REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D APPELLO

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Transcript:

Corte Conti, Sez. II Giur. Centr. Appello, 02.02.2015 n. 34; Materia: pensione privilegiata REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D APPELLO composta dai magistrati dott. Stefano Imperiali dott. Luigi Cirillo dott.ssa Daniela Acanfora dott.ssa Francesca Padula dott. Marco Smiroldo Presidente relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sull appello n. 28132 del registro di segreteria, proposto dal sig. F. L., rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Ceni e Fabio Pisani, contro il Ministero della Difesa e per la riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale per la Toscana n. 716 del 22.11.2005. Visti gli atti del giudizio; Uditi all udienza del 22.1.2015 il relatore e l avv. Stefano Ceni, assente il Ministero appellato; Ritenuto in FATTO

1. Con sentenza n. 716 del 22.11.2005, la Sezione giurisdizionale per la Toscana ha respinto un ricorso del sig. F. L. avverso il decreto n. 552 del 21.4.1999, con il quale il Ministero della Difesa gli aveva negato la pensione privilegiata richiesta per la sua otite catarrale bilaterale. L infermità era stata riconosciuta non dipendente da causa di servizio il 19.11.1990 dalla Commissione Medica Ospedaliera di Livorno e l 11.3.1991 dalla Commissione medica di 2 istanza. 2. Con appello notificato il 29.12.2006 e depositato il 26.1.2007, il sig. F. L. ha lamentato un omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione nonché omesso esame di fatti e documenti. In particolare, il ricorrente ha rilevato: Proprio gli elementi che il Giudice ha acriticamente ritenuto superflui nel corso del giudizio ovvero il richiesto supplemento istruttorio nonché la richiesta di integrazione del fascicolo pensionistico carente di documentazione militare e sanitaria, avrebbero costituito quegli elementi utili all accertamento della riconducibilità al servizio espletato dell infermità in questione. Infatti, mai prima della chiamata alle armi il sig. L. aveva lamentato disturbi o malesseri tali da giustificare l insorgenza della patologia ancora oggi sofferta evidenziatasi ed aggravatasi nel corso del servizio militare. In data 19.03.1983, è stato costretto ad un primo ricovero presso l O.M. di Perugia poiché accusava forti dolori e perdite di sangue da un orecchio; dopo un breve periodo di convalescenza per otite, ritenuto idoneo al servizio, è stato rimandato al Corpo di appartenenza. Ma nell aprile del 1983, l odierno esponente a causa del peggioramento delle proprie condizioni di salute, accusava una sintomatologia dolorosa a carico di entrambe le orecchie, ed è stato sottoposto a visita specialistica presso l O.M. di Roma. Presso il suddetto Ospedale gli è stata diagnosticata per la prima volta, in data 16.04.1983, un otite catarrale acuta bilaterale. Orbene, l insorgenza della patologia lamentata nel periodo del servizio di leva va considerata non solo come segno di patologia insorta durante il servizio (e aggravatasi nel tempo tanto da rendere necessario tre interventi di timpano plastica) ma anche come infermità che trova nei disagi connessi alle

specifiche e gravose mansioni militari l attributo causale o quantomeno concausale efficiente e determinante nell insorgenza ed estrinsecazione clinica. In realtà, nel richiamato verbale, la CMO di Livorno fa solo un generico cenno alle convalescenze e ad alcuni dei ricoveri subiti dal ricorrente. Pertanto, a fronte dell incompletezza dell istruttoria solo una consulenza medico legale avrebbe consentito una corretta valutazione della natura e della riconducibilità o meno al servizio espletato dell infermità lamentata dall odierno esponente. Senza nemmeno curarsi di conoscere la documentazione sulla quale il giudizio confutato si era basato, la Sezione ha invece ritenuto di abdicare alla propria funzione giudicante, in favore di un semplice organo amministrativo, aderendo acriticamente al suo giudizio. In conclusione, l appellante ha chiesto la riforma della sentenza e la rimessione degli atti alla Sezione toscana per una nuova decisione della controversia. 3. All udienza del 19.6.2014, è stata disposta la rinnovazione della notificazione della fissazione d udienza all appellato, da parte dell appellante, in applicazione dell art. 291 c.p.c.. L ordinanza è stata eseguita. Con memoria depositata il 29.12.2014, il Ministero della Difesa ha chiesto che l appello sia dichiarato inammissibile. All udienza del 22.1.2015, l avv. Stefano Ceni ha ribadito le argomentazioni e le richieste dell appello. Considerato in DIRITTO 1. L'art. 1, comma 5, del d.l. n. 453/1993, convertito nella legge n. 19/1994 e sostituito dall'art. 1 del d.l. n. 543/1996 convertito nella legge n. 639/1996, stabilisce: "nei giudizi in materia di pensione l'appello è consentito per soli motivi di diritto; costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni".

