Studio professionale ragionieri associati Migli Fedi Cinini Scali Olandesi n. 18 57125 LIVORNO Rag. Marco Migli - Commercialista Tel. 0586-891762 Rag. Michele Cinini - Commercialista Fax 0586-882512 Rag. Luciano Fedi Consulente del Lavoro Info@studioragionieriassociati.it C.F. e P.I. 01347990499 Spett.le Clientela Oggetto: Aumento IVA dal 01.10.2013. Livorno, 30 Settembre 2013 Con la legge di conversione n. 99/2013 del D.L. lavoro (D.L. n. 76/2013), fu scongiurato l aumento dell aliquota ordinaria dell IVA: in mancanza di tale provvedimento, dallo scorso 01.07.2013 si sarebbe dovuta applicare un aliquota ordinaria IVA del 22% (mentre le aliquote del 4 e del 10% sarebbero rimaste inalterate). Di conseguenza, sempre con il Decreto suddetto, fu confermato l aumento degli acconti di imposta a copertura della sospensione, che terminerà in mancanza di un ulteriore intervento il 01.10.2013 (a partire da tale data si applica quindi l IVA al 22%). Novità in materia IVA ed acconti d imposta Il Decreto Legge cosiddetto Lavoro è intervenuto sul comma 1-ter dell art. 40, D.L. n. 98/2011, già oggetto di modifica ad opera della Finanziaria 2013 che aveva previsto l incremento dell aliquota IVA ordinaria dal 21% al 22% a decorrere dall 1.7.2013. AUMENTO ALIQUOTA IVA Previsione originaria 01.07.2013 Proroga 01.10.2013 Passaggio di aliquota Vecchia aliquota IVA Nuova aliquota IVA prevista 21% ordinaria, 10% e 4% agevolata. 22% ordinaria, 10% e 4% agevolata. Fu confermato di conseguenza l aumento degli acconti delle imposte sui redditi. In particolare: a decorrere dal 2013 l acconto IRPEF passa dal 99% al 100%; per il 2013 l acconto IRES passa dal 100% al 101%. OSSERVA L aumento degli acconti ha effetto anche ai fini IRAP, pertanto, per i soggetti IRPEF e le società di persone, l acconto IRAP passa dal 99% al 100% a decorrere dal 2013, mentre per i soggetti IRES passa, per il 2013, dal 100% al 101%.
Per il 2013 le maggiorazioni sono applicabili in sede di versamento della seconda (o unica) rata dell acconto IRPEF / IRES / IRAP 2013 in scadenza il 2.12.2013 (il 30.11 cade di sabato), da determinare quale differenza tra l acconto complessivamente dovuto applicando la nuova misura e quanto versato per la prima rata. OSSERVA Le disposizioni in esame si riflettono anche ai fini del versamento dell acconto IVIE, dell IVAFE e della maggiorazione IRES società di comodo mentre non riguardano il versamento dell acconto della cedolare secca che rimane fissato al 95%. Con il D.L. n. 102/2013 cosiddetto Decreto IMU è stato previsto che nel caso in cui l aumento degli acconti sia insufficiente a coprire l ammanco derivante dal mancato aumento dell IVA, questi possono essere aumentati ulteriormente. ACCONTO D IMPOSTA Persone fisiche Persone giuridiche IRPEF, IVIE, IVAFE IRAP IRES IRAP Dal 2013 passa dal 99% al 100% Per il 2013 passa dal 100% al 101% Con il D.L. n. 102/2013 viene prevista la possibilità di aumentare gli acconti d imposta nel caso in cui le risorse destinate a coprire il mancato aumento dell IVA siano insufficienti. Pertanto, è possibile che gli acconti così come sopra riportati vengano aumentati ulteriormente. SCHEMA RIEPILOGATIVO Situazione previgente Aliquota IVA 21%, passaggio al 22% dal 01.07.2013 (bloccato) Situazione attuale Aliquota IVA 21% fino al prossimo 01.10.2013 Acconti soggetti IRES 100% Acconti soggetti IRES 101% per il 2013 Acconti persone fisiche e società di persone 99% Acconti persone fisiche e società di persone 100% dal 2013 Ora, a decorrere dal 01.10.2013, l aliquota dell imposta sul valore aggiunto (IVA) del 21% è rideterminata nella misura del 22%. Per bloccare questo aumento sarebbe necessario modificare l art. 40 comma 1-ter del Decreto Legge n. 98 del 6 Luglio 2011, attraverso l approvazione da parte del Governo di un Decreto Legge e la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, entro martedì prossimo. Il varo di questo Decreto Legge è a causa della crisi di Governo, quasi impossibile. Pertanto, l aumento dell IVA dal 21% al 22% scatta in automatico a partire dal 01.10.2013. Principali beni sui quali si applicherà la nuova aliquota del 22% (il prelievo resta al 21% fino al 30 settembre 2013): - abbigliamento e accessori; - auto; - telefonini; - servizi per telefonia mobile; - computer e tablet;
- parrucchiere; - prodotti e trattamenti di bellezza; - cd/dvd; - elettrodomestici; - carburante; - bevande gassate; - piatti pronti; - vino; - superalcolici; - tabacchi; - calzature; - servizi di lavanderia; - mobili a arredi; - moto e bici; - lezioni per corsi e attività ricreative; - tv; - parchi divertimento; - gioielleria e orologeria; - servizi legali e di contabilità. Principali beni sui quali l'iva resta al 10%: - zucchero; - prodotti per l'alimentazione; - dei fanciulli (semolini, amidi, ecc.) ; - marmellate; - conserve di frutta; - prodotti della pasticceria e della biscotteria; - corn-flakes; - cioccolatini; - omogeneizzati e simili; - acque minerali; - birra; - aceto; - energia elettrica per uso domestico; - gas metano; - medicinali (anche omeopatici) ; - alberghi, motels, campeggi e villaggi turistici; - spettacoli teatrali; - abbonamento pay tv; - energia eolica e fotovoltaica; - trasporto aereo, marittimo e passeggeri su rotaie; - oggetti d'arte; - gelati; - salse e condimenti; - caffè; - tè; - acquisto abitazione non di lusso diversa dalla prima casa; - ristrutturazioni edilizie; - fornitura acqua; - raccolta rifiuti; - ristoranti, pizzerie e simili. Principali beni sui quali l IVA resta al 4%: - latte fresco; - ortaggi e legumi;
