Sblocco di telefoni cellulari. a tutela del consumatore.



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questioni STRAGIUdizialI CONSUMATORI / GARANZIE Sblocco di telefoni cellulari e tutela del consumatore Vendita di telefoni cellulari manomessi, tutela del consumatore e natura informatico-giuridica della SIM-lock. Giovanni Ziccardi, Avvocato in Modena Si analizza, in un ottica informatico-giuridica, il caso di sblocco dei telefoni cellulari, di aggiramento del blocco della SIM, della vendita di telefoni cellulari manomessi e di applicabilità della normativa vigente a tutela del consumatore. IL CASO Tizio entra in un negozio di telefonia e acquista un telefono cellulare presso un negozio facente capo a un determinato gestore telefonico italiano. Si accorge che il telefono cellulare, dopo qualche tempo, cessa di funzionare correttamente. Al servizio di assistenza della casa produttrice del terminale gli fanno presente che la causa del malfunzionamento è determinata dal fatto che, in origine, il cellulare era stato programmato per funzionare solo con le SIM (Subscriber Identity Module) di un operatore telefonico straniero, e che successivamente era stato manomesso, probabilmente dallo stesso negoziante, e sbloccato per poter così funzionare con le SIM di qualsiasi operatore. La questione si incentra, quindi, sulla vendita, a un consumatore, all interno di locali ad uso commerciale, di un terminale mobile manomesso e che, di conseguenza, vanta caratteristiche differenti da quelle che dovrebbe avere, con conseguente possibilità di richiesta di sostituzione o di rimborso ed, eventualmente, di risarcimento dei danni. NOVEMBRE 2007 IL CIVILISTA 99

CONSUMATORI / GARANZIE PUNTI RILEVANTI 1 Il negoziante deve fornire informazioni complete circa le modalità contrattuali eventualmente sottostanti all offerta di vendita di un terminale mobile, che ne garantiscono una corretta fruizione, e le relative limitazioni all uso dello stesso PUNTI CONTROVERSI 1 Acquisto di un prodotto non conforme, né coperto da garanzia in quanto manomesso. 2 causate dalla presenza di un blocco, il valore del sussidio applicato, il prezzo del terminale mobile privo di meccanismi di limitazione dell uso, il periodo di durata del blocco e le modalità di rimozione dello stesso al termine del suddetto periodo. Importanza del luogo dove avviene l acquisto del telefono cellulare da parte del consumatore per l esercizio di determinati diritti. 3 Rimedi previsti a tutela del consumatore. TRATTAZIONE La questione oggetto del presente articolo riguarda gli aspetti informaticogiuridici della vendita di telefoni cellulari manomessi e privati della protezione cosiddetta di SIM-lock apposta loro dal gestore telefonico, ovvero quella particolare protezione che consente l uso del terminale mobile solo con le schede SIM di un determinato operatore di telefonia. In particolare, saranno analizzati unicamente i profili civilistici e informaticogiuridici della questione che può però presentare, ad onor del vero, anche interessanti risvolti penalistici. Accanto a telefoni cellulari utilizzabili con tutti gli operatori e senza limitazioni, esistono in commercio apparecchi che risultano utilizzabili solamente in relazione ad uno specifico operatore telefonico, che ha richiesto alla casa produttrice del cellulare un blocco per le SIM card di tutti gli altri operatori. Al di fuori dell utilizzo con la SIM card dell operatore che ha fatto predisporre tale blocco, il cellulare non può funzionare né può essere utilizzato con operatori presenti sul territorio nazionale, salvo particolari attività di riprogrammazione dello stesso. Si noti come il telefono cellulare, in caso di necessità, è identificato e tracciato non in base ai dati sulle SIM ma a un codice denominato codice IMEI, ossia un codice numerico assegnato dal produttore che identifica univocamente l apparecchio. Elemento importante di ogni apparecchio per la telefonia cellulare è l interazione dell hardware (il telefono) con una SIM card. La SIM è una forma di memoria di tipo EEPROM (Electronic Erasable Programmable Read-Only Memory) che contiene informazioni utili per individuare l utente intestatario dell utenza telefonica e una parte vuota utilizzabile per altri contenuti. Gli operatori di telefonia, prima di immettere un cellulare in commercio, possono effettuare determinate configurazioni del firmware presente nel telefonino, al fine di vincolarne l utilizzo solo con determinate carte SIM. In particolare, nel caso in cui il telefono cellulare funzioni solo con una determinata carta SIM, si avrà la protezione detta SIM-lock, mentre nel caso in cui il telefono cellulare funzioni con più carte SIM le quali, però, sono appartenenti allo stesso operatore che ha messo in commercio l apparecchio, si avrà la protezione detta Operator lock. La ratio di tali operazioni è essenzialmente commerciale: vengono offerti apparecchi a prezzi inferiori a quelli di mercato, però dotati di protezioni che vincolino il cliente a usufruire dei servizi di un determinato operatore per un periodo di tempo più o meno lungo. L AGCOM è intervenuta in tema, con la delibera AGCOM n. 9/06/CIR ( Disposizioni regolamentari in tema di blocco dei terminali mobili [SIM-lock] ), stabilendo dei criteri di trasparenza tali per cui il fornitore di servizi di comunicazioni mobili deve fornire informazioni 100 IL CIVILISTA NOVEMBRE 2007

