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COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 25.05.2009 C(2009)4152 Oggetto: Aiuti di Stato n. N 185/2009 e N 187/2009 Italia Regime per il salvataggio e la ristrutturazione delle medie imprese in difficoltà Signor Ministro, I. PROCEDIMENTO (1) Con lettera del 26 marzo 2009, protocollata lo stesso giorno, l'italia ha notificato alla Commissione europea (di seguito, "la Commissione") ai sensi dell articolo 88, paragrafo 3 del trattato, un regime di aiuti collegato al "Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle PMI in difficoltà" (di seguito, "il Fondo"). Il regime d'aiuti è stato notificato ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (in seguito: "gli Orientamenti") 1. (2) Alla notifica sono seguiti un incontro informale con le Autorità italiane in data 2 aprile 2009 e una corrispondenza mediante la quale, in data 9 aprile 2009, sono pervenuti alla Commissione tutti i necessari complementi di informazione, protocollati in data 14 aprile 2009. II. DESCRIZIONE DELLA MISURA II.1. Il regime di aiuti (3) Il regime notificato riguarda la possibilità di concedere aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione in favore di imprese di medie dimensioni che si trovino in difficoltà a 1 GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2. S.E On. Franco FRATTINI Ministro degli Affari esteri P.le della Farnesina 1 I - 00194 Roma Commissione Europea, B-1049 Bruxelles - Belgio. Telefono: +32-2 2991111.

valere da un apposito Fondo 2. La misura notificata si propone di allargare l'ambito di applicazione di un fondo già esistente, inizialmente pensato a sostegno delle sole grandi imprese previa approvazione di apposita notifica individuale. (4) La base legale per il regime in questione è la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica n. 296 del 18/12/2008, Criteri e modalità di funzionamento del Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti U.E. sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (di seguito, "Delibera CIPE"), accompagnata da una bozza del Decreto Ministeriale attuativo della Delibera CIPE stessa (di seguito, "D.M."). (5) Sia gli aiuti a titolo di salvataggio che quelli a titolo di ristrutturazione saranno concessi esclusivamente nella forma della garanzia statale sui finanziamenti bancari contratti dalle imprese. Le domande di accesso ai benefici del Fondo dovranno essere indirizzate all'agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (di seguito "INVITALIA"). INVITALIA sarà anche responsabile della valutazione dei piani di ristrutturazione e di liquidazione. Previo parere di un Comitato di valutazione tecnica, spetterà infine al Ministero dello Sviluppo Economico comunicare gli esiti di tali valutazioni alle imprese interessate. (6) Il punto 9 della Delibera CIPE fa un riferimento generale agli Orientamenti, indicando che, per quanto non espressamente disciplinato dalla Delibera CIPE stessa, valgono le disposizioni degli Orientamenti. (7) Le Autorità italiane si sono inoltre impegnate ad adeguare il regime notificato, all'occorrenza, atteso che la sua durata è prevista fino al 31 dicembre 2013, mentre gli Orientamenti giungeranno a termine in data 9 ottobre 2009. II.2. Ammissibilità (8) Per quanto riguarda i potenziali beneficiari, il regime stabilisce che possono accedere agli interventi del Fondo le imprese organizzate in forma di società di capitali che, alla data di presentazione della domanda, rispettino congiuntamente le seguenti condizioni: (a) si trovino in difficoltà ai sensi della sezione 2.1 degli Orientamenti, purché non si trovino già in stato di insolvenza; (b) abbiano un numero di dipendenti non inferiore a 50 3 e rientrino nella definizione di media impresa conformemente alla definizione della normativa comunitaria vigente 4 ; (c) non operino nei settori del carbone, acciaio, pesca, acquacoltura e agricoltura. 2 3 4 Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti U.E. sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà. Calcolati secondo i criteri di cui al D.M. del 18/04/05. Si veda la raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, GU L 124 del 20.05.2003, pag. 36. 2

(9) Ai sensi del punto 11 degli Orientamenti, saranno considerate ammissibili solo le imprese incapaci di riprendersi con mezzi propri o con finanziamenti ottenuti dai proprietari, dagli azionisti o da altre fonti del mercato. Gli aiuti alle imprese che possano essere considerate in difficoltà per ragioni che esulano da quelle previste al punto 10 degli Orientamenti saranno oggetto di notifica individuale alla Commissione. (10) Ai sensi dei punti 12 e 13 degli Orientamenti, non saranno ammesse agli aiuti le imprese che abbiano avviato l'attività da meno di tre anni alla data di presentazione della domanda di aiuto, né quelle facenti parte di un gruppo o da esso rilevate, salvo qualora si possa dimostrare che le difficoltà sono proprie dell'impresa interessata, che non risultano da operazioni arbitrarie sui bilanci del gruppo e sono troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso. II.3. Specifiche condizioni per la concessione degli aiuti per il salvataggio (11) Scopo degli aiuti per il salvataggio è permettere all'impresa di predisporre un piano di ristrutturazione oppure un piano di liquidazione. L'impresa richiedente l'ammissione agli aiuti per il salvataggio deve trovarsi in grave difficoltà conformemente agli Orientamenti, purché non sia stata presentata istanza giudiziale per l'accertamento dello stato di insolvenza. (12) Ai sensi del regime proposto, gli aiuti per il salvataggio saranno concessi esclusivamente nella forma della garanzia statale della durata massima di sei mesi sui finanziamenti bancari contratti dall'impresa. L'importo dell'aiuto sarà calcolato applicando la formula di cui all'allegato degli Orientamenti, fino ad un valore massimo di 5 milioni di euro per ciascun beneficiario. Il tasso di interesse applicato sarà almeno equivalente ai tassi praticati sui prestiti concessi ad imprese sane, quale definito nella Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione 5, IBOR a un anno maggiorato di almeno 100 punti base. (13) I soggetti beneficiari dell'aiuto per il salvataggio dovranno presentare entro quattro mesi dall'erogazione del prestito un piano di ristrutturazione ovvero un piano di liquidazione. In mancanza di tale adempimento, entro lo stesso termine, l'impresa dovrà confermare l impegno contrattuale di restituire il prestito garantito alla scadenza. (14) Gli aiuti dovranno essere motivati da gravi difficoltà sociali e non dovranno avere indebiti effetti di ricaduta negativa in altri Stati membri. II.4. Specifiche condizioni per la concessione degli aiuti per la ristrutturazione (15) Gli aiuti per la ristrutturazione saranno subordinati alla realizzazione di un piano di ristrutturazione di durata limitata, credibile, coerente e volto a ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa. L'impresa richiedente l'ammissione agli aiuti per la ristrutturazione non deve trovarsi in stato d'insolvenza. (16) Gli aiuti a titolo di ristrutturazione saranno concessi esclusivamente nella forma di garanzia statale sui finanziamenti bancari contratti dalle imprese. Essi dovranno essere 5 G.U. C 14 del 19.1.2008, p. 6. 3

limitati al minimo ed essere affiancati da un contributo reale dell'impresa richiedente, privo di elementi di aiuto, da considerarsi normalmente adeguato se equivale al 40% del costo totale della ristrutturazione nel caso delle medie imprese. (17) L'importo massimo degli aiuti concessi a titolo di ristrutturazione sarà pari a 10 milioni di euro, ovvero una somma ridotta per tener conto degli aiuti eventualmente già concessi a titolo di salvataggio, di modo da non superare comunque, congiuntamente, un importo totale complessivo di 10 milioni di euro. (18) Per quanto riguarda i costi ammissibili, il piano di ristrutturazione non potrà limitarsi soltanto ad un aiuto finanziario volto a colmare le perdite pregresse, senza intervenire sulle cause di tali perdite. Esso dovrà invece essere corredato da un'analisi del mercato di riferimento dell'impresa in difficoltà e riguardare interventi quali la riorganizzazione e la razionalizzazione delle attività aziendali su una base di maggiore efficacia, la ristrutturazione delle attività che possono essere riportate a livelli competitivi e la diversificazione verso nuove attività redditizie. Il miglioramento della redditività dovrà essere soprattutto il risultato delle misure di risanamento interne e potrà basarsi su fattori esterni, sui quali l'impresa non può esercitare un'influenza di rilievo, solo ove si tratti di previsioni di mercato generalmente accettate. Il piano di ristrutturazione dovrà prevedere l'abbandono delle attività che, anche dopo la ristrutturazione, resterebbero strutturalmente deficitarie. (19) Alle imprese beneficiarie dell'aiuto sarà richiesta l'adozione di opportune misure compensative, atte a minimizzare gli effetti discorsivi sulle condizioni degli scambi, quali la cessione di elementi dell'attivo, la riduzione della capacità o della presenza sul mercato, la riduzione delle barriere all'entrata sui mercati interessati, in proporzione all'effetto distorsivo dell'aiuto e soprattutto alle dimensioni e al peso relativo dell'impresa sui mercati in cui opera. (20) L'Italia si è impegnata ad applicare i punti 52 e 53 degli Orientamenti in caso di cambiamenti nei piani di ristrutturazione già approvati. II.5. Condizioni comuni per l'autorizzazione degli aiuti per il salvataggio e/o la ristrutturazione (21) L'importo massimo degli aiuti complessivamente concessi per l'operazione congiunta di salvataggio e ristrutturazione di una stessa impresa non potrà superare i 10 milioni di euro, anche in caso di cumulo con aiuti ottenuti da altre fonti o da altri regimi. (22) Nel rispetto del principio dell'"aiuto una tantum", un'impresa potrà beneficiare di aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione una volta sola nell'arco di dieci anni. (23) Le Autorità italiane hanno confermato che, ove le imprese richiedenti ammissione al regime in oggetto, in via di eccezione rispetto al principio dell'aiuto una tantum, rientrino in una delle situazioni previste al punto 73, lettere dalla (a) alla (c), si impegnano a notificare preventivamente alla Commissione le relativa misura di aiuto individuale. 4

(24) Le Autorità italiane hanno confermato altresì che, ove le imprese richiedenti ammissione al regime in oggetto rientrino nella situazione prevista al punto 85 degli Orientamenti, ovvero nei casi in cui un'impresa richiedente ammissione al regime in oggetti rilevi gli elementi dell'attivo di un'altra impresa che abbia già ricevuto un aiuto alla ristrutturazione o al salvataggio, si impegnano a notificare preventivamente alla Commissione la relativa misura di aiuto individuale. II.6. Controllo e relazione annuale (25) L'Italia si è impegnata a presentare alla Commissione le relazioni annuali che, conformemente al punto 86 degli Orientamenti, includeranno un elenco delle imprese beneficiarie, per ciascuna delle quali saranno specificate le seguenti informazioni: la denominazione; il codice settoriale, corrispondente al codice di classificazione settoriale a tre cifre della NACE; il numero di occupati; il fatturato annuo e i valori dello stato patrimoniale; l importo dell aiuto concesso; se del caso, i dati relativi a eventuali aiuti per il salvataggio o assimilati ricevuti in passato dell impresa; se l impresa beneficiaria sia stata liquidata o sottoposta ad una procedura concorsuale per insolvenza prima della fine del periodo di ristrutturazione. II.7. Dotazione finanziaria (26) La dotazione finanziaria prevista per il 2009 ammonta a 35 milioni di euro, mentre l'ammontare totale del Fondo per l'intera durata del regime è stimato in 500 milioni di euro. Tale somma ricomprende sia gli aiuti concessi a medie imprese nel quadro del regime, che saranno limitati ad un massimo di 10 milioni di euro per beneficiario, sia quelli concessi ad imprese di grandi dimensioni per i quali è prevista notifica individuale. II.8. Durata del regime proposto (27) Il regime sarà in vigore fino al 31 dicembre 2013. III. VALUTAZIONE III.1. Esistenza di un aiuto di Stato (28) La concessione di garanzie su prestiti ad imprese in difficoltà costituisce un vantaggio che esse non avrebbero potuto normalmente ottenere sul mercato. Il vantaggio è di natura selettiva poiché è concesso solo ad imprese di medie dimensioni con più di 50 dipendenti e solamente qualora si trovino in difficoltà. Il vantaggio è finanziato con risorse statali, accumulate in apposito Fondo. Poiché il regime, con l'eccezione dei settori del carbone, acciaio, pesca, acquacoltura e agricoltura, è aperto a tutti i settori economici, non può essere escluso che incida sulla concorrenza e sugli scambi commerciali. (29) La Commissione conclude dunque che il regime notificato si qualifica come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, degli Orientamenti. Tale conclusione non è contestata dalle autorità italiane. 5

III.2. Compatibilità dell'aiuto col mercato comune (30) Avendo stabilito che la misura in esame costituisce un aiuto di Stato, la Commissione deve valutare se essa possa essere considerata compatibile con il mercato comune. Poiché il regime riguarda aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione ad imprese in difficoltà, lo stesso deve essere valutato alla luce degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, facendo riferimento, in particolare, alle norme stabilite nella sezione 4 degli Orientamenti vertenti sui regimi di aiuti per le piccole e medie imprese. Principi generali (31) Il regime proposto rispetta i principi generali di cui al punto 78 degli Orientamenti. La natura di media impresa sarà determinata in base alla definizione comunitaria delle PMI Qualsiasi aiuto concesso nel quadro del regime che non soddisfi tutte le condizioni dovrà essere notificato preventivamente alla Commissione ed è subordinato alla sua approvazione. Il regime è pertanto conforme agli Orientamenti per quanto riguarda i principi generali. Ammissibilità (32) Il regime notificato, mediante riferimento alla sezione 2.1 degli Orientamenti, prevede che: siano ammissibili solo imprese in difficoltà ai sensi dei medesimi Orientamenti; non siano ammissibili aiuti ad imprese nei primi 3 anni dall'avvio delle attività; non possa beneficiare di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione un'impresa facente parte di un gruppo più grande, o da questo rilevata, salvo qualora nel contesto di una notifica individuale alla Commissione si possa dimostrare che le difficoltà sono difficoltà intrinseche all'impresa in questione, che non risultano dalla ripartizione arbitraria dei costi all'interno del gruppo e che sono troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso. (33) Inoltre, conformemente al punto 79 degli Orientamenti, il regime è limitato alle imprese che soddisfano almeno uno dei tre criteri di cui al punto 10 degli Orientamenti per la valutazione dell'ammissibilità dei beneficiari. Gli eventuali aiuti ad imprese considerate in difficoltà conformemente ai criteri di cui al punto 11 degli Orientamenti saranno notificati alla Commissione individualmente. Il regime è pertanto conforme agli Orientamenti per quanto riguarda i presupposti di ammissibilità. Condizioni specifiche per la concessione degli aiuti per il salvataggio (34) Per quanto riguarda le condizioni per l'autorizzazione degli aiuti per il salvataggio, la Commissione constata che gli elementi essenziali del punto 25, lettere a), b), d) e (e) sono ripresi nel testo della Delibera CIPE e del D.M. Gli aiuti saranno infatti concessi sotto forma di garanzie statali. Il tasso di interesse applicato sarà almeno equivalente ai tassi praticati sui prestiti concessi ad imprese sane, quale definito nella Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, IBOR a un anno maggiorato di almeno 100 punti base. Le garanzie dovranno cessare entro un termine non superiore a 6 mesi. Gli aiuti per il salvataggio dovranno essere motivati da gravi difficoltà sociali e non dovranno avere 6

indebiti effetti di ricaduta negativa in altri Stati membri. L'importo dell'aiuto sarà calcolato applicando la formula di cui all'allegato degli Orientamenti, in modo che si possa presumere che corrisponda alla somma necessaria per mantenere l'impresa in attività per il periodo in cui è stato autorizzato. Infine, l'aiuto dovrà rispettare il principio dell'aiuto una tantum. Le specifiche disposizioni sull'applicazione del principio dell'aiuto una tantum varranno in virtù del riferimento generale agli Orientamenti di cui all'articolo 9 della delibera CIPE (vedasi punto 6). Le condizioni di cui al punto 80 degli Orientamenti sono quindi soddisfatte. (35) Per quanto concerne poi la condizione fissata al punto 25, lettera, nel regime si prevede che i soggetti beneficiari dell'aiuto per il salvataggio debbano presentare entro quattro mesi dall'erogazione del prestito un piano di ristrutturazione ovvero un piano di liquidazione. In mancanza di tale adempimento, entro lo stesso termine, l'impresa dovrà confermare l impegno contrattuale di restituire il prestito garantito alla scadenza. In virtù della clausola di salvaguardia contenuta all'art. 9 della Delibera CIPE, si applica la disposizione di cui al punto 81 degli Orientamenti, per cui ogni aiuto al salvataggio concesso per un periodo superiore a sei mesi o non rimborsato dopo detto periodo dovrà essere notificato individualmente alla Commissione. (36) La Commissione considera dunque che il regime rispetti le condizioni di autorizzazione dei regimi di aiuti per il salvataggio, quali definite alla sezione 4.3 degli Orientamenti. Condizioni specifiche per la concessione degli aiuti per la ristrutturazione (37) Per quanto riguarda le condizioni per l'autorizzazione degli aiuti alla ristrutturazione, la Commissione ritiene che il regime rispetti le disposizioni di cui al punto 82 degli Orientamenti. La concessione degli aiuti sarà subordinata all'attuazione completa, da parte del beneficiario, del piano di ristrutturazione. Le specifiche disposizioni relative alle condizioni che tale piano di ristrutturazione deve soddisfare sono richiamate nella Delibera CIPE e nel D.M. per quanto concerne: la dimostrazione del credibile ripristino della redditività di lungo periodo, di cui punti 34-37 degli Orientamenti; l'adozione di misure compensative atte a minimizzare gli effetti discorsivi degli aiuti sulle condizioni degli scambi, ai sensi dei punti 38-42 degli Orientamenti, la limitazione al minimo degli aiuti, obbligatoriamente accompagnati da un contributo significativo del beneficiario, ritenuto appropriato per le medie imprese se nella misura del 40%, di modo da non consentire all'impresa di aumentare la sua capacità, in linea con i punti 43-45 degli Orientamenti. (38) Inoltre, l'italia ha confermato che ad eventuali modifiche dei piani di ristrutturazione si applicheranno le disposizioni di cui ai punti 52-54 degli Orientamenti. (39) La Commissione considera dunque che il regime rispetti le condizioni di autorizzazione dei regimi di aiuti per la ristrutturazione, quali definite alla sezione 4.4 degli Orientamenti. 7

Condizioni comuni di autorizzazione degli aiuti per il salvataggio e/o la ristrutturazione (40) Conformemente al punto 83 degli Orientamenti, il regime proposto stabilisce un importo massimo di aiuti a una stessa impresa di 10 milioni di euro: si tratta dell'importo combinato di aiuti per il salvataggio, a sua volta calcolato applicando la formula di cui all'allegato degli Orientamenti fino ad un limite di 5 milioni di euro, e aiuti per la ristrutturazione, anche in caso di cumulo con aiuti ottenuti da altre fonti o da altri regimi. (41) Come stabilito al punto 84 degli Orientamenti, nella delibera CIPE è enunciato esplicitamente il principio dell'aiuto una tantum. Inoltre, le autorità italiane si sono impegnate a rispettare le disposizioni di cui alla sezione 3.3 degli Orientamenti. Ricorrono pertanto i presupposti di cui al punto 84. (42) Inoltre, ai sensi del punto 85 degli Orientamenti, l'italia si è impegnata a notificare individualmente le misure alla Commissione nei casi in cui un'impresa rilevi gli elementi dell'attivo di un'altra impresa che abbia già ricevuto un aiuto per il salvataggio o per la ristrutturazione. (43) La Commissione considera dunque che il regime rispetti le condizioni comuni di autorizzazione dei regimi di aiuti per il salvataggio e/o la ristrutturazione, quali definite alla sezione 4.5 degli Orientamenti. Relazioni annuali (44) Infine, l'italia si è impegnata a presentare relazioni annuali alla Commissione conformemente al punto 86 degli Orientamenti (vedasi punto 25). Pertanto, la Commission considera che il regime sia in linea con le disposizioni di cui alla sezione 4.6 degli Orientamenti. III.3 Conclusioni (45) Alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione ritiene che il regime proposto soddisfi tutte le condizioni stabilite dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. IV. DECISIONE Sulla base della valutazione di cui sopra la Commissione ha deciso di considerare l'aiuto compatibile con il mercato comune, conformemente all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE. La Commissione ricorda alle autorità italiane l obbligo di trasmettere relazioni annuali relative all attuazione del regime, che consentano alla Commissione di verificare che tutte le condizioni fissate siano state rispettate. 8

La Commissione ricorda inoltre alle autorità italiane che, conformemente all articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, tutti i piani di rifinanziamento o di modifica del regime di aiuti devono essere notificati alla Commissione. Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l esistenza del consenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede, sul sito Internet http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm. La domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale della Concorrenza Protocollo Aiuti di Stato B-1049 BRUXELLES Fax: + 32-2-296.12.42 Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione. Per la Commissione Neelie KROES Membro della Commissione 9