PROVINCIA DI FIRENZE ISTITUZIONE DEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO Regolamento del Parco Mediceo di Pratolino Premessa Il Parco Mediceo di Pratolino ha rappresentato fino dalla sua origine nel 1568, una novità, capace di attirare l attenzione di tanti artisti che vi hanno lavorato già dall epoca di Francesco I de Medici, ed è stato da sempre considerato un esempio per la creazione di luoghi simili che restano tuttora testimonianza di un epoca ormai trascorsa. Molti anni sono ormai trascorsi da quella data, e da tutto ciò che ne è seguito fino ad oggi : il periodo degli Asburgo Lorena con i determinanti mutamenti strutturali ed ambientali introdotti dall ingegnere boemo J. Fricks; successivi interventi della Famiglia Demidoff proprietaria fino al 1955; la situazione recente che ha portato all acquisto da parte della Provincia di Firenze nel 1981. Pratolino rimane comunque uno dei parchi storici più importanti d Europa e rappresenta un luogo il cui valore culturale, storico, ambientale, naturalistico e faunistico deve essere tutelato. Le norme regolamentari, pertanto, vogliono essere uno strumento di salvaguardia per il Parco, per tutto ciò che lo rappresenta e gli dà vita, dalle piante agli animali, dalle opere d arte agli immobili. Diventa quindi indispensabile, affinché questo regolamento sia davvero efficace, che la maturità ed il senso di responsabilità dei visitatori vadano oltre il codificato, in modo tale che la frequentazione avvenga in totale armonia con l ambiente circostante. Si ricorda, infine, che il presente regolamento non sostituisce norme e regolamenti esistenti a livello nazionale e regionale. REGOLAMENTO Art.1 Oggetto e campo di applicazione. Il presente regolamento disciplina il comportamento dei visitatori all interno dell area del Parco Mediceo di Pratolino, di proprietà della Provincia di Firenze, così come definita dalla Delibera Consiglio Provinciale n 82 del 21 aprile 2009 immediatamente eseguibile. Altri soggetti che frequentano il Parco per motivi diversi, quali ad esempio i dipendenti della Istituzione, della Provincia di Firenze, della Polizia Provinciale, o comunque tutti coloro che vi accedono per lavoro o studio, e debitamente a tale scopo autorizzati, possono avere disposizioni diverse da quelle fissate dal presente regolamento. L attività comportamentale degli utenti deve essere sempre tale da salvaguardare la propria e l altrui sicurezza. Art.2 Condizioni di accesso ed orari. Il calendario, gli orari di apertura del Parco, le tariffe di accesso, con riduzioni ed esenzioni, sono stabilite dalla Direzione, esposte agli ingressi principali e diffuse attraverso i canali istituzionali di comunicazione. E vietato ai visitatori trattenersi oltre l orario stabilito per la chiusura. Gli orari del Parco potranno subire modifiche per eventi straordinari, o per condizioni meteorologiche avverse. Tutti i visitatori devono prestare attenzione agli avvisi vocali trasmessi ed uniformarsi di conseguenza, nonché attenersi alle disposizioni impartite da Funzionari dell Istituzione e/o della
Provincia, dal personale del Parco, dalla Polizia Provinciale e/o da altri agenti addetti alla vigilanza, quando condizioni particolari lo richiedano. Eventuali accessi, al di fuori dei giorni e degli orari previsti, dovranno essere sempre espressamente autorizzati. Il pubblico può accedere esclusivamente nell area visitabile, opportunamente delimitata da apposita segnaletica. E espressamente vietato oltrepassarne i confini per qualsiasi motivo. L accesso è consentito esclusivamente attraverso gli ingressi di volta in volta abilitati; ogni altra modalità di accesso è da considerarsi abusiva e quindi soggetta a sanzione. I bambini al disotto dei 14 anni di età devono essere sempre accompagnati da persone maggiorenni. Le superfici dei viali e sentieri del Parco possono