Relazione illustrativa



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Relazione illustrativa L'articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (da qui in avanti, legge), ha introdotto un'imposta sulle transazioni finanziarie che si applica ai trasferimenti di proprietà di azioni ed altn strumenti finanziari partecipativi (comma 491), alle operazioni su strumenti finanziari derivati ed altri valori mobiliari (comma 492), nonché alle operazioni ad alta frequenza come definite nel comma 495 della legge stessa. In particolare, il comma 500 dell'articolo 1 della predetta legge prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze siano stabilite le modalità di applicazione dell'imposta. in attuazione di tale disposizione è quindi emanato il presente decreto, con il quale si stabilisce quanto segue. Nell'articolo 1 vengono precisate alcune definizioni rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta. In particolare, al comma 2 viene più puntualmente delineata la definizione di azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi di tali strumenti (lettere C), d) ed e)), il cui trasferimento è soggetto ad imposta ai sensi del comma 491 della legge. Per quanto concerne la individuazione dei titoli rappresentativi, si intendono tali i titoli rappresentativi di azioni o altn strumenti finanziari partecipativi emessi da società italiane (i.e..4merican Depositary Receipts e Global Depositary Receipts). Al fine di risolvere dubbi interpretativi, si precisa che né le quote di fondi comuni di investimento, né le azioni di Sicav rientrano nella definizione di "titoli rappresentativi" rilevante ai fini dell'imposta. Inoltre, alla lettera f) del medesimo comma si individuano i mercati regolamentati ed i sistemi multilaterali di negoziazione rilevanti ai fini delle riduzioni di imposta previste dai commi 491 e 492 della legge. A tal fine, conformemente a quanto previsto nel comma 493, si precisa che per mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione si intendono quelli riconosciuti ai sensi della direttiva 2004/39/CE, purché istituiti in Stati che garantiscano un adeguato scambio di informazioni. In particolare, per la puntuale individuazione dei predetti mercati e sistemi viene fatto rinvio all'elenco redatto e pubblicato sul sito http://n~ifiddatabase.esma.euro~a.eu/ dall'autorità Europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), sulla base dei dati forniti dalle autorità degli Stati membri, ai fini del paragrafo 2 dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 128712006 della Commissione, del 10 agosto 2006. Al fine di non inconere in potenziali violazioni dell'articolo 63 del TFUE, relativo alla libertà di circolazione dei capitali tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e Paesi terzi, viene inoltre precisato che rientrano nella definizione di mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione, rilevante ai fini dell'appiicazione dei commi 491 e 492, anche quelli regolarmente funzionanti ed autorizzati da un'autorità pubblica nazionale e sottoposti a vigilanza pubblica, ivi inclusi, in ogni caso, i mercati regolamentati riconosciuti dalla Consob ai sensi dell'articolo 67, comma 2 del TUF, sempre a condizione che si tratti di mercati o sistemi

istituiti in Stati inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del TUIR. Imposta di cui al comma 491 Nell'articolo 2 del decreto viene chiarito l'ambito oggettivo e territoriale di applicazione dell'imposta. In particolare, si precisa che non rientra nell'ambito di applicazione dell'imposta il trasferimento di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (così come definiti dali'articolo 1, comma 1, lettera m) del TUF), ivi comprese le azioni di SICAV e le quote di ETF. Nell'ambito del medesimo articolo si chiarisce inoltre che, ai fini della delimitazione dell'ambito territoriale di applicazione dell'imposta, ciò che rileva è la sede legale della società emittente. A tal fine, in caso di trasferimento della sede dall'estero in Italia, o viceversa, rileva la data in cui assume efficacia il trasferimento stesso. Nell'articolo 3 si precisa che il momento in cui si intende trasferita la proprietà delle azioni e degli strumenti finanziari di cui al comma 491 ammessi ad un sistema di gestione accentrata, anche riconosciuto da Autorità di vigilanza estere, coincide, in via generale, con la data di regolamento, che si identifica con la data di registrazione dei trasferimenti. In alternativa, il responsabile del versamento, previo assenso del contribuente da manifestarsi anche nella forma del silenzio-assenso, può assumere per data dell'operazione la data di liquidazione contrattualmente prevista. Nell'ambito del medesimo articolo viene inoltre chiarito che gli acquisti effettuati da intermediari che agiscano in nome proprio, ma per conto di altro soggetto, sono considerati, ai fini dell'imposta, come awenuti in favore del soggetto per conto del quale è stato effettuato l'acquisto. Tale principio deve considerarsi a fortiori operante nel caso in cui l'intermediario agisca sulla base di un mandato con rappresentanza. Nei casi di emissione di quote di ETF a fronte di conferimento contestuale di azioni o altri strumenti finanziari partecipativi o titoli rappresentativi, l'imposta non è dovuta dall'etf bensì unicamente dal soggetto che acquista le azioni, o gli altri strumenti partecipativi, o i titoli rappresentativi al fine di conferirli nellletf. Nei casi di conferimento in denaro, l'imposta è dovuta dall'etf all' acquisto delle azioni, degli strumenti finanziari partecipativi o dei titoli rappresentativi da parte dell'etf. Nell'articolo 4 vengono stabiliti i criteri per la determinazione del valore della transazione al quale si applica l'imposta. In particolare, viene precisato che ai fini della determinazione di tale valore si deve tener conto del saldo netto delle transazioni giornaliere e si individuano le relative modalità di calcolo. In proposito, si chiarisce che il soggetto tenuto al versamento deve prima calcolare separatamente il numero di acquisti al netto delle vendite effettuate su mercati regolamenti o sistemi

