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Pagina 1 di 7 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1995, n. 376 Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati. Vigente al: 5-12-2014 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma 5, della Costituzione; Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, e, in particolare, l'art. 50, il quale stabilisce che, con la procedura prevista dall'art. 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86, possono essere emanate norme regolamentari per rivedere la produzione e la commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e non, anche se disciplinati con legge; Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86, recante norme generali sulla partecipazione dell'italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari; Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Vista la legge 30 aprile 1963, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, e successive integrazioni e modificazioni; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante attuazione delle direttive 85/395/CE e 89/396/CE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari; Vista la legge 23 agosto 1993, n. 352, recante le norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati; Ritenuta la necessita' di modificare alcune norme della legge 23 agosto 1993, n. 352, allo scopo di conformare la disciplina dei funghi epigei ai principi e alle norme di diritto comunitario e assicurare la tutela della salute umana; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 15 dicembre 1994; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 giugno 1995; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'unione europea; EMANA il seguente regolamento: Art. 1. Ispettorati micologici Art. 9, comma 1, legge 23 agosto 1993, n. 352 1. Il Ministero della sanita' stabilisce, con proprio decreto, entro il 31 dicembre 1996, i criteri per il rilascio dell'attestato di micologo e le relative modalita'. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

Pagina 2 di 7 istituiscono ed organizzano, nell'ambito delle aziende USL, uno o piu' centri di controllo micologico pubblico (ispettorati micologici). AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Art. 2. Vendita di funghi freschi spontanei Art. 14, legge 23 agosto 1993, n. 352 1. La vendita dei funghi freschi spontanei e' soggetta ad autorizzazione comunale. 2. L'autorizzazione comunale viene rilasciata esclusivamente agli esercenti che siano stati riconosciuti idonei alla identificazione delle specie fungine commercializzate dai competenti servizi territoriali della regione o delle province autonome di Trento e Bolzano. 3. La vendita dei funghi coltivati freschi rimane assoggettata alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli. 4. Per l'esercizio dell'attivita' di vendita, lavorazione, conservazione e confezionamento delle diverse specie di funghi, e' richiesta l'autorizzazione sanitaria prevista dalle norme vigenti. Art. 3. Certificazione sanitaria Art. 15, legge 23 agosto 1993, n. 352 1. La vendita dei funghi freschi spontanei destinati al dettaglio e' consentita, previa certificazione di avvenuto controllo da parte dell'azienda USL, secondo le modalita' previste dalle autorita' regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano. Art. 4. Commercializzazione delle specie di funghi Art. 16, legge 23 agosto 1993, n. 352 1. E' consentita la commercializzazione delle specie di funghi freschi spontanei e coltivati, elencate all'allegato I. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano integrano, con propri provvedimenti, l'elenco delle specie di cui all'allegato I con altre specie commestibili riconosciute idonee alla commercializzazione in ambito locale, e ne danno comunicazione al Ministero della sanita' che provvede alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 3. E' consentita la commercializzazione di altre specie di funghi freschi spontanei e coltivati provenienti da altri Paesi purche' riconosciute commestibili dalla competente autorita' del Paese di origine. A tal fine l'ispettorato micologico competente per territorio effettua verifiche a sondaggio sulle partite poste in commercio. Art. 5. Denominazione "funghi secchi" Art. 17, legge 23 agosto 1993, n. 352 1. Con la denominazione di "funghi secchi" si intende il prodotto che, dopo essiccamento naturale o meccanico, presenta un tasso di umidita' non superiore a 12% + 2% m/m e con tale denominazione

