Sentenza del 14 settembre 2009 I Corte dei reclami penali

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Transcript:

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell incarto: BK.2009.8 Sentenza del 14 settembre 2009 I Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presidente, Tito Ponti e Alex Staub, Cancelliera Elena Maffei Parti A., rappresentato dall avv. Thomas Zbinden, Istante Contro MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIO- NE, Opponente Oggetto Indennità in caso di sospensione (art. 122 PP)

- 2 - Fatti: A. A seguito di una denuncia del 26 novembre 2002 dell Ufficio federale di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), basata su una segnalazione del 22 novembre precedente della banca B. di Zurigo, in data 27 novembre 2002 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha avviato una procedura di indagine preliminare di polizia giudiziaria nei confronti di A., C., D., E., F. ed ignoti per titolo di riciclaggio di denaro (art. 305 bis del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 [CP; RS 311.0]), indagine estesa poi l 11 febbraio 2004 al reato di falsità in documenti (art. 251 CP) nei confronti di A. B. Nell ambito della procedura di indagine preliminare, in data 27 novembre 2002 il MPC ha ordinato la perquisizione ed il sequestro (con il blocco dei saldi attivi) di sei conti bancari presso la banca G. di Lugano intestati ad A., D., E., F. ed alla H. SA (due). Al momento del blocco, il saldo attivo del conto riferibile ad A. (relazione denominata I.) era di EUR 1'352'176.53 e GBP 504'014.66. All'origine del provvedimento vi era il sospetto che sulle relazioni bancarie summenzionate erano stati depositati degli averi di provenienza illecita. C. Il 25 febbraio 2009 il MPC ha emesso una decisione di desistenza ai sensi dell art. 120 della legge federale sulla procedura penale del 15 giugno 1934 (PP; RS 312.0) nei confronti degli indagati, non ravvedendo nel loro agire le condizioni di colpevolezza poste dall art. 305 bis CP, nonché dell art. 251 CP per quanto attiene ad A. Esso ha in poi disposto il dissequestro, tra gli altri, del conto no. 1 (I.) di cui quest ultimo risulta essere intestatario ed avente diritto economico (in seguito: ADE). D. Con istanza del 26 maggio 2009 indirizzata al MPC, A. ha chiesto un risarcimento dei danni per un importo di complessivi Fr. 726'319.25, di cui Fr. 64'226.70 per spese legali (comprensivi di Fr. 1'800.-- inerenti la redazione della richiesta in oggetto), Fr. 2'024.40 per spese di trasferta e Fr. 660'068.15 per le perdite di guadagno legate alla mancata libera gestione del conto bancario sequestrato. E. Nella sua risposta del 7 luglio 2009 il MPC propone, in via principale, di respingere nella sua integralità la suddetta istanza, subordinatamente di riconoscere all istante un indennità ex art. 122 PP pari a Fr. 7'794.30, di cui

