Rateazione delle somme iscritte a ruolo: la dimostrazione della temporanea situazione di obiettiva difficoltà

Documenti analoghi
N. 16 FISCAL NEWS. Nuova dilazione dei debiti con il Fisco La rateazione delle somme dovute

Circolare Informativa n 35/2012. Nuove regole per la rateazione dei debiti presso Equitalia

Studio E. GUARDUCCI - C. LORENZINI & ASSOCIATI dottori commercialisti

C O M U N E OSTRA VETERE

Equitalia: per i piani decaduti nuova chance di rateazione

PERSONE FISICHE E TITOLARI DI DITTE INDIVIDUALI IN REGIMI FISCALI SEMPLIFICATI PER IMPORTI INFERIORI A Euro ALL. 1

Comune di San Salvatore Telesino Provincia di Benevento. Regolamento per la concessione di dilazione di pagamento per imposte e tributi comunali

Circolare N.82 del 17 Maggio 2013

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

LA RATEAZIONE IN PROROGA DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO

COMUNE DI BUSALLA PROVINCIA DI GENOVA

COMUNE DI CESENA Settore Risorse Patrimoniali e Tributarie Servizio Tributi

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONE DI TRIBUTI COMUNALI DOVUTI A SEGUITO DI ACCERTAMENTO


RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO APPLICABILI AI DEBITI DI NATURA TRIBUTARIA ED EXTRA TRIBUTARIA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI PER IL PAGAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

EQUITALIA E CNDCEC La guida congiunta sulla rateizzazione

l sottoscritt nat a il cod fisc. residente a in Via Premesso : che in data sono stati notificati, ai fini dell

Nuove regole per saldare i debiti con il Fisco

per la concessione di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabile ai debiti di natura tributaria

News per i Clienti dello studio

Comune di Porcari Prov. di Lucca. Regolamento per la disciplina della IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)

Circolare N. 147 del 23 Ottobre 2015

PROFESSIONISTI AZIENDALI ASSOCIATI I PROFESSIONISTI PER L AZIENDA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI DILAZIONI E/O RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO APPLICABILI AI DEBITI DI NATURA TRIBUTARIA

Comune di Tonengo Prov. di Asti REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RATEIZZAZIONE DEI TRIBUTI COMUNALI

circoscrizione del Tribunale di Catania Dott. Concetto Raccuglia

Il/La sottoscritto/a nato/a... (Prov...) il... codice fiscale.. residente in. (Prov...) indirizzo... C.A.P..

****** TRIBUTI E CATASTO TARSU DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N / 2014

Richiesta di nuova dilazione dei ruoli per i contribuenti decaduti dalla rateizzazione

Il/La sottoscritto/a nato/a... (Prov...) il.. codice fiscale.. residente in... (Prov...) indirizzo. C.A.P... telefono. fax ...

Circolare N.102 del 5 Luglio 2012

CORTE D APPELLO DI TRIBUNALE DI SEZIONE DISTACCATA DI

Anno 2015 N.RF064 RATEAZIONE DEI RUOLI PROCEDURA ORDINARIA E RIAMMISSIONE

Dilazione straordinaria delle somme iscritte a ruolo - Provvedimento attuativo - Riepilogo generale della disciplina

agevolata dei carichi inclusi in ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 (cd. rottamazione delle cartelle ).

Studio professionale ragionieri associati Migli Fedi Cinini

Al via la rateazione straordinaria fino a 120 rate, possibili proroghe di uguale periodo

COMUNE DI TAINO REGOLAMENTO

Regolamento per la definizione agevolata delle entrate tributarie

Dilatati i tempi della rateazione: le novità sulla riscossione della Manovra Monti

COMUNE DI CARPI REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI. Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n 59 del

Studio Vangi Francesco

ISTANZA DI RATEAZIONE AI SENSI DELL ART. 19 D.P.R. N. 602/1973

COMUNE DI VITERBO REGOLAMENTO PER LA RATEIZZAZIONE DEI DEBITI RELATIVI AI TRIBUTI LOCALI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E/O DA INADEMPIMENTO

Novità in materia di riscossione dei tributi iscritti a ruolo

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI E/O DILAZIONI DI PAGAMENTO DELLE ENTRATE PATRIMONIALI COMUNALI

Informativa per la clientela di studio

RIAMMISSIONE ALLA RATEAZIONE DEI RUOLI PER I SOGGETTI DECADUTI

Il/La sottoscritto/a... nato/a... (Prov...) il. codice fiscale... residente in.. (Prov...) indirizzo. C.A.P.. telefono.. fax. ...

Equitalia: l estratto conto on line e la rateazione successiva alla prima

OGGETTO: Rottamazione delle cartelle esattoriali e dilazioni in corso

OGGETTO: Rottamazione delle cartelle esattoriali e dilazioni in corso

****** TRIBUTI E CATASTO TARSU DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N / 2014

Informativa n. 2 INDICE. del 9 gennaio 2012

VERSAMENTO del SALDO IVA RELATIVO al 2010

COMUNE DI ACQUAVIVA COLLECROCE Provincia di Campobasso REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RATEIZZAZIONE E LA COMPENSAZIONE DEI DEBITI DI NATURA TRIBUTARIA

ISTANZA DI RATEAZIONE AI SENSI DELL ART. 19 D.P.R. N. 602/1973

COMUNE DI FARA SAN MARTINO

- Definizione agevolata delle cartelle notificate dal 2000 al 31 dicembre 2016

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE (ART. 50 LEGGE n. 449/1997)

AL SETTORE ENTRATE DEL COMUNE DI VALSAMOGGIA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI DILAZIONE DI PAGAMENTO PER IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI

REGOLAMENTO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE

25/2014 Febbraio/10/2014 (*) Napoli 19 Febbraio 2014

REGOLAMENTO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE

CALASCIBETTA DR. ANTONINO DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE

COMUNE DI NERVIANO. Regolamento per l applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni di: Regolamenti ed Ordinanze Comunali.

Regolamento Comunale per la Riscossione Coattiva delle Entrate Comunali

DECORATO AL VALOR MILITARE VIA GENERALE GIARDINO, 1 (provincia di Vicenza) REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI E/O DILAZIONI DI PAGAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI

Approfondimenti monografici di Giovanni Valcarenghi e Sergio Pellegrino. Il ruolo del professionista nella rateazione delle cartelle esattoriali

Fiscal News N. 80. Nuova chance per i contribuenti decaduti. La circolare di aggiornamento professionale

codice fiscale/p.iva con sede legale in (Prov. ) indirizzo C.A.P., telefono , fax , P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) DICHIARA

REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RATEIZZAZIONI E DELLE COMPENSAZIONI PER IL PAGAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI

LA C.D. ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE

COMUNE DI PECETTO DI VALENZA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DI CUI ALL ART. 13 del D.L. n. 201 del 2011 del COMUNE DI GENOVA

REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELL INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.)

CIRCOLARE N. 19/01. OGGETTO: Richieste di rateazione, sgravi e rimborsi dopo la notifica della cartella di pagamento da parte del concessionario.

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO APPLICABILI AI DEBITI DI NATURA TRIBUTARIA ED EXTRATRIBUTARIA

COMUNE DI SILVI REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO

I METODI DELLA RISCOSSIONE. In materia di II.DD., per lungo tempo si è fatto ricorso al servizio di riscossione c.d. esattoriale.

ISTANZA DI DILAZIONE per contributi in fase amministrativa e/o legale

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE IN MATERIA DI DIRITTO ANNUALE

Lamezia Terme, lì Prot. FMCal Egr. Responsabili Territoriali Responsabili di Zona Operatori. e,p.c.

Istanze di rateizzazione degli importi iscritti a ruolo. La proroga della dilazione e la direttiva Equitalia n.12/11

Direzione Centrale delle Entrate Contributive. Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni

Periodico informativo n. 106/2014. Nuova rateazione per i contribuenti decaduti

COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

RISOLUZIONE N. 110/E

In qualità di rappresentante legale della. codice fiscale/p.iva con sede legale in. (Prov. ) indirizzo C.A.P., telefono.

Accertamento con adesione e acquiescenza Riammissione alla dilazione Novità del DL n. 113 conv. L n. 160 INDICE.