questioni STRAGIUdizialI complete, nelle condizioni generali di abbonamento, nelle carte di servizio e all atto della sottoscrizione contrattuale, circa le modalità contrattuali di offerta del terminale mobile e le relative limitazioni all uso dello stesso in presenza del blocco, il valore del sussidio applicato, il prezzo del terminale mobile senza blocco, il periodo di durata del blocco e le modalità di rimozione del blocco al termine del suddetto periodo, oltre ad imporre determinati limiti temporali alla durata del blocco SIM-lock o Operator lock. La manomissione è resa possibile da determinati strumenti in grado di modificare o sovrascrivere il firmware presente nel telefono cellulare; tali operazioni non sono, però, esenti da inconvenienti, in quanto non vengono effettuate sulla base della documentazione ufficiale della casa madre produttrice del terminale e del firmware annesso, ma sono decompilate da un firmware estratto da un telefono cellulare mediante un operazione di dumping (il software del cellulare viene riversato in un file al fine di poter essere analizzato o decompilato) alla quale segue una operazione di reverse engineering (il codice viene trasformato da codice oggetto a codice sorgente per studiarne il funzionamento e modificarlo). La modifica o sovrascrittura del firmware può avere due esiti: la semplice rimozione della misura apposta dall operatore, o l eliminazione di qualsiasi riferimento all operatore telefonico che ha messo in commercio quel terminale azzerandone anche le personalizzazioni. Tutte e due le soluzioni possono comportare, anche dopo un certo lasso di tempo, il malfunzionamento del cellulare. PUNTI CONTROVERSI 1 Acquisto di un prodotto non conforme e non coperto da garanzia. Nel caso in esame si ipotizza che il cellulare sia stato manomesso attraverso l eliminazione del blocco della SIM card, operando sul software del cellulare che risulta, in tal modo, alterato, con problemi di funzionamento e anomalie. Si ravvisa l applicabilità della disciplina a tutela del consumatore nella vendita di beni di consumo, disciplinata prima dagli artt. 1519-bis e ss. c.c., e ora dagli artt. 128 e ss. D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del consumo ). consigli pratici Un consumatore si può trovare, tipicamente, davanti a quattro tipi di telefoni cellulari, con riferimento alle limitazioni d utilizzo. 1 Cellulare libero : ha solitamente un prezzo più alto rispetto al medesimo modello venduto con le caratteristiche che illustreremo nei punti seguenti, ma permette all acquirente di utilizzarlo con tutte le SIM e tutti gli operatori presenti, senza limitazione alcuna. L acquirente può inserire, all interno del cellulare, SIM già in suo possesso o nuove, senza riguardo all operatore emittente, e l apparecchio funziona regolarmente. 2 Cellulari con un brand, ma liberi: sono telefoni cellulari che vengono commercializzati con un brand o un logo di un operatore, ma che possono essere utilizzati liberamente con ogni SIM. L acquirente sarà in possesso di un telefono che all esterno, e in alcuni menù interni, presenta una personalizzazione da parte dell operatore, visibile o sul corpo del telefono, o sulla tastiera (con, ad esempio, tasti personalizzati per l accesso diretto ad alcuni servizi dell operatore) o, infine, sul display dello stesso all atto dell accensione. Solitamente, come conseguenza di offerte speciali fatte dall operatore, questi telefoni, prendendo in considerazione un modello identico, sono leggermente meno costosi di quelli del punto precedente. 3 Telefoni cellulari che funzionano solamente con tutte le SIM di un operatore: sono cellulari vincolati a un operatore, anche se permettono all utente, all interno dell offerta di quell operatore, e solo di quello, di avere più SIM e, quindi, più numeri, da cambiare senza problemi all interno del telefono. 4 Telefoni cellulari che funzionano solo con una SIM di un solo operatore: sono, come è chiaro, quei cellulari venduti a condizioni anche molto agevolate (a volte mediante comodato d uso per cui viene pagato solo un prezzo simbolico ma si vincola contrattualmente l utente per un certo numero di mesi) ma che si sposano solo con una, e una sola SIM, e non permettono neppure di utilizzare altre SIM dello stesso operatore. NOVEMBRE 2007 IL CIVILISTA 101

