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DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI 1/6 INFORMAZIONI SULLA BANCA Cassa di Risparmio di Savona S.p.A. Corso Italia, 10-17100 Savona Tel. centralino 01983111 Fax 019 8311 311-318 Internet: http://www.gruppocarige.it e-mail: carisaonline@carisa.it - Cod. SWIFT : CRSVIT2S Iscritta all Albo delle Banche tenuto dalla Banca d Italia con il numero 6310.7 - Codice ABI 6310 ed appartenente al Gruppo Banca Carige, iscritto all Albo dei Gruppi Creditizi della Banca d Italia con il n. 6175.4 - Cod. Fisc. e Iscrizione Registro delle Imprese di Savona n. 01015450099 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Informazioni ai clienti: numero verde 800 01 00 19 (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 21.00 - sabato dalle 8.00 alle 14.00) - email: carisaonline@carisa.it Servizio Telefonico (solo per i clienti che vi hanno aderito) : numero verde 800 01 00 19 (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 21.00 - sabato dalle 8.00 alle 14.00) dall'estero e dai cellulari: +39 010 57 57 010 Risponditore automatico tutti i giorni 24 ore su 24 Help Desk Servizi Internet (solo per i clienti che vi hanno aderito) : numero verde 800 10 00 19 (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 21.00 - sabato dalle 8.00 alle 14.00) dall'estero e dai cellulari: +39 010 57 57 041 Rapporti con Azionisti Carige: numero verde 800 33 55 77 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.00) PAGAMENTI A E DA ESTERO (ESITI E INTROITI) ASSEGNI CARISA SPA TRATTI SU BANCA ESTERA CARATTERISTICHE PAGAMENTI ALL ESTERO (ESITI) Il servizio di pagamenti all estero prevede che la Banca riceva dal Cliente un ordine scritto utilizzando l apposita modulistica della Banca nel quale vengono indicati tutti gli elementi utili per poter procedere al pagamento: - data dell ordine, dati dell ordinante, divisa e importo del bonifico - banca del beneficiario con l indicazione del codice BIC (codice SWIFT) - dati del beneficiario comprensivi del codice IBAN (per i beneficiari residenti nei paesi che lo adottano, tra i quali tutti i paesi UE) o del numero di conto corrente (per gli altri); - motivo (causale) del pagamento; - istruzioni per l addebito all ordinante (in conto corrente ordinario, in conto corrente in divisa o tramite finanziamento); - istruzioni per l addebito delle spese (a carico dell ordinante, del beneficiario, divise tra ordinante e beneficiario nei casi previsti); Al ricevimento dell ordine di pagamento, la banca provvede a verificare la presenza di tutte le condizioni richieste (dati e disponibilità) e da tale momento da corso al bonifico. PAGAMENTI DALL ESTERO (INTROITI) Il servizio prevede che la Banca riceva da corrispondenti nazionali ed esteri bonifici a favore dei propri clienti che mette loro a disposizione alle condizioni riportate nella sezione Condizioni economiche. BONIFICI SEPA Il Sepa Credit Transfer è un particolare bonifico in euro: sia l'ordinante sia il beneficiario devono intrattenere rapporti di conto corrente in una banca dell'area Sepa (ad oggi: Paesi dell Unione Europea, Paesi dello Spazio Economico Europeo Islanda, Norvegia, Lichtenstein - e Svizzera) sui quali deve avvenire il regolamento in addebito e accredito. Per consentire l'esecuzione efficiente e rapida dell'ordine di pagamento, l'ordine deve contenere l'iban del beneficiario. EMISSIONE DI ASSEGNI CARISA S.P.A. TRATTI SU BANCA ESTERA Si tratta di una ulteriore modalità di effettuazione di pagamenti per l estero. La Banca, secondo le istruzioni ricevute dal Cliente, predispone un assegno tratto sui propri conti all estero e lo consegna al Cliente che lo recapiterà al beneficiario all estero. Si rinvia ai seguenti fogli informativi: fogli informativi dei conti correnti in euro; CC2 per le caratteristiche dei conti correnti in divisa; AF7 e AF8 per le caratteristiche dei finanziamenti esteri. RISCHI PAGAMENTI ALL ESTERO (ESITI) I rischi che il bonifico non sia accreditato o sia accreditato in ritardo al beneficiario per l indicazione dell IBAN non corretto (la Banca effettua solo il controllo formale, ma non sostanziale, del dato) sono a carico dell ordinante, come resta a suo carico ogni inconveniente o danno dovesse derivare dall inesatta indicazione del conto del beneficiario per i pagamenti da eseguire negli Stati Uniti dove tale informazione prevale rispetto alla denominazione del beneficiario. Inoltre, né la Banca né i suoi corrispondenti esteri potranno rispondere per la mancata o ritardata esecuzione del bonifico ove intervengano impreviste cause di forza maggiore che ne impediscano o ostacolino l esecuzione. Tra tali cause devono

DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI 2/6 intendersi espressamente annoverati i provvedimenti restrittivi dei pagamenti emanati nel tempo da Paesi e/o Organizzazioni Internazionali che abbiano adottato misure sanzionatorie (c.d. embarghi finanziari ). Tali provvedimenti potranno riguardare soggetti o intermediari finanziari nei quali, nonostante la normale diligenza, non si siano potute individuare interessenze o partecipazioni societarie da parte di governi o istituzioni di paesi colpiti da sanzioni. PAGAMENTI DALL ESTERO (INTROITI) Il rischio che il Cliente può sopportare è rappresentato da un eventuale ritardo nell accredito al suo conto dovuto a incompleta od errata indicazione dei suoi estremi da parte della Banca ordinante e che rendono pertanto necessaria una ulteriore attività di ricerca dei dati per l esecuzione. CONDIZIONI ECONOMICHE PAGAMENTI ALL ESTERO (ESITI) Commissione di intervento (solo per residenti): - allo sportello: in euro e corone svedesi, tra paesi UE: nessuna commissione; tra paesi non UE e in divisa diversa dall euro: 0,15%, minimo EURO 3,50; - tramite servizi on line: in euro e corone svedesi, tra paesi UE: nessuna commissione; tra paesi non UE e in divisa diversa dall euro: 0,040%, minimo EURO 3,50. Valuta di addebito: giorno di acquisto della divisa sul mercato dei cambi. Valuta per la Banca estera: secondo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione dell acquisto della divisa (salvo deroghe per bonifici urgenti). Per il servizio CARIGE GIROS, la valuta riconosciuta alla banca corrispondente è il giorno successivo a quello di esecuzione dell acquisto della divisa, fatta salva comunque l immediata disponibilità dei fondi al beneficiario lo stesso giorno di esecuzione del pagamento, in virtù di specifici accordi con il Banco Bolivariano. Termine di esecuzione bonifici transfrontalieri ex Regolamento CE/2560/01: primo giorno lavorativo bancario successivo alla data di accettazione dell ordine, salvo diversi termini convenuti con l ordinante. Se l ordine di bonifico è impartito su supporto cartaceo il termine massimo è il 2 giorno lavorativo successivo alla data ordine. In caso di mancato rispetto dei termini, è dovuto un indennizzo (art.4, commi 3 e 6 del d.lgs 253/2000) che consiste nel pagamento di una somma corrispondente all interesse legale calcolato sull importo del bonifico transfrontaliero per il periodo compreso tra lo scadere dei termini e la data entro la quale l'importo è accreditato sul conto dell ente del beneficiario. Restano salvi gli altri diritti dei clienti e degli enti che hanno partecipato all operazione. Cambio: Il cambio di vendita divisa alla clientela corrisponde alla media denaro/lettera rilevata sul mercato dei cambi attraverso primario info provider nel momento di esecuzione della transazione diminuita di uno scarto max dell 1,50%, variabile a seconda della divisa negoziata. Spese di esecuzione bonifici su altre banche: allo sportello: con addebito in conto corrente, in euro e corone svedesi, verso paesi UE: EURO 4,75 in tutte le altre tipologie di pagamenti, a prescindere dalla divisa e dal paese: EURO 15,00 tramite servizi on line (Cfr. foglio informativo CC1 per quanto riguarda l utilizzo dei Servizi on line ) in euro e corone svedesi, verso paesi UE: EURO 1,50 in tutte le altre tipologie di pagamenti, a prescindere dalla divisa e dal paese: EURO 7,00 bonifici SEPA: EURO 4,75 allo sportello con addebito in conto Nel caso in cui spese e commissioni siano a carico del beneficiario gli importi vengono decurtati dall importo trasferito. In ogni caso, i bonifici in euro diretti a paesi non UE o i bonifici in divisa diversa dall euro possono essere soggetti a