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Consiglio Regionale del Veneto - UPA - 31/10/2014-0020244 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO Quinta Commissione consiliare rz, Consiglio Regionale del Venew N del 31/10/2014 Prot.: 0020244 Titolario 2.6 CRV CRV spc-upa Al Signor PRESIDENTE del Consiglio Regionale SEDE oggetto: Progetto di legge n. 458 IX Legislatura di iniziativa della Giunta Regionale - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 MARZO 2007 N. 7: "SOSPENSIONE DELL OBBLIGO VACCINALE PER L ETÀ EVOLUTIVA E ALLA LEGGE REGIONALE 19 MARZO 2013 N. 2". NORME DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI IGIENE, MEDICINA DEL LAVORO, SANITÀ PUBBLICA E ALTRE DISPOSIZIONI PER IL SETTORE SANITARIO. Si trasmette, in allegato alla presente, il progetto di legge in oggetto licenziato dalla Commissione, a maggioranza, nella seduta del 23 ottobre 2014. Distinti saluti Allegati: relazione articolato scheda di certificazione Rif. al foglio 15421 del 28 agosto 2014 Sicurezza sociale San Marco 2322 +39 041 2701347 tel Igiene Palazzo Ferro Fini +39 041 5256321 fax Sanità 30124 Venezia com.com5@consiglioveneto.it Assistenza www.consiglioveneto.it

"~- CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO NONA LEGISLATURA QUINTA COMMISSIONE PERMANENTE (Sicurezza sociale, Igiene, Sanità, Assistenza) Progetto di legge relativo a: MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 MARZO 2007 N. 7: "SOSPENSIONE DELL OBBLIGO VACCINALE PER L ETÀ EVOLUTIVA E ALLA LEGGE REGIONALE 19 MARZO 2013 N. 2". NORME DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI IGIENE, MEDICINA DEL LAVORO, SANITÀ PUBBLICA E ALTRE DISPOSIZIONI PER IL SETTORE SANITARIO Testo licenziato dalla Commissione in sede referente ai sensi dell art. 25 del regolamento del Consiglio regionale del Veneto A seguito dell assegnazione per l istruttoria del PROGETTO DI LEGGE N 458 di iniziativa della Giunta regionale Licenziato il 23 ottobre 2014 nella seduta n. 143 con la seguente votazione: Favorevoli Contrari Astenuti Voti rappresentati n. 47 45 2 Maggioranza richiesta n. 24 Relatore in aula il Consigliere Padrin Correlatore in aula il Consigliere Pipitone

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 MARZO 2007 N. 7: "SOSPENSIONE DELL OBBLIGO VACCINALE PER L ETÀ EVOLUTIVA E ALLA LEGGE REGIONALE 19 MARZO 2013 N. 2". NORME DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI IGIENE, MEDICINA DEL LAVORO, SANITÀ PUBBLICA E ALTRE DISPOSIZIONI PER IL SETTORE SANITARIO Relatore il Consigliere Leonardo Padrin Signor Presidente, Colleghi Consiglieri, Nella Regione del Veneto da tempo è stato avviato un percorso che preveda l adozione di misure fìnalizzate a garantire l efficienza del Servizio Sanitario Regionale, riducendo in modo significativo e concreto le procedure ormai ritenute obsolete che incidono sui costi sostenuti dalle stesse amministrazioni coinvolte e sugli obblighi ed adempimenti a carico degli operatori sanitari e dei cittadini. La razionalizzazione delle procedure, certificazioni ed autorizzazioni consente infatti di concentrare attività e risorse sui veri problemi di igiene pubblica e di salute. Lo scopo della presente legge è quello di procedere, da un lato proseguendo nella semplificazione già operata con la legge regionale n. 2 del 2013 "Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro, sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario" dismettendo il Certificato di riammissione scolastica oltre i 5 giorni di assenza, di cui all articolo 42 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 e dall altro perfezionare, razionalizzandoli, gli adempimenti previsti dalla legge regionale 23 marzo 2007 n. 7, in materia di "Sospensione dell obbligo vaccinale per 1 età evolutiva". Con la legge regionale 23 marzo 2007 n. 7, Sospensione dell obbligo vaccinale per 1 età evolutiva, all articolo 3 è stata prevista la costituzione del Comitato Tecnico Scientifico che ha il compito di valutare gli effetti derivanti dall applicazione della legge. Al comma 4 dell articolo 3 vengono definiti i compiti del Comitato, prevedendo che lo stesso "predisponga semestralmente un documento contenente la valutazione dell andamento epidemiologico delle malattie per le quali è sospeso l obbligo vaccinale e il monitoraggio dell andamento dei tassi di copertura vaccinale nel territorio regionale" da presentare alla struttura regionale competente. La Regione del Veneto essendo decorsi 5 anni dall entrata in vigore della legge nei quali ne è stata data applicazione effettuando i previsti monitoraggi semestrali, proprio sulla base dell esperienza maturata durante questo periodo di applicazione è emerso che i dati semestrali sull andamento delle malattie infettive e relativi al tasso di copertura vaccinale poiché sono o instabili e frammentari (anche in virtù del fatto che i genitori tendono a vaccinare sempre più tardi i 2

