Informativa n 1 12 Gennaio 2010 Indice 1 - LE PRINCIPALI NOVITA DELLA FINANZIARIA 2010...2 RIDUZIONE ACCONTO IRPEF 2009 (art. 2, commi da 6 a 8)...2 DETRAZIONE IRPEF 36% (art. 2, comma 10)...2 ALIQUOTA IVA INTERVENTI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO (art. 2, comma 11)...2 DETASSAZIONE PREMI PRODUZIONE (art. 2, commi 156, lett. b e 157)...2 RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI E TERRENI (art. 2, comma 229)...2 CREDITO D IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO (art. 2, comma 236)...3 DISPOSIZIONI NON RIPROPOSTE...3 2 - LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL DECRETO MILLEPROROGHE...4 PROROGA SCUDO FISCALE art. 1, commi da 1 a 3 e 7...4 STUDI DI SETTORE PER IL 2009 E 2010 art. 1, comma 4...4 INVIO TELEMATICO DI RETRIBUZIONI E RITENUTE - Art. 1, comma 6...4 DEDUZIONE FORFETARIA DISTRIBUTORI DI CARBURANTI - Art. 1, comma 8...4 3 - I NUOVI MODELLI INTRA 2010...5 ESTENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI INTRASTAT AI SERVIZI INTRACOMUNITARI...5 NUOVA PERIODICITA DI PRESENTAZIONE...6 NUOVI TERMINI DI PRESENTAZIONE...6 NUOVA MODALITA DI PRESENTAZIONE...6 4 - NUOVE REGOLE IVA PER INDIVIDUARE IL LUOGO DI TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE A SOGGETTI INTRACOMUNITARI...7 5 - NUOVE MODALITA PER LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA...8 6 IN BREVE INTERESSI LEGALI...8 1
1 - LE PRINCIPALI NOVITA DELLA FINANZIARIA 2010 RIDUZIONE ACCONTO IRPEF 2009 (art. 2, commi da 6 a 8) Con il DL n. 168/2009 il Legislatore ha previsto il differimento di una quota (20%) dell acconto IRPEF 2009 il cui versamento doveva essere effettuato entro il 30.11.2009, riducendo pertanto l acconto dal 99% al 79%. Tale 20% andrà comunque versato entro e non oltre il 16/06/2010 con modalità non ancora stabilite. La Finanziaria ha stabilito la procedura per il recupero delle somme eventualmente versate o trattenute in eccesso rispetto alla nuova percentuale del 79% e che andrà comunque riversata entro il 16/06/2010 (codice tributo 4035 in F24 per i soggetti Unico, restituzione nella busta paga di dicembre 2009 per i soggetti 730). DETRAZIONE IRPEF 36% (art. 2, comma 10) La detrazione IRPEF del 36% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è prorogata con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2012, fermi restando gli altri contenuti della normativa (limite massimo di spesa pari ad 48.000 per ciascun immobile; indicazione separata del costo della manodopera in fattura). É prorogata altresì la possibilità di usufruire della detrazione IRPEF del 36% da parte degli acquirenti o assegnatari di un unità immobiliare facente parte di un edificio sottoposto a restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione e da cooperative edilizie, con riferimento agli interventi eseguiti dai predetti soggetti nel periodo compreso tra l 1.1.2008 ed il 31.12.2012, a condizione che l immobile sia ceduto / assegnato entro il 30.6.2013. ALIQUOTA IVA INTERVENTI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO (art. 2, comma 11) L aliquota IVA applicabile alle prestazioni di servizi relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all art. 31, comma 1, lett. a), b), c) e d), Legge n. 457/78 (manutenzioni ordinarie e straordinarie) realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa, è fissata nella misura ridotta del 10%. DETASSAZIONE PREMI PRODUZIONE (art. 2, commi 156, lett. b e 157) È prorogato per il periodo 1.1 31.12.2010 l assoggettamento all imposta sostitutiva pari al 10% delle somme erogate a titolo di premi produzione introdotto dall art. 2, comma 1, lett. c), DL n. 93/2008 per un importo massimo complessivo lordo di 6.000 e solo per lavoratori dipendenti del settore privato con reddito da lavoro dipendente non superiore ad 35.000 per il 2009, al lordo delle somme assoggettate ad imposta sostitutiva ex art. 2, DL n. 93/2008. RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI E TERRENI (art. 2, comma 229) Entro il 31/10/2010 è possibile rideterminare il costo di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola e delle partecipazioni non quotate posseduti all'1.1.2010, non in regime di 2
impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché enti non commerciali. Entro tale data è necessario redigere ed asseverare la perizia di stima e effettuare il versamento in una o più rate dell imposta sostitutiva al 4% per terreni e partecipazioni qualificate e al 2% per partecipazioni non qualificate. CREDITO D IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO (art. 2, comma 236) Per gli anni 2010 e 2011 è riproposta la concessione di un credito d imposta per le spese relative all attività di ricerca e sviluppo per la cui attuazione si dovrà attendere un apposito decreto ministeriale. DISPOSIZIONI NON RIPROPOSTE Nella Finanziaria 2010 in esame spicca l assenza della proroga di alcune disposizioni di favore tra le quali si evidenziano: o il beneficio a favore degli autotrasportatori in relazione al contributo al SSN sui premi di assicurazione per responsabilità civile; o la deduzione forfetaria prevista dall art. 66, comma 5, TUIR per le spese non documentate a favore degli autotrasportatori di merci in conto terzi, in relazione ai trasporti personalmente effettuati dall imprenditore all interno del Comune in cui ha sede l impresa; o la detrazione IRPEF del 19% delle spese per l autoaggiornamento e la formazione riconosciuta a favore dei docenti in scuole di ogni ordine e grado; o la detrazione IRPEF del 19% delle spese per l acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico. 3
2 - LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL DECRETO MILLEPROROGHE E stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30.12.2009, n. 302, con decorrenza dalla stessa data, il c.d. Decreto Milleproroghe, le cui principali novità sono: PROROGA SCUDO FISCALE art. 1, commi da 1 a 3 e 7 E disposta la proroga dello scudo fiscale, ossia della disciplina dell emersione delle attività detenute all estero che permette ai residenti in Italia di sanare la propria posizione fiscale con riguardo alle attività detenute all estero non conformemente con la normativa vigente. Sono state fissate due aliquote dell imposta straordinaria dovuta per la definizione della sanatoria: - 6% per le operazioni di rimpatrio e/o regolarizzazione perfezionate entro il 28.2.2010; - 7% per le operazioni di rimpatrio e/o regolarizzazione perfezionate dall 1.3 al 30.4.2010. STUDI DI SETTORE PER IL 2009 E 2010 art. 1, comma 4 Al fine di permettere il monitoraggio degli effetti della crisi e di mantenere, nel medio periodo, la rappresentatività degli stessi rispetto alla realtà economica cui si riferiscono, è previsto che, per gli anni 2009 e 2010, gli studi di settore dovranno essere approvati, rispettivamente, entro il 31.3.2010 e il 31.3.2011. INVIO TELEMATICO DI RETRIBUZIONI E RITENUTE - Art. 1, comma 6 È differito da gennaio 2010 a gennaio 2011, con una fase di sperimentazione nel corso del 2010, il termine a decorrere dal quale, in base alle disposizioni contenute nell'art. 1, commi da 121 a 123, Finanziaria 2008, i sostituti d imposta dovranno utilizzare il c.d. 770 mensile, ossia nuove modalità di trasmissione mensile delle retribuzioni corrisposte e delle ritenute operate. DEDUZIONE FORFETARIA DISTRIBUTORI DI CARBURANTI - Art. 1, comma 8 È applicabile anche per biennio 2009-2010 la deduzione forfetaria prevista dall art. 21, Legge n. 448/98 a favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione. Tale agevolazione consiste nella possibilità di ridurre il reddito d impresa di un ammontare calcolato in percentuale ai ricavi conseguiti per la cessione di carburanti (1,1% fino a 1.032.913,80; 0,6% oltre 1.032.913,80 e fino a 2.065.827,60; 0,4% oltre 2.065.827,60). 4
3 - I NUOVI MODELLI INTRA 2010 A partire dal 2010, la presentazione degli elenchi Intrastat riguarderà, oltre che le movimentazioni di beni, anche le prestazioni di servizi rese e/o ricevute in ambito UE. A ciò si aggiungono le novità in merito alla periodicità di presentazione (non è più prevista quella annuale), ai termini nonché alle modalità di presentazione dei mod. INTRA. ESTENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI INTRASTAT AI SERVIZI INTRACOMUNITARI Le principali novità apportate dal recepimento della Direttiva comunitaria n. 2008/8/CE, sono: o obbligo di presentazione dei modd. INTRA anche in relazione alle prestazioni di servizi rese / ricevute in ambito UE; o previsione dell invio telematico quale unica modalità di presentazione degli elenchi riepilogativi. Sulla base di alcune anticipazioni fornite dall Agenzia delle Dogane, è prevista l introduzione delle seguenti Sezioni agli attuali modd. INTRA: mod. INTRA - 1 Quater Elenco servizi resi nell ambito UE mod. INTRA - 2 Quater Elenco servizi ricevuti nell ambito UE Dalle bozze disponibili si dovranno fornire le seguenti informazioni con riferimento ai servizi: o codice ISO e codice IVA rispettivamente dell acquirente e del fornitore; o ammontare dell operazione in euro; o ammontare dell operazione in valuta (solo per i servizi ricevuti); o numero e data della fattura emessa / ricevuta; o codice servizio; o modalità di erogazione; o modalità di incasso; o paese di pagamento. 5