decurtazioni relative a commissioni percepite dalle banche tramitanti. Pertanto l accredito al beneficiario potrà essere al netto di eventuali commissioni trattenute dalle banche corrispondenti. Imposta di bollo su trasferimenti di denaro all estero (introdotta con Legge n. 148/2011, in vigore dal 17/9/2011 E abolita dal D.L. n. 16 del 2 marzo 2012): 2% dell ammontare trasferito, con arrotondamento al centesimo superiore; minimo di 3,00 euro per ogni operazione. L imposta non si applica ai trasferimenti effettuati da cittadini dell Unione Europea, oppure disposti verso paesi appartenenti all Unione Europea, oppure effettuati da soggetti (anche extracomunitari) muniti di matricola INPS e codice fiscale Richiesta d esito: EURO 25,00*. Stop payment: EURO 25,00*. Richiesta variazione dati: EURO 25,00, (escluso valuta)*. Richiesta variazione valuta: EURO 100,00 + eventuali interessi*. Richiamo pagamento: EURO 25,00*. Commissione aggiuntiva per bonifici con coordinate incomplete*: in euro, su banche italiane: EURO 8,00; in divisa diversa da euro su banche italiane: EURO 8,00; in qualsiasi divisa su banche area UE: EURO 8,00. *Oltre ad eventuali spese reclamate dalla banca estera N.B.: Per i bonifici soggetti alla PSD Direttiva Europea sui Sistemi di Pagamento le spese sono sempre suddivise tra ordinante e beneficiario (SHA)

DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI 3/6 Spese aggiuntive per bonifici Asia Express in USD e verso Vietnam, Thailandia, Giappone, India, Singapore, Malesia, Hong Kong, Filippine, Indonesia, Corea del Sud, Taiwan, Cina: EURO 3. Il servizio prevede la garanzia sulla tempistica di ricevimento dei fondi da parte del beneficiario finale (stesso giorno o al massimo il giorno successivo rispetto alla valuta indicata sul bonifico) con eventuale restituzione al beneficiario delle commissioni percepite dalla banca tramite in caso di ritardo nell accredito dei fondi e la notifica dell esecuzione del pagamento a mezzo e-mail direttamente al beneficiario, che viene pertanto informato tempestivamente dell arrivo di fondi a suo favore. Rimesse Migranti (condizioni particolari per paese di destinazione, importo della rimessa, modalità di regolamento in contanti o con addebito in conto corrente) Per le rimesse che non ricadono nelle casistiche sotto riportate e per i pagamenti di natura commerciale sono applicate le condizioni standard. Bonifici in dollari USA eseguiti allo sportello per contanti Costo onnicomprensivo Scaglioni Ecuador e Perù Euro fino a 300 $ 5 da 301 a 500 $ 8 da 501 a 1.000 $ 14 da 1.001 a 3.000 $ 20 da 3.001 a 5.000 $ 27 Bonifici in dollari USA eseguiti allo sportello con addebito in conto corrente Costo onnicomprensivo Scaglioni Euro fino a 300 $ 4 Ecuador da 301 a 500 $ 6 e Perù da 501 a 1.000 $ 10 da 1.001 a 3.000 $ 12 da 3.001 a 5.000 $ 15 Bonifici in euro eseguiti allo sportello per contanti o con addebito in conto corrente Costo onnicomprensivo India, Senegal, Scaglioni Euro fino a 500 6 Russia, Ucraina e Moldavia da 501 a 1.500 10 da 1.501 a 3.000 15 solo a favore di beneficiari che intrattengono un rapporto di conto corrente con una qualsiasi banca locale Bonifici in Dirham Marocchini (MAD) eseguiti allo sportello per contanti o con addebito in conto corrente Costo onnicomprensivo Scaglioni (controvalore in euro) Euro Marocco fino a 500 8 da 501 a 1.500 12 da 1.501 a 3.000 16 EMISSIONE DI ASSEGNI CARISA S.P.A. TRATTI SU BANCA ESTERA Commissione di intervento: 0,15%, minimo EURO 3,50. Valuta di addebito: giorno di emissione. Cambio: cambio lettera applicato dall Ufficio mercati finanziari e rilevato nel durante del giorno di esecuzione della transazione. Spese: EURO 15,00. PAGAMENTI DALL ESTERO (INTROITI) Spese a) Bonifico proveniente da paesi UE: in euro e corone svedesi: nessuna fatte salve le spese reclamate da terzi; in altre divise: EURO 14,00 + eventuali spese reclamate da terzi; b) Bonifico proveniente da paesi esteri non UE: per qualsiasi divisa: EURO 14,00 + eventuali spese reclamate da terzi. Commissione di intervento: - in euro e corone svedesi, tra paesi UE: nessuna commissione - in euro, tra paesi non UE e in divisa diversa dall euro: 0,15%, minimo EURO 3,50.

DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI 4/6 Valuta di accredito: - Bonifico in euro: stesso giorno della disponibilità dei fondi a favore di Carisa - Bonifico transfrontaliero (ex DLGS 28/7/2000 n. 253): stesso giorno della disponibilità dei fondi a favore di Carisa - Bonifico in divisa: secondo giorno lavorativo successivo a quello della vendita della divisa sul mercato dei cambi - Bonifico SEPA: giorno di accredito Termine entro il quale i bonifici transfrontalieri ex D.lgs. n. 253/2000 sono messi a disposizione del beneficiario: stesso giorno in cui l importo è accreditato sul conto di Carisa, salvo diversi termini convenuti con il beneficiario. In caso di mancato rispetto dei termini, è dovuto un indenizzo (art.4, commi 3 e 6 del d.lgs 253/2000) che consiste nel pagamento di una somma corrispondente all interesse legale calcolato sull importo del bonifico transfrontaliero per il periodo compreso tra lo scadere dei termini e la data entro la quale l'importo è messo a disposizione del beneficiario. Restano salvi gli altri diritti dei clienti e degli enti che hanno partecipato all operazione. Cambio: Il cambio di acquisto divisa dalla clientela corrisponde alla media denaro/lettera rilevata sul mercato dei cambi attraverso primario info provider, nel momento di esecuzione della transazione aumentata di uno scarto max dell 1,50%, variabile a seconda della divisa negoziata ( nel caso di negoziazione di assegni lo scarto applicato sulla media denaro/lettera aumenta al 3% max, sempre variabile a seconda della divisa negoziata). Richiesta d esito: EURO 25,00*. Giro del bonifico a Corrispondente italiana: EURO 25,00. *Oltre ad eventuali spese reclamate dalla banca estera PROCEDURE DI RECLAMO La Banca aderisce all Arbitro Bancario Finanziari (ABF) e al Conciliatore Bancario Finanziario. ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO Dal mese di ottobre 2009 è attivo l Arbitro Bancario Finanziario (ABF), - sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie alternativo al ricorso al Giudice che viene sostituito da un soggetto imparziale (il collegio giudicante di ABF) che non fa parte della magistratura; - privo di natura conciliativa: lo scopo dell ABF non è aiutare le parti (Banca e cliente) ad accordarsi, ma è decidere la controversia; - diverso dall istituto dell arbitrato conosciuto dall ordinamento italiano perché: non prevede accordo tra le parti per ricorrervi (non è necessaria una clausola contrattuale preventiva o un accordo quando sorge la lite); le banche sono passive nel senso che è il cliente a decidere se ricorrere ad ABF o meno. All ABF possono essere sottoposte, in generale, le controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari, e, nel dettaglio, questioni relative a operazioni o comportamenti successivi al 1 gennaio 2007 aventi ad oggetto: l accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto cui si riferiscono; la richiesta di corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, a condizione che l importo richiesto non sia superiore a 100.000 Euro; Fase preliminare obbligatoria è il reclamo del cliente presso la propria Banca (da inoltrare alla Segreteria Generale, C.so Italia 10, 17100 Savona, e-mail segreteria.generale@carisa.it), che si pronuncia sul reclamo entro 30 giorni dalla ricezione del medesimo e indica, in caso di accoglimento, i tempi previsti per l adempimento. Successivamente, il Cliente - rimasto insoddisfatto, - o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 30 giorni dalla sua ricezione da parte della Banca, può presentare ricorso all ABF, non oltre 12 mesi dalla data del reclamo rivolto all intermediario. Il ricorso ha ad oggetto la stessa contestazione del reclamo e viene redatto utilizzando la modulistica pubblicata sul sito internet dell ABF e reperibile presso tutte le filiali di Banca d Italia aperte al pubblico. Il ricorso può essere inviato direttamente alla segreteria tecnica del collegio competente o a qualsiasi filiale di Banca d Italia. Il Cliente che propone un ricorso deve darne tempestiva comunicazione, inviando al proprio intermediario copia del ricorso tramite raccomandata. Entro 30 giorni dalla ricezione di questa, l intermediario trasmette alla competente segreteria tecnica le proprie controdeduzioni e tutta la documentazione utile alla valutazione del ricorso, anche se a sfavore dell intermediario. L ABF si pronuncia sul ricorso entro 60 giorni dalla data in cui la segreteria tecnica ha ricevuto le controdeduzioni o, in mancanza, dal termine sopra citato per la presentazione del ricorso. La decisione è assunta sulla base della documentazione raccolta nell ambito dell istruttoria, e viene comunicata alle parti dalla segreteria tecnica entro 30 giorni dalla pronuncia. In caso di accoglimento totale o parziale del ricorso, l ABF fissa il termine entro il quale l intermediario deve adempiere alla decisione (se non fissa alcun termine, l intermediario deve adempiere entro 30 giorni).

DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI 5/6 Il ricorso è gratuito per i clienti, salvo il versamento di un importo pari a 20 Euro per contributo alle spese di procedura. Se il collegio accoglie in tutto o in parte il ricorso, l intermediario deve rimborsare al ricorrente il contributo versato e versare un importo pari a 200 Euro per contributo alle spese della procedura. Il Conciliatore Bancario Finanziario Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR che mette a disposizione i seguenti strumenti di tutela: 1) OMBUDSMAN-GIURÌ BANCARIO Il servizio offre una procedura di risoluzione delle controversie (alternativa rispetto al ricorso al giudice) che si conclude con una decisione emessa da un collegio giudicante. il regolamento della procedura è a disposizione del cliente che ne faccia richiesta ed è consultabile anche sul sito internet del conciliatore bancario. A partire dal mese di ottobre 2009, con l avvio dell operatività dell Arbitro Bancario Finanziario, l ambito di operatività dell Ombudsman si ricava quindi in via residuale e ricomprende le attività non gestite dall ABF: - le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento - e quelle relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1 gennaio 2007. La procedura è gratuita per il cliente, salve le spese relative alla corrispondenza inviata all Ufficio Reclami o all Ombudsman - Giurì Bancario. Ogni Cliente può rivolgersi all Ufficio Reclami della Banca (ubicato in Corso Italia 10, 17100 Savona), entro due anni da quando l operazione contestata è stata eseguita. Il reclamo va presentato con lettera raccomandata A/R o consegnato allo sportello dove è intrattenuto il rapporto, o inoltrato in via informatica; la banca mette a disposizione anche moduli standardizzati. L Ufficio Assistenza Clienti evade la richiesta entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo stesso. Se la Banca dà ragione al cliente, la stessa deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere. Il Cliente qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all Ufficio Assistenza Clienti (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla banca) può presentare un ricorso all Ombudsman - Giurì Bancario, Organo collegiale composto di 5 membri, attivo presso il Conciliatore Bancario, inoltrandolo al seguente indirizzo: VIA DELLE BOTTEGHE OSCURE N. 54, 00186, ROMA. Il ricorso all Ombudsman - Giurì Bancario va presentato entro un anno dall invio della contestazione all Ufficio Assistenza Clienti della Banca, mediante una richiesta scritta, con indicazione specifica del contenuto della controversia, inviata preferibilmente con lettera raccomandata A/R oppure utilizzando strumenti informatici, allegando ogni altra notizia e documento utili. L Ombudsman Giurì bancario può richiedere ulteriore documentazione, ritenuta necessaria per la decisione, sia alla banca sia al Cliente. La decisione viene adottata entro 90 giorni (il termine può essere prolungato in caso di richiesta di ulteriore documentazione) dal ricevimento della richiesta di intervento o dall ultima comunicazione fatta dal richiedente ed è vincolante solo per la Banca e non per il Cliente. Il ricorso all Ufficio Reclami o all Ombudsman Giurì bancario non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l Autorità giudiziaria ovvero, ove previsto, un arbitro o un collegio arbitrale, o di proporre un tentativo di conciliazione. 2) CONCILIAZIONE Il servizio consiste in una procedura di risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso al giudice, il cui regolamento è a disposizione del cliente che ne faccia richiesta. Il regolamento è consultabile anche sul sito internet del conciliatore bancario. La procedura non si conclude con un giudizio, ma è volta al tentativo di raggiungere un accordo tra i soggetti coinvolti in una controversia, i quali sono assistiti da un conciliatore neutrale, ossia da un professionista che aiuta le parti ad individuare un possibile accordo. Per attivare la procedura l interessato presenta un istanza di conciliazione al Conciliatore Bancario il cui modulo è disponibile anche sul sito internet del Conciliatore Bancario versando un contributo di 30 euro per