multilaterali di negoziazione ed il numero degli acquisti al netto delle vendite effettuati over the counter e, successivamente, sommare algebricamente i relativi risultati. Una volta effettuata tale operazione (e soltanto nel caso di risultato positivo) la base imponibile del prelievo viene quindi definita come il prodotto del numero dei titoli costituenti il saldo netto finale per il prezzo medio ponderato degli acquisti. Ai fini del calcolo del saldo netto, si precisa che gli acquisti e le vendite dei Depositary Receipts non possono essere sommati con gli acquisti e le vendite dei titoli da questi rappresentati. Non si tiene, altresì, conto degli acquisiti e delle vendite considerate escluse o esenti dal presente provvedimento. Ad esempio: un soggetto X acquista in una stessa giornata: 10 titoli A (su mercato regolamentato) ad 50; 20 titoli A ad 49 (acquisto esente); 15 titoli A ad 51 (acquisto over the counter). Il medesimo soggetto vende, nella sressa giornata: 15 titoli (su mercato regolamentato); 5 titoli ("over the counter"). Il saldo netto degli acquisti rilevanti su mercati regolamentati è di -5; il saldo netto degli acquisti rilevanti "over the counter" è di 10. Il saldo netto tra i due è pari a 5. il prezzo medio ponderato di acquisto dei titoli è di: (10x50 + 15x51)/25 = 50,6. La base imponibile dell'imposta è quindi pari ad euro: 5 x 50,6 = 253. Nell'articolo 5 viene individuato il soggetto passivo dell'imposta. Nell'articolo 6 - per maggiore chiarezza - viene indicata l'aliquota di imposta applicabile alle varie fattispecie imponibili. Conformemente al disposto normativa, nell'ambito del comma 1, viene chiarito che l'aliquota di imposta è ridotta alla metà per gli acquisti che avvengano su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione Si precisa che qualora gli acquisti non avvengano su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, ma, su richiesta dell'intermediario, le transazioni siano registrate dal gestore del mercato o del sistema multilaterale (cd. "on exchange transactions"), avvalendosi della facoltà prevista dalla direttiva 2004/39/CE, a tali acquisti si applica l'aliquota ridotta alla metà prevista per le operazioni effettuate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. Al comma 3 del medesimo articolo viene precisato che qualora la base imponibile sia determinata come saldo netto tra acquisti e vendite effettuate su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, e altri acquisti e vendite, l'aliquota da applicare a tale base imponibile è pari alla media delle aliquote ponderate per il numero dei titoli acquistati sui diversi mercati. Riprendendo l'esempio precedente, l'aliquota media sarà pari a: (15 x 0,2% + 10 x 0,1%)/25=0.16%. L'imposta dovuta è quindi pari a 253 x 0,16% = 0,40 euro. Infine, nel comma 5 dell'articolo 6, viene chiarito che all'acquisto di azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi che avvenga a seguito del regolamento di strumenti finanziari derivati o altri valori mobiliari di cui al comma 492 della legge, deve sempre essere applicata l'aliquota dello 0,2 per cento.