NUOVA PERIODICITA DI PRESENTAZIONE Dal 2010 la periodicità di presentazione dei modd. INTRA sarà: TRIMESTRALE Per i soggetti che negli ultimi 4 trimestri non hanno superato il limite di 50.000 MENSILE Attenzione: Non è più prevista la periodicità annuale. Altri soggetti NUOVI TERMINI DI PRESENTAZIONE Dal 2010 i termini di presentazione dei modd. INTRA saranno così fissati: Periodicità mensile Periodicità trimestrale entro il giorno 19 del mese successivo al mese di riferimento entro il giorno 19 del mese successivo al trimestre di riferimento Nulla cambia invece per la presentazione degli elenchi Intrastat riferiti al 2009: elenchi riepilogativi mese di dicembre 2009 elenchi riepilogativi 4 trimestre 2009 elenchi riepilogativi anno 2009 20.1.2010 1.2.2010 1.2.2010 NUOVA MODALITA DI PRESENTAZIONE Dal 2010 i modd. INTRA dovranno essere presentati esclusivamente in via telematica. 6
4 - NUOVE REGOLE IVA PER INDIVIDUARE IL LUOGO DI TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE A SOGGETTI INTRACOMUNITARI Con Circolare 31 dicembre 2009, n. 58, l'agenzia delle Entrate ha fornito i primi importanti chiarimenti in merito alle nuove regole in vigore dal 1 gennaio 2010 contenute nella Direttiva Servizi (2008/8/CE) riguardo alla rilevanza territoriale ai fini IVA delle operazioni eseguite. A decorrere dal 1 gennaio 2010, infatti, le prestazioni di servizi (tranne alcuni casi per cui sono previste specifiche deroghe), rese a soggetti passivi (comunemente detti rapporti Business to Business o B2B) si considerano territorialmente rilevanti (c.d. criterio del luogo del committente previsto dall articolo 44 della Direttiva IVA): o nel territorio dello Stato Italiano se rese a soggetti passivi stabiliti in Italia o nel territorio dello Stato appartenente alla UE se rese a soggetti passivi stabiliti in quello stato. In forma generalizzata, si prevede l'applicazione del principio del reverse charge per le prestazioni rese da soggetto intracomunitario a committente soggetto passivo italiano. Di contro, i servizi generici prestati a persone che non sono soggetti passivi o prestati a soggetti passivi per il proprio uso personale o per quello dei propri dipendenti (comunemente detti rapporti Business to Consumer o B2C), continuano ad essere assoggettati ad imposizione nel territorio dello stato dove è stabilito il soggetto passivo che ha eseguito la prestazione (c.d. criterio del luogo del prestatore previsto dall articolo 45 della Direttiva IVA). In attesa di recepimento con Decreto Legislativo nell ordinamento italiano, le nuove istruzioni operative sono da subito applicabili. 7
5 - NUOVE MODALITA PER LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA A decorrere dal 2010, la compensazione del credito IVA annuale o trimestrale per importi superiori a 10.000 annui, può essere effettuata dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell istanza trimestrale. Inoltre per poter compensare il credito IVA annuale per importi superiori a 15.000 annui è necessario anche il rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato (commercialisti, revisori dei conti, ecc). Per poter effettuare nel mod. F24 la compensazione del credito IVA annuale o trimestrale, di importo superiore a 10.000 annui è obbligatorio utilizzare i seguenti canali telematici: o Entratel o Fisconline, se l invio è eseguito direttamente dal contribuente; o Entratel, se l invio è eseguito da un intermediario abilitato alla trasmissione telematica. Si ricorda che qualora il credito IVA sia di importo pari o inferiore a 10.000 non è prevista alcuna limitazione alla compensazione e si applicheranno le consuete regole previste per la compensazione dei crediti tributari / previdenziali. Inoltre, le suddette novità non valgono per le c.d. compensazioni interne (IVA con IVA). Credito Iva dal 01.01.2010 Possibilità di compensazione in mod. F24 Fino a 10.000 Libera Oltre 10.000 fino a 15.000 Dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione del modello Iva annuale senza visto di conformità Oltre 15.000 Dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione del modello Iva annuale con visto di conformità Possibilità di compensazione Iva da Iva Compensazione libera 6 IN BREVE INTERESSI LEGALI Un apposito D.M. ha ridotto la misura del tasso di interesse legale dal 3% all 1% dal 01.01.2010. Pertanto si dovrà tenere conto della variazione nel conteggio del ravvedimento operoso, applicando le differenti aliquote ai vari periodi di ritardo, prestando particolare attenzione per i periodi a cavallo del 2009 e 2010. 8