ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE EDILI ED AFFINI DELLE MARCHE

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Pagina1 ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE EDILI ED AFFINI DELLE MARCHE Il giorno 7 Dicembre 2011, presso la sede della C.ED.A.M. ad Ancona, tra: l ANAEPA - CONFARTIGIANATO delle Marche rappresentata dal Presidente regionale Bruno Crescimbeni e dal responsabile per le relazioni sindacali Marco Pantaleoni; la C.N.A. COSTRUZIONI delle Marche rappresentata dal Presidente regionale Parissi Pasquale, dal segretario regionale Fausto Baldarelli, dal responsabile del dipartimento relazioni sindacali Valter Recchia e dal responsabile dipartimento lavoro e formazione Marco Bilei; la FIAE - CASARTIGIANI delle Marche rappresentata dal responsabile delle relazioni sindacali Agostino Blasi; la C.L.A.A.I. delle Marche rappresentata dal segretario regionale Adolfo Giampaolo; e la Fe.N.E.A.L. - U.I.L. regionale rappresentata dal segretario regionale Leonardo Frascarelli e dai segretari provinciali Luciano Fioretti, Vito Adragna e Sergio Campanari; la F.I.L.C.A. - C.I.S.L. regionale rappresentata dal segretario regionale Massimo Giacchetti e dai segretari provinciali Luca Tassi, Primo Antonelli, Tonino Passaretti e Giovanni Giovanelli; la F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. regionale rappresentata dal segretario regionale Fausto Vertenzi e dai segretari provinciali Daniel Taddei, Alessandro De Grazia e Francesco Petrocchi; VISTO - che in data 16 dicembre 2010 è stato sottoscritto l accordo integrativo nazionale del C.C.N.L. 23 luglio 2008 per gli addetti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese edili ed affini; - che tale accordo rimanda alla contrattazione per una serie di istituti, tra cui quelli richiamati nel nuovo testo dell art.42 del C.C.N.L.; viene stipulato il presente Contratto Collettivo Regionale di lavoro, ai sensi di quanto previsto dall art. 42 del CCNL 23 Luglio 2008:

Pagina2 Premessa Le Associazioni Artigiane e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Contratto, considerano il settore edilizio, e per esso il comparto artigiano e della piccola impresa, uno dei settori di maggior rilevanza economica e sociale nella realtà produttiva marchigiana. Le Parti firmatarie del presente Contratto confermano i principi contenuti nel CCNL di categoria, compresi gli Accordi in esso contenuti e negli Accordi regionali, relativi alla specificità del comparto artigiano nonché alla legittima autonomia contrattuale dello stesso. In tal senso, le Parti riaffermano che la C.E.D.A.M. (Cassa Edile Artigiana e della p.m.i. delle Marche) è lo strumento indispensabile nel comparto artigiano e della p.m.i. per l applicazione degli impegni contrattuali sottoscritti nel CCNL e nel CCRL nonché per la gestione di qualsiasi altra attività indicata dalla legislazione nazionale e regionale di settore. In tal senso, le stesse ribadiscono il loro impegno al rafforzamento ed allo sviluppo della CEDAM verso i dipendenti e le imprese anche in considerazione del miglioramento qualitativo e tipologico delle prestazioni contrattuali ed extracontrattuali, finalizzato alla crescita del settore edile nel suo complesso e al miglioramento degli standard di sicurezza nei cantieri. Come espressamente previsto dall Accordo del 30/10/2002, le Parti ribadiscono la volontà di determinare una aliquota unica regionale per le imprese aderenti alla CEDAM, fatto salvo il principio della economicità della stessa Cassa. Anche per quest ultimo fine, le Parti si danno atto di verificare ed apportare, attraverso una apposita commissione, miglioramenti organizzativi, logistici e di struttura, al fine di ottimizzare le attività gestite dai due enti bilaterali di settore. Art. 1 - Formazione professionale e Sicurezza sul lavoro Le Parti considerano la formazione professionale, la sicurezza nei cantieri edili e la prevenzione degli infortuni, temi prioritari per migliorare la qualità del lavoro e le capacità tecnico produttive delle imprese del sistema associativo dell artigianato delle Marche; a tal fine ribadiscono che lo strumento attuativo per le politiche di cui sopra è EDILART Marche. Art. 2 - Indennità di mensa e servizio mensa Con decorrenza 1 luglio 2012, l importo dell indennità sostitutiva di mensa, per operai e impiegati (art.55 del CCNL), attualmente prevista in 6,80, è stabilito nella misura di 7,00 (sette). Tale indennità non è da liquidarsi nel caso dell erogazione del servizio mensa da parte dell impresa o rimborso-pasto presso altri servizi di ristorazione. La predetta indennità non sarà comunque dovuta ai lavoratori a tempo parziale che non prolungano l orario di lavoro successivamente alla pausa pranzo o, che potendo utilizzare il servizio di mensa istituito non intendano usufruirne.

