sanitario e ulteriore rivalutazione posizione x ruolo PTA e professioni sanitarie mensile

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CCNL Area Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa INCREMENTO ARRETRATI INCREMENTO ARRETRATI TOT.ARRETRATI INDENNITA' DI ESCLUSIVITA' dal 1.1.2008 dal 1.1.2009 (*) dal 1.1.2009 TAB-POSIZIONE INCREMENTO ARRETRATI ruolo sanitario (rapporto esclusivo) mensile mensile AL 30.4.2010 annuo AL 30.4.2010 AL 30.4.2010 dal 1.1.2009 a regime annuo AL 30.4.2010 Dirigente incarico struttura complessa 19,03 103,30 2.003,49 426,37 604,02 2.607,51 Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 19,03 103,30 2.003,49 253,50 359,13 2.362,62 Dirigente incarico lett. C) art.27 CCNL 8 giugno 2000 19,03 103,30 2.003,49 161,46 228,74 2.232,23 Dirigente Equiparato 19,03 103,30 2.003,49 142,60 202,02 2.205,51 Dirigente <5 anni 19,03 103,30 2.003,49 9,30 13,18 2.016,67 incarico strutt.com plessa 528,75 749,06 >15 anni 377,73 535,12 tra 5 e 15 anni 162,31 229,94 < 5 anni 47,93 67,90 (*) Dagli arretrati vanno detratti gli importi dell'indennità di vacanza contrattuale eventualmente corrisposta. 2

CCNL Area Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa INCREMENTO ARRETRATI INCREMENTO ARRETRATI ruolo amministrativo e dal 1.1.2008 dal 1.1.2009 dal 1.1.2009 professioni sanitarie mensile mensile AL 30.4.2010 annuo AL 30.4.2010 a regime TOTALE ARRETRATI AL 30.4.2010 Dirigente incarico struttura complessa 19,03 103,30 2.003,49 864,95 1.225,35 Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 19,03 103,30 2.003,49 420,90 596,28 Dirigente incarico lett. C) art.27 CCNL 8 giugno 2000 19,03 103,30 2.003,49 247,35 350,41 3.228,84 2.599,77 2.353,90 Dirigente Equiparato 19,03 103,30 2.003,49 223,70 316,91 2.320,40 Dirigente <5 anni 19,03 103,30 2.003,49 39,26 55,62 2.059,11 (*) Dagli arretrati vanno detratti gli importi dell'indennità di vacanza contrattuale eventualmente corrisposta. CCNL Area Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa INCREMENTO ARRETRATI INCREMENTO ARRETRATI dal 1.1.2008 dal 1.1.2009 (**) dal 1.1.2009 ruolo professionale e tecnico mensile mensile AL 30.4.2010 annuo AL 30.4.2010 TOTALE ARRETRATI AL 30.4.2010 a regime Dirigente incarico struttura complessa 19,03 103,30 2.003,49 942,88 1.335,75 Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 19,03 103,30 1.900,19 436,86 618,89 Dirigente incarico lett. C) art.27 CCNL 8 giugno 2000 (*) 19,03 103,30 1.900,19 248,84 352,52 3.339,24 2.519,08 2.252,71 Dirigente Equiparato 19,03 103,30 1.900,19 218,04 308,89 2.209,08 Dirigente <5 anni 19,03 103,30 1.900,19 37,18 52,67 1.952,86 (+) COMPRESO ART. 45 DPR 384/90 (**) Dagli arretrati vanno detratti gli importi dell'indennità di vacanza contrattuale eventualmente corrisposta. La retribuzione oraria per il lavoro straordinario dei dirigenti, maggiorata del 15% è fissata in 26,61. In caso di lavoro notturno o festivo la tariffa maggiorata del 30% è pari a 30,08 ed in caso di lavoro notturno festivo maggiorata del 50% è pari a 34,70 I valori annui dell indennità di esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario sono così rideterminati dal 1 gennaio 2009: 3

