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COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO PROVINCIA DI BOLOGNA DELIBERAZIONE C O P I A N. 31 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Oggetto: COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO DEL PERSONALE DIPENDENTE: PRESA D'ATTO DEGLI INTERVENTI NORMATIVI DI CUI AL D.L. 6.11.2011, NR. 201, CONVERTITO IN LEGGE NR. 214/2011. Addì QUINDICI APRILE DUEMILATREDICI, alle ore 20:30 nella Casa Comunale. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano: 1) STEFANINI GIANLUCA - Sindaco 2) STEFANINI MASSIMO - Assessore 3) LENZI STEFANO - Assessore 4) RUGGERI PATRIZIA - Assessore 5) NANNONI MASSIMO - Assessore 6) LIPPI ALICE - Assessore Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE, provvede alla redazione del presente verbale. Assente BARBI PAOLO, il quale Essendo legale il numero degli intervenuti, STEFANINI GIANLUCA - SINDACO, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Collocamento a riposo d'ufficio del personale dipendente: presa d'atto degli interventi normativi di cui al D.L. 6.11.2011, nr. 201, convertito in legge nr. 214/2011. LA GIUNTA COMUNALE PREMESSO che l art. 93 del Regolamento Organico del personale dipendente, approvato con deliberazione consiliare n. 106 del 29.12.1989, così riporta: Il personale dipendente può essere collocato a riposo, a domanda, in base alle disposizioni previste dall ordinamento della Cassa di Previdenza per i dipendenti degli Enti Locali. Il personale dipendente deve invece essere collocato a riposo, d ufficio, dopo 40 anni di servizio effettivo, oppure al compimento del sessantesimo anno di età. Può essere consentito altresì, a domanda,da presentarsi almeno 6 mesi prima del compimento del 60 anno di età, di rimanere in servizio fino al compimento del 65^ anno di età nel caso che il dipendente non abbia raggiunto il minimo servizio utile a pensione. PRESO ATTO che: - l'art. 72, c. 11 del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133, così come sostituito dall Art. 17, c. 35 novies del D.L. 78/2009, convertito in Legge 3 agosto 2009, n. 102, stabilisce Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifìcazioni, a decorrere dal compimento dell anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, possono risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici ; - l art. 1, comma 16, del D.L. n. 138/2011, convertito con legge 14 settembre 2011 n. 148, prevede che le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 11, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con Legge 6 agosto 2008, n. 133, possono essere applicate anche per gli anni 2012, 2013 e 2014; - l art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, recante Disposizioni urgenti per la crescita, l equità e il consolidamento dei conti pubblici, convertito, con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011 n. 214, ha modificato la normativa previdenziale introducendo nuovi requisiti per accedere ai trattamenti pensionistici; - l art. 24 del D.L. n. 201/2011 convertito con la Legge n. 214/2011, per quanto riguarda la fattispecie in esame, ha apportato le seguenti innovazioni: a) eliminazione delle pensioni d anzianità e elevazione dei requisiti d accesso alla pensione anticipata che richiede, a decorrere al 01.01.2012, il requisito minimo di 41 anni e 1 mese per le donne e 42 anni e 1 mese per gli uomini. Tali requisiti sono aumentati di un ulteriore mese per l anno 2013 e di un ulteriore mese per l anno 2014; b) ulteriore incremento dei requisiti, sia anagrafici che contributivi, derivante dagli adeguamenti alla speranza di vita di cui alla Legge n. 122/2010 per cui, a decorrere dal 01.01.2013, i nuovi requisiti d accesso alla pensione anticipata si elevano a 41 anni e 5 mesi per le donne e 42 anni e 5 mesi per gli uomini; mentre a decorrere dal 01.01.2014 i requisiti d accesso alla pensione anticipata si elevano a 41 anni e 6 mesi per le donne e 42 anni e 6 mesi per gli uomini;