Pagina3 Art. 3 - Indennità di trasferta Fatto salvo quanto previsto dal contratto nazionale, a decorrere dal 01/09/2007, al dipendente in servizio comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso per il quale è stato assunto e fuori dal Comune di residenza, si applicheranno le seguenti indennità: o fino a 10 Km dal cantiere di assunzione il 10%; o da 10 a 20 Km dal cantiere di assunzione il 15%; o da 20 a 30 Km dal cantiere di assunzione il 20%; o oltre i 30 Km dal cantiere di assunzione il 25%. Tali indennità, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione previsti dal CCNL, non è dovuta nel caso di lavoro svolto nel comune di abituale residenza o dimora dell operaio o quando questi venga ad essere favorito da un effettivo avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora. Art. 4 - Indennità di trasporto A decorrere dal 1 gennaio 2012 è istituita una indennità giornaliera di trasporto urbana ed extraurbana, da computarsi per le sole giornate di effettiva presenza al lavoro e da corrispondere al solo personale operaio che utilizzi il proprio mezzo per recarsi presso il cantiere di lavoro. Tale indennità, sulla quale non va computata la percentuale di cui all art. 21 del CCNL 23 luglio 2008, non è dovuta ai lavoratori che fruiscano, per recarsi sul posto di lavoro e per il ritorno, di mezzi di trasporto messi gratuitamente a disposizione dal datore di lavoro eccetto quanto indicato al comma 4. L indennità viene stabilita in 1,00 ( 1,20 dal 01/10/2012) se il cantiere è ubicato nel comune di residenza del dipendente ed in 1,50 se il cantiere è ubicato fuori del comune di residenza del lavoratore. L indennità di cui sopra non è prevista per il lavoratore che si rechi al punto di raccolta indicato dal datore di lavoro se questo è ubicato nel comune di residenza del dipendente, in caso contrario l impresa erogherà al lavoratore una indennità di trasporto pari ad 0,50. Art. 5 Indennità di Reperibilità La reperibilità è un istituto complementare della normale prestazione lavorativa mediante il quale il lavoratore è a disposizione dell azienda per sopperire ad esigenze non prevedibili al fine di assicurare il ripristino e la continuità dei servizi di pubblica utilità, qualora espressamente previsto nei contratti di appalto. Le ore di reperibilità non devono considerarsi ai fini del computo dell orario di lavoro legale e contrattuale.

