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AVVISO PUBBLICO AI SENSI DELLA DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 1088 DEL 5 DICEMBRE 2011 CONTRIBUTI AL SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE. MISURA STRAORDINARIA E SPERIMENTALE PER LA PREVENZIONE DELL ESECUTIVITA DEGLI SFRATTI PER MOROSITÀ Deliberazione della Giunta Esecutiva della Società della Salute Mugello n. 11 del 25.06.2012; Deliberazione del Comune di San Piero a Sieve della Giunta n. 56 del 28.06.2012; PREMESSA La Delibera Regionale n. 1088/2011 Contributi al sostegno della locazione. Misura straordinaria e sperimentale per la prevenzione dell esecutività degli sfratti per morosità, prevede l attivazione di una prima specifica misura, avente carattere straordinario e sperimentale, finalizzata alla prevenzione dell esecutività dei provvedimenti di sfratto per morosità nei confronti dei conduttori in temporanea difficoltà economica, determinata dalla perdita o dalla diminuzione della loro capacità reddituale in conseguenza della crisi economica. Tali contributi straordinari sono concessi in presenza di un procedimento di intimazione di sfratto per morosità per il quale non sia ancora intervenuto il provvedimento di convalida ovvero quello per cui è intervenuta la convalida ma non c'è stata ancora esecuzione; in questo secondo caso deve essere comunque intervenuto tra le parti un nuovo accordo sulle condizioni contrattuali. La Società della Salute del Mugello, pur non avendo deleghe specifiche sulla materia degli sfratti da parte dei Comuni, svolge un ruolo di coordinamento, con la finalità di elaborare criteri omogenei per l accesso ai contributi previsti dal presente avviso e di facilitare la necessaria circolazione delle informazioni a livello zonale, al fine di una conoscenza più approfondita dei bisogni sociali della popolazione del Mugello e dei relativi benefici attribuiti, nell ottica di attivare risposte integrate tra i vari Enti ART. 1 - DESTINATARI E REQUISTI DI ACCESSO I nuclei familiari destinatari dei contributi a sostegno della locazione, assegnati nei limiti del finanziamento attribuito ai Comuni della Zona Mugello con la deliberazione G.R.T. n.1088 sopra citata, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 1) possesso della cittadinanza italiana o di un paese dell' Unione europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'unione Europea, possesso dei requisiti previsti dall art. 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) (1); 2) titolarità di un contratto di locazione di edilizia privata di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato; sono esclusi: gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, i contratti di locazione ad uso transitorio, altre tipologie di locazione (quali comodato, diritto di abitazione, usufrutto, ecc.). Inoltre non deve trattarsi di rapporti derivanti da occupazioni senza titolo accertate con sentenza (ex. subaffitto non autorizzato); 3) residenza, dalla stipula del contratto, nell alloggio oggetto della procedura di rilascio; 4) documentato possesso di una delle seguenti condizioni soggettive: α) almeno uno dei componenti del nucleo familiare residente nell'alloggio è un lavoratore dipendente, autonomo, o precario colpito dagli effetti della crisi economica, con conseguente riduzione della capacità reddituale per un evento quale: - licenziamento, escluso quello per giusta causa, giustificato motivo soggettivo e per dimissioni volontarie; - accordi aziendali o sindacali con riduzione dell'orario di lavoro;

(1) Modificato dalla L. 189/2002 comma 6 art. 27: "6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attivita' di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parita' con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione". - cassa integrazione ordinaria o straordinaria; - collocazione in stato di mobilità; - mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico; - cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate alla C.C.I.A.A., aperte da almeno 12 mesi; β) malattia grave, infortunio o decesso di un componente il nucleo familiare che abbia comportato la riduzione del reddito o la necessità di far fronte a spese mediche e assistenziali di particolare rilevanza, verificatosi dal 1 gennaio 2012 alla pubblicazione del l avviso. 5) sussistenza di prospettive di recupero di una capacità patrimoniale adeguata al soddisfacimento per il futuro di impegni assunti relativi al contratto di locazione in corso o rinnovato come previsto al comma e) punto 3.2 dell allegato C della Delibera G.R.T. 1088/2011; 6) possesso di un reddito attuale ISE non superiore a Euro 35.000,00 e valore I.S.E.E non superiore a 20.000,00 desumibile da apposita dichiarazione in corso di validità (redditi 2011); 7) non essere titolari per una quota superiore al 30 (trenta) per cento, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili a destinazione abitativa siti sul territorio nazionale. Tale requisito riguarda tutti i componenti del nucleo familiare; 8) pendenza di un procedimento di intimazione di sfratto per morosità per il quale non sia ancora intervenuto il provvedimento di convalida ovvero quello per cui è intervenuta la convalida ma non c'è stata ancora esecuzione; in questo secondo caso deve essere comunque intervenuto tra le parti un nuovo accordo sulle condizioni contrattuali. Il contributo di cui alla presente misura non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo, compresi i contributi affitti di cui alla legge 431/98. L erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L eventuale assegnazione dell alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell alloggio. Il contributo di cui alla presente misura non potrà essere erogato due volte per lo stesso alloggio. ART. 2 TIPOLOGIA ED ENTITA DELL INTERVENTO Gli interventi, in linea con la normativa regionale sopra richiamata, che potranno essere attuati sono i seguenti: 1) prosecuzione del contratto in essere tra il proprietario (che rinuncia alla convalida dello sfratto) e il locatario: 2) stipula di un nuovo contratto di locazione (con il vecchio proprietario).

