Capitolo 1 I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI 1. Introduzione. A metà anni novanta, l Unione Europea ha intrapreso una politica di armonizzazione contabile, volta a soddisfare la crescente necessità di avere un informativa economico finanziaria comparabile su scala europea e mondiale. L omogeneizzazione dell informativa di bilancio costituisce un lungo percorso che ha portato gradualmente alla riforma degli ordinamenti nazionali degli Stati membri, mediante l introduzione di norme dirette all applicazione dei principi contabili di derivazione internazionale nella redazione dei bilanci delle aziende europee. In effetti, i fenomeni di globalizzazione dell economia e di internazionalizzazione dei mercati, hanno fatto emergere nuove ed irrinunciabili esigenze di confronto tra i bilanci di aziende localizzate in Paesi diversi, avvertite non solo dagli operatori finanziari ma anche dalle stesse aziende, in particolare quelle multinazionali. La presenza di regole contabili eterogenee determina, infatti, seri ostacoli per la comprensibilità e comparabilità dei bilanci di aziende appartenenti a stati diversi ed ostacola la raccolta dei capitali sul mercato internazionale. Da qui l esigenza di condurre un processo di armonizzazione, diretto a ridurre la variabilità delle pratiche contabili dei vari Paesi, e di avviare un processo di standardizzazione, finalizzato ad imporre regole che limitino al massimo tale variabilità 1. 1 Luciano MARCHI, Marco ALLEGRINI, L evoluzione dei principi contabili in Italia, in Revisione Contabile, n. 50, 2 bimestre 2003, pag. 66. 4
Le ragioni alla base della necessità di applicazione a livello internazionale di un corpo univoco di principi contabili, sono da ricercarsi nello strumento stesso che il documento di bilancio rappresenta. Il bilancio 2 può essere descritto come un insieme di informazioni raccolte ed elaborate al fine di rappresentare, in maniera veritiera e corretta, la situazione patrimoniale economica e finanziaria della società. Il documento di bilancio dovrebbe esprimere non soltanto lo status attuale dell azienda, ma rispecchiare ciò che è stato l andamento passato, oltre ad indicare l orientamento futuro dei flussi finanziari e dei cicli economici che caratterizzano l attività stessa ed esporre i risultati ottenuti dall amministrazione. Quindi l applicazione dei principi contabili per la redazione dei bilanci rappresenta un passo importante ed inevitabile per assicurare la completa comprensione del bilancio da parte dei suoi destinatari, vale a dire i vari soggetti legati alle aziende (investitori, dipendenti, finanziatori, clienti, azionisti). Riepilogando, i tre principali obiettivi da raggiungere attraverso l'applicazione dei principi contabili internazionali sono: tutelare gli investitori attraverso un'effettiva comparabilità dei dati forniti dalle aziende; garantire il funzionamento dei mercati dei capitali mediante metodologie contabili comuni che evitano distorsioni causate da informazioni falsate ; assicurare ai destinatari del bilancio le informazioni necessarie per intraprendere le decisioni economiche. Il 2005 rappresenta il primo anno di transizione per numerose aziende italiane, le quali presenteranno il proprio bilancio secondo i nuovi principi contabili. 2 Alberto QUAGLI, Bilancio di esercizio e principi contabili, III edizione, Giappichelli, Torino, 2004. 5
2. Il processo di armonizzazione contabile europeo. La strategia di armonizzazione messa in atto dall'unione Europea ha avviato un processo indirizzato a non emettere nuovi principi, ma a recepire i principi già internazionalmente riconosciuti emanati dallo IASB (International Accounting Standards Board) 3. Lo IASB è un ente privato con sede a Londra e i suoi principi contabili sono denominati IAS (International Accounting Standards). A partire dal 1 aprile 2001 i principi di nuova elaborazione sono identificati con la sigla IFRS (International Financial Reporting Standards). Questi principi costituiscono la sola alternativa valida ai principi statunitensi, molto criticati. I principi contabili internazionali sono stati oggetto di revisione, anche a seguito di richieste da parte dell'unione Europea e attualmente costituiscono un insieme completo e solido di principi di informativa finanziaria, da cui sono state inoltre eliminate alcune alternative concesse in sede di valutazione delle poste di bilancio, per evitare comportamenti difformi da parte delle diverse aziende. 