Statuto GS1 Svizzera

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Statuto GS1 Svizzera

GS1 Svizzera Statuto Statuto Associazione GS1 Svizzera I Nome, sede e finalità Art. 1 Nome e sede 1. L associazione GS1 Svizzera, Verein GS1 Schweiz, Association GS1 Suisse, Association GS1 Switzerland, è un associazione operante in conformità alle disposizioni dell art. 60 segg. ZGB (Codice Civile svizzero). 2. La sede dell associazione è a Berna. Art. 2 Finalità 1. L associazione GS1 Svizzera aiuta i suoi soci, indipendentemente dal ramo di attività, a migliorare i processi delle loro attività economiche e a formare reti di produzione di valore. L associazione promuove in particolare iniziative atte a rendere più efficiente la collaborazione tra produttori, commercio e servizi, fornisce appoggio nell adozione di standard internazionali, offre corsi di formazione e di aggiornamento professionale e mette a disposizione adeguate piattaforme di comunicazione. L associazione GS1 Svizzera si presenta come entità unitaria sul mercato, verso il pubblico e nei confronti delle istituzioni statali, sia nazionali sia internazionali e costituisce un centro di competenza intersettoriale che promuove miglioramenti nella logistica, nella supply chain and demand tra commercio, industria, servizi e pubblica amministrazione in Svizzera. 2. L associazione GS1 Svizzera fornisce l amministrazione e la promozione del sistema di identificazione nella Svizzera e nel Principato di Liechtenstein nell ambito delle normative vigenti a livello internazionale e dello statuto della GS1. 3. L associazione GS1 Svizzera può acquistare beni immobili in Svizzera e all estero, aprire filiali e parte cipare ad altre società. II Soci e quote sociali Art. 3 Soci 1. Persone naturali e giuridiche possono, in seguito a formale richiesta, essere accolti come soci dell associazione. Il consiglio direttivo decide sull ammissione. 2. Un socio può dimettersi per iscritto dall associazione con un preavviso di tre mesi dalla fine dell anno solare. 3. L assemblea dei soci può escludere un socio per un motivo grave. I soci esclusi sono comunque tenuti a versare la propria quota sociale annuale fino alla fine dell anno contabile in corso. Art. 4 Quote sociali 1. Ogni socio è tenuto a versare la propria quota sociale annuale. 2. L importo esatto della quota sociale viene fissato dall assemblea dei soci in un regolamento, su ri chiesta del comitato direttivo. Il regolamento è allegato allo statuto e ne è parte integrante. 3. Il socio, che, nonostante un sollecito, non paga la propria quota sociale, può essere escluso dall associazione dal consiglio direttivo, senza aver diritto a ricorrere all assemblea dei soci. 2

Statuto GS1 Svizzera III Organizzazione Art. 5 Organi Gli organi dell associazione GS1 Svizzera sono: a) l assemblea dei soci b) il consiglio direttivo c) l organo di revisione dei conti Art. 6 Assemblea dei soci Convocazione 1. L assemblea dei soci ordinaria viene convocata una volta all anno dal consiglio direttivo. 2. Un assemblea dei soci straordinaria viene convocata ogniqualvolta il consiglio direttivo lo decide oppure quando il 10 % dei soci ne richiede la convocazione indicando quali temi vanno trattati. 3. Le assemblee dei soci vengono convocate dal consiglio direttivo con un preavviso di 30 giorni e indicando i temi che vanno trattati. Le richieste all assemblea dei soci vanno sottoposte per iscritto al consiglio direttivo con un anticipo minimo di 14 giorni. Diritto di voto 4. Ogni socio ha un voto. L assemblea dei soci delibera ed elegge con i voti pubblici della maggioranza dei soci presenti. Le persone giuridiche si fanno rappresentare dai propri delegati ed hanno un voto. Poteri 5. L assemblea dei soci è l organo sociale supremo. Essa ha i seguenti poteri non delegabili: a) Prendere atto della relazione annuale b) Approvare il bilancio annuale e prendere atto della relazione di controllo c) Eleggere e dimettere i membri del consiglio direttivo ed il presidente d) Eleggere e dimettere il revisore dei conti e) Approvare il regolamento sulle quote sociali f) Discutere e deliberare sulle richieste del consiglio direttivo g) Approvare lo statuto e gli emendamenti allo statuto h) Approvare il verbale dell assemblea dei soci i) Deliberare sullo scioglimento dell associazione (con maggioranza di ⅔ dei voti presenti) j) Deliberare sulle richieste presentate dai soci Guida dell assemblea e stesura di un verbale 6. L assemblea dei soci si tiene sotto la guida del presidente e, in caso di suo impedimento, del vicepresidente. 7. Sulle trattative viene steso un verbale che dev essere disponibile per la consultazione o reso altrimenti accessibile ai soci al più tardi dieci giorni prima dell assemblea successiva. Il compito di stendere il verbale viene assegnato dal presidente. 3