Contributi erogabili da un minimo di 500,00 a un massimo di 3.000,00. I beneficiari delle misure previste dal presente Avviso, in possesso dei requisiti di cui all art. 1 (prima o post della convalida dello sfratto per morosità), dovranno sottoscrivere un accordo contenente a pena di inammissibilità: - l accettazione del proprietario dell immobile alla stipula di un nuovo contratto o prosecuzione del contratto in essere; - espressa rinuncia del proprietario agli atti della procedura di convalida di sfratto o di esecuzione promossa in danno dell inquilino per i casi previsti nel presente Avviso. Il contributo erogato sarà liquidato direttamente al proprietario che avrà rinunciato formalmente alla procedura di sfratto. Tale contributo dovrà essere destinato alla copertura della morosità accumulata dall inquilino (intera o quota parte) e/o alla stipula di un nuovo contratto di locazione. In questo ultimo caso il contributo concesso dovrà comprendere la copertura del deposito cauzionale (da 1 a 3 mesi). Il Comune richiederà al proprietario apposita dichiarazione sulla destinazione del contributo. ART. 3 DOCUMENTAZIONE e DICHIARAZIONI I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente avviso sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 d.p.r. 445/2000. La domanda, compilata sull apposito modulo approvato dall Amministrazione Comunale, dovrà essere corredata, a PENA DI ESCLUSIONE, dai documenti di seguito indicati: 1) attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), rilasciata da un centro autorizzato di assistenza fiscale, in corso di validità (redditi 2011); 2) carta di soggiorno o permesso di soggiorno per i cittadini di uno Stato non aderente all Unione Europea; 3) attestato di regolarità di soggiorno per cittadini di uno Stato aderente all Unione Europea; 4) contratto di locazione registrato per l alloggio ad uso abitazione principale del nucleo richiedente; 5) atto di intimazione di sfratto o atti successivi alla procedura; 6) dichiarazione di disponibilità del proprietario dell immobile alla revoca delle procedure di sfratto e/o per la stipula di un nuovo contratto; 7) dichiarazione di disponibilità del proprietario dell immobile ad essere contattato da parte del Comune di residenza; 8) documenti attestanti la morosità incolpevole di cui al comma 4, art. 1 del presente Avviso; 9) documenti e dichiarazione sostitutiva inerenti la capacità economica del nucleo di poter garantire il prosieguo del contratto. 10) dichiarazioni riguardanti: a. l entità della morosità accumulata e la durata della medesima b. i motivi della cessazione o riduzione dell attività lavorativa o altre cause che hanno provocato il periodo di difficoltà economica c. la composizione del nucleo familiare d. l eventuale presenza di soggetti (appartenenti al nucleo familiare) con invalidità e. il possesso di immobili a destinazione non abitativa f. eventuali altre informazioni ritenute utili ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA La domanda per accedere all intervento di cui al presente Avviso deve essere compilata e sottoscritta dal richiedente e presentata all Ufficio Protocollo del Comune di residenza. Il modello valido per la compilazione è disponibile presso l U.R.P. o l Ufficio Protocollo o liberamente scaricabile dal sito internet del Comune di residenza (www.comune.san-piero-a-

sieve.fi.it) ) e della SdS Mugello (www.sdsmugello.it). Per eventuali informazioni rivolgersi presso l U.R.P. o l Ufficio Servizi alla persona del Comune di residenza. ART. 5 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA Il presente Avviso ha validità dalla sua pubblicazione e le domande potranno essere presentate a partire da lunedì 10/07/2012 e fino al lunedì 30/07/2012. La domanda di cui al punto 4 deve pervenire all Ufficio Protocollo del Comune di residenza del richiedente entro e non oltre le ore 12,00 del 30/07/2012. ART. 6 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA Ogni Comune, verifica il possesso dei requisiti di cui agli artt. 1 e 3 del presente avviso. Le domande, ritenute ammissibili al finanziamento, verranno sottoposte alla valutazione del Gruppo Tecnico di cui al successivo art. 7. ART. 7 GRUPPO TECNICO DI VALUTAZIONE ZONALE Ogni Comune trasmette al Gruppo Tecnico di valutazione zonale le domande verificate dopo la fase istruttoria. Il Gruppo Tecnico è composto dai Responsabili