- 3 - Fr. 7'119.50 per spese legali sostenute e Fr. 674.80 per spese di trasferta (v. act. 2). F. A. nella sua replica del 20 luglio 2009, rispettivamente il MPC con duplica del 3 agosto successivo, si sono sostanzialmente riconfermati nelle rispettive precedenti allegazioni e conclusioni. G. Le argomentazioni delle parti saranno riprese nella misura del necessario nei considerandi seguenti. Diritto: 1. 1.1 All'imputato che è stato messo al beneficio della dichiarazione di non doversi procedere è assegnata, se ne fa domanda, un'indennità per il pregiudizio risultante dal carcere preventivo sofferto o da altri atti di istruzione. L'indennità può essere negata qualora l'imputato abbia provocato o intralciato le operazioni dell'istruzione col proprio atteggiamento reprensibile o con la propria leggerezza (art. 122 cpv. 1 PP). Il procuratore generale sottopone gli atti, insieme con la sua proposta, per decisione alla I Corte dei reclami penali (art. 122 cpv. 3 PP, art. 28 cpv. 1 lett. b della legge federale sul Tribunale penale federale del 4 ottobre 2002 [LTPF; RS 173.71] e art. 9 cpv. 2 del Regolamento del 20 giugno 2006 del Tribunale penale federale [RS 173.710]). Questa proposta non è di principio vincolante per l'autorità giudicante; nondimeno essa che nella sua attività giurisdizionale sottostà al solo diritto (v. art. 2 LTPF) non è abilitata a derogare alla proposta presentata dal MPC che in presenza di validi motivi (v. sentenze del Tribunale penale federale BK.2004.14 dell'11 gennaio 2005, consid. 3.1 e BK_K 005/04 del 6 luglio 2004, consid. 3.1). Presupposti per una richiesta di indennità sono oltre alla dichiarazione di non doversi procedere (in casu decisione di desistenza giusta l art. 120 PP) l'esistenza di un'oggettiva gravità degli atti di istruzione intrapresi e di un nesso di causalità tra questi atti e il pregiudizio risultante per la persona indagata. Non occorre invece che vi sia stato un comportamento contrario alla legge da parte dell'autorità inquirente (DTF 118 IV 420 consid. 2b pag. 423; sentenza del Tribunale federale 8G.60/2003 del 17 giugno 2003, consid. 1). 1.2 Per "altri pregiudizi" ai sensi dell'art. 122 PP, vanno anzitutto intesi i costi per le spese legali sopportate dall'indagato, nella misura in cui egli aveva il diritto

- 4 - di provvedersi di un difensore ciò che è sempre il caso nell'ambito delle indagini preliminari di polizia giudiziaria secondo l'art. 35 cpv. 1 PP e per quanto tali costi corrispondano all'impegno, comprovato e necessario, profuso dall'avvocato nella difesa del suo patrocinato (DTF 115 IV 156 consid. 2c pag. 159; sentenza del Tribunale penale federale BK_K 002/04 del 6 luglio 2004, consid. 2.1). L indennizzo giusta l'art. 122 PP può comportare, in aggiunta al risarcimento del danno vero e proprio, anche un indennità pecuniaria concessa a titolo di riparazione. Un iniquità immateriale che giustifichi la riparazione sussiste soltanto a condizione che le misure d inchiesta in questione raggiungano una certa gravità e violino in modo non irrilevante i diritti personali dell imputato. Tale violazione risulta segnatamente da misure d inchiesta che in ragione della loro messa in opera vengono portate a conoscenza di un ampia cerchia di persone, specialmente quando si tratta di una cerchia di persone frequentata dalla persona ingiustamente imputata, siccome quest ultima secondo il principio empirico del non ci si libera mai del tutto in tal caso ne subisce un torto morale (DTF 103 Ia 73 consid. 7). Anche il fatto di dovere subire una perquisizione domiciliare può giustificare una riparazione (DTF 84 IV 44 consid. 6). L'onere della prova del pregiudizio subito incombe all'istante, che deve fondare la sua richiesta su fatti precisi e documentare le sue pretese (DTF 117 IV 209 consid. 4b pag. 218; sentenza del Tribunale penale federale BK.2006.6 del 19 giugno 2007, consid. 2.1). 2. 2.1 Il MPC afferma in primo luogo che A. ha provocato o intralciato le operazioni di istruzione col proprio atteggiamento reprensibile o con la propria leggerezza (art. 122 cpv. 1, seconda frase PP), postulando in via principale il respingimento integrale della richiesta di indennizzo in oggetto. L opponente sostiene che l interessato avrebbe fornito false indicazioni riguardo l origine dei valori patrimoniali pervenuti sulla propria relazione bancaria denominata I., fondando e concretizzando quindi con il proprio comportamento il sospetto che quest ultimi fossero di origine criminale. A. infatti, contrariamente a quanto indicato nel formulario A, risultava non essere l ADE dei beni depositati sulla suddetta relazione. L autorità federale ritiene che nel corso delle indagini preliminari di polizia giudiziaria l istante, professionista tra l altro nel ramo degli investimenti immobiliari e finanziari, non avrebbe saputo inoltre dare indicazioni precise e comprovate dell origine dei valori sequestrati, e solo qualche anno dopo egli si sarebbe attivato affinché gli ADE si manifestassero dinnanzi alle autorità penali elvetiche, comprovando la titolarità dei valori e l origine legittima degli stessi.

