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Legge Fornero vs Jobs Act Le modifiche alla disciplina sui licenziamenti Negli ultimi 5 anni la disciplina in materia di licenziamenti ha subito numerose modifiche sia dal punto di vista sostanziale sia dal punto di vista procedimentale. -L. 183/2010 (c.d. Collegato Lavoro): ha introdotto i termini per impugnare il licenziamento e abolito il tentativo obbligatorio di conciliazione; - L. 92/2012 (cd. Legge Fornero): ha modificato l'art. 18 della L. 300/1970 (cd. Statuto dei Lavoratori): ha introdotto un sistema di sanzioni graduate nel caso di licenziamento dichiarato illegittimo in luogo della precedente unica sanzione consistente nella reintegrazione nel posto di lavoro. - D. Lgs. 23/2015 (decreto attuativo della L. delega 183/2014 c.d. Jobs Act): ha introdotto nuove modifiche al sistema sanzionatorio previsto dalla Legge Fornero per l'illegittimità del licenziamento, ampliando i casi di risarcimento del danno e riducendo la possibilità di reintegro del lavoratore.

Analogie e differenti ambiti di applicazione Legge Fornero: Si applica a tutti i licenziamenti comminati successivamente alla sua entrata in vigore: 18/07/2012. Si applica SOLO nei casi di licenziamenti comminati in società che occupano più di 15 dipendenti Jobs Act: Si applica: - a tutti i lavoratori assunti con qualifica di operaio, impiegato, quadro con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 7/03/2015(art. 1 comma 1); - ai lavoratori assunti PRIMA del 7/03/2015 con contratto di lavoro a termine o con contratto di apprendistato convertito in contratto di lavoro a tempo indeterminato successivamente al 7/03/2015 (art. 1 comma 2)

Analogie e differenti ambiti di applicazione (segue) - ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato PRIMA del 7/03/2015 quando il datore di lavoro, per effetto di assunzioni effettuate DOPO l'entrata in vigore del decreto, arrivi ad occupare più di 15 dipendenti nell'unità produttiva o nel Comune dove è avvenuto il licenziamento o più di 60 dipendenti sul territorio nazionale (Art 1 comma 3) NON incide sulla disciplina di cui alla L. 604/1966 relativa ai licenziamenti comminati in società che occupano meno di 15 dipendenti INCIDE sulla disciplina di cui alla L. 604/1966 relativa al licenziamenti comminati in società che occupano meno di 15 dipendenti introducendo un sistema risarcitorio calcolato a seconda dell'anzianità di servizio del lavoratore (Art. 9).

Analogie e differenti ambiti di applicazione (segue) NON MODIFICA il concetto di giusta causa, giustificato motivo soggettivo e giustificato motivo oggettivo del licenziamento; NON MODIFICA il concetto di giusta causa, giustificato motivo soggettivo e giustificato motivo oggettivo del licenziamento; INTRODUCE la PROCEDURA PREVENTIVA di cui all'art. 7 L. 604/1966 avanti la DTL nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo; ABOLISCE la PROCEDURA PREVENTIVA di cui all'art. 7 l. 604/1966 avanti la DTL nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo;

Analogie e differenti ambiti di applicazione (segue) Nel caso di licenziamento illegittimo perchè nullo nei casi di nullità previsti dalla legge, discriminatorio, comminato in forma orale, la tutela accordata al lavoratore è la TUTE- LA FORTE della reintegrazione nel posto di lavoro e il pagamento di una indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto calcolata dal licenziamento fino alla effettiva reintegra nel posto di lavoro; Nel caso di licenziamento illegittimo perchè nullo nei casi di nullità previsti dalla legge, discriminatorio, comminato in forma orale, la tutela accordata al lavoratore è la TUTE- LA FORTE della reintegrazione nel posto di lavoro e il pagamento di una indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto calcolata dal licenziamento fino alla effettiva reintegra nel poso di lavoro; INTRODUCE un NUOVO RITO SPECIALE per la trattazione del licenziamento dinnanzi al Tribunale caratterizzato dalla speditezza; ABOLISCE IL RITO SPECIALE introdotto dalla L. Fornero per la trattazione dei licenziamenti in Tribunale

LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO (discriminatorio, nullo, verbale) L. Fornero (ART. 18 1 comma) Il licenziamento è: Jobs Act (ART. 2) Il licenziamento è: DISCRIMINATORIO: - quando intimato in relazione alle condizioni personali di cui all'art. 15 L. 300/1970: opinioni o attività politiche sindacali, convinzioni personali, età, genere, disabilità orientamento sessuale, razza, etnia, religione, lingua; - a causa di matrimonio, paternità e maternità; DISCRIMINATORIO - quando intimato in relazione alle condizioni personali di cui all'art. 15 L. 300/1970: opinioni o attività politiche sindacali, convinzioni personali, età, genere, disabilità orientamento sessuale, razza, etnia, religione, lingua; - a causa di matrimonio, paternità e maternità;

Licenziamento discriminatorio (segue) - altri casi di nullità previsti dalla Legge (es. domanda di fruizione di congedi per eventi o formazione o cause particolari), oppure in frode alla legge (es. licenziamento intimato prima del trasferimento d'azienda); -per motivo illecito determinante ex art. 1345 c.c. (es. ritorsivo); - intimato in forma orale; - -altri casi di nullità previsti dalla Legge (es. domanda di fruizione di congedi per eventi o formazione o cause particolari), oppure in frode alla legge (es. licenziamento intimato prima del trasferimento d'azienda); -per motivo illecito determinante ex art. 1345 c.c. (es. ritorsivo) tale ipotesi non è espressamente prevista dalla Legge, tuttavia si ritiene che anche tale in tale caso operi la nullità del licenziamento attesa la giurisprudenza che si è formata nel corso degli anni; - intimato in forma orale;

Legge Fornero Conseguenze: Il licenziamento discriminatorio e/o nullo Jobs Act REINTEGRAZIONE nel posto di lavoro (salvo esercizio del diritto di opzione); Indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto per il periodo dal giorno del licenziamento fino all'effettiva reintegra, dedotto l'aliunde perceptum; Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo; REINTEGRAZIONE nel posto di lavoro (salvo esercizio del diritto di opzione); Indennità commisurata all'ultima retribuzione per il periodo dal giorno del licenziamento fino all'effettiva reintegra, dedotto l'aliunde perceptum con un minimo di 5 mensilità; Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo;

Conseguenze: Licenziamento discriminatorio e/o nullo (segue) Legge Fornero La retribuzione per il calcolo dell'indennità è la retribuzione globale di fatto; Jobs Act La retribuzione per il calcolo dell'indennità è quella utile per il calcolo del TFR ; Il DIRITTO DI OPZIONE in luogo della reintegra deve essere esercitato entro 30 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio se anteriore alla comunicazione; il rapporto cessa con la richiesta del lavoratore ; Il DIRITTO DI OPZIONE in luogo della reintegra deve essere esercitato entro 30 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio se anteriore alla comunicazione; il rapporto cessa con la richiesta del lavoratore;

Conseguenze: Licenziamento discriminatorio e/o nullo (segue) Le sanzioni relative all'ipotesi di licenziamento discriminatorio e /o nullo, trovano applicazione a prescindere dalla dimensione della società (quindi anche nel caso di società con meno di 15 dipendenti)

Licenziamento illegittimo giusta causa giustificato motivo soggettivo (con obbligo di reintegro) L. Fornero (art. 18 comma 4) Il licenziamento è illegittimo: Per insussistenza del fatto contestato; Il lavoratore non ha commesso il fatto; Il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa diversa dal licenziamento, secondo quanto prevedono i CCNL di categoria o i codici disciplinari applicabili; Jobs Act (art. 3 comma 2) Il licenziamento è illegittimo: Per insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore con estranea valutazione di un giudizio sulla proporzionalità della misura adottata (SOLO NEL CASO DI LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA O GIUSTIFICATO MO- TIVO SOGGETTIVO);

Conseguenze : licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo Legge Fornero Jobs Act REINTEGRAZIONE nel posto di lavoro (salvo esercizio del diritto di opzione); REINTEGRAZIONE nel posto di lavoro (salvo esercizio del diritto di opzione); indennità risarcitoria di importo pari all ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento fino all effettiva reintegra (tolto l aliunde perceptum) non superiore alle 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto; Indennità commisurata all'ultima retribuzione per il periodo dal giorno del licenziamento fino all'effettiva reintegra, dedotto l'aliunde perceptum, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro (aliunde percipiendi) con un massimo di 12 mensilità ;