Le cartelle esattoriali: la definizione agevolata

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI SANGANO REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI

(Provincia di GENOVA)

Transcript:

Focus di pratica professionale di Federica Furlani e Sergio Pellegrino Rateazione delle somme iscritte a ruolo: la dimostrazione della temporanea situazione di obiettiva difficoltà La dilazione delle somme iscritte a ruolo, disciplinata dall art.19 del DPR n.602/73, è stata oggetto, negli ultimi anni, di numerose modifiche riguardanti sia il soggetto titolare del potere di concedere la rateazione, sia il possesso dei requisiti per poterla ottenere. Ambito applicativo La rateazione del pagamento è applicabile in presenza di somme iscritte a ruolo, senza alcun limite di importo e senza il rilascio di alcuna garanzia, anche per importi superiori a 50.000. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi previsti dall art.21 del DPR n.602/73, con un piano di ammortamento a scalare: rate costanti in cui la quota capitale cresce e la quota interessi decresce in relazione alla durata della rateazione. Le rate richiedibili sono, al massimo, settantadue e il presupposto fondamentale è che il contribuente si trovi in una situazione di obiettiva difficoltà. A queste condizioni, l attribuzione del potere di concedere la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo è attribuita all Agente della riscossione, quindi Equitalia (e non all Agenzia delle Entrate), che la predisporrà con apposito provvedimento amministrativo. Il procedimento per richiedere la dilazione presuppone la notifica della cartella di pagamento contenente l iscrizione a ruolo delle somme rateizzabili. La richiesta di rateazione può essere effettuata anche dopo lo spirare dei 60 giorni, termine entro cui le somme dovrebbero essere versate, e può essere concessa anche dopo l inizio della procedura esecutiva. Il provvedimento di dilazione perde efficacia in modo automatico, e il debitore decade, quindi, dal beneficio, in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate: in tal caso, l intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione e non potrà essere ulteriormente rateizzato. Temporanea situazione di obiettiva difficoltà Come precedentemente indicato, presupposto fondamentale per chiedere la rateazione è la temporanea situazione di obiettiva difficoltà in cui si trova il debitore, con conseguente impossibilità di adempiere subito ed in unica soluzione. L individuazione dei requisiti che permettono di la verifica della sussistenza o meno di tale situazione rappresenta uno dei problemi più complessi dell istituto della dilazione. A tal proposito, già con la Circolare n. 15/E/00, l Agenzia delle Entrate aveva indicato coma la temporanea situazione di obiettiva difficoltà sussiste qualora il debitore si trovi nell impossibilità di pagare in unica soluzione il debito iscritto a ruolo e, tuttavia, sia in grado di sopportare l onere finanziario derivante dalla ripartizione dello stesso debito in un numero di rate congruo rispetto alle sue condizioni patrimoniali. A titolo esemplificativo, con la Direttiva n.12 del 27 marzo 2008, Equitalia aveva, inoltre, precisato che sifatta condizione era da ritenersi sussistente nei seguenti casi: carenza temporanea di liquidità finanziaria; 11

