Città di Vigevano PIANO TELELAVORO

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Città di Vigevano PIANO TELELAVORO

In attuazione: del Regolamento che disciplina il Telelavoro nelle Pubbliche Amministrazioni ai sensi del D.P.R. 70/99 2 comma Articolo 1; dell Accordo Territoriale per la Conciliazione Famiglia-Lavoro per la Provincia di Pavia sottoscritto in data 6/10/2011 dai seguenti Soggetti Promotori: Regione Lombardia, ASL di Pavia, C.C.I.A.A, Provincia di Pavia, Comune di Pavia, 9 Ambiti Territoriali fra cui Ambito Vigevano, Comunità Montana, Consigliera di Parità provinciale; del Piano Territoriale Conciliazione Famiglia-Lavoro validato in data 20/12/2011 dalla Regione Lombardia, predisposto dal Tavolo Politico Istituzionale in data 7/11/2011, in attuazione del suddetto Accordo, e che lo stesso prevede la realizzazione da parte dell Ambito Vigevano del progetto conciliativo, rivolto al personale interno; di apposita convenzione l Asl, Ente capofila del suddetto accordo, approvata con delibera di GC n. 135, sottoscritta tra gli Enti (Regione Lombardia ASL Pavia/Ambito Vigevano Capofila Comune di Vigevano) in data 20/06/2012 che assegnava il budget previsto dal Piano di lavoro a cofinanziamento dei progetti stessi, sulla base dell impianto progettuale definito in dettaglio dal Comune di Vigevano; della deliberazione di Giunta Comunale 212 del 4 ottobre che ha approvato il bando di Selezione interna finalizzata all accesso al telelavoro in via sperimentale per quattro unità di personale dipendenti di ruolo ; del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del comparto Regioni Autonomie Locali del 14.9.2000, che detta la disciplina per l'attivazione di progetti di telelavoro da parte delle amministrazioni del comparto, prevedendo che la sperimentazione possa avviarsi solo con accettazione volontaria del lavoratore da esprimersi con sottoscrizione di apposito atto di modifica del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, riportante clausole contrattuali definite in sede di contrattazione per adeguare lo status giuridico del lavoratore alle particolarità di questa particolare tipologia di lavoro, secondo lo schema approvato con la direttiva adottata dalla Giunta Regionale con la delibera sopra richiamata.

PIANO TRIENNALE AZIONI POSITIVE 2014-2016 AREA: Conciliazione tra vita professionale e vita familiare La divisione del lavoro di cura all interno della famiglia è ancora fortemente sbilanciata a sfavore della componente femminile. Da qui la necessità di introdurre azioni sistemiche che prendano in considerazione le esigenze della famiglia, quali congedi parentali, soluzioni per la cura dei bambini e degli anziani, organizzazione di un ambiente di lavoro tale da agevolare la conciliazione delle responsabilità professionali e familiari. Telelavoro: in favore delle lavoratrici e dei lavoratori dell Ente Destinatari: Tutto il personale con carichi di responsabilità familiari particolarmente gravosi (figli piccoli con problemi di salute, familiari malati o non autosufficienti, famiglie monoparentali con figli a carico), distanza tra abitazione e luogo di lavoro. Obiettivi: Il telelavoro costituisce una possibile alternativa periodica alla presenza giornaliera sul posto di lavoro in tutti quei casi in cui è necessario conciliare vita professionale e familiare attraverso significative modificazioni organizzative (periodi facoltativi dopo la nascita di bambini, problemi di trasporto e di movimento legati alla disabilità, esigenze di cure assidue in momenti cruciali della crescita dei figli, malattie o necessità di assistenza a parenti, esigenze di studio, etc) senza incorrere in una diminuzione consistente dello stipendio e quindi in una limitazione dell autonomia economica. Il telelavoro è proposto come una forma di azione positiva per incentivare e agevolare il mantenimento dell occupazione per coloro che si trovano in situazione di svantaggio personale e sociale così da realizzare l obiettivo di pari opportunità di lavoro. Descrizione dell intervento: Attivazione e predisposizione di postazioni per telelavoratrici/telelavoratori. Strutture coinvolte : Servizio Gestione Risorse Umane e Pari Opportunità, Servizi di appartenenza delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti. Servizio SIC per il supporto informatico e tecnico. Servizio Relazioni esterne- Conciliazione Piano dei Tempi R.S.P.P., Ufficio Sicurezza. Metodologia: Individuazione delle strutture con attività telelavorabili, scelta dei criteri di selezione dei partecipanti. Assistenza tecnica e monitoraggio costante del progetto. Flessibilità necessaria per intervenire là dove si evidenziano punti critici. Tempi e fasi di attuazione Finanziamento della Regione Lombardia Selezione dei partecipanti mediante bando 2012-2014