GS1 Svizzera Statuto Art. 7 Consiglio direttivo Composizione e permanenza in carica 1. Il consiglio direttivo è composto di un massimo di 31 soci. 2. Il consiglio direttivo si costituisce sotto la guida del presidente. Il presidente rimane in carica per un periodo di tre anni. La rielezione è ammessa. 3. Ogni membro del consiglio direttivo viene sempre eletto con il vincolo di funzione e di impresa. Ciò significa che un membro del consiglio direttivo è obbligato a presentare le sue dimissioni prima della prossima assemblea dei soci, non appena subentrino cambiamenti nella sua attività o funzione nell impresa socia, per cui egli non risponde più ai requisiti per essere membro del consiglio direttivo, ovvero quando il suo rapporto di lavoro termina. Una rielezione è possibile solo se il membro del consiglio direttivo assume un attività, funzione o posto di lavoro adeguati nella stessa o in un altra impresa socia entro la prossima assemblea dei soci. 4. Su proposta del consiglio direttivo possono essere proposti all assemblea dei soci al massimo un terzo dei candidati all elezione al consiglio direttivo, fermo restando il numero massimo di membri dello stesso di cui alla cifra 1, che non sono occupati in un impresa socia, ma che dispongono di conoscenze settoriali o altre competenze utili per l associazione GS1 Svizzera (esperti, scienziati, rappresentanti di enti pubblici, ecc.). Poteri 5. Il consiglio direttivo è l organo direttivo supremo. Esso esercita il potere direttivo, la sorveglianza ed il controllo sulla conduzione degli affari. Al consiglio direttivo spettano tutti i poteri che non sono affidati espressamente ad un altro organo dell associazione. 6. Per svolgere i suoi compiti il consiglio direttivo si serve di un ufficio amministrativo. Esso conduce gli affari dell associazione secondo le indicazioni del consiglio direttivo e in base al regolamento orga nizzativo. 7. Il consiglio direttivo emette direttive per la politica di conduzione degli affari e si fa informare regolarmente sull andamento degli affari. Il consiglio può istituire commissioni e delegare ad esse suoi singoli compiti. Le commissioni sottostanno alla sorveglianza del consiglio direttivo. Il consiglio direttivo delega la conduzione dell amministrazione ordinaria all ufficio amministrativo, a meno che la legge, lo statuto o il regolamento organizzativo non prevedano altrimenti. Il consiglio direttivo si riserva però in particolare i seguenti compiti: a) Definizione della politica dell associazione, dell immagine guida e degli obiettivi, delle strategie e degli indirizzi che ne derivano b) Decisione in merito all organizzazione e ai compiti fondamentali nonché emissione del relativo regolamento organizzativo e dell organigramma delle competenze c) Decisione in merito all istituzione di commissioni, di gruppi ad hoc e di progetto d) Convocazione dell assemblea dei soci ordinaria e straordinaria e) Trattamento di controversie legali, in particolare riguardo all intentare processi f) Decisione in merito a cooperazioni, affiliazioni e partecipazioni g) Ammissione di nuovi soci ed espulsione di soci per il mancato pagamento della quota sociale h) Decisione in merito ai principi strategici riguardo al personale i) Definizione delle direttive generali riguardo i poteri di firma j) Elezione e dimissione del vicepresidente k) Nomina e dimissione del direttore dell ufficio amministrativo su richiesta del presidente l) Decisione in merito al licenziamento senza preavviso di membri dell ufficio amministrativo m) Approvazione e sorveglianza del bilancio preventivo annuale n) Decisione in merito a investimenti e disinvestimenti in base all organigramma delle competenze 4