CONSUMATORI / GARANZIE In particolare, il primo comma dell art. 129 del Codice del consumo (D.lgs. 6 settembre 2006, n. 206) stabilisce l obbligo per il venditore di «consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita», specificando poi al secondo comma che «si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze: a) sono idonei all uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo; [ ] c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull etichettatura; ( omissis )». Il venditore è sottratto alla propria responsabilità per vizio di conformità se il consumatore, al momento della conclusione del contratto, era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo utilizzando una sufficiente diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore (art. 129, comma 3, D.lgs. n. 206/2006). Nel caso in esame risulta essere non agevole, per soggetti non esperti in materia, comprendere e rilevare le operazioni di modifica effettuate sul software e sul firmware in quanto, apparentemente, non causano alcuna modifica circa l aspetto e il funzionamento dell apparecchio. Nel caso di specie ipotizzato non c era modo per l acquirente di supporre che l oggetto dell acquisto fosse un telefono cellulare con firmware modificato, in quanto sia il prezzo corrisposto che la confezione nel quale esso era contenuto inducevano a pensare che si stesse compiendo un regolare acquisto di un apparecchio nuovo di fabbrica, né tantomeno il venditore avrebbe messo in luce questa particolarità, realizzando così un integrazione verbale del contratto che sarebbe stata idonea a non far contestare un difetto di conformità. L alterazione del firmware, invece, impedendo la trasmissione della voce mediante microfono, ha reso di fatto il cellulare inidoneo all uso fondamentale per il quale questo bene è stato destinato, ovvero consentire la messa in comunicazione di più soggetti. 2 Importanza del luogo dove avviene l acquisto del cellulare da parte del consumatore. Riveste importanza, da un punto di vista giuridico, il luogo dove avviene l acqui- riferimenti normativi ART. 129 D.lgs. 06.09.2005, n. 206 Conformità al contratto. 1. Il venditore ha l obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita. 2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze: a) sono idonei all uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo; b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello; c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull etichettatura; d) sono altresì idonei all uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti. 3. Non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto non poteva ignorarlo con l ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore. 4. Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma 2, lettera c), quando, in via anche alternativa, dimostra che: a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l ordinaria diligenza; b) la dichiarazione è stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore; c) la decisione di acquistare il bene di consumo non è stata influenzata dalla dichiarazione. 5. Il difetto di conformità che deriva dall imperfetta installazione del bene di consumo è equiparato al difetto di conformità del bene quando l installazione è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione. 102 IL CIVILISTA NOVEMBRE 2007

questioni STRAGIUdizialI sto del cellulare da parte del consumatore: diversa può essere la disciplina applicabile se il cellulare viene acquistato presso un esercizio dell operatore di telefonia che ha richiesto il blocco oppure presso un esercizio collegabile a diverso titolo ad un gestore telefonico nazionale. Nel primo caso, infatti, rileveranno soprattutto le condizioni contrattuali connesse alla vendita del terminale mobile, in quanto i negozi legati ad un unico operatore di telefonia possono vendere solo telefoni cellulari connessi, a qualsiasi titolo, a quel determinato operatore (ad es. mediante l attivazione obbligatoria di una SIM facente capo a quell operatore, o mediante la sottoscrizione di un comodato d uso per quel determinato telefono cellulare o magari, infine, impegnandosi ad effettuare un determinato importo di ricarica mensile). Nel caso di acquisto presso un esercizio plurimarche, invece, rileveranno anche le caratteristiche proprie dell apparecchio che, se note al negoziante e taciute al consumatore, possono far sorgere determinate responsabilità in capo al primo, soprattutto nel caso in cui l attività del negoziante vada oltre un comportamento meramente omissivo ma diventi addirittura commissivo come, nel caso di specie, la modifica e successiva immissione nel mercato di un telefono cellulare pensato per funzionare con un operatore di telefonia straniero e dotato di misure di protezione atte ad impedire utilizzi non consentiti. 