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News per i Clienti dello studio N. 44 del 24 Marzo 2015 Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che l INAIL ha recentemente fornito alcuni chiarimenti in riferimento all obbligo di iscrizione del socio amministratore unico. Secondo quanto precisato dall INAIL (in occasione della risposta ad un quesito posto dall Ordine dei Consulenti del Lavoro) lo svolgimento materiale dell attività da parte dell amministratore comporta l obbligo di tutela assicurativa del socio, anche se assume il ruolo di amministratore unico con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Qualora l amministratore unico non sia anche socio della società, invece, bisognerà considerare l inquadramento che lo stesso ha assunto nei confronti della società: se il rapporto è incardinato nell area della parasubordinazione, l obbligo assicurativo si applica ai sensi dell articolo 5 del D.Lgs. n. 38 del 23.02.2000, mentre se l attività rientra nell oggetto dell arte o della professione, il reddito viene attratto nel lavoro autonomo professionale e quindi non scatterà alcun obbligo assicurativo. Si segnala, con particolare riferimento all ipotesi di socio amministratore unico, che l obbligo di tutela assicurativa riguarda tutti coloro che assumono tale carica, a prescindere dalla forma giuridica adottata (società di persone o capitali). Premessa L INAIL, con una nota, in risposta ad un quesito dell Ordine dei Consulenti del lavoro (prot. n. 60010 del 27.02.2015), ha fornito chiarimenti in merito alla tutela assicurativa applicabile al socio amministratore unico. Secondo i nuovi chiarimenti INAIL, tali figure sono soggette alla tutela assicurativa per il solo fatto di prestare materialmente la propria attività a favore della società, anche se si 1

concreta nell attività amministrativa o nell uso di un autoveicolo. Quindi, a prescindere dalla forma giuridica adottata, i soci amministratori unici sono tenuti necessariamente all iscrizione presso l INAIL. Qualora l amministratore unico non sia socio della società, invece, bisogna prestare attenzione alla forma giuridica del rapporto instaurato con l amministratore: qualora la relazione sia incardinata nel rapporto parasubordinato, l iscrizione sarà obbligatoria, mentre in caso di lavoro autonomo non è prevista alcun obbligo di iscrizione alla tutela assicurativa. La problematica A fronte dell orientamento espresso da alcune Sedi, l Ordine dei Consulenti del lavoro ha posto un quesito relativo alla sussistenza dell obbligo di tutela assicurativa nei confronti dei soci amministratori unici. Non è chiaro, infatti, se la titolarità dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione da parte di tali soggetti può escludere l obbligo in questione. A fronte di tali dubbi, considerati anche gli orientamenti contrastanti adottati dalle diverse Sedi, l INAIL ha risposto al quesito con la nota prot. 60010 del 27.02.2015. Le diverse ipotesi In funzione dell attività svolta, non sussiste obbligo di tutela assicurativa Si applica, anche al socio amministratore unico, l obbligo assicurativo I chiarimenti Sull argomento l INAIL ha osservato che l assoggettamento dell amministratore unico di una società all assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro ricorre nel caso in esame, sotto il profilo del requisito soggettivo, dato che egli è socio della medesima società comunque denominata, costituita od esercitata. L assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, infatti, estende la tutela assicurativa in favore dei soci che svolgono un attività lavorativa, manuale o non manuale in favore della società medesima con carattere di abitualità, professionalità e sistematicità. Questo particolare tipo di rapporto viene solitamente qualificato dalla giurisprudenza della Cassazione come dipendenza funzionale (concetto coniato dalla giurisprudenza per consentire la tutela dei 2

suddetti soggetti, anche in assenza di uno specifico rapporto di lavoro subordinato) che si identifica nel particolare rapporto di collaborazione tecnica fra il socio e la società di appartenenza, finalizzato al conseguimento di un fine produttivo di beni o servizi. L espressione dipendenza funzionale non richiede che tra i soci esercenti attività manuale in favore della società e la società medesima intercorra un rapporto di subordinazione vero e proprio, ma vuole significare lo svolgimento di un attività materiale, diretta al conseguimento dello scopo sociale, inserita all interno dell organizzazione sociale e con gli strumenti da questa forniti. In riferimento alla forma giuridica dell attività, non riveste importanza, a questo scopo, né la natura, di capitali o di persone, della società in favore della quale l attività viene svolta, né che i soci, per l attività manuale prestata, ricevano un compenso, essendo questo già costituito dalla partecipazione agli utili. Secondo l INAIL, a differenza da quanto sostenuto da alcune sedi, non rileva l osservazione che l amministratore unico, in virtù dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, sarebbe escluso da un rapporto di dipendenza funzionale e dunque dall obbligo assicurativo. Secondo l INAIL, l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non tutela solo il lavoratore subordinato, poiché, nel caso dell amministratore unico di società, ciò significherebbe condizionare l operatività del sistema assicurativo a un dato formale costituito dal fatto di rivestire una determinata qualifica, mentre, per consolidato insegnamento giurisprudenziale, deve aversi riguardo alla mansione esercitata e non alla qualifica rivestita. Sulla base di quanto sancito dal Giudice di legittimità, quindi l operatività dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, normalmente condizionata alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, è estesa anche al socio (di cooperative o di ogni altro tipo di società) sempre che costui presti la propria opera in posizione di dipendenza funzionale rispetto alle direttive della cooperativa o della società. La dipendenza funzionale del socio della società costituisce un aspetto tipico della parasubordinazione e quindi i requisiti per la sussistenza della prima debbono considerarsi coincidenti se non addirittura mutuati dalla parasubordinazione. Secondo quanto stimato dall Ordine dei Consulenti del lavoro, il mero esercizio di attività amministrativa, nonché la guida di un autoveicolo, potrebbero integrare l esercizio materiale richiesto per l applicazione della tutela, tanto che non si riescono ad immaginare ipotesi in cui si potrebbe 3