Pagina4 Al lavoratore inserito in turni di reperibilità le aziende riconosceranno una specifica indennità giornaliera di reperibilità, differenziandola da quanto contrattualmente dovuto per i casi di intervento, come di seguito specificato: - dal 01/10/2012 reperibilità notturna feriale 5,00 reperibilità sabato e giorni festivi 8,00 - dal 01/10/2013 reperibilità notturna feriale 7,00 reperibilità sabato e giorni festivi 12,00 Fino a concorrenza degli importi suddetti, sono fatti salvi gli accordi aziendali esistenti che regolamentano la materia disciplinata nel presente articolo. Le Parti si attiveranno verso le stazioni appaltanti interessate per ottenere il riconoscimento di tale istituto nell ambito dei capitolati di appalto. Art. 6 - Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) In conformità a quanto stabilito dall Accordo integrativo del CCNL del 16 Dicembre 2010, agli artt.15, 42 e 50, le Parti convengono di istituire l elemento variabile della retribuzione (EVR), per la vigenza del presente Contratto Regionale, fino alla misura massima del 6% dei minimi in vigore alla data del 1 gennaio 2010. La decorrenza dell EVR è stabilita dal 1 Luglio 2011. Nella determinazione dell elemento variabile della retribuzione (EVR), concordato in sede regionale secondo i criteri e le modalità dell art.42 del CCNL del 16 Dicembre 2010, le parti terranno conto dell andamento congiunturale del settore nella Regione Marche, sulla base dei seguenti 5 (cinque) indicatori: 1) numero lavoratori iscritti alla cassa edile CEDAM; 2) monte salari denunciato alla cassa edile CEDAM; 3) ore dichiarate alla cassa edile CEDAM; 4) prodotto interno lordo del settore delle costruzioni della Regione Marche; 5) numero dei DURC rilasciati nella Regione Marche dalle casse edili, dall INPS e dall INAIL. Per il periodo di vigenza del presente CCRL, la determinazione annuale del valore dell elemento variabile della retribuzione (EVR), sarà effettuata in uno specifico incontro tra le parti entro il mese di giugno di ogni anno, raffrontando i parametri regionali su base triennale, come di seguito specificato: anno 2011: triennio 2007/2008/2009 su 2006/2007/2008

Pagina5 anno 2012: triennio 2008/2008/2010 su 2007/2008/2009 anno 2013: triennio 2009/2010/2011 su 2008/2009/2010 Ferme restando le modalità di determinazione dell elemento variabile della retribuzione (EVR) stabilite dall art. 42 del CCNL del 16 Dicembre 2010, le parti, alla verifica annuale degli indicatori, potranno considerare pari o non negativi, eventuali scostamenti minimi in termini assoluti. Sulla base della verifica compiuta annualmente sui dati relativi a ciascun periodo di riferimento, l elemento variabile della retribuzione (EVR) sarà erogato in quote mensili al personale in forza per il periodo 1 luglio 30 giugno. Per l anno 2011, sulla base della verifica congiunta, effettuata dalle Parti in data odierna sui dati relativi al periodo di riferimento previsto dal presente articolo, si è provveduto a determinare il valore dell EVR che verrà erogato a decorrere dal 1/12/2011; per il periodo 1 luglio 30 novembre 2011, vale quanto stabilito dal verbale di accordo del 7/3/2011. (Allegato A). Considerato il carattere innovativo della presente disciplina, entro il 31/12/2012, le parti procederanno ad una verifica della procedura e delle modalità di determinazione dell elemento variabile della retribuzione (EVR). Dichiarazione a verbale. Le parti confermano quanto concordato nel Verbale di Accordo del 7 marzo 2011 che si riporta integralmente di seguito: VERBALE DI ACCORDO Il giorno 7 marzo 2011, presso la C.ED.A.M. di Ancona, si sono incontrati l ANAEPA - Confartigianato, CNA Costruzioni, FIAE Casartigiani, CLAAI e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL; tenuto conto a) che il CCRL del 27 luglio 2007 è scaduto il 31 dicembre 2010; b) che la piattaforma rivendicativa per il rinnovo del contratto regionale prevede l applicazione dell EVR; c) che l art.42 dell Accordo nazionale del 16 dicembre 2010 attuativo integrativo del CCNL Edilizia Artigianato del 23 luglio 2008, demanda al livello regionale la quantificazione dell EVR attraverso l utilizzo di 5 indicatori di cui 2 definiti dalla contrattazione regionale; d) che allo stato attuale, visto anche l accordo sull erogazione dell EET dell 8 febbraio 2011, sono disponibili a valere sull anno 2010 solo i 3 indicatori definiti dal livello nazionale; e) che la verifica effettuata in conformità con quanto previsto dall art.42 dell Accordo del 16 dicembre 2010, ha evidenziato che due parametri risultano pari o positivi;