REGOLAMENTO DEL TELELAVORO Art. 1 Finalità Il presente regolamento richiama ed integra l art. 40 del vigente Regolamento sull ordinamento degli Uffici e dei Servizi e del Part.Time Le parti convengono preliminarmente sul fatto che le potenzialità positive del telelavoro, sul piano sociale ed economico, necessitano di appropriate regole e strumenti idonei ad assicurare: a) al Comune di VIGEVANO la concreta possibilità di avvalersi funzionalmente di tale forma di flessibilità lavorativa; b) al lavoratore di scegliere una diversa modalità di prestazione del lavoro, che comunque salvaguardi in modo efficace il sistema di relazioni personali e collettive espressive delle su legittime aspettative in termini di formazione e crescita professionale, senso di appartenenza e socializzazione, informazione e partecipazione al contesto lavorativo e alla dinamica dei processi innovativi. Art. 2 Definizioni Nel presente contratto l espressione: a) prestazione di telelavoro indica la prestazione di lavoro eseguita dal dipendente del Comune di VIGEVANO, presso il proprio domicilio o in un altro luogo ritenuto idoneo, collocato al di fuori della sede di lavoro, dove la prestazione sia tecnicamente possibile, con il prevalente supporto di tecnologie dell informazione e della comunicazione (ICT), che consentano il collegamento con l amministrazione comunale nel rispetto delle norme su sicurezza e trattamento dei dati personali come meglio dettagliato nel seguito; b) incarico di telelavoro indica l accordo concluso fra il lavoratore interessato e il dirigente responsabile del servizio di appartenenza del lavoratore stesso, con cui si stabilisce la durata, il contenuto e quant altro risulti necessario per svolgere una prestazione di telelavoro; c) telelavoratore indica il dipendente del Comune di VIGEVANO che svolge una prestazione di telelavoro; d) sede di lavoro indica quella dell ufficio a cui il dipendente è assegnato; e) domicilio del telelavoratore indica un locale adeguato allo svolgimento della prestazione di telelavoro che sia nella disponibilità del telelavoratore; f) postazione di telelavoro indica il sistema tecnologico costituito da un insieme di hardware e di software, che consenta lo svolgimento di attività di telelavoro, compresa, ove richiesta dal lavoratore, l attrezzatura di supporto (es: tavolo, sedia, ecc).