disapplicare l obbligo di iscrizione INAIL. In conclusione: l amministratore unico che sia socio della società che gestisce e che svolge un attività manuale protetta, si trova anch egli in posizione di dipendenza funzionale rispetto alla società da esso amministrata, beninteso quando svolge manualmente una delle attività protette ai sensi dell art. 1 del d.p.r. 1124/65, necessarie al raggiungimento dello scopo sociale, in conformità alle direttive della società e all interno dell organizzazione sociale. Gli effetti del chiarimento L attività dell INAIL, ricordiamo, è finalizzata all interpretazione ed all individuazione del corretto trattamento delle fattispecie riferite a problematiche di carattere generale. L attività si svolge quindi al di fuori delle ipotesi previste dalla legge e specificamente disciplinate. Si ritiene, dunque, che il chiarimento fornito non esplichi alcun effetto obbligatorio nei confronti del contribuente, in quanto l interpretazione resa è un mero indirizzo per i soggetti richiedenti, limitatamente alla questione evidenziata nella richiesta di parere. A prescindere dalla natura giuridica, in ogni caso, il chiarimento fornito proviene da un soggetto particolarmente qualificato e pertanto si consiglia laddove non vi sia già provveduto di procedere alla richiesta di iscrizione. Mutuando i principi dalla disciplina tributaria (ed in particolare dello statuto del contribuente), qualora il contribuente si sia attenuto alle indicazioni fornite con la consulenza giuridica, non sono applicabili nei suoi confronti sanzioni per il comportamento tenuto, qualora sia conforme all indirizzo reso. Più particolare è il caso in cui la richiesta di iscrizione alla tutela assicurativa sia stata scartata dalle sedi INAIL: alla luce dei nuovi chiarimenti, si ritiene che all eventuale (e consigliata) riproposizione della domanda dovrebbe seguire un esito positivo. In merito ai profili sanzionatori si ritiene che il rigetto, dalla parte dell INAIL, dell iscrizione alla tutela in un ambito così discusso non sia sanzionabile, in quanto non vi è, in concreto, alcun inadempimento da parte dell amministratore: se alla richiesta di iscrizione segue un rifiuto, l eventuale inadempimento è causato dall istituto, e non certo dall amministratore. In ogni caso, sull argomento, sarebbe necessario un intervento ufficiale dell INAIL che fornisca le istruzioni del superamento dei dubbi interpretativi circa l iscrizione del socio amministratore unico. 4

In mancanza di dette istruzioni, si potrebbe ipotizzare l applicabilità, in analogia, delle disposizioni in materia consulenza giuridica, ai sensi delle quali non si può sanzionare il contribuente che si è attenuto alle direttive impartite dall Amministrazione Finanziaria. Si ricorda, sull argomento, quanto previsto dallo statuto del contribuente (legge n. 212/2000) all articolo 11, secondo cui nel caso di proposizione di interpello amministrativo la risposta dell'amministrazione finanziaria, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. [ ] Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo. Riguardo al caso esaminato, ed applicando analogicamente tale principio, la mancata iscrizione alla tutela assicurativa non costituisce un inadempimento, ma un comportamento obbligato dalla risposta negativa dell INAIL. Amministratore unico privo della qualifica di socio Relativamente all applicazione della tutela assicurativa si deve precisare che, nel caso in cui l amministratore unico non sia titolare della qualifica di socio, si devono distinguere due casi: nel caso in cui la veste giuridica del rapporto è da ricondurre al rapporto di lavoro parasubordinato, sussiste l obbligo di iscrizione INAIL sin dallo scorso 2000 per effetto dell articolo 5 del D.Lgs. n. 38/2000; se l ufficio di amministratore rientra nei compiti istituzionali e nell oggetto proprio dell arte o della professione, allora il reddito verrà attratto nel lavoro autonomo professionale e quindi non scatterà alcun obbligo assicurativo. Amministratore unico socio: si applica la tutela assicurativa. Le diverse ipotesi Amministratore unico inquadrato come parasubordinato: si applica la tutela assicurativa. Amministratore unico autonomo: non si applica la tutela assicurativa. Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti 5