Imposta di cui al comma 492 Nell'articolo 7 si precisa la definizione di strumenti derivati ed altri valori mobiliari di cui al comma 492, anche attraverso l'indicazione del criterio di prevalenza rilevante ai fini della predetta disposizione. Nell'articolo 8 viene chiarito che costituiscono fattispecie imponibili ai fini dell'imposta di cui al comma 492 le operazioni di sottoscrizione, negoziazione o inodifica dei contratti relativi agli strumenti di cui all'articolo 7, lettera a) del decreto stesso, nonché il trasferimento della titolarità dei valori mobiliari di cui all'articolo 7, lettera b) (derivati cartolarizzati). Al riguardo, pur in assenza di una specifica previsione, si precisa che in caso di modifica di una delle parti, l'imposta è dovuta dalla parte che subentra nel contratto, nonché dalla relativa controparte (e non dalla parte sostituita). L'imposta si applica anche agli strumenti già sottoscritti e ai valori mobiliari già emessi alla data del Io luglio 2013, sulle negoziazioni o modifiche che awengono successivamente a tale data. Nell'ultimo periodo dell'articolo 8 viene, infine, precisato che ai fini della determinazione del momento in cui si intende awenuto il trasferimento della titolarità dei valori mobiliari occorre fare riferimento al momento di trasferimento della proprietà come individuato ai sensi dell'articolo 3. Nell'articolo 9 vengono dettati, in relazione alle singole tipologie di strumenti derivati e valori mobiliari, i criteri per la determinazione del valore nozionale da utilizzare ai fini dell'individuazione della base imponibile dell'imposta. Ai soli fini del decreto e del calcolo dell'imposta dovuta, si è scelto di considerare il premio quale valore nozionale per gli strumenti finanziari, derivati e non, che abbiano una componente opzionale: si tratta, nella sostanza, del prezzo che un investitore è disposto a pagare (o ricevere) per sottoscrivere un'opzione. A prescindere quindi dalla complessità della costruzione del valore di riferimento dell'opzione (o del titolo che incorpora una o più opzioni), questo valore è sempre conosciuto dagli investitori e dagli intermediari ed è facilmente accertabile dall'amministrazione finanziaria. Nel comma 2 si stabilisce come individuare il valore nozionale qualora la struttura dell'operazione in derivati presenti un effetto leva che amplifica il valore nozionale nominale del sottostante. In tali ipotesi, il valore nozionale di riferimento effettivo, ai fini dell'applicazione dell'imposta, è pari al valore nozionale di riferimento del sottostante moltiplicato per l'effetto leva (è il caso, ad esempio, di swaps nei quali il regolamento del differenziale avviene con riferimento ad un nozionale pari a 100 e lo stesso differenziale è poi moltiplicato per 10; in questi casi il valore nozionale di riferimento effettivo è pari a 1000). Nell'articolo 10 vengono individuati i soggetti passivi dell'imposta.

Infine, nell'articolo 11 - per maggiore chiarezza - viene indicata l'imposta applicabile alle varie fattispecie imponibili. Imposta di cui al comma 495 Nell'articolo 12 vengono puntualmente definiti i criteri per I'individuazione delle operazioni ad alta frequenza stabilendo che si considerano tali le operazioni generate da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all'invio, alla modifica ed alla cancellazione degli ordini e dei relativi parametri che avvengono con intervallo non superiore al mezzo secondo. Inoltre, si precisa che non rientrano nella definizione di operazioni ad alta frequenza: il trading algoritrnico utilizzato nell'attività di market making, gli algoritmi di smart order routing, nonché quegli algoritmi che inoltrano ordini in modo finalizzato ad ottenere transazioni a prezzi di esecuzione pari o migliori rispetto al prezzo medio ponderato rilevato in un intervallo temporale, predefinito dalle parti, non superiore alla giornata in cui l'ordine è stato impartito. Al comma 2 dello stesso articolo viene, infine, precisata la nozione di "mercato finanziario italiano" rilevante ai fini della delimitazione dell'ambito temtoriale di applicazione dell'imposta, chiarendo che per "mercato finanziario italiano" si intendono i mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione italiani autorizzati dalla Consob. Nell'articolo 13 vengono chiariti i criteri per il calcolo dell'imposta, nonché fissata la soglia percentuale degli ordini modificati e cancellati oltre la quale si applica l'imposta in questione. Nell'articolo 14 viene individuato il soggetto passivo di imposta. Al riguardo si precisa che soggetto passivo ai fini dell'imposta in questione, è colui il quale, qualora gli ordini immessi fossero conclusi, acquisterebbe o cederebbe la proprietà delle azioni e degli altri strumenti finanziari o diverrebbe controparte di uno strumento finanziario derivato; gli obblighi inerenti al versamento e gli altri obblighi richiamati nell'articolo 19 del presente decreto rimangono a carico dei soggetti individuati in tale articolo. Questi ultimi calcolano l'imposta dovuta separatamente per ognuno dei soggetti passivi d'imposta. Se il soggetto passivo d'imposta effettua operazioni ad alta frequenza avvalendosi di più intermediari, l'imposta su tali operazioni è liquidata separatamente da ciascun intermediario. Gli articoli 15 e seguenti contengono disposk~oni comuni. In particolare, nell'articolo 15 vengono più puntualmente individuate le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta. Segnatamente, nella lettera b), al fine di risolvere eventuali dubbi interpretativi (in particolare con riferimento alle obbligazioni convertibili e con componente derivativa), viene stabilito che sono in ogni caso escluse da imposta le operazioni su obbligazioni o titoli di debito.