- 5-2.2 Nella fattispecie è innegabile che A., fornendo false indicazioni riguardo l origine dei valori patrimoniali pervenuti sulla propria relazione bancaria I., in particolare indicando nel formulario A di essere l ADE dei beni ivi depositati, ha contribuito a concretizzare il sospetto che quest ultimi fossero di origine criminale. Giova altresì sottolineare come nella sua decisione di desistenza del 25 febbraio 2009 il MPC stesso abbia osservato che i presupposti per la realizzazione del reato di falsità in documenti giusta l art. 251 CP contestato all interessato fossero dati dal punto di vista dell elemento oggettivo, ma non da quello soggettivo. L opponente ha in particolare rilevato come nel corso dell inchiesta non sia stato possibile determinare se l istante abbia potuto valutare la natura giuridica del formulario A, documento redatto in italiano, lingua a lui sconosciuta, né verificare la volontarietà di agire, né tantomeno la volontà o l accettazione da parte dell interessato che il documento contestato potesse contenere un alterazione della verità. Dagli atti di causa si evince inoltre, come indicato da A. nella sua replica del 20 luglio 2009, che egli ha cercato di chiarificare i fatti imputatigli (v. ad esempio i documenti 016 003 00004 e 016 003 00096). Di transenna si rileva infine come all interessato non possa essere imputato il comportamento passivo tenuto nel corso dell istruttoria dai veri ADE del conto in oggetto. Alla luce di tutto quanto esposto, in assenza di un rapporto di causalità chiaro tra il comportamento processuale ascrivibile all istante e la lunga procedura per riciclaggio condotta dalle autorità elvetiche, sarebbe del tutto sproporzionato negargli tout court la concessione di un indennità. Qui di seguito si procederà alla verifica dei vari titoli sui quali A. fonda la sua richiesta di indennità. 3. 3.1 Spese legali L istante postula in primo luogo la rifusione delle spese legali per complessivi Fr. 64'226.70, comprensivo anche degli esborsi inerenti alla stesura della richiesta di indennità in oggetto. L interessato ha fatto presente di essere stato assistito nella prima fase del procedimento dall avv. J. dello studio legale K., mentre dal 18 dicembre 2007 al 3 aprile 2009 egli è stato patrocinato dall avv. Thomas Zbinden, nonché dall 8 aprile 2008 al 26 febbraio 2009, anche dall avv. L. il quale ha prestato suoi servigi in particolare in ragione delle sue conoscenze della lingua italiana (v. act. 1, pag. 4-6). L autorità inquirente dal canto suo ritiene che A. non può richiedere alcun indennizzo per il patrocinio assicurato dall avv. J. non essendo indicato nella nota di onorario di quest ultimo il valore tariffario, né il tempo impiegato per le singole attività svolte, con conseguente mancato rispetto dell onere probatorio. Per quanto attiene il patrocinio assicurato dall avv. Thomas Zbinden il MPC ricorda in