Sul punto, la sentenza delle Sezioni Riunite n. 10/QM/2000 ha precisato che questa limitazione dell ambito dell appello in materia pensionistica va coordinata con le disposizioni che prevedono l obbligo di motivare le sentenze (art. 21 del r.d. n. 1038/1933, art. 132 c.p.c., art. 111 della Costituzione). Costituiscono pertanto violazioni di legge sia la radicale mancanza di motivazione, che la presenza di una motivazione solo apparente, ovverosia costituita da argomentazioni inidonee a rivelare la ratio decidendi perché tra loro inconciliabili, perplesse e obiettivamente incomprensibili. E questi principi sono stati sostanzialmente confermati dall ordinanza n. 84/2003 della Corte costituzionale. In definitiva, pur in presenza di limiti all ambito del giudizio d appello davanti a questa Corte in materia pensionistica, è in effetti indubbio che sia la mancanza, nella sentenza di primo grado, di una motivazione sulla dipendenza o meno da causa di servizio di un'infermità o sulla sua classifica ai fini pensionistici, che la presenza di una motivazione apparente perché in realtà incomprensibile, si risolvono in violazioni di disposizioni di legge - quelle appunto che richiedono che le sentenze siano motivate - e come tali sono censurabili anche in sede di appello. 2. Ciò posto, va anche precisato che rientra nella discrezionalità del Giudice acquisire o meno di una consulenza tecnica, ma resta ovviamente l obbligo di motivare la decisione presa su una questione tecnica rilevante per la definizione della causa (ex multis: Cass. n. 72/2011, n. 20814/2004, n. 6641/2002, n. 10938/96). 3. Nella fattispecie, il Giudice di primo grado ha motivato la sua decisione affermando: Mancano nuovi e validi argomenti medico-legali (la parte si è limitata a produrre un mero certificato medico, corredato da esame audiometrico, attestante la sua situazione auditiva all aprile 2001) atti a negare validità all esito degli accertamenti cui il sig. L. fu sottoposto nel corso dell istruttoria amministrativa a suo tempo espletata. Congruamente motivato risulta il decreto di rigetto impugnato, a fronte del quale non viene soddisfatto un seppur minimo onere della prova volto ad incrinare le argomentazioni in esso contenute. In ordine alle affermazioni difensive circa l incompletezza del fascicolo amministrativo, è da

sottolineare che la storia clinica del L. era nota alla C.M.O. di Livorno (che produsse il primo parere negativo) come risulta nella parte I del relativo verbale n. 1241 del 19.11.1990. Si tratta in effetti di un acritica adesione al parere della CMO, senza alcuna reale motivazione sulla possibile rilevanza almeno concausale e/o sotto l aspetto dell aggravamento, degli episodi morbosi verificatisi durante il servizio militare. 4. L appello in esame risulta pertanto fondato e la sentenza impugnata va per conseguenza annullata, con rinvio degli atti alla Sezione di primo grado per un nuovo esame della controversia. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono complessivamente liquidate in onnicomprensivi 1.500 euro. P.Q.M. la Corte dei Conti, Seconda Sezione giurisdizionale centrale d appello, accoglie l appello del sig. F. L. e per l effetto annulla la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Toscana n. 716 del 22.11.2005, con rinvio degli atti alla stessa Sezione per una nuova decisione della controversia. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono complessivamente liquidate in onnicomprensivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00). Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2015