le spese di avvio del procedimento. L istanza va inoltrata al seguente indirizzo: via delle Botteghe Oscure, 54, 00186 Roma. L indennità relativa alle spese di conciliazione viene versata dalle parti al Conciliatore Bancario successivamente alla nomina del conciliatore ed al conseguente avvio della procedura. Detta indennità che il Conciliatore Bancario provvede a corrispondere interamente al professionista che assiste le parti è rapportata a specifici scaglioni relativi al valore della lite, come previsto dalla tabella allegata al regolamento. Le procedure di conciliazione che si concludono entro termini prestabiliti possono essere di due tipi: a. previste dalla legge che ha riformato il processo societario (D.Lgs. n. 5/2003). Le controversie oggetto di questo tipo di conciliazione devono riguardare una delle materie di cui all art. 1 del richiamato D. Lgs. n. 5/2003 (in termini generici si tratta di controversie in materia bancaria, finanziaria e societaria) e possono rivestire qualsiasi valore economico. Per gestire questa procedura il Conciliatore Bancario ha costituito ai sensi di legge un organismo di conciliazione che ha ottenuto dal Ministero della Giustizia l iscrizione nel Registro di detti organismi tenuto dallo stesso Ministero. Tra gli interessanti effetti giuridici cui dà luogo la conciliazione prevista dalla legge si segnala, in particolare, che, nel caso in cui la conciliazione si concluda con un accordo, il relativo verbale una volta omologato dal Tribunale ha valore di titolo esecutivo; b. informali, ossia non disciplinate da una specifica normativa. Con questa forma di conciliazione che non è assoggettata alle previsioni del D.lgs. n. 5/2003 e, quindi, non ne produce gli effetti giuridici si tenta di risolvere la controversia attraverso un accordo di tipo transattivo che assume, quindi, l efficacia di un contratto.

DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI 6/6 Il ricorso alla procedura di conciliazione non priva il Cliente, in caso di mancato accordo, del diritto di investire della controversia l Autorità giudiziaria, ovvero, se ne ricorrono i presupposti, l Ombudsman, o un arbitro (o un collegio arbitrale). CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L OPERAZIONE O IL SERVIZIO Lo svolgimento dei servizi viene svolto a seguito di richiesta del Cliente che riceve conferma scritta dell attività svolta dalla Banca mediante rilascio di idonea ricevuta che attesta, oltre all avvenuta esecuzione dell ordine, le eventuali commissioni e spese percepite e vale altresì quale ricevuta dell addebito in conto corrente ove il Cliente abbia richiesto di regolare contabilmente l operazione mediante il conto corrente. Si rinvia ai fogli informativi dei conti correnti per quanto riguarda le clausole disciplinanti il servizio di conto corrente in euro e in divisa (foglio CC2) ed ai fogli informativi AF7 e AF8 per le clausole disciplinanti i finanziamenti esteri. LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL OPERAZIONE CAMBIO LETTERA il cambio al quale la Banca vende la valuta. CAMBIO DENARO il cambio al quale la Banca acquista valuta. COMMISSIONE DI INTERVENTO la commissione percepita dalla Banca per l effettuazione dell operazione. SHA opzione che prevede la suddivisione delle spese tra ordinante e beneficiario. BONIFICO TRANSFRONTALIERO: è l operazione effettuata su incarico di un ordinante, tramite un ente insediato in uno stato membro UE, al fine di mettere una somma di denaro a disposizione di un beneficiario presso un ente insediato in un altro stato membro, ed espressa in euro (o eventuali altre valute di stati membri UE che hanno notificato l estensione del Regolamento CE n. 2560/2001 del 19/12/2001 alla propria valuta). PSD: Payment Services Directive. E la direttiva europea sui servizi di pagamento attuata in Italia con il D.lgs. n. 11/2010. IBAN: è la coordinata bancaria internazionale composta dal codice ISO della nazione (es.: IT per l Italia, DE per la Germania, ecc.), da due caratteri di controllo e dalle coordinate bancarie nazionali (per l Italia: IT+carattere di controllo+abi+cab+numero del conto). BIC CODE/SWIFT CODE: Bank Identifier Code = codice identificativo della banca.