- 6 - primo luogo che in base alle particolarità dell indagine preliminare e alla prassi della I Corte dei reclami penali l'indennità oraria riconosciuta ai difensori (siano essi d ufficio o di fiducia) ammonta di norma a Fr. 220.-- a fronte dei Fr. 400.-- richiesti, contesta il dispendio orario di 20 ore e 23 minuti relativo ai contatti con il suo assistito proponendone uno di 9 ore con riduzione proporzionale inoltre delle relative spese da Fr. 104.80 a Fr. 50.--. L opponente riconosce inoltre all interessato delle spese di trasferta ridotte pari a Fr. 84.80, un dispendio di due ore (a fronte delle otto richieste) per le attività svolte dall avvocato posteriormente alla decisione di desistenza e respinge la pretesa di Fr. 1'800.-- inerente le spese di patrocinio per la stesura della richiesta di indennità, in quanto non direttamente causata da un atto di istruzione effettuato nell ambito del procedimento penale per il quale si è desistito. 3.1.1 La retribuzione dell'avvocato, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, deve stare in un rapporto ragionevole con la prestazione fornita e la responsabilità del libero professionista, in considerazione della natura, dell'importanza, della complessità, delle difficoltà particolari in fatto o in diritto della causa, come pure della condizione economica del cliente e del valore litigioso della causa, suscettibile di influire sulla responsabilità del mandatario. Né possono essere dimenticati il tempo consacrato dal difensore allo studio e alla trattazione dell'incarto, segnatamente quello destinato ai colloqui e alle udienze presso le autorità di ogni istanza, né il risultato ottenuto (DTF 122 I 1 consid. 3a; 117 Ia 22 consid. 3a). 3.1.2 L avvocato J. ha presentato un onorario finale di Fr. 43'908.80, poi ridotto a Fr. 30'000.--, di cui Fr. 26'500.-- di onorari e Fr. 3'500.-- di spese (v. fattura act. 1.5 e nota professionale act. 1.6). Come rettamente rilevato dal MPC nella sue osservazioni del 7 luglio 2009, il patrocinatore non ha indicato né il valore tariffario applicato, né il tempo impiegato, ciò che ha quindi reso impossibile desumere il valore delle singole attività da esso svolte. Ne consegue che, in ragione del mancato rispetto dell onore probatorio spettante all istante, egli non ha diritto ad ottenere alcun indennizzo per il patrocinio assicurato dal suo primo rappresentante. 3.1.3 Dal canto suo, l attuale patrocinatore dell interessato ha emesso per le sue prestazioni una nota complessiva di Fr. 26'900.90, composta da Fr. 781.90 di spese e Fr. 26'119.-- di onorario; quest ultimo deriva da un impegno orario di 3'920 minuti di attività (pari a 65,3 ore) fatturati a Fr. 400.--/l ora (v. nota dettagliata act. 1.7). L ordinanza sulle spese della procedura penale federale del 22 ottobre 2003

- 7 - (RS 312.025) non contiene alcuna disposizione riguardo la remunerazione dei legali. Preliminarmente occorre rammentare che, secondo prassi consolidata, l onorario degli avvocati viene calcolato sulla base del regolamento sulle ripetibili nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale del 26 settembre 2006 (RS 173.711.31), il cui art. 3 cpv. 1 prevede che l indennità oraria ammonta almeno a Fr. 200.-- e al massimo a Fr. 300.--. La remunerazione oraria di Fr. 400.-- esposta dal difensore supera pertanto nettamente gli importi previsti nella suddetta disposizione, applicabile per analogia nelle procedure penali davanti al MPC (v. sentenza del Tribunale penale federale BK.2008.5 del 6 agosto 2008, consid. 3.2). Conformemente alla costante prassi della I Corte dei reclami penali del TPF e considerata la complessità della fattispecie, un'indennità oraria di Fr. 220.-- può essere ritenuta adeguata (v. sentenze del Tribunale penale federale BK.2007.1 del 30 luglio 2007, consid. 3.3; BK.2006.2 del 10 marzo 2006, consid. 3.2; BK.2005.9 del 12 ottobre 2005, consid. 2.3.2). Quanto al dispendio orario, il MPC propone anzitutto di ridurre a 9 ore le 20 ore e 23 minuti di colloqui telefonici, corrispondenza varia e scambi di e-mail tra l avvocato ed il cliente contabilizzati nella sua parcella (v. act. 2 pag. 6). Tale proposta non è tuttavia in alcun modo motivata; tenuto conto della natura del procedimento e della necessaria attività espletata dall avv. Zbinden, la scrivente autorità ritiene che il suddetto dispendio di 20 ore e 23 minuti, risultante dalla dettagliata e precisa nota professionale prodotta agli atti, appare ragionevole e giustificato, così come le relative spese di Fr. 104.80. Quo al dispendio temporale di circa 8 ore proposto dall avv. Zbinden per l attività da lui svolta successivamente al 26 febbraio 2009, data della presa di conoscenza della decisione di desistenza del giorno precedente, esso appare senz altro eccessivo. Tenuto conto della chiusura del procedimento e della necessaria attività espletata dal legale, il dispendio di due ore proposto dall opponente appare più che ragionevole. In definitiva, il dispendio orario esposto nella parcella dell avv. Zbinden deve essere ridotto da 65 ore e 20 minuti a 59 ore e 20 minuti. Per quanto attiene le spese di trasferta riferite agli interrogatori dell indagato svolti a Berna il 29 aprile, rispettivamente il 23 ottobre 2008, si rileva che giusta l art. 6 cpv. 1 lett. a dell ordinanza sulle spese della procedura penale federale, gli importi delle spese di viaggio si compongono del prezzo del biglietto di trasporto in seconda classe, andata e ritorno. All istante va pertanto riconosciuto il prezzo del suddetto titolo di trasporto per la tratta Friborgo (sede dello studio legale) Berna pari a Fr. 25.60, per un totale quindi di Fr. 51.20.