Alle lettere C) e d) di tale articolo viene ribadita l'esclusione da imposta delle operazioni sul mercato primario. Con la lettera d) si è altresì chiarito che è escluso da imposta il trasferimento della proprietà di azioni di nuova emissione anche qualora avvenga a seguito della conversione di obbligazioni, per effetto dell'eserci~io di un diritto di opzione o quale modalità di regolamento di "derivati". Devono ritenersi escluse da imposta anche l'assegnazione di titoli o stnimenti finanziari partecipativi a fronte di distribuzioni di utili o di riserve e l'assegnazione di azioni di nuova emissione a fronte di piani di stock optiozs. Inoltre, si precisa che, per quanto riguarda le emissioni di Depositay Receipts (come ad esempio American Depositary Receipts e Global Depositary Receipts), nella definizione di emissione devono ritenersi incluse le operazioni di: acquisizione dei titoli da parte della Banca depositaria emittente lo strumento, emissione dello strumento rappresentativo, primo collocamento qualora effettuato su titoli sottostanti di nuova emissione (anche se l'emissione è temporaneamente garantita da un collateral, qualora sia certo e dimostrabile sin dalla data di emissione dei suddetti Depositary Receipts che i titoli sottostanti al primo collocamento sono titoli di nuova emissione). Si ritengono escluse anche le operazioni di annullamento di Depositary Receipts, così come per gli altri strumenti finanziari di cui ai commi 491 e 492. Alla lettera e) viene delineata con maggiore precisione l'esclusione dei trasferimenti di proprietà a titolo temporaneo. Al riguardo si precisa che - limitatamente alle operazioni di finanziamento tramite titoli - la formulazione della norma ricalca il disposto dell'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) 128712006 della Commissione del 10 agosto 2006. Nell'ambito della medesima lettera e) viene inoltre chiarito che rientrano tra i trasferimenti di proprietà a titolo temporaneo esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta, anche i trasferimenti che avvengano nell'ambito di operazioni di garanzia finanziaria derivanti da un contratto con il quale il datore della garanzia trasferisce la piena proprietà degli strumenti di cui al comma 491 allo scopo di assicurare l'esecuzione di obbligazioni finanziarie o di assisterle in altro modo, ivi inclusa la restituzione degli strumenti alla scadenza della garanzia stessa. In proposito, deve ritenersi che le garanzie costituite da titoli o stnimenti finanziari partecipativi (o altri trasferimenti temporanei) che non comportano il trasferimento della piena proprietà siano del pari esclusi dall'applicazione dell'imposta. Devono inoltre ritenersi escluse da imposta le acquisizioni da soggetti che acquistano a fermo con l'obiettivo di immediata rivendita nell'offerta, qualora questa rivendita avvenga entro trenta giorni; le acquisizioni realizzate nell'ambito di un'operazione di stabilizzazione delle azioni e degli strumenti finanziari partecipativi previste dal rsgolamento (CE) n. 227312003 della Commissione del 22 dicembre 2003. Infine, nella lettera h) - in amazione di quanto previsto nella lettera d) del comma 494 della legge - si precisa che le operazioni di ristruttuazione aziendale alle quali riferire l'esclusione, sono quelle di cui a1l'articolo 4 della direttiva 2008/7!CE.