Statuto GS1 Svizzera Guida dell assemblea e stesura di un verbale 8. Il consiglio direttivo si riunisce su invito del presidente ogniqualvolta gli affari lo richiedano, ma almeno tre volte all anno. La convocazione del consiglio direttivo deve avvenire per iscritto, di regola con un anticipo di due settimane e deve informare sugli argomenti da trattare. All occorrenza possono essere invitati alla riunione altri soci ed esperti esterni. 9. Sulle trattative e le delibere del consiglio direttivo va steso un verbale che deve essere firmato dal presidente e dal verbalizzante. Il verbale va notificato a tutti i membri del consiglio entro 14 giorni. Il verbale viene approvato alla riunione successiva del consiglio direttivo. 10. Il consiglio direttivo delibera con maggioranza semplice. In caso di parità di voti vale il voto del presidente. Su argomenti non preannunciati nell avviso di convocazione il consiglio può deliberare solo con il consenso di tutti i membri. In merito ad una richiesta inoltrata il consiglio direttivo può deliberare anche per corrispondenza, se nessun membro del consiglio stesso richiede una consultazione di presenza. Anche per corrispondenza il consiglio delibera con la maggioranza di tutti i membri. Queste consultazioni vanno messe a verbale durante la prossima riunione del consiglio direttivo. Art. 8 Presidente, vicepresidente 1. I membri del consiglio direttivo scelgono al proprio interno un candidato alla presidenza che propongono all assemblea per l elezione. Il presidente presiede all assemblea dei soci e al consiglio direttivo. Egli sorveglia la conduzione degli affari in stretta cooperazione con l ufficio amministrativo. 2. In questioni importanti il presidente rappresenta l associazione verso l esterno. I dettagli sono regolati dal regolamento organizzativo e dall organigramma delle competenze. 3. I membri del consiglio direttivo eleggono al loro interno un vicepresidente. In caso di impedimento o di dimissioni del presidente il vicepresidente ne fa le veci fino alla prossima assemblea ordinaria dei soci. Art. 9 Revisione dei conti 1. L assemblea dei soci elegge un organo di revisione dei conti. 2. Come organo di revisione dei conti può essere eletta una persona fisica o giuridica. L organo revisore deve essere indipendente, come previsto dall art. 3 ZGB assieme a 728 o 729 OR, e deve rispettare le norme della legge sulla sorveglianza sulla revisione dei conti del 16 dicembre 2005. 3. L organo revisore dei conti deve avere la residenza, la sede legale o una filiale registrata in Svizzera. 4. L organo revisore dei conti viene eletto per un anno di esercizio. La carica termina con l approvazione dell ultimo bilancio. La rielezione è possibile. La dimissione è possibile in qualunque momento. Art. 10 Comitato 1. Per questioni specifiche può essere nominato un comitato reclutato tra i membri del consiglio direttivo, senza alcuna funzione di organo. 5

