarità che può essere anche un soggetto esterno all impresa, ad essere nominato Gestore dei trasporti purché sia legato da un contratto retribuito. Tali soggetti per svolgere la funzione di gestore, dovranno avere possesso dei requisiti di onorabilità e di idoneità professionale, devono essere alternativamente: a) amministratore unico, ovvero membro del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b), per ogni altro tipo di ente; b) socio illimitatamente responsabile per le società di persone; c) titolare dell impresa individuale o familiare o collaboratore dell impresa familiare; d) persona, legata da rapporto di lavoro subordinato, alla quale le relative attribuzioni sono state espressamente conferite. 1. In alternativa al gestore avente legami con l impresa, le imprese di trasporto su strada possono essere autorizzate all esercizio della professione se designano come gestore dei trasporti una persona fisica residente

6 nella Comunità che soddisfi i requisiti di onorabilità ed idoneità professionale, legata con apposito contratto scritto ai sensi dell articolo 4, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 1071/2009. Tale contratto deve attribuire al gestore tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni, nonché l autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni stesse. 2. Qualora un impresa non disponga più del gestore dei trasporti è tenuta a darne comunicazione, entro trenta giorni dal verificarsi dell evento, all autorità competente. 3. Se entro due mesi dalla data della comunicazione di cui al punto 2, l impresa non ha provveduto a designare un nuovo gestore dei trasporti, che sia onorabile ed in possesso dell idoneità professionale, l autorità competente al rilascio dell autorizzazione, scaduto il termine per la sostituzione entro trenta giorni provvede, a revocare l autorizzazione ad esercitare la professione di trasportatore su strada. 4. In caso di decesso, scomparsa, incapacità fisica, perdita o diminuzione della capacità di agire del gestore dei trasporti, l impresa è tenuta a darne comunicazione, entro trenta giorni dal verificarsi dell evento, all autorità competente oppure all organi vigilante, il quale provvede tempestivamente a darne comunicazione alla citata autorità competente. 5. Se, nei casi di cui al punto 4, l impresa non ha provveduto a nominare un nuovo gestore dei trasporti che sia onorabile ed in possesso dell idoneità professionale entro sei mesi, prorogabili di tre mesi, dalla data della prescritta comunicazione, l autorità compente al rilascio dell autorizzazione potrà decorsi ulteriori trenta giorni, revocare l autorizzazione ad esercitare la professione di trasportatore su strada. Come precedentemente già specificato, le imprese di trasporto su strada devono essere debitamente autorizzate ai fini dell esercizio della professione, ai sensi dell articolo 10 del Regolamento (CE) 1071/2009,le autorità competenti al rilascio e controllo di tali autorizzazioni sono menzionate all art. 9 dello stesso regolamento e pertanto: 1 L autorizzazione per l esercizio della professione è rilasciata dagli Uffici della motorizzazione civile del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici competenti per il territorio in relazione alla sede principale dell impresa richiedente, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono gli organi da queste individuati con proprie disposizioni. 2 L Ufficio della motorizzazione civile competente provvede alla ricezione, registrazione e istruzione delle domande di autorizzazione all esercizio della professione, nonché al rilascio e, in esito ai controlli, all adozione dei provvedimenti di sospensione o revoca dell autorizzazione stessa e di dichiarazione di inidoneità del gestore dei trasporti. 3 L Ufficio della motorizzazione civile competente, per quanto riguarda le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi, verifica preliminarmente la regolare iscrizione dell impresa richiedente all Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l autotrasporto di cose per conto di terzi, tenuto dal Comitato centrale per l Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l autotrasporto di cose per conto di terzi, ai sensi della legge 6 giugno 1974, n. 298. L iscrizione all Albo presuppone l avvenuto accertamento e la vigilanza sulla sussistenza e la permanenza dei requisiti di onorabilità, idoneità finanziaria e professionale, da parte delle amministrazioni provinciali o degli altre enti previsti dalla normativa vigente, competenti in base alla sede principale del richiedente l autorizzazione, e che provvedono alla tenuti degli albi provinciali. 4 L Ufficio della motorizzazione civile competente provvede direttamente per l accertamento e la vigilanza dei requisiti per l accesso alla professione per le imprese di trasporto di persone su strada, nonché per