c) introduzione, sulla quota retributiva del trattamento pensionistico, delle penalizzazioni per chi accede alla pensione anticipata con età inferiore a 62 anni. In particolare è applicata, sulla quota retributiva del trattamento pensionistico, una riduzione pari a un punto percentuale per ogni anno di anticipo nell accesso al pensionamento rispetto all età di 62 anni; tale riduzione è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto ai 60 anni di età; PRESO ATTO altresì che l art. 6 comma 2-quater della Legge n. 14/2012 di conversione del D.L. n. 216/2011, ha apportato alcune modifiche relativamente alle penalizzazioni, prevedendo che le riduzioni percentuali del trattamento pensionistico non trovino applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva derivi da prestazioni effettive di lavoro; RITENUTO opportuno disporre, l applicazione dell art. 72, comma 11, del decreto legge n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, per il triennio 2012-2014, come previsto all art. 1, comma 16, del DL 138/2011, convertito con legge n. 148/2011; RICHIAMATE le circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica: - n. 10 del 20 ottobre 2008 avente ad oggetto Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" - art. 72 Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo"; - n. 2 del 8 marzo 2012 avente ad oggetto Decreto legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011, c.d. "Decreto salva Italia" - art. 24 Limiti massimi per la permanenza in servizio nelle P. A. ; CONSIDERATO pertanto necessario che l applicazione dell istituto previsto all art. 72, comma 11, del D.L. n. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008, per il triennio 2012-2014, come previsto all art. 1 comma 16 della legge n. 148/2011, tenga conto dei nuovi requisiti di accesso alla pensione anticipata ; CONSIDERATO altresì che l applicazione della norma citata non deve comportare per il dipendente interessato una riduzione del trattamento pensionistico in relazione alle penalizzazioni sulla quota retributiva, previste dalla Legge n. 214/2011, per chi accede alla pensione anticipata con età inferiore a 62 anni; RITENUTO opportuno che, ai dipendenti che maturano i requisiti nel triennio 2012-2014, la comunicazione di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro sia effettuata almeno sei mesi prima del compimento dell anzianità contributiva necessaria per accedere alla pensione anticipata ; VISTI: - il D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii.; - il D.Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. e ii.; - il vigente Statuto Comunale; ACQUISITI i pareri favorevoli, resi ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come riportati nell allegato che sub A) forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge D E L I B E R A 1. Per quanto esposto in premessa DI DISPORRE, in applicazione dell art. 72, comma 11, del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, per il triennio 2012-2014, come previsto all art. 1, comma 16, della Legge n. 148/2011, la risoluzione unilaterale, con preavviso di almeno sei mesi, dei rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato in essere con i dipendenti (comparto e dirigenza) che abbiano maturato i requisiti contributivi di accesso alla pensione anticipata, anche nel caso in cui, a seguito di istanze di ricongiunzione o di riscatto del dipendente non ancora definite o di posticipata acquisizione di documentazione previdenziale da parte dell amministrazione, si verifichi tardivamente il requisito già maturato di accesso a pensione; 2. DI DISPORRE che ai dipendenti che maturano la suddetta anzianità nel triennio 2012-2014, la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro venga effettuata almeno sei mesi prima del compimento dell anzianità contributiva necessaria per accedere alla pensione anticipata, come risulta dagli atti e dati portati a conoscenza dell Amministrazione; 3. DI ASSICURARE, altresì, che l applicazione della sopraccitata norma, nel triennio 2012 2014, non comporti, per il dipendente interessato, una riduzione del trattamento pensionistico in relazione alle penalizzazioni, sulla quota retributiva, previste dalla Legge n. 214/2011, per chi accede alla pensione anticipata con età inferiore a 62 anni; 4. DI ABROGARE, per i motivi esposti in premessa, l art. 93 del Regolamento Organico approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 106/1989 e di integrare il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi approvato con delibera della G.C. n. 270 del 25.06.1998, disponendo che la cessazione dal servizio avviene nei casi e nei modi previsti dalla Legge e dai contratti di comparto; 5. DI PREVEDERE, in via eccezionale, la facoltà dell amministrazione di non disporre la risoluzione del rapporto di lavoro, previa richiesta in tal senso formulata dall interessato entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione della risoluzione del rapporto di lavoro, nei seguenti casi: - opportunità di consentire il completamento del periodo di incarico da parte del personale dirigente e incaricato di posizione organizzativa; - opportunità di mantenere in servizio il soggetto per la non fungibilità del profilo professionale e del ruolo attribuito; Le deroghe dovranno essere, in ogni caso, debitamente motivate conferendo rilievo preminente alle esigenze dell Amministrazione in ordine anche: - a processi di riorganizzazione delle strutture in relazione a progetti di innovazione tecnologica e ammodernamento, anche con riferimento all utilizzo di nuove professionalità; - alla rideterminazione dei fabbisogni del personale dovuti a razionalizzazione degli assetti normativi e processi di riorganizzazione;

- alla disponibilità finanziaria. 6. DI DICHIARARE il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, con separata, successiva ed UNANIME votazione resa nei modi di legge a mente dell art.34 4^ comma del D.lgs.n.267/2000.

COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO Provincia di Bologna Allegato alla delibera n. 31 del 15/04/2013 Avente ad oggetto: Collocamento a riposo d'ufficio del personale dipendente: presa d'atto degli interventi normativi di cui al D.L. 6.11.2011, nr. 201, convertito in legge nr. 214/2011. Ai sensi dell'art. 49, 1 comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e sue modifiche e integrazioni e con riferimento alla deliberazione sopra indicata, il/i sottoscritto/i esprime/mono: Parere Favorevole sulla Regolarità Tecnica Addì, 15/04/2013 IL RESPONSABILE DI AREA (F.to Dott.ssa Battani Elisabetta) **************************************************************************************** ============================================================================= (*) Motivazione:

Letto, approvato e sottoscritto. IL SINDACO F.to Stefanini Gianluca IL VICE SEGRETARIO COMUNALE F.to Barbi Paolo ************************************************************************************** Il sottoscritto RESPONSABILE DI AREA, visti gli atti d'ufficio; ATTESTA che la presente deliberazione viene pubblicata dal 24/04/2013 al 09/05/2013 per 15 gg. consecutivi nel sito istituzinale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, nr. 69) e comunicata contestualmente ai Capigruppo Consiliari. IL RESPONSABILE DI AREA F.to Dr. Barbi Paolo ************************************************************************************** La presente deliberazione è divenuta esecutiva: X perché dichiarata immediatamente eseguibile essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione Lì 15/04/2013 IL RESPONSABILE DI AREA F.to Dr. Barbi Paolo ************************************************************************************** Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme al suo originale per quanto riguarda il contenuto del provvedimento e per quanto riguarda tutte le attestazioni ad esso riferite. San Benedetto Val di Sambro, 24/04/2013 L'INCARICATO Delibera n. 31 del 15 APRILE 2013