Art. 3 Progetto generale e progetti speciali di telelavoro 1) Nell ambito degli ordinari documenti di pianificazione sono individuati gli obiettivi raggiungibili mediante il ricorso a forme di telelavoro destinando apposite risorse per il suo svolgimento, e il numero dei dipendenti di cui si prevede il coinvolgimento. 2) Il progetto speciale di telelavoro è approvato dal dirigente responsabile del servizio nel cui ambito si intendono avviare forme di telelavoro, d intesa con il Responsabile del Servizio Informatico. 3) Il progetto speciale indica: - gli obiettivi; - le attività interessate; - le tecnologie utilizzate e i sistemi di supporto e sicurezza; - le tipologie professionali e il numero dei dipendenti di cui si prevede il coinvolgimento; - le modalità di realizzazione e i tempi per un massimo di due giorni lavorativi nell arco della settimana per 12 mesi rinnovabili; - i criteri di verifica e di aggiornamento; - le modifiche organizzative, ove necessarie; - l indicazione dei costi e dei benefici, diretti e indiretti che si prevede di realizzare con l attuazione del progetto. 4) Nell elaborazione del progetto speciale di telelavoro, il dirigente responsabile del servizio segnala possibili ambiti di intervento sulle procedure/procedimenti amministrativi esistenti volti alla razionalizzazione a alla semplificazione di attività, di procedimenti amministrativi e di procedure informatiche, con l obiettivo di migliorare l organizzazione del lavoro, l economicità e la qualità del servizio. 5) Il progetto speciale di telelavoro del servizio deve definire la tipologia, la durata, le metodologie didattiche, le risorse finanziarie degli interventi di formazione e di aggiornamento, anche al fine di sviluppare competenze atte ad assicurare capacità di evoluzione e di adattamento alle mutate condizioni organizzative, tecnologiche e di processo. ART. 4 Criteri di assegnazione ai progetti di telelavoro 1) Il dirigente del settore Personale, d intesa con il dirigente competente in materia Informatica e con il Dirigente interessato a ciascun progetto speciale, procede all assegnazione a posizioni di telelavoro dei lavoratori che si siano dichiarati disponibili a ricoprire dette posizioni, alle condizioni previste nel progetto speciale, con priorità per coloro che già svolgano le relative mansioni o abbiano esperienza lavorativa in mansioni analoghe a quelle richieste, tale da consentire di operare in autonomia nella attività di competenza. 2) In caso di richieste superiori al numero delle posizioni l amministrazione utilizzerà i seguenti criteri di scelta e in tale ordine di priorità: esigenze di cura di figli minori; esigenze di cura nei confronti di familiari o conviventi, debitamente certificate; situazioni di disabilità psicofisiche, certificate dall ASL, tali da rendere disagevole il raggiungimento del luogo di lavoro; maggiore tempo di percorrenza dall abitazione del dipendente alla sede; esigenze collegate alla frequenza di corsi di studio o di altri percorsi di apprendimento. 3) L assegnazione a progetti di telelavoro deve consentire al lavoratore pari opportunità, quanto a possibilità di carriera, di partecipazione a iniziative formative e di socializzazione rispetto ai lavoratori che operano in sede.

Art. 5 Modalità di assegnazione ai progetti di telelavoro 1) Il Dirigente competente in materia di Personale, d intesa con il Dirigente competente in materia Informatica e con il Dirigente del dipendente interessato, procede all assegnazione a posizioni di telelavoro dei lavoratori interessati in forma scritta e nell esercizio dei poteri di privato datore di lavoro. 2) Il lavoratore sottoscrive volontariamente un atto che integra il proprio contratto individuale di lavoro subordinato, in relazione alle nuove condizioni di svolgimento della prestazione lavorativa, secondo le clausole derivanti dal contratto collettivo e dal progetto speciale di telelavoro. 3) L assegnazione è revocabile, ove non ostino ragioni organizzative, a richiesta scritta e motivata del lavoratore, ovvero quando questi non si attenga alla disciplina delle prestazioni di telelavoro, e nel rispetto di eventuali ulteriori condizioni previste nel progetto stesso. 4) L Amministrazione può inoltre revocare d ufficio l assegnazione del lavoratore a progetti di telelavoro, reintegrandolo nell ordinario rapporto presso la sede di lavoro originaria, secondo modalità e in tempi compatibili sia con le esigenze del lavoratore, che con quelle dell Amministrazione. Art. 6 Rapporto di lavoro 1) L assegnazione a progetti di telelavoro non muta la natura giuridica del rapporto di lavoro subordinato in atto, regolato dalle decisioni del datore di lavoro sulla base degli autonomi poteri allo stesso riconosciuti nell ambito dei vincoli e degli obiettivi previsti dalla legge, dai regolamenti dell Ente e dal Contratti collettivi, nazionali ed integrativi. 2) Il regime giuridico relativo a ferie, malattie, permessi, aspettative a altri istituti qui direttamente non contemplati rimane invariato. Art. 7 Sede di lavoro 1) E prevista un alternanza tra lavoro a distanza e lavoro in ufficio, per i contatti e le verifiche necessari al corretto svolgimento dell attività del lavoratore, in modo variabile secondo il tipo di attività telelavorabile e comunque con garanzia di rientro in ufficio alle frequenza compatibili con la natura e la durata della prestazione, secondo la periodicità prevista in ciascun progetto. 2) La periodicità dei rientri in ufficio è soggetta a contrattazione decentrata, ai sensi dell art. 1, comma 4, del CCNL 14/9/2000. già definiti due giorni 3) I rientri periodici in ufficio, anche ai fini dell eventuale attribuzione del diritto al buono pasto, non comporteranno alcun trattamento diverso da quello spettante agli altri lavoratori, in quanto per sede di lavoro, nei giorni di rientro, si intende quella dell ufficio al quale il lavoratore è assegnato; negli altri giorni si intende per sede di lavoro qualsiasi luogo (anche il domicilio) dove la prestazione di lavoro è abitualmente resa. 4) Per l assegnazione dei buoni pasto valgono le medesime modalità e regole previste per il personale non interessato al telelavoro.