7 l accertamento e la vigilanza del requisito di stabilimento e di quello di cui all articolo 2, comma 227, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi, e agli adempimenti per il rilascio dell autorizzazione. 5 L iscrizione dell impresa nel registro elettronico nazionale REN delle imprese di trasporto su strada comporta l autorizzazione per l esercizio della professione. 6 I controlli sulla permanenza in capo all impresa di trasporto su strada dei requisiti (onorabilità, professionalità, idoneità finanziaria) di cui all articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009 sono eseguiti almeno ogni cinque anni. 7 I procedimenti amministrativi per l attuazione di quanto previsto nel presente articolo ed i relativi termini sono definiti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. Conseguita l autorizzazione, l impresa di trasporto di merci su strada per conto di terzi dovrà immettere in circolazione, ai sensi degli articoli 93 o 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in funzione dell autorizzazione conseguita, uno o più veicoli a motore di massa complessiva rientrante nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009, ove del caso, veicoli rimorchiati, tramite domanda di immatricolazione, re immatricolazione o duplicato per aggiornamento della carta di circolazione presentata all ufficio competente, secondo quanto previsto dal citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Con una copia semplice della carta di circolazione provvisoria o definitiva, l impresa documenterà l acquisizione al citato Albo degli autotrasportatori, definendo segnalazione dell inizio dell attività al Registro delle imprese istituito presso le camere di commercio, dell industria e dell artigianato. Nel caso il veicolo o i veicoli non siano di proprietà ma in disponibilità solamente con contratto di locazione senza conducente o di comodato senza conducente, la durata del contratto, almeno per il primo veicolo, non può mai essere inferiore a due anni. Nel caso dei veicoli destinati alla costituzione e conservazione della massa di cui all articolo 2, comma 227, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, qualora l impresa abbia effettuato l accesso al mercato mediante acquisizione di veicoli aventi massa complessiva a pieno carico non inferiore a 80 tonnellate, la disponibilità tramite locazione o comodato non è ammessa. Non è mai ammessa l acquisizione di veicoli in disponibilità tramite contratto di locazione con conducente o di comodato con conducente. Le imprese di trasporto merci, relativamente ai veicoli a motore locati senza conducente, fatto salvo quanto previsto dalla normativa comunitaria e dall articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai fini dei controlli previsti dall articolo 12 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono tenute a recare a bordo ed esibire certificato in originale rilasciato dagli Uffici della motorizzazione civile, competenti per la sede principale dell impresa stessa, attestante il numero di iscrizione all Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, nonché la tipologia di autorizzazione rilasciata. Conseguita l autorizzazione, l impresa di trasporto di persone su strada, dovrà immettere in circolazione, ai sensi degli articoli 93 o 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, previa acquisizione dei titolo legale per l accesso al mercato presso l amministrazione o l ente competente per la tipologia di servizio di trasporto richiesta ed in funzione dell autorizzazione conseguita, uno o più veicoli a motore, tramite domanda di immatricolazione, re immatricolazione o duplicato per aggiornamento della carta di circolazione presentata all ufficio competente. Con una copia semplice della carta di circolazione provvisoria o definitiva, se ottenuta, l impresa documenterà l acquisizione all amministrazione che ha rilasciato la autorizzazione per l accesso al mercato, ai fini della segnalazione dell inizio delle attività al Registro delle imprese istituito presso le camere di commercio,

8 dell industria e dell artigianato. Con le stesse procedure sono immessi in circolazione i veicoli per il trasporto di persone su strada acquisiti in disponibilità da tutte le imprese all uopo autorizzate. L impresa può sospendere l esercizio dell attività, anche per indisponibilità di veicoli a motore, per un massimo di due anni consecutivi, decorsi i quali sarà automaticamente cancellata dal registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada. Disposizione finali e transitorie In sede di prima applicazione, decorrente dal 4 dicembre 2011, vengono acquisiti al Registro elettronico nazionale delle imprese di cui all articolo 11, sezione imprese e gestori, i dati contenuti negli archivi del centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici di cui al comma 2, punto 1, del citato articolo, sia per le imprese di trasporto di persone su strada autorizzate all accesso al mercato, sia per le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi autorizzate all accesso al mercato e iscritte all Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l autotrasporto di cose per conto di terzi, sulla base anche dei dati conservati a cura del Comitato centrale per l Albo nazionale degli autotrasportatori. L acquisizione dei dati avviene, in ogni caso, con riserva di verifica successiva del soddisfacimento dei requisiti da parte delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada. Le imprese già iscritte in precedenza sono autorizzate in via provvisoria all esercizio della professione nel territorio nazionale fino alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 e possono essere ammesse, sempre in via provvisoria, al mercato del trasporto internazionale anche nel caso in cui si trovino in una delle seguenti condizioni: a. impresa già dispensata ai sensi dell art.18, comma 3, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 e successive modificazioni; b. impresa di cui all art. 55, comma 1, del decreto ministeriale 28 aprile 2005, n. 161, che ha ottenuto una valutazione positiva per l esercizio dell autotrasporto di merci in campo internazionale dalla Commissione istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per l autotrasporto di persone e cose e il Comitato centrale per l Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; c. impresa di cui all art. 5, comma 2, del decreto ministeriale 28 aprile 2005, n. 161, già rientranti nel campo di applicazione dell art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 16 maggio 1991, n. 198, che utilizzino solo autoveicoli dello stesso tipo e sempre che le disposizioni vigenti in materia di trasporti internazionali prevedano il regime della licenza comunitaria o il rilascio dell autorizzazione internazionale. A vostra completa disposizione in merito, cordiali saluti. Allegati: - regolamento CE n. 1071/2009; - Decreto 25 novembre 2011 prime disposizioni applicative reg. 1071/2009; - Decreto 25 gennaio 2012 Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti; - Decreto Legge n.5 del 09 febbraio 2012.