3 Rimedi posti a tutela del consumatore. Accertata l inidoneità del cellulare all uso per il quale è destinato, sussiste in capo al venditore l obbligo di provvedere alle riparazioni o alle sostituzioni del bene non conforme entro un termine congruo; all inadempimento dell osservanza di tale obbligo consegue necessariamente il risarcimento degli inconvenienti conseguiti al consumatore tenuto conto, come stabilito dalla norma, della natura del bene. Oltre a ciò, il rinvio alle norme generali che regolamentano il contratto di vendita, determina l applicabilità al caso di specie dell art. 1494 c.c. che dispone l obbligo per il venditore del bene viziato, di risarcire i danni conseguiti all acquirente, anche quelli derivati dai vizi della cosa, che consistono in eventi lesivi ulteriori rispetto all intrinseca difettosità del bene, interessanti la sfera patrimoniale del danneggiato, come ad esempio il rallentamento o la perdita di occasioni professionali, che appare certamente possibile ravvisare nel caso di specie, stante l ordinario utilizzo del cellulare nell ambito lavorativo. Ciò fa quindi sorgere una responsabilità ex art. 1519-quater, ora art. 130 del Codice del consumo, che rende il venditore responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene, ma, soprattutto, al settimo comma, concede al consumatore la possibilità di scegliere, entro un anno dalla consegna del bene, tra la risoluzione del contratto (c.d. actio redhibitoria) o la congrua riduzione del prezzo (actio quanti minoris o aestimatoria) in tre casi: a) la riparazione e la so- stituzione sono impossibili o eccessivamente onerose; b) il venditore non ha provveduto alla ri- parazione o alla sostituzione del bene entro un termine congruo ; c) la sostituzione o la riparazione prece- dentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore. Non si può, infatti, ottenere la riparazione del bene in quanto essa consiste nella messa in opera delle modiche necessarie e sufficienti a rendere il bene conforme al contratto, conformità che non sarebbe comunque stata raggiunta nemmeno con un ulteriore manomissione del firmware del telefono cellulare che, forse, avrebbe eliminato il vizio. Rileva, infatti, autorevole dottrina che la nozione di riparazione non è ristretta a quella di rimozione del vizio, ma va inte- Sussiste in capo al venditore l obbligo di provvedere alle riparazioni o alle sostituzioni del bene non conforme entro un termine congruo NOVEMBRE 2007 IL CIVILISTA 103

CONSUMATORI / GARANZIE sa con riferimento alla finalità di adeguamento del bene alla prestazione dovuta. D altro canto, nel caso oggetto di trattazione, lo stesso venditore ha rifiutato di sostituire il cellulare con altro identico, ma non manomesso o di restituire il prezzo pagato, aprendo così la strada ai rimedi sopra richiamati. Potrebbe essere ravvisabile, infine, anche l applicabilità, nel caso di specie, dell art. 1494 c.c., a norma del quale il venditore è tenuto a risarcire i danni al compratore di un bene affetto da vizi, salvo che non dimostri di avere ignorato senza colpa la sussistenza dei vizi stessi, il che non sarebbe mai potuto avvenire nel caso in esame in quanto era il venditore stesso che aveva, mediante la manomissione del firmware, viziato il bene. Risulta interessante, ai fini della determinazione della responsabilità e del conseguente risarcimento del danno, analizzare il ragionamento che il Giudice di Pace ha fatto nel caso realmente avvenuto per quantificare l entità del danno. Egli rileva, infatti, che «[ ] il telefono cellulare è sempre più utilizzato sia nell ambito lavorativo, che in quello sociale, e gli utenti fanno affidamento su di esso per regolare ed organizzare i propri impegni», per poi proseguire affermando che «[ ] il cellulare è strumento di organizzazione dei rapporti lavorativi e sociali, alla cui mancanza o difficoltà conseguono perdita di occasioni economiche o personali, che appaiono risarcibili, anche in qualità di beni costituzionalmente tutelati». Nella questione per cui è stata causa, che ricalca fedelmente il ragionamento finora svolto, il rivenditore si è offerto solo di riparare il bene, ma l attrice ha più volte rifiutato tale soluzione, chiedendo la sostituzione dello stesso o la restituzione del prezzo. La riparazione, nel caso di specie, è stata legittimamente rifiutata in quanto, sulla base dell interpretazione letterale della norma, l alternativa è lasciata alla libera scelta dell acquirente, salvo l impossibilità o l eccessiva onerosità. Una volta chiesta la sostituzione, questa deve avvenire entro un congruo termine dalla richiesta e senza arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore lo ha acquistato (art. 1519- quater, comma 5 c.c., ora art. 130 Codice del consumo). riferimenti normativi ART. 130 D.lgs. 06.09.2005, n. 206 Diritti del consumatore. 1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. 2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9. 3. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all altro. 4. Ai fini di cui al comma 3 è da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all altro, tenendo conto: a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità; b) dell entità del difetto di conformità; c) dell eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore. 5. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene. 6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d opera e per i materiali. 7. Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni: a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose; b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 6; c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore. 8. Nel determinare l importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell uso del bene. 9. Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti: a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 6, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto; lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto. b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo. 10. Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto. 104 IL CIVILISTA NOVEMBRE 2007

questioni STRAGIUdizialI IL RAGIONAMENTO ACQUISTO DI BENE NON CONFORME DIRITTI DEL CONSUMATORE Possibilità di riparare il bene o sostituirlo senza spese Escluso per impossibilità o eccessiva onerosità del rimedio Mancata riparazione entro un termine congruo Sussistenza di notevoli inconvenienti al consumatore per la sostituzione o riparazione precedentemente effettuata Riduzione del prezzo o risoluzione del contratto Schema di ragionamento: 1 L acquisto di un bene inidoneo all uso per cui è destinato dà al consumatore la facoltà di scegliere tra la riparazione o sostituzione del bene e un adeguata riduzione del prezzo. 2 Se la riparazione o la sostituzione è impossibile o eccessivamente onerosa, il consumatore ha diritto ad ottenere la riduzione del prezzo o risoluzione del contratto. 3 Se la riparazione o la sostituzione non avviene entro un congruo termine, il consumatore ha diritto ad ottenere la riduzione del prezzo o risoluzione del contratto. 4 Se al consumatore derivano notevoli inconvenienti dalla sostituzione o riparazione precedentemente effettuata, il consumatore ha diritto ad ottenere la riduzione del prezzo o risoluzione del contratto. Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, quando il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il predetto congruo termine (comma 8, lett. b), art. 1519-quater c.c., ora art. 130 Codice del consumo) CONCLUSIONI Alcune modifiche all architettura e al software dei telefoni cellulari, se effettuate in modalità non previste dall operatore e dai contratti, possono sollevare interessanti questioni tecniche e giuridiche. In particolare, il rendere un telefono cellulare compatibile con più operatori NOVEMBRE 2007 IL CIVILISTA 105

CONSUMATORI / GARANZIE (operazione che, prima facie, può sembrare utile per il consumatore tipico e non comportare alcuna modifica sostanziale dell apparecchio) può risolversi, in realtà, in malfunzionamenti dell apparecchio stesso, che giustificano l applicazione della normativa specifica a tutela del consumatore stesso in presenza di determinati presupposti. Le ipotesi possono essere multiformi, con conseguenze giuridiche differenti. Il primo punto importante riguarda la circostanza se il cellulare venga venduto nel negozio di un operatore (e occorre, quindi, prestare molta attenzione alle condizioni del contratto alla base della vendita/comodato d uso) o se venga acquistato in un negozio generico (e in tal caso può essere ignota la provenienza dello stesso). Il secondo punto è che tali modifiche al firmware del telefono non sono, spesso, rilevabili da un soggetto poco esperto, e possono diventare note solo in caso si verifichi un qualsiasi malfunzionamento. In molti casi, infatti, sono i servizi di assistenza del produttore dell apparecchio che informano il consumatore stesso di essere in possesso di un telefono modificato. In tal caso si origina anche un problema, ovviamente, di decadenza della garanzia, vista l invasività di tali interventi e il divieto. GIURISPRUDENZA RILEVANTE TUTELA DEL CONSUMATORE Orientamento maggioritario Giudice di Pace, Bologna, 27.03.2007 Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. (Nel caso di specie, analizzato dal Giudice di Pace, non c era modo per l acquirente di supporre che l oggetto dell acquisto fosse un telefono cellulare con firmware modificato, in quanto sia il prezzo corrisposto che la confezione nel quale esso era contenuto inducevano a pensare che si stesse compiendo un regolare acquisto di un apparecchio nuovo di fabbrica, né tantomeno il venditore ha messo in luce questa particolarità, realizzando così un integrazione verbale del contratto che sarebbe stata idonea a non far contestare un difetto di conformità). Il telefono cellulare è sempre più utilizzato sia nell ambito lavorativo, che in quello sociale, e gli utenti fanno affidamento su di esso per regolare ed organizzare i propri impegni, [ ] il cellulare è strumento di organizzazione dei rapporti lavorativi e sociali, alla cui mancanza o difficoltà conseguono perdita di occasioni economiche o personali, che appaiono risarcibili, anche in qualità di beni costituzionalmente tutelati. 106 IL CIVILISTA NOVEMBRE 2007