dei Servizi alla Persona dei Comuni afferenti alla SdS Mugello, dal Coordinatore del sociale integrato Mugello (SIM), presieduta dal Dirigente della Struttura Gestione associata dei servizi sociali della SdS Mugello. Il segretario verbalizzante è individuato nell ambito del gruppo tecnico stesso. Il Gruppo Tecnico si riunisce in seduta/e plenaria/e, valuta le domande ammesse, determina i punteggi e le conseguenti graduatorie degli aventi diritto, distinte per ogni Comune, elaborate in applicazione dei criteri previsti (allegati al presente avviso di cui alla deliberazione di approvazione del presente bando). Per ogni seduta viene redatto apposito verbale. Il Gruppo Tecnico di Valutazione si riunisce presso la Società della Salute Mugello Via Togliatti n.29 Borgo San Lorenzo. Alla convocazione del Gruppo Tecnico di Valutazione provvede la Società della Salute, dopo aver ricevuto dai Comuni copia delle richieste ricevute da ogni comune e ritenute ammissibili ai finanziamenti. Il Gruppo Tecnico di Valutazione è validamente costituito con la presenza di ogni Responsabile dei Servizi alla Persona dei Comuni aventi ricevuto richieste di contributo di cui al presente avviso o da altro suo delegato. ART.8 DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO E PROVVEDIMENTO FINALE Il Gruppo Tecnico invia il verbale con l attribuzione dei punteggi e la relativa graduatoria per Comune per la conclusione del procedimento da parte del Comune stesso. Il singolo Comune, in base alla graduatoria determinata per i propri residenti, applicando le percentuali sotto dettagliate, provvede al calcolo del contributo spettante e, nei limiti dei finanziamenti regionali attribuiti, emette il provvedimento finale che verrà poi trasmesso a Casa S.p.A. per la liquidazione del contributo concesso. punteggio percentuale riconosciuta da 3 a 6 90% da 7 a 10 95% da 11 a 15 100% La percentuale riconosciuta viene applicata sull importo dovuto al proprietario e l importo risultante dovrà comunque rientrare nei limiti previsti all art. 2, come di seguito richiamati:

contributo minimo contributo massimo euro 500,00 euro 3.000,00 ART. 9 - AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLI E SANZIONI Ogni Comune, per i propri residenti ammessi al beneficio del contributo: - procederà ad idonei controlli, anche a campione, ai sensi dell art. 71 del DPR 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo emerga che il contenuto delle autodichiarazioni non sia vero o che i documenti presentati siano falsi, al dichiarante non è concesso il contributo, è denunciato alle Autorità competenti e sottoposto a sanzioni penali (art. 76 del DPR 445/2000); - si riserva la facoltà, ai sensi dell art. 19 del D.Lgs. 196/2003, di effettuare controlli anche presso privati (proprietari) per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese; - agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite; - invierà alla Guardia di Finanza competente per territorio, i nominativi dei beneficiari del contributo previsto nel presente Avviso, per i controlli previsti dalle leggi vigenti. ART.10 INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente Avviso saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell ambito del procedimento per l erogazione dell intervento secondo quanto previsto dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. L utilizzo dei dati richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della procedura per l erogazione dell intervento ai sensi del presente Avviso pubblico e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Piero a Sieve nella persona del Dott. Adriano Santoni Responsabile del Settore I^ del Comune stesso. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. La Società della Salute del Mugello è titolare del trattamento dei dati limitatamente alle attività svolte dal Gruppo Tecnico di cui al punto 7) del presente avviso. ART. 11 NORMA FINALE Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si fa riferimento alla deliberazione della Giunta Regionale n 1088 del 5 dicembre 2011 e dalle deliberazioni della Giunta Esecutiva della SdS n. 11 del 25.06.2012 e della Giunta del Comune di San Piero a Sieve n. 56 del 28.06.2012. Il Responsabile del procedimento è il Dott. Adriano Santoni del Comune di SanPiero a Sieve. San Piero a Sieve, Luglio 2012 IL RESPONSABILE DEL SETTORE I^ Dott. Adriano Santoni