Pagina6 le parti concordano che a decorrere dal 1 luglio 2011, sarà riconosciuto, a titolo di EVR, ai dipendenti delle imprese ricadenti nella sfera di applicazione del CCRL edilizia artigianato delle Marche, la misura del 30% di quanto definito a livello territoriale, cosi come previsto al 10 comma del richiamato art. 42 del punto c). Art. 7 - Elemento Economico Territoriale In conformità a quanto stabilito dall Accordo attuativo del CCNL del 16 dicembre 2010, gli importi in atto alla data del 1 luglio 2011 dell Elemento Economico Territoriale, che cessa a tale data, sono conglobati nell indennità territoriale di settore per gli operai e nel premio di produzione per gli impiegati. Art. 8 Prestazioni Extracontrattuali. Le Parti, confermando, per la vigenza del presente Contratto, la prestazione extracontrattuale istituita all art.9 del CCRL del 27/7/2007 e denominata Premio di Fedeltà, concordano di incontrarsi entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, per verificare l incidenza economica di tale prestazione. Art. 9 Lavori Usuranti In conformità a quanto stabilito dall Accordo regionale del 7 marzo 2011 sulla definizione delle modalità applicative dell art.105 del CCNL del 23 luglio 2008, le Parti concordano di prorogare le modalità di mutualizzazione dell aliquota dello 0,10% sull accantonamento al Fondo Lavori Usuranti, fino al 30/09/2012. Pertanto a decorrere dalla data del 1/10/2012 l aliquota prevista dal presente articolo sarà corrisposta direttamente dalle imprese nell ambito della complessiva contribuzione alla C.ED.A.M.. Art. 10 Premialità provincia Macerata A decorrere dal 01/01/2012, la norma premiale per la provincia di Macerata, già istituita con accordo del 03/04/2002 e s.m., cesserà di essere corrisposta dalla C.ED.A.M.; le Organizzazioni Sindacali regionali assumono l impegno di omogeneizzare tale disciplina anche negli altri contratti provinciali di altre categorie. Art. 11 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Le Parti, confermando l assolvimento di quanto previsto dalla normativa in tema di nomina del RLS per le imprese versanti alla C.ED.A.M., si riservano di regolamentare il presente