Dirigente con incarico di direzione di struttura complessa Dirigente con incarichi art. 27 lett. b) o c) del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 ed professionale nel SSN superiore a quindici anni Dirigente con incarichi art. 27, lett. b) o c) del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 ed professionale nel SSN tra cinque e quindici anni Dirigente con professionale nel SSN sino a cinque anni 17.052,27 12.181,87 5.234,43 1.545,66 E disapplicato l art. 5, comma 2, secondo capoverso del CCNL 8/6/2000 che prevedeva che l indennità di esclusività non entrava a far parte del monte salari sul quale vengono calcolati gli incrementi contrattuali. E stata eliminata, dopo la certificazione condizionata da parte della Corte dei Conti, la dichiarazione congiunta che includeva, con riferimento al biennio economico 2008-2009, nella definizione di monte salari l indennità di esclusività e che avrebbe determinato, a partire dal prossimo rinnovo contrattuale, l ampliamento del monte salari di riferimento per i soli dirigenti del ruolo sanitario (esclusi quelli delle Professioni Sanitarie) con il conseguente allargamento della forbice retributiva già pesante. Lo 0,8% di risorse aggiuntive regionali, che corrisponde a circa 40 euro lorde mensili, sarà corrisposto a fronte della realizzazione di specifici progetti e programmi, nel rispetto dei Patti per la salute e in presenza di risparmi di spesa. A seguito delle condizioni poste nella certificazione della Corte dei Conti è stato specificato che tali risorse non possono finanziare la retribuzione di posizione. 1. CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL'AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - CONTRATTO INTEGRATIVO DEL CCNL DEL 17 OTTOBRE 2008 ( Coda Contrattuale) RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE Il ccnl riporta le norme vincolanti introdotte dal decreto 150. Per la parte demandata alla contrattazione, gradua le sanzioni in relazione alla gravità delle violazioni e adegua l impianto alla specificità dei dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale. Importante il risultato ottenuto nell ambito del confronto, in sede tecnica e politica, in tema di trasparenza, oggettività, imparzialità nei procedimenti e di garanzia per i dirigenti. Rispetto alle posizioni iniziali dell ARAN e tenuto conto degli stretti margini di intervento derivanti dall imperatività della gran parte delle norme dettate in materia dal decreto legislativo 150, è stata accolta una buona parte delle richieste di modifica a partire dalle più importanti: la reintegrazione del dirigente illegittimamente o ingiustificatamente licenziato e l indennità sostitutiva della reintegrazione. Si segnala in particolare: Rafforzamento della distinzione tra responsabilità disciplinare e responsabilità disciplinare mediante la riconferma netta per l accertamento di quest ultima delle procedure e degli organismi già previsti nell ambito del sistema di valutazione. 4

Delimitazione dell obbligo del dirigente di informare l Azienda di essere stato rinviato a giudizio ai soli casi in cui per la particolare natura dei reati contestati al dirigente si possono configurare situazioni di incompatibilità ambientale o di grave pregiudizio per l Azienda Ulteriore graduazione delle sanzioni per le violazioni più lievi con l inserimento della censura scritta Obbligo della massima oggettività nella contestazione dell addebito Più favorevole specificazione della decorrenza dei due anni ai fini dell esclusione della recidiva Ulteriore graduazione della sospensione fino a tre mesi /da tre a sei mesi in relazione alla minore gravità dell infrazione Apposizione di precisi termini per manifestare la disponibilità alla procedura conciliativa Apporto di professionalità specifiche nella valutazione da parte dell Ufficio per i procedimenti disciplinari degli addebiti relativi alla violazione di obblighi specifici della funzione sanitaria e professionale Disposizioni particolari e conferme Più corretta riformulazione del punto relativo alla monetizzazione delle ferie non fruite La clausola sulle modalità di fruizione dei 15 gg. di ferie per RX (= Ai dirigenti di cui ai commi 1 e 2 spettano un periodo di riposo biologico pari a 15 giorni consecutivi di calendario da fruirsi entro l anno solare di riferimento in un unica soluzione) è stata riformulata per eliminare la retroattività della disposizione meno favorevole. L introduzione di tale clausola che include nel computo degli attuali 15 gg. di ferie anche i festivi è stata motivata dall ARAN con l emanazione di una Sentenza della Cassazione, che avrebbe valore di interpretazione autentica. Peraltro è in fase di preparazione un ulteriore ricorso alla Cassazione che dovrebbe avere esito più favorevole nell interpretazione della clausola, atteso che la precedente sentenza sarebbe stata condizionata da alcuni errori nell impostazione del ricorso. Cassati i due punti sull impegno di servizio eccedente le 38 ore e sulle attività ulteriori rispetto agli obiettivi assegnati Cassata la norma sulle ARPA che metteva ad esaurimento il ruolo sanitario. Eliminato il tetto massimo al valore del buono pasto Sistemi per la gestione del rischio e copertura assicurativa Integrato l articolo su Sistemi per la gestione del rischio e copertura assicurativa con l inserimento dei principi individuati dalla apposita commissione tecnica e rinvio alle linee guida che saranno fornite dalle Regioni sulla base del lavoro che la Commissione stessa elaborerà 5