Da ultimo, nel comma 2 dell'articolo viene quindi esplicitata la nozione di "soggetti che si interpongono" nelle operazioni (già contenuta nel secondo periodo del comma 494 della legge) ai quali l'imposta non si applica. Nell'articolo 16 vengono delineate con maggiore precisione le esenzioni dall'imposta distinguendo le ipotesi in cui l'esenzione è riferita all'intera operazione (comma 1) da quelle in cui l'esenzione opera con riferimento ad una sola delle parti deli'operazione (commi 3 e 5), con la conseguenza che l'imposta rimane eventualmente applicabile alla controparte. In proposito, con riferimento all'esenzione di cui alla lettera a), n. 4), del comma 1, nelle more dell'emanazione del prowedimento del direttore dell'agenzia delle entrate ivi indicato, può farsi riferimento all'elencazione (non esaustiva) contenuta nella circolare n. 11E del 28 marzo 2012. Inoltre, nel cornma 5 dell'articolo viene precisato che l'esenzione soggettiva di cui alla lettera C) del comma 494 della legge deve ritenersi applicabile anche ai fondi pensione europei, nonché ai cosiddetti Pension fund pooling vehicles, purché totalmente partecipati dai predetti fondi. L'inserimento dei fondi pensione europei si rende necessaria al fine di rendere la previsione normativa conforme al diritto comunitario. Nell'articolo 17 vengono fissati i criteri per l'individuazione delle società emittenti con capitalizzazione media inferiore a 500 milioni di euro, il cui elenco - per il primo anno contenuto in allegato al decreto stesso - verrà annualmente pubblicato sul sito intemet del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai fini dell'identificazione del mercato regolamentato o del sistema multilaterale di negoziazione estero che rilascia apposita certificazione circa il valore della capitalizzazione, per i Paesi ai quali non è applicabile la Direttiva 2004/39/CE, per mercatonpertinente" deve intendersi un niercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione estero che abbia caratteristiche analoghe a quelle richieste dalla suddetta Direttiva. Con l'articolo 18 si è inteso precisare che l'indeducibilità dell'imposta sulle transazioni finanziarie dalle imposte sui redditi riguarda anche le imposte sostitutive delle stesse. Ne consegue che l'imposta in questione non concorre alla determinazione del costo di acquisto ai fini del calcolo dei capital gains. Nell'articolo 19 vengono individuati i soggetti responsabili del versamento dell'imposta, nonché stabilite le modalità ed i termini per l'adempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento,

rinviando, per quanto non espressamente disciplinato, ad un successivo provvedimento del Direttore del17agenzia delle entrate. In particolare, al comma 4 dell'articolo si individua il soggetto tenuto al versamento dell'imposta nei casi in cui nell'esecuzione dell'operazione intervengano più soggetti. Al riguardo si precisa che, nel caso specifico di operazioni effettuate nell'ambito di servizi di gestione collettiva del risparmio o di gestione di portafogli, qualora il gestore non si avvalga di un altro intermediario (ad esempio, un broker) per l'esecuzione degli ordini di negoziazione, il soggetto responsabile del versamento dell'imposta è il gestore stesso. Inoltre, sempre con riguardo alle operazioni effettuate nell'ambito di servizi di gestione collettiva del risparmio o di gestione di portafogli, giova chiarire ai fini del versamento dell'imposta - considerato che, per i servizi di gestione collettiva del risparmio, il titolare della proprietà dei titoli (o la controparte, nel caso degli stmmenti finanziari derivati) è I'OICR, mentre per i servizi di gestione di portafogli è il titolare del contratto di gestione - che il saldo netto delle operazioni giornaliere, in questi casi, sarà rispettivamente calcolato con riferimento a ciascun OICR o titolare del contratto di gestione. Inoltre, nel comma 5 di tale articolo viene prevista la possibilità per i responsabili dell'imposta di avvalersi della Società di Gestione Accentrata, di cui all'articolo 80 del TUF, ai fini del versamento dell'imposta e per l'adempimento degli obblighi dichiarativi. Tale previsione tiene conto del ruolo specifico che la Società anzidetta svolge per la gestione accentrata degli strumenti finanziati ai sensi del TUF e della disponibilità di informazioni che essa detiene in ragione della sua attività istituzionale nonché dell'esigenza di facilitare l'attività di riscossione e controllo da parte dell'agenzia delle entrate, in particolare in sede di prima applicazione della nuova imposta, tramite la possibilità di concentrare i versamenti da parte di un unico soggetto. In relazione a detta previsione sono stati, inoltre, precisati i termini per l'invio da parte dei responsabili di imposta, tenuti al calcolo della stessa, delle informazioni necessarie alla Società di Gestione Accentrata ai fini del versamento dell'imposta medesima, con particolare riguardo alle operazioni relative al mese di novembre. Nell'articolo 20 si precisa il regime sanzionatorio per il caso di ritardato, insufficiente od omesso versamento dell'imposta, nonché per le violazioni relative agli obblighi dichiarativi. E' chiarito che, nonostante le sanzioni per omesso. insufficiente o ritardato versamento siano applicabili esclusivamente nei confronti dei soggetti tenuti a tale adempimento che rispondono anche del pagamento dell'imposta, in caso di insufficiente od omesso versamento resta salva la facoltà dell'amministrazione finanziaria di procedere al recupero della stessa e dei relativi interessi anche nei confronti del contribuente.

Negli articoli 21 e 22 viene, infine, puntualmente disciplinato il regime transitorio di applicazione dell'imposta, nonché fissati criteri generali per il riconoscimento dell'eventuale diritto al rimborso.