Pagina 3 di 7 possono essere posti in commercio funghi appartenenti alle seguenti specie: a) Boletus edulis e relativo gruppo (Boletus pinicola, Boletus aereus, Boletus reticulatus); b) Cantharellus (tutte le specie escluse subcibarius, tubaeformis varieta' lutescens e muscigenus); c) Agaricus bisporus; d) Marasmius oreades; e) Auricularia auricula-judae; f) Morchella (tutte le specie); g) Boletus granulatus; h) Boletus luteus; i) Boletus badius; l) Craterellus cornucupioides; m) Psalliota hortensis; n) Lentinus edodes; o) Pleurotus ostreatus; p) Lactarius deliciosus; q) Amanita caesarea. 2. Possono altresi' essere poste in commercio altre specie riconosciute idonee con successivi decreti del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonche' quelle provenienti dagli altri Paesi dell'unione europea e dai Paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, purche' legalmente commercializzate in detti Paesi. 3. I funghi secchi, provenienti da altri Paesi dell'unione europea e dai Paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, possono essere commercializzati anche con altre denominazioni che facciano riferimento al trattamento di disidratazione subito, se queste sono consentite nei Paesi suddetti. 4. La durabilita' dei funghi secchi non puo' essere superiore a 12 mesi dal confezionamento. 5. L'incidenza percentuale delle unita' difettose o alterate, per ogni singola confezione, non deve superare, a seconda della categoria qualitativa di cui al comma 5, il range di 25-40% m/m, suddiviso come segue: a) impurezze minerali, non piu' del 2% m/m; b) impurezze organiche di origine vegetale, non piu' dello 0,02% m/m; c) tramiti di larve di ditteri micetofilidi, non piu' del 25% m/m; d) funghi anneriti, non piu' del 20% m/m. 6. La denominazione di vendita dei funghi secchi di cui al comma 1, lettera a), deve essere accompagnata da menzioni qualificative rispondenti alle caratteristiche dei funghi, stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 giugno 1996. Art. 6. Confezionamento dei funghi Art. 18, legge 23 agosto 1993, n. 352 1. I funghi secchi sono venduti interi o sminuzzati, in confezioni chiuse, con l'indicazione facilmente visibile del nome scientifico accompagnato dalla menzione di cui all'art. 5, comma 6. 2. Le imprese ed i soggetti singoli o associati che svolgono attivita' di preparazione o di confezionamento di funghi spontanei secchi o conservati indicano nella richiesta di autorizzazione, di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive

Pagina 4 di 7 modifiche ed integrazioni, anche le generalita' del micologo sotto il cui controllo avviene l'identificazione delle specie di cui all'art. 5. Le imprese gia' operanti alla data di entrata in vigore della legge 23 agosto 1993, n. 352, si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro il 30 giugno 1998. 3. I contravventori delle disposizioni di cui al comma 2 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire un milione. Art. 7. Funghi porcini Art. 19, legge 23 agosto 1993, n. 352 1. E' vietata la vendita al minuto di funghi secchi allo stato sfuso, ad eccezione dei funghi appartenenti alla specie Boletus edulis e relativo gruppo (porcini), di cui all'art. 5, comma 1. 2. Con la denominazione "funghi porcini" possono essere posti in commercio solo funghi appartenenti alla specie Boletus edulis e relativo gruppo. 3. La vendita dei funghi secchi sfusi e' soggetta all'autorizzazione comunale, ai sensi dell'art. 2. Art. 8. Gamme di quantita' nominale Art. 20, legge 23 agosto 1993, n. 352 1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato possono essere stabilite gamme di quantita' nominale dei preimballaggi di funghi secchi destinati al consumatore. 2. Le gamme di cui al comma 1 possono essere modificate o integrate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Art. 9. Trattamento dei funghi Art. 21, legge 23 agosto 1993, n. 352 1. I funghi delle specie elencate nell'allegato II possono essere conservati sott'olio, sott'aceto, in salamoia, congelati, surgelati o altrimenti preparati. 2. L'elenco di cui all'allegato II puo' essere modificato con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 3. E' consentita la commercializzazione di altre specie di funghi conservati o secchi o comunque preparati, provenienti da altri Paesi, purche' riconosciuti commestibili dalla competente autorita' del Paese d'origine. 4. I funghi di cui ai commi 1 e 3 debbono essere sottoposti a trattamenti termici per tempi e temperature atti ad inattivare le spore del Clostridium botulinum, e/o acidificati a valori di ph inferiori a 4,6 e/o addizionati di inibenti atti ad impedire la germinazione delle spore. 5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica ai funghi congelati, surgelati o secchi. 6. Ogni confezione puo' contenere funghi di una o piu' specie. Art. 10. Etichettatura dei funghi 1. L'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei funghi devono essere conformi alle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante: "Attuazione delle direttive 89/395 e 89/396 CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari". 2. Per la designazione dei funghi devono essere utilizzati i nomi scientifici delle relative specie.