5) La normativa in materia di missioni non si applica agli spostamenti tra la sede dell ufficio e i luoghi di prestazione di telelavoro e tra i luoghi diversi di prestazione di telelavoro (in caso di telelavoro cosiddetto nomade ). 6) In tutti gli altri casi si applica la normativa vigente in materia di missioni. 7) La postazione di lavoro del dipendente temporaneamente in telelavoro rimarrà disponibile e agibile per tutto il periodo presso l ufficio di appartenenza, fatto salvo il PC portatile in dotazione che dovrà seguire il lavoratore in occasione degli spostamenti nelle diverse sedi di lavoro. Per disponibile si intende non la destinazione esclusiva della postazione al telelavoratore, ma la disponibilità nei giorni e nelle ore in cui è prevista la prestazione presso l ufficio. Art. 8 Modalità di svolgimento della prestazione 1) Le modalità di svolgimento della prestazione di telelavoro vengono concordate nell incarico di telelavoro tra il lavoratore interessato ed il dirigente competente. 2) Salvo quanto previsto dall art. 7, comma 1, il lavoratore è libero di auto-organizzare, nel contesto del limite massimo delle 36 ore settimanali o - di quello inferiore se il suo rapporto è a tempo parziale - i tempi e i modi di realizzazione del risultato previsto nell incarico di telelavoro. 3) Durante le giornate di lavoro a distanza, in relazione alle particolari modalità di svolgimento della prestazione, le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di lavoro subordinate saranno espletate per via telematica o telefonica. Art. 9 Orario di svolgimento della prestazione 1) L attività di telelavoro avrà la durata prevista dal normale orario di lavoro (a tempo pieno o a tempo parziale) definito dalla normative vigente e sarà distribuito secondo le valutazioni del lavoratore, compatibilmente con le esigenze del lavoro, nell arco della giornata. Deve in ogni caso essere assicurata la reperibilità per almeno due ore anche non continuative per le comunicazioni e contatti da parte dell Amministrazione. Mattina dalle 9,00 alle 11,00 Pomeriggio (Lunedì e Giovedì) dalle 15,30 alle 16,30 2) Il lavoratore è tenuto, sotto la sua responsabilità a compilare un rapporto di attività giornaliera in cui siano evidenziati l ora di avvio del lavoro, eventuali interruzioni per recupero e/o permesso e la cessazione dell orario di lavoro giornaliero. Alla postazione di telelavoro saranno applicati i normali protocolli di sicurezza previsti in generale nell ambito dei piani per il trattamento dei dati e per la salvaguardia della loro integrità e degli accordi decentrati. 3) Tale rapporto di attività deve essere reso disponibile in via telematica al dirigente responsabile entro la giornata lavorativa immediatamente successiva. 4) Non sono prevista prestazioni straordinarie, notturne e festive, fatto salvo che, per casi del tutto eccezionali, il dirigente non ravvisi l esigenza di richiedere tali tipologie di prestazioni che saranno documentate con le medesime modalità previste per il normale orario di lavoro. 5) Eventuali brevi periodi di interruzione del circuito telematico o fermi macchina dovuti a guasti non imputabili al lavoratore saranno considerati utili ai fini del completamento dell orario di lavoro purché il lavoratore si renda telefonicamente reperibile. 6) In caso di fermi prolungati per cause strutturali, è facoltà dell Amministrazione, sentiti i rappresentanti dei lavoratori, disporre il temporaneo rientro del lavoratore presso la sede di lavoro.

