CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO

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ALLEGATO B CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO CAPO I: OGGETTO NORME GENERALI. ART. 1 OGGETTO: affidamento del servizio di ricovero dei cani randagi vaganti catturati sul territorio comunale. ART. 2 DURATA DELL AFFIDAMENTO: 10 mensilità dell anno 2012. ART. 3 AMMONTARE DELL AFFIDAMENTO E MODALITA ECONOMICHE DELL APPALTO: l importo previsto a base d asta, è pari ad. 74.380,17 oltre i.v.a. come per legge. L importo dovrà assicurare il servizio di canile per 10 mensilità dell anno 2012. Tale importo è commisurato per il sostentamento di n 130 cani presenti in canile ed entro l oscillazione di presenza variabile in +/- il 10% di tale numero posto a base di gara, ovvero, in caso di un numero di cani inferiore a n 117 o superiore a n 143 verranno poste detrazioni o aumenti in carico alla ditta appaltatrice. Le detrazioni e gli aumenti verranno calcolati su base mensile calcolando le presenze di cani in media nell arco del mese. L importo da detrarre o aumentare per ogni cane sarà calcolato in fase di aggiudicazione dividendo l importo di aggiudicazione per il numero di cani in media (130), nonché per 365 giorni dell anno. La ditta appaltatrice del servizio è tenuta, pertanto, a comunicare ogni mese il numero dei cani presenti nel canile. ART. 4 CONDIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO: Propedeutico all inizio del servizio sarà il trasferimento, a carico della ditta aggiudicataria, dei cani attualmente in custodia presso la ditta in appalto IL CUCCIOLO sita in Giugliano (Na), Località Pontericcio, Via della Ferrovia n 03 alla sede della ditta aggiudicataria per le mensilità dell anno 2012. Il servizio offerto dal canile deve comprendere: custodia, alimentazione, cure sanitarie, toelettatura, disinfestazione nonché tutto ciò di cui il cane può avere bisogno, mentre la A.S.L. Na 2 NORD ed il Servizio Veterinario competente provvederà alla cattura, all iscrizione nell anagrafe canina ed al relativo tatuaggio indolore o all installazione di un microchip, nonché agli opportuni interventi di profilassi e di sterilizzazione, al trasporto dell animale presso la struttura ospitante che annoterà, in apposito registro di carico e scarico, vidimato dall A.S.L. Na 2 NORD, gli animali catturati e affidati, con espressa indicazione della data di cattura, razza, sesso, età, mantello, luogo di cattura e data inizio custodia.

Il canile deve essere in possesso della prescritta autorizzazione sanitaria, di cui all art. 24 del regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. 08.02.54, n 320), nonché della presenza di un medico veterinario libero professionista come responsabile sanitario e deve garantire ai cani ospitati un soggiorno in ampi recinti con boxes costruiti nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative vigenti in materia, muniti di pedana in legno sollevata da terra di almeno cm. 10, assicurando, per ogni soggetto, uno spazio vitale minimo sufficiente. Il rifugio deve inoltre essere dotato di boxes di isolamento da riservare ai cani ammalati e boxes riservati ai cani morsicatori. La struttura deve, inoltre, garantire l attività che aumenti l adottabilità dei cani e l apertura al pubblico della stessa almeno tre giorni a settimana, di cui uno festivo o prefestivo, per almeno quattro ore al giorno. L orario di apertura al pubblico deve essere esposto in modo ben visibile tramite apposita cartellonistica all ingresso della struttura e deve essere comunicato all azienda sanitaria locale competente, nonché all ente comunale. Ai cani dovrà essere somministrata una quantità giornaliera di cibo, suddivisa in uno o due pasti, che deve rispettare la seguente tabella dietetica: CONTENUTO PROTEICO: 25/30% CONTENUTO LIPIDICO: max 8% QUANTITA DA SOMMINISTRARE: 30 Gr. per Kg. di peso dell animale pro die. L alimentazione degli animali verrà periodicamente controllata sia dai medici veterinari dell A.S.L. Na 2 Nord, sia da personale del Comune incaricato. I boxes devono essere sottoposti a lavaggio e disinfezione giornaliera, nonché a disinfestazione antiparassitaria con frequenza settimanale. I cani, per essere facilmente individuabili, oltre al tatuaggio, che sarà effettuato in maniera indolore dal Servizio Veterinario competente, appena dopo la cattura, dovranno essere dotati, a cura del titolare del canile, di idoneo sistema indolore di identificazione coincidente con quello di iscrizione nei registri dell Anagrafe Canina del Comune di Quarto corrispondente, altresì, al numero riportato su apposito registro di carico e scarico degli animali, da tenersi a cura del titolare del canile. La ditta aggiudicataria deve consentire in ogni momento l accesso al canile per i controlli contabili, amministrativi ed ecologico - sanitari di tutela animale da parte del Servizio Veterinario A.S.L. Na 2 e del competente Servizio Comunale; deve inoltre comunicare tempestivamente e nei modi di legge, il decesso dei cani custoditi presso la propria struttura, nonché l eventuale adozione degli stessi da parte di privati, comunicando, altresì, le generalità di questi ultimi al fine di rendere possibili gli opportuni controlli da parte del Servizio Comunale competente che provvederà agli adempimenti necessari ed alla sospensione dei pagamenti relativi alla custodia degli animali deceduti o dati in adozione. La retta giornaliera stabilita in funzione del ribasso percentuale offerto in sede di gara, è a carico del Comune di Quarto ed è comprensiva dell eventuale onere dello smaltimento delle carcasse in caso di decesso degli animali.