Pagina7 articolo in attuazione del D.Lgs. n.81/2008; ritengono pertanto necessario avviare a livello regionale, entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente CCRL, un tavolo congiunto per dare concreta attuazione ai rinvii operati alla contrattazione collettiva dal Testo Unico della sicurezza innovando l Accordo regionale del 15/02/2008 sul RLST e l Accordo regionale sulle visite in cantiere del 15/02/2008. Art. 12 Importi non riscossi dai lavoratori Gli importi liquidati dalla cassa edile CEDAM, che per qualsiasi motivo non sono riscossi dai lavoratori interessati o dai loro aventi causa entro sei mesi dalla data di emissione, sono accantonati in un apposito Fondo, costituito presso CEDAM, fino a cinque anni dalla data suddetta e comunque fino a prescrizione legale. Trascorso tale termine gli importi di cui al comma precedente, sono assegnati al Fondo Prestazioni Extracontrattuali; su domanda del lavoratore interessato, la C.ED.A.M. provvederà alla erogazione di un contributo straordinario secondo quanto previsto dal regolamento delle Prestazioni extracontrattuali. Art. 13 Congedo familiare In occasione della nascita del figlio, ovvero dell adozione di un figlio minore, al lavoratore sarà riconosciuto un giorno di permesso retribuito; il lavoratore dovrà presentare idonea documentazione al riguardo entro i dieci giorni lavorativi successivi. L impresa potrà richiedere alla cassa edile CEDAM, entro 90 giorni dall evento, il rimborso del suddetto permesso retribuito, allegando il LUL del mese di riferimento e la documentazione presentata dal lavoratore. Art. 14 Prestazioni extracontrattuali - requisiti A decorrere dal 01/12/2011, ai fini del raggiungimento dei requisiti di accesso alle prestazioni extracontrattuali a favore dei lavoratori, la CEDAM riconoscerà il 50% delle ore lavorate dal richiedente nelle altre casse edili del territorio Regionale. A tal fine, il lavoratore dovrà presentare l attestato comprovante la sua posizione rilasciato dalla cassa edile di provenienza. In tal caso, l erogazione della prestazione avverrà nella misura del 50% di quanto previsto dal regolamento delle prestazioni extracontrattuali. Considerato il carattere innovativo e sperimentale di quanto regolamentato con il presente articolo, le parti si incontreranno entro il 30 settembre 2012 per verificarne l incidenza economica. Le Parti assumono l impegno all apertura di un tavolo regionale con il sistema delle altre casse edili delle Marche, per il riconoscimento reciproco, delle ore lavorate, al fine del diritto alle prestazioni extracontrattuali.

Pagina8 Art. 15 Fondo Apprendistato Le Parti, in ottemperanza a quanto stabilito nell allegato L del CCNL 1/10/2004, che stabilisce la costituzione di un Fondo per le assistenze agli apprendisti artigiani previste all art.12 del citato contratto nazionale di lavoro, concordano di istituire un apposito fondo denominato FONDO PRESTAZIONI APPRENDISTATO, che sarà alimentato dal 1 marzo 2012, dai versamenti provenienti dalle imprese nella misura dello 0,5% per ogni lavoratore apprendista, da calcolarsi sugli elementi retributivi previsti al punto 3 dell art.25 del CCNL del 23 luglio 2008. Entro il 31 gennaio 2012, le Parti provvederanno alla istituzione del Regolamento del Fondo sia per l erogazione delle prestazioni sia per le modalità di richiesta di rimborso da parte delle imprese. Visto il carattere innovativo della prestazione, le parti procederanno ad una verifica della sostenibilità del fondo entro il 30 settembre 2012. Art. 16 Formazione Apprendistato In considerazione delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 167 del 14/09/2011 in materia di formazione degli apprendisti, le Parti si impegnano ad avviare un confronto con la Regione Marche al fine di estendere ai giovani assunti con contratto di apprendistato professionalizzante il corso di formazione di primo ingresso di 16 ore previsto dall articolo 40 del CCNL del 23 Luglio 2008, all interno delle 120 ore di formazione previste dal decreto di cui sopra. Art. 17 Contributi Cassa Edile C.ED.A.M. Le Parti, nel valutare l andamento economico-finanziario ed il bilancio della C.ED.A.M., ed in ottemperanza a quanto dichiarato al penultimo comma della Premessa, concordano le modifiche sotto indicate alle aliquote contributive della Cassa edile regionale, a valere dal 1/12/2011 e successive scadenze indicate: (allegato B) 1) eliminazione aliquota Osservatorio; 2) conferma sospensione dell aliquota Prevedi; 3) riduzione dell aliquota di funzionamento; 4) aumento dell aliquota APE; 5) eliminazione dell aliquota Integrazione Malattia; 6) rimodulazione provinciale aliquota Prestazioni Extracontrattuali; 7) aumento dell aliquota RLST; 8) adeguamento quote territoriali su AN e MC; Con la stessa decorrenza, a seguito di quanto previsto dal punto 5, viene a cessare la prestazione di integrazione malattia erogata dalla C.ED.A.M., la quale provvederà ad aggiornare tempestivamente la modulistica in uso per le imprese..