Conseguenze: licenziamento per giusta causa e giustificato motivo oggettivo (segue) Legge Fornero versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sulle predette somme maturate; Jobs Act Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo; Il lavoratore può esercitare il DI- RITTO DI OPZIONE entro 30 giorni dal deposito della sentenza o dall invito del datore di lavoro a riprendere servizio; Il lavoratore può esercitare il DI- RITTO DI OPZIONE in luogo della reintegra deve essere esercitato entro 30 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio se anteriore alla comunicazione; il rapporto cessa con la richiesta del lavoratore;

Licenziamento illegittimo per giusta causa o giustificato motivo oggettivo: ipotesi residue (senza obbligo di reintegro) Legge Fornero (art. 18 comma 5): Il licenziamento è illegittimo: Nelle altre ipotesi in cui il giudice accerta che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo soggettivo e giusta causa (es. il lavoratore ha commesso il fatto e le norme applicabili al rapporto di lavoro non contengono norme sulla proporzionalità della sanzione); Jobs Act (art. 3 comma 1) Il licenziamento è illegittimo: Quando il giudice accerta che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo soggettivo o della giusta causa (es. quando la misura del licenziamento è sproporzionata rispetto al fatto commesso);

Conseguenze: licenziamento per giusta causa e giustificato motivo oggettivo (senza obbligo di reintegro) Legge Fornero: indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità dell ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo. Jobs Act: Indennità di importo pari a 2 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per ogni anno di servizio, compresa tra un minimo di 4 ad un massimo di 24 mensilità; Indennità sostitutiva di preavviso se il licenziamento è stato intimato per una giusta causa ;

Conseguenze: licenziamento per giusta causa e giustificato motivo oggettivo (senza obbligo di reintegro) Legge Fornero: indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità dell ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo. Jobs Act: Indennità di importo pari a 2 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per ogni anno di servizio, compresa tra un minimo di 4 ad un massimo di 24 mensilità; Indennità sostitutiva di preavviso se il licenziamento è stato intimato per una giusta causa ;

Licenziamento illegittimo per ragioni di carattere formale o procedurale L. Fornero: (art. 18, 6 comma) Jobs Act: (art. 4) per violazione del requisito di motivazione di cui all articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, per violazione del requisito di motivazione di cui all articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, della procedura di cui all articolo 7 della presente legge (vizio procedimento disciplinare), o della procedura di cui all articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 ( procedura obbligatoria per licenziamento per giustificato motivo oggettivo) ; o della procedura di cui all articolo 7 L. 300/1970;

Conseguenze: Licenziamento per vizi procedurali o formali Legge Fornero Jobs Act la riassunzione oppure l indennità risarcitoria di importo variabile tra un minimo di 2,5 ad un massimo di 6 mensilità della retribuzione globale di fatto; Indennità pari ad 1 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura non inferiore a 2 e non superiore a 12 Indennità sostitutiva di preavviso se il licenziamento è stato intimato per una giusta causa;

LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO L. Fornero (Art. 3 L. 104/1966; Art. 18 comma 7) Il giustificato motivo oggettivo si ha: nell inidoneità fisica o psichica del lavoratore; Jobs Act: (art. 3) il giustificato motivo oggettivo si ha: nell inidoneità fisica o psichica del lavoratore; Superamento del periodo di comporto; Superamento del periodo di comporto; Ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento della stessa N.B. E' necessaria la procedura preventiva al licenziamento dinnanzi alla DTL. Ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento della stessa N.B. Non è più necessaria la procedura preventiva al licenziamento dinnanzi alla DTL.

Conseguenze: licenziamento per giustificato motivo oggettivo Legge Fornero( art. 18 comma 7) Jobs Act Se il motivo posto alla base del licenziamento è manifestamente insussistente: - REINTEGRAZIONE nel posto di lavoro (salvo esercizio del diritto di opzione); -indennità risarcitoria di importo pari all ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento fino all effettiva reintegra (tolto l aliunde perceptum) non superiore alle 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto; Indennità di importo pari a 2 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per ogni anno di servizio, compresa tra un minimo di 4 ad un massimo di 24 mensilità;

Legge Fornero: Conseguenze: licenziamento per giustificato motivo oggettivo (segue) Negli altri casi : indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità dell ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo.