5) Devono essere rispettate le norme che disciplinano l imballaggio e l etichettatura dei rifiuti pericolosi. B) Comunicazione annuali (MUD) (art. 189

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Spettabile A TUTTI I CLIENTI E FORNITORI LORO SEDI Alla c.a. responsabile rifiuti Cornaredo, 02 maggio 2006 CIRCOLARE OGGETTO: DECRETO LEGISLATIVO N. 152 del 03 aprile 2006 A seguito della pubblicazione del decreto di cui all oggetto sulla G.U. Supplemento Ordinario n. 88 del 14 aprile 2006, con la presente portiamo a Vs. conoscenza le principali variazioni che sono intervenute nella gestione dei rifiuti. A) Deposito temporaneo dei rifiuti prodotti (art. 183 comma 1, lettera m) Si considera deposito temporaneo, quindi non soggetto ad autorizzazioni specifiche, il raggruppamento effettuato nel luogo di produzione dei rifiuti stessi rispettando le seguenti condizioni: 1) i rifiuti depositati non devono contenere policlordibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli (PCB, PCT) in quantità superiori a 2,5 parti per milione, né policlorobifenile e policlorotrifenile in quantià superiori a 25 parti per milione (ppm); 2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative: 2.1) con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalla quantità in deposito; oppure 2.2) quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri cubi. In ogni caso allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l anno il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno. 3) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative: 3.1) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalla quantità in deposito; oppure 3.2) quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga i 20 metri cubi. In ogni caso allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri cubi l anno il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno. 4) Il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenuti;

5) Devono essere rispettate le norme che disciplinano l imballaggio e l etichettatura dei rifiuti pericolosi. B) Comunicazione annuali (MUD) (art. 189 comma 3) Sono intervenute delle modifiche sui soggetti obbligati alla presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) I nuovi parametri prevedono: I soggetti che non sono obbligati alla tenuta del Registro di Carico e Scarico dei Rifiuti, NON sono obbligati alla presentazione del MUD. Non devono più presentare il Mud le imprese e gli enti che producono rifiuti NON pericolosi. Sono quindi esonerati dalla denuncia i produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da: Lavorazioni industriali; Lavorazioni artigianali. Sono inoltre esenti i produttori di: Fanghi derivanti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque; Fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue o dall'abbattimento di fumi. Scompare anche l'obbligo del Mud per gli: Imballaggi: l'adempimento non sarà più a carico delle imprese ma del CONAI e delle imprese che implementano un proprio sistema di raccolta o di valorizzazione dei rifiuti di imballaggio o di riutilizzo. La legge conferma che non devono presentare il MUD, anche in presenza di rifiuti pericolosi: Gli Imprenditori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a 8.000 euro; I Soggetti che conferiscono i propri rifiuti al servizio pubblico di raccolta: (in questo caso la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita);

Gli Studi medici e dentistici in genere, solo se condotti da singoli professionisti, non associati in una qualsiasi forma d'impresa. Restano quindi soggetti al MUD le aziende e gli enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti che svolgono a titolo professionale attività inerenti la racconta e la gestione dei rifiuti C) Registri di carico e scarico (art. 190) Sono stati rivisti gli obblighi e le tempistiche di tenuta del registro di carico e scarico. Le novità principali sono: 1) Sono obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico: a. I produttori di rifiuti pericolosi; b. I soggetti che svolgono professionalmente attività di raccolta e trasporto e gestione rifiuti compresi gli intermediari e i commercianti di rifiuti senza detenzione; c. I produttori di rifiuti non pericolosi provenienti da: i. Lavorazioni industriali eccetto i soggetti che utilizzano i coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo; ii. Lavorazioni artigianali iii. I rifiuti derivanti dall attività di recupero e smaltimento rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi. Restano quindi esclusi dall obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico i produttori di rifiuti non pericolosi provenienti da: a. attività agricole e agroindustriali; b. attività di demolizione, costruzioni c. attività commerciali; d. attività di servizio; e. attività sanitarie; 2) Le nuove tempistiche di annotazione delle operazioni di carico e scarico sono: a. Per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo; b. Per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto ; c. Per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;

d. Per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due gioni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti. 3) Restano fermi gli obblighi di conservazione dei formulari e dei registri per 5 anni dalla data dell ultima registrazione fatta eccezione solo per quelli delle discariche che devono essere conservati per un tempo indeterminato; 4) I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate nella normativa sui registri IVA (legge 383/2001), pertanto, la vidimazione non è più necessaria.. Questo significa che la numerazione viene apposta dall'impresa. E stata introdotta la possibilità di gestire i registri con carta in formato A4, regolarmente numerata.. 5) In attesa dell emanazione di un decreto che armonizzi a livello nazionale la forma e il contenuto del registro di carico e scarico, restano in vigori le disposizioni precedenti (Decreto Ministeriale n. 148 del 01/04/1998 e circolare del Ministero dell Ambiente del 4 agosto 1998) 6) Nella compilazione del registro di carico e scarico non esiste più l obbligo di inserire oltre la quantità in kg o litri anche metri cubi. Infatti la nuova normativa prevede che le annotazioni della quantità potrà essere effettuata in kg o litri o metri cubi. D) Formulari per il trasporto rifiuti (art. 193) In attesa dell adozione di un nuovo Decreto Ministeriale restano in essere le precedenti norme. Sono state introdotte le seguenti novità: a) La vidimazione oltre all ufficio del Registro e alle camere di commercio potrà avvenire presso gli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti. La vidimazione dei formulari resta gratuita b) Il formulario di identificazione dei rifiuti sostituisce a tutti gli effetti l allegato F previsto dalla normativa degli oli esausti. E) OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI (ART. 212) La nuova normativa prevede che le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei PROPRI rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare (nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non ecceda trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno) devono iscriversi all Albo Nazionale Gestori Ambientali, senza che sia necessario la presentazione di fideiussioni e senza obbligo di nomina del responsabile tecnico. Tali imprese sono tenute alla corresponsione di un diritto annuale di iscrizione di 50,00 euro rideterminabile. F) SANZIONI (artt. 254-263)

Si elencano le nuove e/o variate violazioni previste dalla nuova normativa: VIOLAZIONE SANZIONE Abbandono o deposito rifiuti ovvero immissione Sanzione amministrativa pecuniaria da 105 a 625 euro nella acque superficiali o sotterranee Abbandono di rifiuti non pericolosi e non Sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 105 euro ingombranti sul suolo Inosservanza obbligo di bonifica o di ripristino Arresto fino a 1 anno della situazione iniziale Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, Rifiuti non pericolosi Arresto da 3 mesi a 1 anno o commercio, ed intermediazione di rifiuti senza ammenda da 2.600 a 26.000 euro autorizzazione, comunicazione e iscrizione Rifiuti pericolosi: Arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda all Albo gestori. da 2.600 a 26.000 euro Miscelazione di rifiuti pericolosi e pericolosi con Arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da 2.600 a 26.000 non pericolosi euro Comunicazione del MUD incompleta o inesatta Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 26.000 euro Ritardo nella comunicazione del MUD entro 60 Sanzione amministrativa pecuniaria da 26 a 260 euro giorni dalla scadenza. Omessa o incompleta tenuta dei registri di carico/scarico Indicazione incompleta o insensata nel MUD, nei registri di carico e scarico e nei formulari, ma che consenta la ricostruzione delle informazioni dovute Effettuazione di trasporto di rifiuti senza il prescritto formulario ovvero indicazione nello stesso di dati inesatti o incompleti -Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 15.100 (da 15.600 a 93.000 euro per rifiuti pericolosi, nonché per questi ultimi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese ad un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell infrazione e dell amministratore) -Sanzione amministrativa pecuniaria da 1040 a 6.200 euro (da 2.060 a 12.400 euro) per le imprese con meno di 15 dipendenti; Sanzione amministrativa pecuniaria da 260 a 1.540 euro Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 a 9.300 euro. Se si tratta di rifiuti pericolosi si applica la pena di cui all art. 483 del codice penale. (Art. 483 Falsita' ideologica commessa dal privato in atto pubblico Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto e' destinato a provare la verita', e' punito con la reclusione fino a due anni.

In caso aveste necessità di maggiori informazioni o chiarimenti Vi preghiamo contattarci al seguente numero di telefono 335/6453249 Gaburri Dott. Mauro oppure via e-mail mauro.gaburri@centrorecupero.it Al nostro sito www.centrorecupero.it nella sezione novità ambientali saranno a Vs. disposizione altre circolari esplicative e i decreti di attuazione sulla normativa fin qui riportata. RingraziandoVi per l attenzione concessaci Vi porgiamo distinti saluti. CENTRO DEL RECUPERO S.R.L. L amministratore Delegato (Gaburri Dott..Mauro)