bambint) non e possibile effettuare una valutazione attendibile e significativa sull andamento (trend) della copertura vaccinale. Per questa ragione si ritiene che l arco temporale di sei mesi sia troppo breve per poter redigere una relazione semestrale che consenta di effettuare le necessarie valutazioni relative all andamento della pratica vaccinale nella Regione del Veneto e che invece occorra utilizzare un arco temporale più ampio. Si modifica, quindi, la previsione della relazione semestrale, sostituendola con la previsione di una relazione annuale (Articolo 1). Con la recente Legge della Regione del Veneto n. 2 del 2013 avente ad oggetto "Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro, sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario", al secondo comnia dell articolo 3 - Determinazioni in materia di medicina scolastica, si è disposto tra l altro che il certificato di riammissione scolastica oltre i cinque giorni di assenza, previsto dall articolo 42 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, venga rilasciato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta. Alre regioni (articolo 2 della legge della Regione Friuli Venezia Giulia 18 agosto 2005, n. 21; articolo 58 comma 2 della legge della Regione Lombardia 30 dicembre 2009, n. 33; Delibera della Giunta provinciale Alto Adige Bolzano n. 1656 del 5 novembre 2012) hanno disposto il venir meno dell obbligo di presentazione del certificato in oggetto con argomentazioni che si condividono. Infatti, le più recenti conoscenze in materia di malattie infettive e loro diffusione hanno evidenziato che il pericolo di contagio è massinto durante la fase di incubazione, cioè quella che precede la comparsa dei sintomi, mentre si riduce a livelli compatibili con la presenza in collettività passati i cinque giorni dall esordio vero e proprio della malattia. Pertanto, per le più comuni malattie, trascorsi i cinque giorni di assenza, l alunno non presenta livelli di contagiosità tali da ritenersi pericolosi per la convivenza in collettività e, quindi, non vi è alcun motivo per il quale il rientro a scuola debba essere vincolato alla presentazione del certifìcato in questione. Del resto nelle ipotesi in cui agli alunni assenti per malattia (indipendentemente dall assenza di più di cinque giorm) venga diagnosticata una malattia infettiva, per la quale sono necessarie misure di profilassi per esigenze di tutela della salute pubblica, è la disciplina dettagliatamente prevista nella Circolare del Ministero della Salute n. 4 del 13 marzo 1998 che indica quali sono le misure da prendersi a cura del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, ivi compresi i periodi contumaciali. Inoltre, in caso di malattie infettive e diffusive pericolose per la salute pubblica, il medico è tenuto alla notifica della malattia all Asl ai sensi del decreto ministeriale Sanità del 15 dicembre 1990. Al fine di sgravare cittadini ed personale medico di un adempimento non rispondente alla finalità che si propone di perseguire, quale la tutela della salute della collettività e dei singoli, con la previsione della presente legge regionale si dispone il venir meno nella Regione del Veneto dell obbligo di presentazione del 3