Art. 10 Postazione di telelavoro 1) L amministrazione fornirà al lavoratore in comodato d uso (artt. 1803 e ss. Codice Civile) una postazione di lavoro: PC portatile, telefono cellulare per le comunicazioni di lavoro con l'amministrazione, con oneri di esercizio a carico della stessa, e strumentazione accessoria compreso eventuale mobilio (scrivania e sedia ergonomica, se necessari o se richieste) idonea alle esigenze dell attività lavorativa, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti e conforme ai principi ergonomici. 2) La postazione di telelavoro deve essere installata e collaudata dai tecnici del Servizio Informatico, a cura e a spese dell Amministrazione sulla quale gravano i costi di manutenzione da remoto e gestione dei sistemi di supporto per il lavoratore. 3) I collegamenti telematici necessari per l effettuazione della prestazione di telelavoro debbono essere attivati a cura dell Amministrazione sulla quale gravano altresì tutti gli oneri di manutenzione. 4) Il dipendente addetto al telelavoro domiciliare è tenuto a consegnare in sede la postazione di lavoro per i periodici interventi di manutenzione, con ciò comprendendo anche la manutenzione remota del software installato e dei dati residenti, nel rispetto del D.lgs 196/03 in ordine alle problematiche sul trattamento dei dati e alle misure minime di sicurezza; 5) Il lavoratore è tenuto ad utilizzare la postazione di lavoro esclusivamente per motivi inerenti il lavoro, a rispettare le norme di sicurezza, a non manomettere in alcun modo gli apparati e l impianto generale, a non variare la configurazione della postazione di telelavoro, sostituirla con altre apparecchiature o dispositivi tecnologici, utilizzare collegamenti alternativi o complementari. 6) Non può essere consentito ad altri l utilizzo della postazione di telelavoro; l amministrazione provvede a rendere disponibili modalità e tecnologie idonee ad assicurare l identificazione del dipendente, anche ai fini della rilevazione dell orario di lavoro. 7) Le attrezzature che compongono la postazione di telelavoro vengono ritirate dall Amministrazione quando il dipendente è reintegrato nell ordinario rapporto di lavoro. ART. 11 Modalità di utilizzo del software, di applicazione delle misure di sicurezza informatica e di salvaguardia dei dati Il telelavoratore deve utilizzare il software che gli è stato fornito, applicare le misure minime di sicurezza informatica e salvaguardare i dati secondo i principi del D.Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali e nel rispetto delle disposizioni sull'uso della strumentazione informatica nell'ente. Art. 12 Diligenza e riservatezza 1) Il lavoratore è tenuto a prestare la sua attività con diligenza, ad assicurare assoluta riservatezza sul lavoro affidatogli, su tutte le informazioni contenute nella banca dati e attenersi scrupolosamente alle istruzioni ricevute dal dirigente responsabile in relazione all esecuzione del lavoro.