2.1. Direttiva Ce n. 65/2001. Il primo passo verso questa politica di armonizzazione a livello comunitario è stato compiuto con l'emanazione della Direttiva Ce n. 65/2001/Ce che modifica le Direttive n. 78/660/Cee (quarta direttiva), n. 83/349/Cee (settima direttiva) e n. 86/635/Cee (banche ed altre istituzioni finanziarie) al fine di consentire la valutazione degli strumenti finanziari, detenuti a scopo di negoziazione e disponibili per la vendita, non più al costo storico, ma al fair 3 E stato costituito nel 1973 con la denominazione IASC (International Accounting Standard Committee) da organismi professionali di Canada, Australia, Francia, Germania, Giappone, Messico, Olanda, Regno Unito, Irlanda e Stati Uniti d America. Nel marzo 2001 lo IASC si è trasformato in fondazione ed ha costituito lo IASB. Cfr. MARCHI, ALLEGRINI, L evoluzione dei principi contabili in Italia, op. cit., pag. 67. 6
value ( valore equo ) 4. Tuttavia, non viene fornita una definizione di fair value: è previsto che debba determinarsi facendo riferimento al valore di mercato dello strumento finanziario ovvero, laddove il valore di mercato non sia facilmente individuabile, al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati 5. La Direttiva non specifica quali sono gli strumenti finanziari interessati dal fair value, sono però indicate le attività e le passività finanziarie per le quali è esclusa l'applicazione di tale criterio di valutazione: a) strumenti finanziari non derivati detenuti fino a scadenza; b) prestiti e crediti originati dall'azienda e non detenuti a scopo di negoziazione; c) partecipazioni in imprese controllate, collegate e joint venture; d) azioni proprie; e) contratti che prevedono un corrispettivo condizionato nell'ambito di un'operazione di aggregazione aziendale; f) altri strumenti finanziari che richiedono una diversa contabilizzazione. 4 Per fair value s intende <<il corrispettivo al quale le attività possono essere scambiate (acquistate o vendute) in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili>>. Paolo MORETTI, Rilevazione iniziale e rideterminazione dei cespiti secondo il principio IAS 16, in Corriere Tributario, n. 31/2005, pag. 2433. 5 Con riferimento alla determinazione del fair value di un bene, lo IAS 16 prevede che il fair value è rappresentato generalmente dal valore di mercato degli stessi beni (market value) determinato mediante una perizia effettuata normalmente da periti professionalmente qualificati. Il principio internazionale non dispone peraltro un obbligo in merito all utilizzo di un perito indipendente per effettuare la rivalutazione dei cespiti. Cfr. MORETTI, Rilevazione iniziale e rideterminazione dei cespiti secondo il principio IAS 16, in Corriere Tributario, op. cit., pag. 2433. 7
2.2. Regolamento Ce n. 1606/2002. Il provvedimento più importante è tuttavia il Regolamento comunitario n. 1606/2002/Ce, il cosiddetto Regolamento IAS. Esso prevede l'applicazione dei principi contabili internazionali e obbliga tutte le società dell'ue, quotate in un mercato regolamentato europeo, a redigere il bilancio consolidato conformemente agli IAS, al più tardi a partire dal 2005. Il regolamento prevede che: gli Stati membri devono obbligare le società i cui titoli sono negoziati in un mercato pubblico e quelle che si preparano a chiedere l'ammissione alla negoziazione dei loro titoli a redigere il bilancio consolidato conformemente ai principi contabili internazionali; gli Stati membri possono consentire o prescrivere: alle società di cui al punto precedente, di redigere il bilancio di esercizio non consolidato conformemente ai principi contabili internazionali; alle società, i cui titoli non sono quotati, di redigere il bilancio consolidato e/o il bilancio d'esercizio in conformità ai principi contabili internazionali e lo stesso vale per le banche e le assicurazioni quotate e non quotate. E' prevista la proroga al 2007 nelle ipotesi seguenti: aziende che attualmente redigono i bilanci in base ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale (è il caso dei principi statunitensi, gli Us Gaap); aziende i cui titoli di debito sono quotati unicamente in un mercato regolamentato di un qualsiasi Stato membro. 8