certificato di riammissione a scuola oltre i 5 giorni di assenza per malattia, previsto dall articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1518 del 1968 (Articolo 2). La Quinta Commissione consiliare nella seduta del 23 ottobre 2014 ha licenziato, a maggioranza il progetto di legge in oggetto. Hanno espresso voto favorevole i Consiglieri: il Presidente Padrin (Forza Italia), i Consiglieri Caner, Bassi, Lazzarini (Liga Veneta Lega Nord Padania), Tesserin (Nuovo Centrodestra Veneto Autonomo), Bond, Gerolemetto (Popolo della Libertà Forza Italia per il Veneto), Sinigaglia, Alessandrini, Fracasso, Pigozzo (Partito Democratico Veneto), Bottacin, Piccolo (Misto). Ha espresso voto di astensione il Consigliere Pipitone dei Valori). Viene designato relatore in aula il Presidente Padrin. Viene designato correlatore in aula il Consigliere Pipitone. 4

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 MARZO 2007 N. 7: "SOSPENSIONE DELL OBBLIGO VACCINALE PER L ETÀ EVOLUTIVA E ALLA LEGGE REGIONALE 19 MARZO 2013 N. 2". NORME DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI IGIENE, MEDICINA DEL LAVORO, SANITÀ PUBBLICA E ALTRE DISPOSIZIONI PER IL SETTORE SANITARIO Art. 1 - Modifiche all articolo 3 della legge regionale 23 marzo 2007 n. 7 "Sospensione dell obbligo vaccinale per l età evolutiva". 1. Al comma 1 dell articolo 3 della legge regionale 23 marzo 2007 n. 7 la parola "prevenzione" è sostituita dalle parole "profilassi delle malattie infettive prevenibili con vaccinazioni". 2. Il comma 4 dell articolo 3 della legge regionale 23 marzo 2007, n. 7 è sostituito dal seguente "4. 11 Comitato redige annualmente un documento contenente la valutazione dell andamento epidemiologico delle malattie per le quali la presente legge sospende l obbligo vaccinale ed il monitoraggio dell andamento dei tassi di copertura vaccinale nel territorio regionale. Tale documento è trasmesso alla struttura della Giunta Regionale competente in materia di profilassi delle malattie infettive prevenibili con vaccinazioni.". Art. 2 - Modifiche all articolo 2 della legge regionale 19 marzo 2013 n.2 "Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro, sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario". 1. Dopo il comma 1 dell articolo 3 della legge regionale 19 marzo 2013, n.2, è aggiunto il seguente: "1 bis. E abolito l obbligo di presentazione del certificato di riammissione a scuola oltre i cinque giorni di assenza per malattia di cui all articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518.". 2. Al conima 2 dell articolo 3 della legge regionale 19 marzo 2013, n. 2, dopo le parole: "relative ad ogni ordine e grado" è inserita la parola: "ed", con conseguente eliminazione della virgola, e le parole: "ed il certificato di riammissione scolastica oltre i cinque giorni di assenza, previsto dall articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518" sono soppresse. Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria. 1. All attuazione della presente legge si provvede nell ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Art. 4 Entrata in vigore. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto. 5

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INDICE Art. 1 - Modifiche all articolo 3 della legge regionale 23 marzo 2007 n. 7 "Sospensione dell obbligo vaccinale per l età evolutiva" 5 Art. 2 - Modifiche all articolo 2 della legge regionale 19 marzo 2013 n.2 "Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro, sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario- 5 Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria. 5 Art. 4 - Entrata in vigore. 5 7