presentare avvallamenti e buche per cause naturali (dilavamenti da pioggia, ecc...) od accidentali; pertanto nella percorrenza dovrà essere usata la massima cautela ed attenzione. Art.3 Responsabilità. Il comportamento del pubblico nell area del Parco dovrà sempre improntarsi al rispetto verso gli altri e l ambiente, senza disturbare la tranquillità delle persone, della fauna e flora. Ogni visitatore è responsabile dei danni di qualunque natura arrecati da lui, da minori o da inabili a lui affidati, nonché da animali o cose di cui abbia la custodia, a persone, animali, piante, manufatti o cose, e sarà chiamato a rifondere personalmente quanto accertato con notifica ai sensi di legge. Art.4 Circolazione dei veicoli a motore, biciclette ed altri mezzi non motorizzati. La circolazione all interno del Parco è consentita ai pedoni. E vietato l accesso ed il transito di qualunque mezzo motorizzato, fatta eccezione per veicoli : - dell Istituzione, relativo personale, e Ditte appaltatrici; - della Provincia di Firenze ed altri Enti pubblici; - dei VV.FF.; - delle Forze dell Ordine e dell Esercito; - di società / Enti preposti alla manutenzione di condotte idriche, gas,telefoniche, elettriche, ecc..., e Ditte appaltatrici, previo controllo del personale addetto; - di mezzi che trasportano disabili, previo controllo idem c.s. La Direzione del Parco, tuttavia, potrà di volta in volta consentire il transito di automezzi con permessi speciali, provvedendo ad impartire anche speciali disposizioni da osservare. All interno del Parco, esclusivamente su viali e sentieri accessibili, in giorni prefissati, è permessa la circolazione delle biciclette e mountain bike condotte da visitatori con età superiore ad anni 14. La disciplina del traffico, laddove sia ammesso anche solo parzialmente, è regolata da apposita segnaletica in conformità al vigente Codice della Strada, e comunque non è mai consentita una velocità superiore a 20 Km orari. Art.5 Divieti. Ai divieti di cui al presente articolo possono essere applicate deroghe solo se espressamente disposte dalla Direzione. All interno del Parco è vietato : - l esercizio delle attività venatoria e pescatoria; - entrare e circolare con armi e strumenti di caccia, reti od altri attrezzi da pesca, salvo nei casi espressamente autorizzati dalla Direzione e finalizzati alla corretta gestione faunistica; - uccidere, catturare od anche semplicemente molestare gli animali; - arrampicarsi e/o superare cancelli, muri, e recinzioni in generale del Parco e/o aree interne delimitate;
- utilizzare impropriamente panchine, arrampicarsi su opere monumentali, pali di illuminazione e simili, introdursi nei pozzi, cunicoli, fontane e simili; - danneggiare manufatti, strutture, attrezzature ed impianti; - deturpare con pennarelli, matite, vernici, graffiti od altro, piedistalli, statue, fontane, murature, alberi e qualsiasi altra superficie; - occupare aree di terreno o di verde, o dislocarvi oggetti che siano di pericolo alla libera fruizione da parte degli altri visitatori; - abbandonare a terra, o gettare nei corsi e/o specchi d acqua, rifiuti di ogni genere e tipo; è fatto obbligo di conferimento negli appositi contenitori, laddove presenti; in caso di mancanza od insufficienza di contenitori, i rifiuti devono essere portati nei cassonetti presso le stazioni ecologiche esterne al Parco; - danneggiare e manipolare piante, fiori, arbusti, nonchè invadere aree seminate; - arrampicarsi sugli alberi, appendervi corde, fissare cartelli od altro ai tronchi; - manomettere, danneggiare ed asportare parti del suolo, sottosuolo, copertura verde e/o recinzioni, manufatti, attrezzature ed altri materiali; - entrare nei terreni ed aree coltivate, oltrepassando i percorsi stabiliti; - raccogliere, asportare, trasportare frutti di alberi od arbusti, funghi spontanei ed altri prodotti del