- frutta; - farine e altri cereali; - pasta; - pane; - pomodori; - quotidiani e periodici; - libri; - acquisto prima casa; - occhiali e lenti a contatto; - mense aziendali e scolastiche. Effetti Al riguardo si fa presente che per individuare l'aliquota applicabile all'operazione, occorre fare riferimento al cosiddetto momento di effettuazione che è differenziato per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi. Cessioni di beni Ai sensi dell art. 6 comma 1 del D.P.R 633/72: Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, tranne quelle indicate ai numeri 1) e 2) dell'art. 2, si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. Per le cessioni di beni quindi in linea di principio, salvo alcuni casi particolari, valgono i seguenti criteri: - le cessioni di beni mobili si considerano effettuate all'atto della consegna o spedizione; - le cessioni di beni immobili si considerano effettuate all'atto della stipulazione del contratto a effetti reali (non vale il contratto preliminare). Se però gli effetti costitutivi o traslativi si realizzano in un momento successivo rispetto ai suddetti eventi, la cessione si considera effettuata: - nel momento in cui tali effetti si producono (per esempio, la vendita immobiliare sottoposta a condizione sospensiva si considera effettuata al verificarsi della condizione). Al riguardo si fa presente che: - se si tratta di beni mobili, tuttavia, non si può andare oltre l'anno dalla consegna o spedizione; - il differimento non opera per le vendite con riserva di proprietà e le locazioni con patto di riscatto vincolante per entrambe le parti, per le quali valgono i criteri generali; - per le cessioni di beni per le quali sia stato emesso il documento di consegna o di trasporto di cui al D.P.R. 472/1996, la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo. La fattura differita consente di raggruppare in un unico documento tutte le consegne fatte a un cliente nel corso di un mese solare, con un avvertenza: non è possibile comprendere nella stessa fattura consegne effettuate in due mesi diversi. Per le operazioni in corso alla data di entrata in vigore della manovra, in caso quindi di consegna di beni con fattura differita, è rilevante la data della consegna del bene per cui anche la successiva fattura, emessa entro il 15 del mese successivo, segue la vecchia aliquota esistente alla data della consegna. Momento della consegna Per individuale il momento della consegna si fa presente che questa si verifica: - quando si trasferisce la disponibilità fisica del bene al cessionario, il quale viene fisicamente in possesso del bene stesso; ovvero - quando si trasferisce al cessionario il documento necessario per disporre della cosa venduta. Inoltre:
- se il cedente cura il trasporto dei beni, la consegna si considera effettuata quando gli stessi entrano nella disponibilità del cliente, ad esempio presso il suo deposito; - se il cedente consegna i beni direttamente a terzi, la cessione si considera perfezionata il giorno stesso della consegna o spedizione dei beni a terzi (circolare 31 ottobre 1974, n. 42). In caso di spedizione (invio del bene al cliente tramite un vettore): - se è prevista una clausola cessione franco magazzino venditore, l'operazione si considera effettuata al momento della consegna della merce al vettore; - se è prevista la clausola franco magazzino acquirente, l'operazione è fiscalmente effettuata al momento dell'arrivo dei beni del magazzino del cliente. Prestazione di servizi Per quanto riguarda le prestazioni di servizi l art. 6 comma 3 del D.P.R. 633/72 dispone che: Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo. Quelle indicate nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese. In ogni caso le prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter, rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro della Comunità nei confronti di un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un anno e che non comportano versamenti di acconti o pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino alla conclusione delle prestazioni medesime. In linea generale, quindi, le prestazioni di servizi si considerano effettuate: - all atto del pagamento (e nella misura in cui esso avviene). Non ha invece alcuna rilevanza l avvenuta esecuzione, in tutto, o in parte della prestazione. Inoltre secondo il comma 4 art. 6 del D.P.R. 633/72: Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento. In base a questa disposizione, dunque, se prima del 01.10.2013, data in cui si applica l aumento dell IVA, viene pagato il corrispettivo o viene emessa la fattura in relazione alla vendita di un immobile che sarà stipulata, ovvero di un bene mobile che sarà consegnato, dopo tale data, sull'importo pagato o fatturato prima si applica la vecchia aliquota. Esempio: Supponiamo che in data 18 settembre 2013 venga pagato l acquisto di un computer. Tale bene verrà consegnato il 3 ottobre 2013 (successivamente all entrata in vigore dell aumento dell Iva al 22%). La fattura è stata emessa in data 18 settembre con aliquota al 21%. L'emissione anticipata della fattura, infatti, comporta l'anticipo del perfezionamento della cessione ai fini Iva, quindi, devono essere applicate le regole in vigore alla data dell'emissione del documento fiscale. Cordiali Saluti.