2) Il telelavoratore non può svolgere attività per conto terzi, venendo in tal caso meno all obbligo di fedeltà sancito dall art. 2105 C.C., fatti salvi i casi in cui venga espressamente autorizzato con atto dell amministrazione. Art. 13 Relazioni sindacali Le relazioni sindacali si svolgono secondo quanto previsto degli accordi. In particolare è prevista l informazione preventiva all approvazione dei progetti e la concertazione, da avviarsi entro 48 dalla richiesta e concludersi entro 20 giorni dall avvio, circa le modalità di realizzazione dei progetti e l ambito delle professionalità impiegate mediante il telelavoro. Art. 14 Diritti di informazione Le comunicazioni da parte dell Amministrazione, in adempimento di norme di legge o pattizie, sono prevalentemente effettuate tramite supporti telematici/informatici, in particolare la posta elettronica. Ove necessario si ricorre ai sistemi tradizionali quali posta e telefono. Art. 15 Diritti sindacali 1) Al personale addetto al telelavoro si applicano le norme di legge e di contratto attualmente in vigore in materia sindacale. 2) L amministrazione garantisce ai dipendenti addetti al telelavoro possibilità di comunicazione in via telematica con le RSU, con i Rappresentanti sindacali aziendali. 3) L Amministrazione si obbliga a permettere la pubblicazione di documenti di natura sindacale in una apposita bacheca sindacale elettronica, ogni qualvolta ciò sia richiesto da un soggetto sindacale titolare di diritto di affissione, ai sensi della Legge 20/5/1970 n. 300. 4) L inserimento dei dati avverrà a cura del personale dell Amministrazione che concorderà con gli interessati la durata della permanenza dei documenti in bacheca. 5) In caso di partecipazione ad assemblea sindacale, regolarmente convocata, il tempo che l addetto al telelavoro impiega per recarsi sul luogo ove si tiene l assemblea, viene considerato orario di lavoro, purché il tempo di percorrenza sommato al tempo di partecipazione all assemblea non superi i limiti dell orario standard di lavoro. Non viene comunque contemplata la possibilità di generare un plus orario valido ai fini dello straordinario o della flessibilità. Art. 16 Misure di prevenzione e protezione 1) l Amministrazione deve garantire che la prestazione di telelavoro si svolga in piena conformità con le normative vigenti in materia di ambiente, sicurezza e salute dei lavoratori. 2) Al telelavoro si applicano le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, in particolare quelle di cui al D.lgs n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. 3) La predisposizione della postazione di telelavoro domiciliare viene effettuata in locali segnalati dal lavoratore, purché in regola con la normativa riguardante la sicurezza del lavoro, con particolare riguardo alle caratteristiche ambientali, all impiantistica elettrica (Legge n.

37/08), all illuminazione, agli arredi/apparecchiature, sulla base di indicazioni tecniche fornite dal Servizio Prevenzione e Protezione dell Ente. 4) Il telelavoratore si impegna a non modificare la disposizione del posto di lavoro e dei collegamenti elettrici, ad usare correttamente le attrezzature, al rispetto della quantità globale massima di lavoro al videoterminale e delle relative pause ed a frequentare eventuali corsi di formazione specifici come indicate nel DVR; inoltre si impegna a sottoporsi alle visite mediche previste nel piano di sorveglianza sanitaria. 5) Il telelavoratore deve consentire, previa richiesta e con preavviso di tre giorni, visite da parte dei componenti del Servizio Prevenzione e Protezione dell Amministrazione,del medico competente e dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, per verificare la corretta applicazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, relativamente alla postazione di lavoro e alle attrezzature tecniche ad essa collegate. 6) Una copia del documento di valutazione dei rischi, ai sensi del D.lgs 81/2008, è inviata ad ogni dipendente, per la parte che lo riguarda; evidenziando che, ai sensi del medesimo decreto, ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni relative e ai mezzi ed agli strumenti di lavoro utilizzati. Art. 17 Copertura assicurativa L amministrazione garantisce ai telelavoratori la copertura assicurativa INAIL e stipula apposita assicurazione per eventuali danni alle cose o ai terzi derivanti dall utilizzo della postazione di telelavoro domiciliare. Art. 18 Formazione professionale L Amministrazione garantisce ai telelavoratori le stesse opportunità formative e di addestramento previste per tutti i dipendenti che svolgono mansioni analoghe, al fine del mantenimento e dello sviluppo della loro professionalità. Art. 19 Retribuzione, rimborsi spese e salario accessorio 1) Il trattamento economico spettante ai telelavoratori non subisce alcuna modifica rispetto a quanto previsto per tutti gli altri collaboratori dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel Comune di VIGEVANO. 2) Nel caso di telelavoro a domicilio, a titolo di rimborso spese, verrà erogata una somma forfetaria pari ad Euro 2,00 per ogni giorno in cui sia resa la prestazione nella forma del telelavoro, a titolo di partecipazione agli oneri connessi al consumo energetico. 3) In caso di anticipata conclusione della sperimentazione tale somma verrà corrisposta in proporzione al numero di giorni effettivamente lavorati nel mese. 4) I costi dei collegamenti telefonici saranno integralmente a carico dell amministrazione. 5) Il rimborso spese forfetario, data la sua natura risarcitoria, non sarà utile ai fini degli istituti contrattuali e di legge, compreso l eventuale trattamento di fine rapporto, ai sensi di quando previsto dall art. 2120 del C.C.