Pagina9 Art. 18 - Campo di applicazione, decorrenza e durata Il presente Contratto ha valore su tutto il territorio della regione Marche per i dipendenti delle imprese artigiane delle Marche, del settore edilizia e affini, facenti parte dei mestieri indicati nella Sfera di applicazione del CCNL 23 Luglio 2008. Il presente Contratto regionale decorre dal 1 gennaio 2011 e avrà validità sino al 31/12/2013, fatto salvo quanto previsto in materia da accordi nazionali e regionali e dal CCNL. Letto, approvato e sottoscritto. ANAEPA - CONFARTIGIANATO Fe.N.E.A.L.-UIL UNIONE CNA COSTRUZIONI F.I.L.C.A.-CISL FIAE - CASARTIGIANI F.I.L.L.E.A.-CGIL C.L.A.A.I.

Pagina10 DICHIARAZIONE DELLE PARTI Le Parti Sociali firmatarie ribadiscono la valenza del presente contratto su tutto il territorio regionale e l obbligo della sua applicazione, sia per la parte retributiva che per quella normativa, per tutte le imprese ricadenti nella sua sfera di applicazione. Le parti auspicano che l intero sistema delle Casse Edili operanti nel territorio della Regione Marche, si attivi per il riconoscimento e l integrale applicazione del presente contratto di lavoro.

Pagina11 Allegato A (Art. 6) - Elemento Variabile Retributivo (EVR) Valori anno 2011 Livello Retribuzione al 1/1/2010 EVR dal 1/07/2011 (Accordo 7/3/2011) EVR dal 1/12/2011 7 1.524,34 27,48 91,46 6 1.333,18 23,99 79,99 5 1.110,77 19,99 66,65 4 1.028,89 18,52 61,73 3 962,23 17,32 57,73 2 850,49 15,31 51,03 1 743,46 13,38 44,61

Pagina12 Allegato B Aliquote Contributive dal 1/12/2011 Ancona - Macerata Ascoli Piceno Pesaro Dipendente Impresa Totale Dipendente Impresa Totale Dipendente Impresa Totale Funzionamento 0,38 1,88 2,26 0,38 1,88 2,26 0,38 1,88 2,26 APE 2,50 2,50 2,90 2,90 2,90 2,90 Fondo Prestazioni extracontrattuali 0,05 0,85 0,90 0,05 0,85 0,90 0,05 0,85 0,90 Mutual. Prevedi (sospeso) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Edilart - formazione e sicurezza 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 Fondo RLST 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 6,66 7,06 7,06 quote nazionali 0,220 0,220 0,440 0,220 0,220 0,440 0,220 0,220 0,440 quote territoriali 0,530 0,530 1,060 0,615 0,615 1,230 0,550 0,550 1,100 TOTALE 1,18 6,98 8,16 1,265 7,465 8,73 1,20 7,40 8,60 dal 1/12/2011 al 30/09/2012

Pagina13 Allegato B Aliquote Contributive dal 1/10/2012 Ancona - Macerata Ascoli Piceno Pesaro Dipendente Impresa Totale Dipendente Impresa Totale Dipendente Impresa Totale Funzionamento 0,38 1,88 2,26 0,38 1,88 2,26 0,38 1,88 2,26 APE 2,60 2,60 2,80 2,80 2,80 2,80 Fondo Prestazioni extracontrattuali 0,05 0,85 0,90 0,05 0,85 0,90 0,05 0,85 0,90 Mutual. Prevedi (sospeso) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Edilart - formazione e sicurezza 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 Fondo RLST 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 Fondo Lavori Usuranti 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 6,86 7,06 7,06 quote nazionali 0,220 0,220 0,440 0,220 0,220 0,440 0,220 0,220 0,440 quote territoriali 0,530 0,530 1,060 0,615 0,615 1,230 0,550 0,550 1,100 TOTALE 1,18 7,18 8,36 1,265 7,465 8,73 1,20 7,40 8,60