Il ribasso offerto dalle ditte partecipanti si intende praticato sull importo posto a base di gara di cui all art. 3 ed è espresso in percentuale, pertanto la ditta aggiudicataria potrà effettuare, entro il termine dell appalto, tanti ricoveri con le modalità di cui al medesimo art. 3. L Amministrazione si riserva di affidare ulteriori servizi, consistenti nella ripetizione dei servizi analoghi già affidati, ai sensi dell art. 57 comma 5 lett. b) D. Lgs. 163/06, in ogni caso nei limiti delle soglie di cui all art. 28 del Decreto citato. CAPO II - NORME PROCEDURALI ART. 5 CONDIZIONI DI AMMISSIONE: le ditte concorrenti devono essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia ed esibire la documentazione che verrà all uopo richiesta dall Ente; esse devono inoltre disporre di una struttura per il ricovero dei cani idonea nei termini di legge e per una capacità ricettiva di almeno n 200 cani, nonché provvista di settore contumaciale. Inoltre, le strutture devono essere situate entro 30 km. di distanza dal centro del Comune di Quarto. Sono a carico dell appaltatore tutte le spese contrattuali. ART. 6 AFFIDAMENTO: l affidamento del servizio avverrà, ai sensi del D. Lgs 163/06 al miglior offerente, alla ditta cioè che avrà praticato il maggior ribasso percentuale sull importo a base d asta. All affidamento si procederà anche in presenza di una sola offerta valida. In caso di aggiudicazione, il verbale d apertura delle offerte terrà luogo di contratto definitivo, restando l affidatario vincolato, nei confronti dell Amministrazione Comunale fin da tale momento. Eventuale ulteriore affidamento terrà conto di quanto riportato nel precedente art. 4. ART. 7 VALUTAZIONE DELL OFFERTA: sarà valutato in base al ribasso percentuale, nel quale, si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui al presente capitolato, per l esecuzione del contratto. Detti prezzi si intendono offerti dall aggiudicatario in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio, sono quindi invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità, per tutto il periodo di durata dell appalto. ART. 8 PAGAMENTI: non si darà corso ad alcun pagamento se l assuntore non avrà curato tutti gli adempimenti contrattuali stabiliti. La liquidazione relativa al servizio effettuato avverrà a presentazione fattura con cadenza trimestrale debitamente vistata dal responsabile del Servizio Comunale competente e sulla base della seguente certificazione: attestazione del Veterinario responsabile sanitario della struttura, relativa al numero degli animali custoditi e all idoneità del trattamento di custodia. La fattura che a tale scopo la ditta aggiudicataria produrrà trimestralmente, deve essere altresì corredata dall elenco dei cani presenti, a quella data, presso il canile, indicati con il numero di codice attribuito ad essi all atto dell iscrizione nei registri dell Anagrafe Canina del Comune di Quarto, istituita presso la ASL Napoli 2 Nord, della data di ricovero e di eventuale cessazione dello stesso.