Pagina 5 di 7 3. L'etichettatura dei funghi freschi sfusi o preconfezionati, che non possono essere consumati crudi, deve riportare l'indicazione dell'obbligo della cottura. 4. La dicitura "ai funghi" o simili, utilizzata nell'etichettatura di prodotti alimentari a base di funghi, non comporta l'obbligo di ulteriori specificazioni. Art. 11. Vigilanza 1. La vigilanza sull'applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352, ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, e' affidata, secondo le norme vigenti e le rispettive competenze, agli agenti del Corpo forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazioni e sanita' dell'arma dei carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia urbana e rurale, alle aziende USL, alle guardie giurate campestri, agli agenti di custodia dei consorzi forestali e delle aziende speciali, alle guardie giurate volontarie ed agli uffici di sanita' marittima, aerea e di confine terrestre del Ministero della sanita'. 2. Le guardie giurate, addette ai compiti di vigilanza, devono possedere i requisiti di cui all'art. 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed essere riconosciute dal prefetto competente per territorio. Art. 12. Norme transitorie 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tuttavia e' consentita l'utilizzazione di etichette ed imballaggi non conformi alle norme previste dal presente regolamento, purche' conformi alle norme precedentemente in vigore, per sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. I funghi cosi' confezionati possono essere commercializzati fino alla scadenza del termine minimo di conservazione riportato sui relativi preimballaggi. Art. 13. Norme finali Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia: l'art. 9, comma 1, l'art. 11, l'art. 14, l'art. 15, l'art. 16, l'art. 17, l'art. 18, l'art. 19, l'art. 20, l'art. 21 e l'art. 22 della legge 23 agosto 1993, n. 352. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservano e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 14 luglio 1995 Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione SCOGNAMIGLIO PASINI DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri CLO', Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato GUZZANTI, Ministro della sanita' MASERA, Ministro del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'unione europea Visto, il Guardasigilli: MANCUSO

Pagina 6 di 7 Registrato alla Corte dei conti il 1 settembre 1995 Atti di Governo, registro n. 96, foglio n. 6 ALLEGATO I (previsto dall'art. 4, comma 1, primo capoverso) 1) Agaricus arvensis; 2) Agaricus bisporus; 3) Agaricus bitorquis; 4) Agaricus campestris; 5) Agaricus hortensis; 6) Amanita caesarea; 7) Armillaria mellea; 8) Auricolaria auricolaria judae; 9) Boletus aereus; 10) Boletus appendicolatus; 11) Boletus badius; 12) Boletus edulis; 13) Boletus granulatus; 14) Boletus impolitus; 15) Boletus luteus; 16) Boletus pinicola; 17) Boletus regius; 18) Boletus reticulatus; 19) Boletus rufa; 20) Boletus scabra; 21) Cantharellus (tutte le specie escluse subcibarius, tubaeformis varieta' lutescens e muscigenus); 22) Clitocybe geotropa; 23) Clitocybe gigantea; 24) Craterellus cornucopioides; 25) Hyduum repandum; 26) Lactarius deliciosus; 27) Leccinum (tutte le specie); 28) Lentinus edodes; 29) Macrolepiota procera; 30) Marasmius oreades; 31) Morchella (tutte le specie); 32) Pleurotus cornucopiae; 33) Pleurotus eryngii; 34) Pleurotus ostreatus; 35) Pholiota mutabilis; 36) Pholiota nameko mutabilis; 37) Psalliota bispora; 38) Psalliota hortensis; 39) Tricholoma columbetta; 40) Tricholoma equestre; 41) Tricholoma georgii; 42) Tricholoma imbricatum; 43) Tricholoma portentoso; 44) Tricholoma terreum; 45) Volvariella esculenta; 46) Volvariella valvacea; 47) Agrocybe aegerita (Pholiota aegerita); 48) Pleurotus eringii; 49) Stropharia rugosoannulata. ALLEGATO II (previsto dall'art. 9, comma 1, primo capoverso) 1) Agaricus arvensis; 2) Agaricus bisporus;

Pagina 7 di 7 3) Agaricus campestris; 4) Amanita caesarea; 5) Armillaria mellea; 6) Auricolaria auricola-judae; 7) Boletus aereus; 8) Boletus badius; 9) Boletus edulis; 10) Boletus granulatus; 11) Boletus luteus; 12) Boletus pinicola; 13) Boletus reticulatus; 14) Cantharellus (tutte le specie escluse subcibarius, tubaeformis varieta' lutescens e muscigenus); 15) Clitocybe gigantea; 16) Clitocybe geotropa; 17) Craterellus cornucopioides; 18) Hydnum repandum; 19) Lactarius deliciosus; 20) Lentinus edodes; 21) Macropiota procera; 22) Marasmius oreades; 23) Morchella (tutte le specie); 24) Pholiota mutabilis; 25) Pholiota nameko mutabilis; 26) Pleurotos ostreatus; 27) Psalliota hortensis; 28) Psalliota bispora; 29) Tricholoma columbetta; 30) Tricholoma equestre; 31) Tricholoma georgii; 32) Tricholoma imbricatum; 33) Tricholoma portentoso; 34) Tricholoma terreum; 35) Volvariella volvacea; 36) Volvariella esculenta; 37) Agrocybe aegerita (Pholiota aegerita); 38) Pleurotus eringii; 39) Stropharia rugosoannulata.