REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI

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COMUNE DI BIENTINA Provincia di Pisa PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI Sommario Art. 1 Ambito di applicazione Art. 2 Pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie Art. 3 Agenti accertatori Art. 4 - Accertamento della violazione Art. 5 - Rapporto Art. 6 - Ordinanza ingiunzione Art. 7 Disposizioni finali e transitorie. Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento inerente le sanzioni amministrative previste per le violazioni ai regolamenti comunali ed alle ordinanze del Sindaco e dei Responsabili dei Servizi, in conformità a quanto stabilito dalle normative vigenti in materia. 2. Rimane impregiudicata l applicazione delle vigenti sanzioni di carattere penale (art. 650 Codice Penale), relative alle ordinanze contingibili e urgenti. 3. Ciascun regolamento e ciascuna ordinanza comunale emesso\a successivamente all entrata in vigore del presente regolamento, dovrà indicare in modo esplicito l importo della sanzione applicabile in caso di violazione, nonché il termine e l autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi ed a sentire personalmente il trasgressore, avverso il verbale di accertamento della violazione. Il presente regolamento annulla tutti gli importi contenuti in precedenti regolamenti e/o ordinanze che dovranno essere applicati nella misura corrispondente alla tabella allegata, quale parte integrante e sostanziale del suddetto regolamento. Gli importi riportati nella tabella allegata al presente regolamento sono identici agli importi che saranno determinati dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione dopo che il suddetto regolamento sarà approvato dal Consiglio Comunale. Art. 2 Pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie 1. Per le violazioni ai regolamenti comunali e alle ordinanze del Sindaco o dei Responsabili dei Servizi, salva l applicazione di sanzioni specificamente previste in leggi o regolamenti dello 1

Stato o della Regione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nell art. 7 bis del D.lgs 18\08\2000, n. 267, così come modificato dalla legge 16\01\2003, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede il pagamento di una somma di denaro da Euro 25,00 (venticinque//00) a Euro 500,00 (cinquecento//00). 2. E consentito il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, così come sostituito dall art. 6 bis del D.L. 23 maggio 2008, n. 92 e relativa legge di conversione 24 luglio 2008, n. 125, per tutte le violazioni previste al comma precedente e nel rispetto dei limiti edittali indicati nella tabella allegata, che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento. 3. In assenza del provvedimento di cui al comma 2, è ammesso il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, pari al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese di procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione del verbale di accertamento. 4. Per il procedimento sanzionatorio si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 5. Non è data la possibilità del pagamento diretto nelle mani dell agente accertatore. Art. 3 Agenti accertatori 1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni di regolamenti o di ordinanze comunali, sono svolte in via principale dal personale del Corpo di Polizia Municipale, ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, a norma dell art. 13 della Legge 24.11.1981, n. 689. 2. Il Sindaco può, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente del Comune all esercizio delle funzioni di accertamento di cui al comma precedente, con riferimento alle sole materie specificamente individuate nell atto di nomina. 3. Le funzioni di accertamento di cui al comma 1, possono essere esercitate, per specifiche materie, nei casi e con i limiti previsti dalla legge, anche da guardie volontarie nonché da agenti giurati, che ne abbiano facoltà ai sensi della legislazione vigente. 4. I soggetti di cui ai commi 2 e 3, debbono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l abilitazione all esercizio delle funzioni loro attribuite. 5. Resta ferma la competenza in materia di accertamento da parte di altri soggetti espressamente individuati ed abilitati da leggi speciali. 6. Ai fini dell accertamento delle violazioni, gli agenti accertatori possono procedere all ispezione di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora. Art. 4 Accertamento della violazione 1. Le violazioni oggetto del presente regolamento sono accertate mediante verbale. 2