stato di crisi aziendale dovuto ad eventi di carattere transitorio, quali situazioni temporanee di mercato, crisi economiche settoriali o locali, processi di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale; trasmissione ereditaria dell obbligazione iscritta a ruolo; contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie, anche relative al pagamento corrente (in autoliquidazione) di tributi e contributi; precaria situazione reddituale. Equitalia è successivamente intervenuta con la Direttiva n.17 del 13 maggio 2008, con la volontà di disciplinare in modo puntuale e standardizzato il requisito della temporanea e obiettiva difficoltà, fornendo criteri uniformi allo scopo di rendere omogeneo il comportamento di tutte le società del gruppo Equitalia. Importi fino a 5.000 euro Per esigenze di economicità dei procedimenti amministrativi di rateazione, per importi iscritti a ruolo fino a 5.000, a prescindere dalla natura giuridica del debitore (persona fisica, società, ), l istanza di rateazione presentata dal contribuente deve essere concessa sulla base della semplice richiesta motivata di parte. Il numero di rate da accordare è il seguente: Importi Numero massimo di rate Da A 2.000 18 2.001 3.500 24 3.501 5.000 36 Importi superiori a 5.000 Persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati Per importi superiori a 5.000, la verifica della temporanea situazione di obiettiva difficoltà dipende dalla natura giuridica del soggetto debitore. Per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali che adottano uno dei seguenti regimi semplificati: regime di contabilità semplificata per le imprese minori (art.18, DPR n.600/73); regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali (art.13, L. n.388/00); regime fiscale dei contribuenti minimi (art.1, commi da 96 a 117, L. n.244/07); le istanze di rateazione devono essere esaminate prendendo in considerazione: l indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore, rilasciato dal CAAF o dall INPS; l entità del debito, determinato dalle somme iscritte a ruolo residue e, quindi, al netto di eventuali sgravi e/o pagamenti parziali e senza computare interessi di mora, aggi, spese esecutive e diritti di notifica della cartella. La Direttiva n.17/08 ha individuato una serie di classi di I.S.E.E. dell ampiezza di 5.000, a ciascuna delle quali corrisponde un importo, che esprime la soglia di debito (cd. soglia di accesso ), a partire dalla quale il contribuente deve essere considerato in situazione di temporanea obiettiva difficoltà. Di conseguenza: 1) se l ammontare del debito di cui si chiede la dilazione è inferiore alla soglia di accesso, l istanza non può essere accolta; 2) se è, invece, almeno pari a tale soglia, la rateazione deve essere concessa. 12

Di seguito si riporta, a titolo esemplificativo, la tabella relativa ai primi scaglioni, fino ad un I.S.E.E. di 170.000: Classi ISEE Soglia di accesso alla rateazione Rata indicativa fino a 5.000 100 > 5.000 10.000 100 >10.000 15.000 100 >15.000 20.000 100 >20.000 25.000 128 >25.000 30.000 160 >30.000 35.000 193 >35.000 40.000 227 >40.000 45.000 263 >45.000 50.000 300 >50.000 55.000 338 >55.000 60.000 378 >60.000 65.000 420 >65.000 70.000 5.295 463 >70.000 75.000 5.823 508 >75.000 80.000 6.372 555 >80.000 85.000 6.941 603 >85.000 90.000 7.531 653 >90.000 95.000 8.143 705 >95.000 100.000 8.778 759 >100.000 105.000 9.436 815 >105.000 110.000 10.118 873 >110.000 115.000 10.825 933 >115.000 120.000 11.557 995 >120.000 125.000 12.316 1.059 >125.000 130.000 13.101 1.126 >130.000 135.000 13.914 1.195 >135.000 140.000 14.756 1.266 >140.000 145.000 15.627 1.340 >145.000 150.000 16.529 1.416 >150.000 155.000 17.462 1.495 >155.000 160.000 18.427 1.577 >160.000 165.000 19.425 1.662 >165.000 170.000 20.457 1.749 Si precisa che la rata indicativa si ottiene dividendo per 12 l importo della soglia di accesso. In ogni caso, qualora l applicazione dei parametri sopra individuati non consenta la concessione della rateazione (ad esempio, se ad un importo I.S.E.E. di 107.000 corrisponde un debito iscritto a ruolo di 8.000), è possibile comunque accedere al beneficio, sulla base della sussistenza di altre condizioni che possano aver determinato una radicale modifica della situazione reddituale e patrimoniale risultante dall IS.E.E. stessa. Ad esempio: per un lavoratore dipendente, la cessazione del rapporto di lavoro; l insorgenza nel nucleo familiare di una grave patologia che abbia comportato ingenti spese mediche; 13

la contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie, anche relative al pagamento in autoliquidazione di tributi e contributi; per le ditte individuali, l insorgenza di improvvise ed oggettive crisi di mercato o eventi imprevedibili provocati da forza maggiore. Società di capitali, società cooperative, mutue assicuratrici, società di persone e titolari di ditte individuali in contabilità ordinaria Per i soggetti così individuati, la determinazione della situazione di temporanea obiettiva difficoltà dovrà avvenire valutando la capacità di assolvere i debiti di prossima scadenza con i mezzi di cui dispone. A tal riguardo, la Direttiva Equitalia ha individuato, al fine di verificare la situazione finanziaria del contribuente, due indici: l indice di liquidità liquidità immediata + liquidità differita passività correnti l indice Alfa debito complessivo 2 valore della produzione 1) Se l indice di liquidità, con il quale è possibile verificare se l impresa è in grado di far fronte agli impegni finanziari a breve con le proprie disponibilità liquide, immediate e differite, è uguale o superiore a 1, la richiesta di rateazione non può essere accolta in quanto la società non risponde ai requisiti di temporanea difficoltà. 2) Se invece tale quoziente è inferiore a 1, poiché comunque i flussi finanziari generati potrebbero essere in grado di consentire un puntuale adempimento dell obbligazione in un unica soluzione, dovrà essere valutato l indice Alfa. Se il valore dell indice Alfa è inferiore a 4 la rateazione non potrà essere concessa, se superiore a 4 dovrà essere concessa con un numero massimo di rate così individuabili: Da Indice Alfa A Numero massimo di rate 4 7 18 7 10 36 10 72 In ogni caso, qualora l applicazione dei parametri di cui sopra non consenta l accesso immediato alla rateazione, l impresa può richiederne comunque l accesso documentando la sussistenza di eventi straordinari che comportino la condizione di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, quali: improvvise e oggettive crisi del mercato di riferimento, anche di carattere locale; eventi imprevedibili provocati da forza maggiore che, per loro natura e caratteristiche del processo produttivo, non possono trovare espressione nell indice di liquidità e nell indice Alfa. Prospetto da utilizzare per determinare gli indici sopra esposti, prospetto contenuto nell Allegato 1 della Direttiva Equitalia n. 36 del 6 ottobre 2010: 2 Comprensivo di interessi di mora, aggi, spese esecutive e diritti di notifica della cartella. 14

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Ordinanza n. 20778 del 7 ottobre 2010 Da ultimo, merita soffermarsi su una recente ordinanza delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione (n. 20778/2010), con la quale i giudici hanno precisato che: il contribuente che versa in obiettive difficoltà economiche ha diritto ad ottenere dalla società di riscossione la rateizzazione delle imposte. Il Giudice di Legittimità ha chiarito, infatti, che il cittadino ha, nei confronti di Equitalia, un vero e proprio diritto alla rateizzazione, non essendo il procedimento seguito dal concessionario per la riscossione relativo alle istanze di rateizzo un vero e proprio procedimento amministrativo, nei confronti del quale il contribuente potrebbe vantare solo un interesse legittimo. La dilazione di pagamento rappresenta pertanto un diritto del contribuente, che deve essere valutato, in caso di rifiuto da parte dell agente della riscossione, dalle commissioni tributarie: l obiettiva difficoltà economica diventa pertanto giusta causa per la rateizzazione delle imposte dovute. La Suprema Corte ha, infatti, sottolineato come: in base all art.19 DPR n.602/73 e successive modifiche, il contribuente che versi in temporanea condizione di obiettiva difficoltà, può richiedere all agente della riscossione la ripartizione del pagamento in più rate mensili. Inoltre, trattasi di una disposizione destinata a venire incontro alle necessità del debitore, per il quale rappresenta, quindi, un agevolazione, che anche nel linguaggio comune ha, per l appunto, il significato di aiuto, favore, facilitazione. I giudici della Cassazione hanno inoltre precisato che: a seguito della riforma di cui all art. 12 della L. n.448/01, la giurisdizione tributaria si estende ormai a qualunque controversia in materia di imposte e tasse che non attenga al momento di esecuzione in senso stretto o alla restituzione di somme per le quali non residui più alcuna questione sull an, il quantum o le modalità di esecuzione del rimborso. Ne consegue che anche l impugnazione per diniego alla rateizzazione introduce una controversia di natura tributaria e, quindi, in conclusione: contro il provvedimento di rigetto dell istanza di rateizzazione di un debito avente natura tributaria, rientra nella giurisdizione delle commissioni tributarie, a nulla rilevando che la decisione su tale istanza debba essere assunta sulla base di considerazioni estranee alle specifiche imposte o tasse. 15