GS1 Svizzera Statuto IV Disposizioni particolari riguardanti il sistema d identificazione (EAN/GS1) Art. 11 EAN/GS1 Riguardo al sistema d identificazione valgono le seguenti disposizioni particolari: 1. L associazione GS1 Svizzera coordina l assegnazione nazionale ed internazionale dei numeri e tutela gli interessi della GS1 Svizzera presso la GS1 (Global). 2. Ogni socio ha il diritto all assegnazione di uno o più numeri di utenza del sistema (EAN/GS1), secondo le sue esigenze, per usarli in modo conforme al sistema. 3. Dimettendosi dall associazione GS1 Svizzera il socio perde il diritto di utilizzare ulteriormente e in qualsiasi modo il numero di utenza del sistema (EAN/GS1) assegnatogli. Questi numeri ritornano senza rimborso all associazione GS1 Svizzera. V Disposizioni finali Art. 12 Patrimonio dell associazione e responsabilità civile 1. Il patrimonio dell associazione si compone delle quote annuali dei soci, di residui di bilancio, dei ricavi del patrimonio dell associazione, degli utili della vendita di servizi e di altre attribuzioni. 2. Per i debiti dell associazione risponde unicamente il patrimonio dell associazione. È esclusa ogni responsabilità personale dei soci per i debiti dell associazione. Art. 13 Scioglimento 1. Lo scioglimento dell associazione può essere deciso dall assemblea dei soci con la maggioranza di ⅔ dei soci presenti. Se non si raggiunge questo quorum va convocata entro sei settimane una seconda assemblea dei soci con gli stessi punti da deliberare. Quest assemblea è autorizzata a deliberare indipendentemente dal numero dei soci presenti; per la delibera è necessaria comunque la maggioranza dei ⅔ dei voti presenti. 2. In caso di scioglimento l assemblea dei soci decide sulla destinazione dell eventuale capitale sociale residuo. 3. Se l associazione GS1 Svizzera dovesse sciogliersi per fusione con un altra associazione con finalità analoghe, l assemblea dei soci delibera le modalità specifiche su proposta del consiglio direttivo. Art. 14 Corte d arbitrato 1. Eventuali controversie tra singoli organi dell associazione o tra organi e soci sull applicazione dello statuto e dei regolamenti verranno risolte da una corte d arbitrato composta da tre soci non coinvolti nella controversia. Art. 15 Entrata in vigore dello statuto 1. Questo statuto è stato approvato nella forma presente dall assemblea costituente del 28 maggio 2013 ed è entrato in vigore immediatamente. Il Presidente: Robert Vogel Un membro del consiglio direttivo: René Jenny 6

Statuto GS1 Svizzera Allegato allo Statuto Tariffario delle quote sociali Tariffe stabilite dall assemblea dei soci della GS1 Svizzera del 29 marzo 2006 Categoria di fatturato Fatturato annuale dell impresa nel mondo in CHF Tariffa base per servizi in CHF (all anno) Supplemento per l uso del sistema GS1 in CHF (all anno) 1 fino a 1 mio. 250. 0. 2 da 1 mio. a 2 mio. 300. 100. 3 da 2 mio. a 4 mio. 300. 300. 4 da 4 mio. a 6 mio. 350. 550. 5 da 6 mio. a 10 mio. 350. 850. 6 da 10 mio. a 20 mio. 400. 1100. 7 da 20 mio. a 40 mio. 400. 1400. 8 da 40 mio. a 60 mio. 450. 1800. 9 da 60 mio. a 100 mio. 450. 2400. 10 da 100 mio. a 200 mio. 550. 3300. 11 da 200 mio. a 400 mio. 650. 5200. 12 da 400 mio. a 600 mio. 750. 8250. 13 da 600 mio. a 1 milrd. 1000. 14250. 14 da 1 milrd. a 5 milrd. 1250. 19250. 15 oltre a 5 milrd. 2250. 23250. 7

GS1 Svizzera Insieme per creare valore GS1 Svizzera è un centro di competenze per la creazione di valore sostenibile attraverso l ottimizzazione dei flussi di merci e di informazioni. L associazione di settore GS1 Svizzera raggruppa più di 5000 aziende, promuove la cooperazione e diffonde la competenza nelle reti di creazione di valore. Gli standard globali GS1 e i modelli di processo permettono di realizzare catene del valore efficienti. GS1 Switzerland Monbijoustrasse 68 CH-3007 Bern T +41 58 800 70 00 www.gs1.ch GS1 is a registered trademark of GS1 AISBL. All contents copyright GS1 Switzerland 2016 Printed on recycled paper