2. Il verbale di accertamento deve contenere: indicazione della data, ora e luogo dell accertamento; generalità e qualifica del verbalizzante; generalità dell autore della violazione, dell eventuale persona tenuta alla sorveglianza se il trasgressore sia minore degli anni 18 o incapace di intendere e di volere e lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato, degli eventuali obbligati in solido; descrizione succinta del fatto costituente illecito; indicazione delle norme che si assumono violate, avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione immediata; eventuali dichiarazioni rese dall autore della violazione; menzione della facoltà del pagamento in misura ridotta, a norma dell art. 2, con l indicazione del relativo importo e delle relative modalità di versamento; indicazione dell autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e/o a sentire personalmente il trasgressore; sottoscrizione del verbalizzante e dei soggetti a cui la violazione è stata contestata. 3. Il verbale di accertamento è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è stata effettuata la contestazione; qualora il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere il verbale o di riceverne copia, ne viene dato atto in calce allo stesso. 4. Nei casi in cui per l accertamento delle violazioni siano compiute analisi di campioni, si applicano le disposizioni dell art. 15 della legge 24.11.1981, n. 689. Art. 5 Rapporto 1. Fatte salve le ipotesi di cui all art. 24 della legge 24.11.1981, n. 689, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il comando o ufficio cui appartiene l agente che ha accertato la violazione, ai sensi dell art. 17 della citata L. 689\81, deve inoltrare rapporto, completo del verbale di accertamento e della prova delle eseguite contestazioni e/o notificazioni, nonché delle proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi e/o al verbale di audizione che, se presentati o redatti, debbono essere trasmessi allo stesso per conoscenza, al Responsabile del Servizio, cui compete la materia oggetto del regolamento/ ordinanza cui la violazione si riferisce, ai sensi dell art. 107 del D.lgs n. 267\2000. 2. L emissione dell ordinanza ingiunzione di pagamento o dell ordinanza di archiviazione degli atti conseguenti alla verbalizzazione di violazioni riguardanti i regolamenti e le ordinanze comunali, compete, con riferimento all art. 107 del D.lgs 18\08\2000, n. 267, al Responsabile del Servizio, cui compete la materia oggetto del regolamento/ordinanza cui la violazione si riferisce. Art. 6 Ordinanza ingiunzione 1. L ordinanza ingiunzione, in via generale, deve essere emessa entro il termine di mesi ventiquattro dalla data di ricevimento del rapporto previsto dall art. 5. In ogni caso, il 3

provvedimento di cui sopra deve essere adottato entro trentasei mesi dalla data di contestazione e/o notificazione del verbale di accertamento. 2. Qualora i termini suddetti non siano rispettati, il verbale di accertamento decade di diritto. 3. Qualora il trasgressore, un corresponsabile o un obbligato solidale faccia pervenire scritti difensivi, l ordinanza ingiunzione di pagamento o l ordinanza di archiviazione, deve essere emessa entro dodici mesi dalla data di ricevimento degli stessi, dedotta dal timbro di protocollo del Comune. 4. Nell ipotesi di cui al comma precedente, il relativo provvedimento deve essere adottato entro il termine di sei mesi dalla data dell ultima audizione avvenuta e, in ogni caso, non superando il limite imposto al comma 3. 5. In sede di irrogazione della sanzione, il Responsabile del Servizio, come individuato nell art. 5, se ritiene fondato l accertamento determina, con ordinanza ingiunzione motivata, la quantificazione della somma di denaro dovuta per la violazione ed entro i limiti previsti nella tabella allegata al presente regolamento, quale parte integrante e sostanziale del citato regolamento. 6. Nella determinazione della somma suddetta, il Responsabile del Servizio, come individuato nel precedente art. 5, deve tener conto dei principi sanciti dall art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e precisamente: della gravità della violazione; dell opera svolta dall agente per eliminare o attenuare le conseguenze della stessa; della personalità del trasgressore; delle sue condizioni economiche. 7. Il pagamento della somma ingiunta deve essere effettuato nel termine di trenta giorni dalla data di notificazione dell ordinanza ingiunzione, con le modalità indicate nella stessa ordinanza. Se l interessato risiede all estero, il termine è di sessanta giorni dalla data di notificazione dell ordinanza ingiunzione. 8. E ammesso il pagamento rateale della sanzione pecuniaria, sulla base dei presupposti e secondo le modalità stabiliti dall art. 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 9. Se la somma ingiunta non viene pagata, il Responsabile del Servizio, come individuato nel precedente art. 5, provvederà alla riscossione coattiva con emissione del ruolo. 10. Qualora l interessato, nel termine di trenta giorni dalla data di notificazione dell ordinanza ingiunzione, presenti opposizione al Giudice di Pace territorialmente competente, ovvero al Tribunale, la rappresentanza in giudizio dinanzi alle autorità di cui sopra, è di competenza del Responsabile del Comando di P.M., come da atto di delega del Sindaco n. 12521 del 03\10\03. Art. 7 Disposizioni finali e transitorie 4

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si osservano, in quanto applicabili, le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689 e degli articoli da 3 a 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571. ALLEGATO TABELLA DEGLI IMPORTI RELATIVI ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNALI TIPOLOGIA PROVVEDIMENTO EDILIZIO POLIZIA URBANA POLIZIA RURALE ALTRI REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZE DEL SINDACO E DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI MINIMO EDITTALE MASSIMO EDITTALE PAGAMENTO MISURA RIDOTTA Euro 25,00 Euro 500,00 Euro 300,00 Euro 25,00 Euro 500,00 Euro 200,00 Euro 25,00 Euro 500,00 Euro 150,00 Euro 25,00 Euro 500,00 Euro 150,00 Euro 25,00 Euro 500,00 Euro 400,00 IN 5