bosco e sottobosco; - effettuare giochi e/od attività (qualora non espressamente autorizzate) che possono costituire pericolo per l incolumità delle persone o cose, od implichino lanci di oggetti a distanza non controllabile; - utilizzare attrezzature riservate ai bambini; - usare apparecchi elettroacustici ad alto volume; - la balneazione negli specchi d acqua; - camminare ai bordi di vasche o sui cigli delle scarpate; - l accesso in locali, fabbricati, depositi, manufatti e simili, salvo non espressamente autorizzato: - introdurre cani senza tenerli al guinzaglio e senza musarola, quando previsto; - effettuare la visita in abbigliamento discinto; - alterare i suoli scavare buche e compiere esplorazioni del sottosuolo anche con appositi strumenti elettromagnetici; - l esercizio del commercio ambulante ai sensi dell Art.129 del D.Lgs N 490/1999 ed Art.680 C.P. Art.6 Occupazioni di suolo pubblico. E vietata l occupazione, anche temporanea, di suolo od aree verdi con attrezzature sportive, chioschi, tende da campeggio od altro, senza la preventiva autorizzazione della Direzione del Parco. Per la disponibilità e l utilizzazione di aree e di strutture con manifestazioni di ogni tipo ed in particolare per riprese foto-cinematografiche e/o pubblicitarie, sono necessarie le apposite autorizzazioni e concessioni rilasciate dalla Direzione del Parco, che esigerà il pagamento, o l eventuale rimborso spese, il canone di disponibilità, o di utilizzare dell area e degli impianti esistenti, nonché l osservanza dei regolamenti interni, ed uniformandosi a quelli in vigore della Provincia di Firenze. Alcuni spazi all interno degli immobili del Parco e alcune aree verdi dello stesso, possono essere concesse in uso esclusivamente temporaneo ad Enti od Associazioni che ne facciano espressamente richiesta per realizzare attività di tipo sociale, congressuale, culturale, per mostre e/o manifestazioni varie, come da tariffario stabilito con atto del Direttore. A tale scopo gli Enti o le Associazioni interessate dovranno presentare apposita richiesta e sottoscrivere il disciplinare di accettazione delle condizioni d uso. L utilizzo provvisorio degli stessi spazi potrà essere anche a titolo gratuito, salvo comunque il rimborso degli onere per le utenze, qualora sia stato concesso il patrocinio da parte della Presidenza della Provincia di Firenze.
Art.7 Fuochi all aperto e tutela antincendio. E vietato accendere fuochi anche liberi e gettare a diretto contatto col terreno fiammiferi, mozziconi di sigarette, od altri oggetti che possano provocare incendi. Art.8 Pubblicità e segnaletica. Sono vietate le affissioni di manifesti, nonché la pubblicità in genere e la propaganda sonora senza espressa autorizzazione della Direzione del Parco. Sono sempre fatti salvi i necessari adempimenti amministrativi delle competenti Autorità. Art. 9 Sanzioni. Ferma e impregiudicata l applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, per le violazioni al presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste ai sensi dell art. 7 bis del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e specificamente elencate nella tabella A che costituisce parte integrante del presente regolamento. E in ogni caso prevista la confisca delle specie vegetali, dei prodotti del sottobosco, degli esemplari di fauna o quant altro prelevato o raccolto in violazione alle disposizioni del presente regolamento. Per l accertamento e la contestazione delle violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24 dicembre 1982 n. 689 e alla Legge regionale 28 dicembre 2000 n.81. Gli agenti autorizzati ad accertare e contestare le infrazioni sono quelli indicati nel successivo Art.10. In tutti i casi di infrazione alle norme sopracitate, l autore della violazione o la persona per esso civilmente responsabile, è obbligata oltre alla sanzione amministrativa - al risarcimento dei danni arrecati al patrimonio naturale, ai manufatti artistici, agli impianti, ed alle attrezzature del Parco. Per la quantificazione relativa si considera il costo delle opere di sostituzione, o riparazione, o ripristino (IVA compresa), maggiorato del 10% a titolo di spese generali. Alla riscossione delle somme dovute si provvede mediante le procedure per le entrate patrimoniali. Art. 10 Vigilanza. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente regolamento è demandata al Corpo di Polizia Provinciale ed a tutti gli altri operatori che rivestono la qualità di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi del comma 1 e 2 dell art. 57 del c.p.p. L Istituzione e/o la Provincia, al fine di garantire livelli ottimali di informazione, prevenzione e vigilanza può stipulare apposite convenzioni con le Guardie Ambientali Volontarie (G.A.V.) di cui alla Legge Regionale 23 gennaio 1998 e con le guardie giurate volontarie delle associazioni ambientali e venatorie di cui alla lettera b) del comma 1 dell art. 27 della L. 11 febbraio 1992 n. 157; tali convenzioni potranno prevedere la possibilità di contestare direttamente le violazioni al presente regolamento ai trasgressori da parte del personale volontario coordinato. Per le attività di cui al presente articolo l Istituzione e/o la Provincia, può altresì avvalersi di altri soggetti interni, nominativamente individuati, per i quali verrà richiesta la qualifica di guardia giurata a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, subordinatamente allo svolgimento di adeguato corso di formazione a frequenza obbligatoria. Art.11 Disposizioni finali. L Amministrazione del Parco Mediceo di Pratolino si riserva di emanare regolamenti interni, a disciplina di attività, manifestazioni ed eventi straordinari nel Parco. Gli accompagnatori di gruppi e scolaresche sono responsabili del rispetto del presente regolamento da parte dei singoli. L Istituzione e la Provincia di Firenze non risponde di eventuali danni a persone o cose causati da disattenzione o mancato rispetto del Regolamento da parte degli utenti.
Allegato N 1. SANZIONI RELATIVE ALLE VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO VIOLAZIONE DI NORME E PRESCRIZIONI Sanzione minima (euro) Sanzione massima (euro) Accesso al di fuori degli orari prefissati ed oltre i 25,00 100,00 limiti indicati per tutte le aree Accesso o transito non autorizzato con veicoli a 60,00 360,00 motore Arrampicarsi e/o superare cancelli, muri, recinzioni 60,00 180,00 esterne e/o interne; Arrampicarsi su monumenti, statue ed alberi 25,00 100,00 Violazione dei divieti di attività venatoria e 80,00 480,00 pescatoria Molestie ad animali 30,00 180,00 Accensione di fuochi ed abbandono di rifiuti di ogni 40,00 240,00 genere Rumori molesti, comportamenti irrispettosi ed 30,00 150,00 indecorosi (dopo infruttuosa intimazione a desistere) Attività di gruppo non autorizzate; giochi pericolosi 60,00 360,00 (dopo infruttuosa intimazione a desistere) Introduzione di cani non al guinzaglio e senza 25,00 120,00 musarola, quando consentito, e/o senza essere muniti di strumenti per pulizia del suolo dagli escrementi canini Inosservanza di pulire il suolo dagli escrementi dei 25,00 120,00 cani Transito in biciclette e/o mountain bike fuori dei 25,00 90,00 giorni ed itinerari consentiti Danneggiamento od imbrattamento del suolo e della 30,00 180,00 vegetazione in generale Raccolta di fiori, frutti e danneggiamento di alberi, siepi, piante in generale 30,00 100,00 Danneggiamento, imbrattamento di manufatti, 40,00 240,00 recinzioni, arredi, attrezzature, impianti in generale Affissione di cartelli, manifesti o simili 30,00 180,00 Utilizzo improprio di giochi e/o attrezzature 30,00 180,00 Alterazione del suolo; ricerche in sottosuolo non autorizzate con apposite strumentazioni 30,00 180,00