6) Le interruzioni nel circuito tematico, dovute a guasti o cause accidentali, e comunque non imputabili ai lavoratori, saranno considerate a carico dell azienda e quindi non produrranno alcun effetto sulla retribuzione o sul calcolo della produttività. Art. 20 Verifica dell adempimento della prestazione Per tutto quanto non indicato nel presente regolamento valgono le stesse regole regolamentari, contrattuali e di legge in essere per tutti i lavoratori dell Ente. Art. 21 Verifica applicazione regolamento Le parti si accordano di verificare, in prima applicazione e periodicamente, l applicazione del presente regolamento a seguito dell effettivo avvio dei progetti di telelavoro.

Bozza contratto individuale telelavoro Il/la dipendente accetta di svolgere la propria attività lavorativa, per l'attuazione del progetto sperimentale di telelavoro, sottoscrivendo un atto di integrazione al contratto individuale di lavoro. L'inserimento nel progetto di telelavoro non comporta per il lavoratore alcuna modifica alla natura giuridica del proprio rapporto di lavoro, regolato dalle norme pattizie e legislative vigenti nell'ente Città di Vigevano, fatti salvi gli aspetti indicati nel presente atto e nel contratto collettivo decentrato integrativo di lavoro, del quale il lavoratore dichiara di avere piena conoscenza. In particolare rimane inalterato il regime giuridico relativo a ferie, malattie, permessi, aspettative e altri istituti non espressamente contemplati. Il lavoratore effettua la propria prestazione di lavoro in alternanza tra lavoro a distanza e lavoro in ufficio, per i contatti e le verifiche necessari al corretto svolgimento della attività del lavoratore, secondo le modalità individuate nell'atto dirigenziale di approvazione del progetto in cui il telelavoratore è inserito, sotto la responsabilità del Dirigente e/o Responsabile di Servizio e di cui il lavoratore dichiara di avere piena conoscenza e di accettare. I rientri periodici in ufficio non comportano alcun trattamento diverso da quello spettante agli altri lavoratori, in quanto per "sede di lavoro", nei giorni di rientro, si intende quella dell'ufficio al quale il lavoratore è assegnato; negli altri giorni si intende per "sede di lavoro" il luogo dove la prestazione di lavoro è abitualmente resa. Pertanto la normativa in materia di missioni non si applica agli spostamenti tra la sede dell'ufficio e il luogo di prestazione di telelavoro. La precitata normativa in materia di missioni si applica invece in caso di invio in missione autorizzata dal dirigente responsabile, quando si rendessero necessarie trasferte effettuate al di fuori del luogo sopra descritto. Il progetto avrà la durata massima di un anno, prorogabile su richiesta del lavoratore e nulla osta del Dirigente e/o Responsabile di Servizio. Durante l'esecuzione del progetto, l' Amministrazione potrà comunicare in ogni momento, con comprovata motivazione, al lavoratore la volontà di interruzione dello stesso, con effetto immediato. In tal caso la riassegnazione alla sede di lavoro originaria deve avvenire con modalità e in tempi compatibili con le esigenze del lavoratore, e comunque entro dieci giorni dalla richiesta della

Amministrazione. (venti giorni nel caso in cui il telelavoratore abbia optato per tale forma di lavoro per problemi di salute personale o di cura a familiari). Il dipendente addetto al telelavoro può presentare per iscritto all'amministrazione di appartenenza una richiesta motivata di reintegrazione nell'ordinario rapporto di lavoro, non prima che siano trascorsi però tre mesi dall'avvio del progetto; tale termine può essere derogato solo in presenza di gravi e comprovati motivi personali sopravvenuti, che rendano impossibile proseguire l'esperienza di telelavoro. L'Amministrazione fornisce al lavoratore in comodato d'uso (secondo la disciplina di cui all'art.1803 e ss. del codice civile) idonea strumentazione per lo svolgimento dell'attività lavorativa, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti. Il telelavoratore è responsabile civilmente ai sensi dell'art. 2051 c.c. per danni provocati dalla apparecchiatura in custodia, a meno che non provi il caso fortuito. Gli oneri di installazione e manutenzione delle apparecchiature sono a carico dell'amministrazione come indicato nel contratto collettivo decentrato integrativo di lavoro. Il lavoratore è tenuto ad utilizzare la postazione di lavoro esclusivamente per motivi inerenti il lavoro, a rispettare le norme di sicurezza, a non manomettere in alcun modo gli apparati e l'impianto generale, a non variare la configurazione della postazione di telelavoro, sostituirla con altre apparecchiature o dispositivi tecnologici, utilizzare collegamenti alternativi o complementari. Non può essere consentito ad altri l'utilizzo della postazione di telelavoro; l'amministrazione provvede a rendere disponibili modalità e tecnologie idonee ad assicurare l'identificazione del dipendente, anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro. Il lavoratore, al fine di garantire la sicurezza sua e di terzi, si impegna a non modificare la configurazione della postazione di lavoro. Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 626/94, il lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni relative ai mezzi ed agli strumenti di lavoro utilizzati. Durante le giornate di lavoro a distanza, le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di lavoro subordinato saranno espletate per via telematica o telefonica;

L'attività di telelavoro ha la durata prevista dal normale orario giornaliero settimanale e definito dalla normativa vigente e viene distribuito secondo le valutazioni del lavoratore, compatibilmente con le esigenze del lavoro, nell'arco della giornata, con la sola eccezione di due o quattro ore, nell'ambito del normale orario di lavoro, durante le quali deve essere garantita la reperibilità per comunicazioni e contatti da parte dell'amministrazione. Il lavoratore che eccezionalmente, per ragioni legate allo stato di salute suo o dei suoi familiari, o per altri giustificati motivi, deve allontanarsi durante la fascia concordata di reperibilità, deve darne comunicazione preventiva al dirigente responsabile. Le ragioni di assenza durante la fascia di reperibilità devono essere, a richiesta, documentate. Il lavoratore è tenuto, sotto la sua responsabilità, a compilare un rapporto di attività giornaliera in cui siano evidenziati l'ora di avvio del lavoro, eventuali interruzioni per recupero e/o permesso e la cessazione dell'orario di lavoro giornaliero. Tale rapporto di lavoro deve essere reso disponibile in via telematica al dirigente responsabile della struttura da cui dipende entro la giornata lavorativa immediatamente successiva. Non sono previste prestazioni straordinarie, notturne e festive, salvo il caso di esplicita richiesta e autorizzazione da parte del dirigente responsabile. Il lavoratore è tenuto a prestare la sua attività con diligenza, ad assicurare assoluta riservatezza sul lavoro affidatogli, su tutte le informazioni contenute nella banca dati e attenersi scrupolosamente alle istruzioni ricevute dall'amministrazione, tramite il dirigente responsabile, sull'esecuzione del lavoro. In particolare il telelavoratore non può svolgere attività per conto terzi, venendo in tal caso meno all'obbligo di fedeltà sancito dall'art. 2105 c.c. In caso di partecipazione ad assemblea sindacale, regolarmente convocata, il tempo che l'addetto al telelavoro impiega per recarsi sul luogo ove si tiene l'assemblea, viene considerato orario di lavoro. Il trattamento economico spettante al telelavoratore non subisce alcuna modifica rispetto a quanto previsto per tutti gli altri collaboratori dai contratti collettivi di lavoro vigenti. Il lavoratore si impegna a rendicontare e presentare, previa presa visione del proprio Dirigente responsabile, al Servizio Trattamento Economico del Personale Dipendente, con cadenza

trimestrale, le spese sostenute e l Ente provvederà, a titolo di partecipazione agli oneri connessi all attività di telelavoro, al rimborso parziale in busta paga proporzionato alle giornate telelavorate. Nel caso di anticipata conclusione della sperimentazione tale somma verrà corrisposta in proporzione al numero di giorni effettivamente telelavorati nel trimestre. Tali somme, data la loro natura risarcitoria, non saranno utili ai fini degli istituti contrattuali e di legge, compreso l'eventuale trattamento di fine rapporto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2120 c.c.