La mancata osservanza di quanto prescritto dal presente articolo comporterà la sospensione del pagamento delle fatture. Le somme spettanti all assuntore per il servizio eseguito e per quello in corso di esecuzione, non potranno essere dal medesimo cedute senza l assenso dell Amministrazione Comunale. Inoltre, l elenco dei cani presenti presso la struttura, dovrà essere comunque trasmesso mensilmente alla Sezione competente di questo Ente. ART. 9 SANZIONE PER INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI: nel caso di rifiuto di esecuzione del servizio o di verificata abituale trascuratezza nell esecuzione dello stesso, l Amministrazione Comunale potrà di pieno diritto e senza formalità di sorta, dichiarare la decadenza dell appalto, salvo il diritto al risarcimento dei danni. L omessa, tempestiva comunicazione del decesso dell animale, comporta il mancato pagamento della retta, dalla data dell ultimo certificato di esistenza in vita dell animale medesimo. ART. 10 SOTTOSCRIZIONE: l affidamento verrà formalizzato con scrittura privata sottoscritta a seguito della conclusione del procedimento. ART. 11 OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE: il servizio sarà regolato dal presente Capitolato Speciale e sarà inoltre soggetto a tutte le vigenti disposizioni legislative che regolano la materia. L affidatario è tenuto all osservanza di tutte le leggi, decreti e regolamenti in vigore o che saranno emanati durante il periodo dell appalto, comprese le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori oggetto dell appalto, nonché dell art. 727 c. p., della Legge 281 del 14/8/91, della Legge Regione Campania n 36 del 2/11/93 e della legge Regionale 24/11/2001, n.16. ART. 12 RESPONSABILITA : l affidatario è responsabile di qualsiasi danno verso terzi derivante da manomissioni in dipendenza dell esecuzione del Servizio e si obbliga a rilevare l Amministrazione appaltante da qualunque protesta, azione o molestia che possa derivare a terzi, con esclusione dell Amministrazione dal giudizio e con rivalsa di tutte le spese conseguenti all instaurazione della lite. Più particolarmente, l appaltatore avrà l obbligo di rispondere direttamente verso i terzi, di tutti i danni che a costoro potessero derivare e di assumere direttamente a proprio esclusivo carico le liti che fossero formulate contro il Comune di Quarto. ART. 13 DEFINIZIONE DELLE VERTENZE: qualsiasi controversia verrà definita innanzi al Giudice Unico Foro competente di Napoli - ART. 14 SUBAPPALTO: le ditte concorrenti, ai sensi dell art.118 D. Lgs. 163/06 devono indicare nell offerta le parti del servizio che intendono eventualmente subappaltare a terzi. Tale indicazione lascia impregiudicata la responsabilità dell affidatario. ART. 15

DECADENZA: L Amministrazione Comunale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dell affidamento, qualora l affidatario non rispetti le norme e condizioni sopra riportate; inoltre l Amministrazione Comunale potrà disporre, in qualsiasi momento e senza formalità di sorta, la decadenza dell appalto, senza che l affidatario possa nulla eccepire qualora risultino, a carico di quest ultima, precedenti o provvedimenti per l applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla Legge n 646 del 13/9/82 e successive modificazioni e integrazioni. ART. 16 MODIFICHE : l Ente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto o di prorogarne la durata, ai sensi dell art. 57 comma 5 lett. b) D. Lgs. 163/06, sia quale eventuale incremento dell importo globale annuale per l anno 2012, (nei limiti delle soglie di cui all art. 28 del Decreto citato, il tutto agli stessi patti e condizioni), sia per ulteriori periodi. ART. 17 RISOLUZIONE DI DIRITTO: l Ente può chiedere la risoluzione di diritto nei seguenti casi: in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, avvalendosi della facoltà prevista dall art. 1671 del c.c., tenendo indenne l affidatario delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e dei mancati guadagni; per motivi di pubblico interesse; in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; in caso di cessione d azienda, di cessazione dell attività o in caso di concordato preventivo o fallimento; in caso di cessione o subappalto non autorizzati dall Amministrazione; in caso di morte dell affidatario, quando la sua persona costituisca motivo determinante di garanzia dell affidamento. L affidatario può chiedere la risoluzione dell affidamento nei seguenti casi: in caso di impossibilità ad eseguire il servizio per cause non imputabili all aggiudicatario, ai sensi dell art. 1672 del c.c.. L effetto risolutivo non si estende alle prestazioni già eseguite. IL CAPO SEZIONE ECOLOGIA Dr. Francesco. Angari