- 8 - Il MPC è pertanto tenuto a risarcire ad A. le spese legali relative all attività dell avv. Thomas Zbinden nella misura di Fr. 13'209.30 (59,20 ore a Fr. 220.-- = Fr. 13 053.-- di onorario + Fr. 104.80 e Fr. 51.20 di spese). 3.1.4 Per quanto attiene l attività dell avv. L., - che ha assistito l avv. Zbinden in virtù della sua migliore conoscenza della lingua italiana - si osserva che, secondo costante e unanime giurisprudenza, da un rappresentante legale svizzero che si assume il patrocinio in un procedimento federale ci si aspetta la conoscenza almeno passiva delle lingue nazionali e che, giusta l art. 35 PP, il patrocinio di un secondo difensore è ammesso solo eccezionalmente. Ora, queste condizioni eccezionali non sono nel presente caso adempiute, per cui le pretese dell istante quo all attività svolta dall avv. L. devono essere respinte integralmente. 3.2 Spese di trasferta L istante chiede in seguito la rifusione delle spese vive legate alle trasferte generate dagli interrogatori del 2 luglio 2003, 11 febbraio 2004 e 21 maggio 2008, ammontanti a complessivi Fr. 2'024.40. Ora, per quanto attiene ai primi due interrogatori menzionati, giova constatare che egli non ottempera all onere della prova del pregiudizio subito, come richiesto dalla giurisprudenza dedotta dall art. 122 PP, per cui non può essergli riconosciuta alcuna rifusione delle spese relative. Per contro, l istante deve essere indennizzato per le spese sostenute all occasione dell interrogatorio del 21 maggio 2008, debitamente documentate (v. act. 1.10), e consistenti in Fr. 572.80 (biglietto aereo Ginevra-Londra Gatwick) e Fr. 102.-- (biglietto treno Berna-Ginevra), per un totale di Fr. 674.80. 3.3 Perdita di guadagno relativa alla mancata libera amministrazione della relazione sequestrata 3.3.1 L istante chiede in seguito il risarcimento di Fr. 660'068.15 quale perdita generata dall impossibilità di operare liberamente sulla relazione denominata I., rimasta sotto sequestro dal 27 novembre 2002 al 2 aprile 2009 (v. act. 1, pag. 7 in basso). L importo è stato calcolato sulla base degli interessi denominati Libor, riferiti al conto in valuta euro e al conto in valuta sterline britanniche. L istante sostiene che durante il lungo periodo di blocco della relazione in esame, egli avrebbe sicuramente proceduto a investire le importanti somme depositate per garantire a queste un maggiore rendimento. Il MPC propone la reiezione integrale di questa richiesta di indennizzo, adducendo in primo luogo la mancata titolarità dell istante sui valori patrimoniali depositati sul conto in questione, e, in subordine, la mancata prova del pregiudizio subito.

- 9-3.3.2 Ora, a prescindere dalle numerose e contraddittorie dichiarazioni fatte nel corso delle indagini dall istante in merito al beneficiario economico del conto I., si constata in primo luogo che durante il periodo di blocco della relazione egli non ha mai formalmente inoltrato al MPC delle richieste di investimento degli averi ivi depositati. Anche i rendimenti calcolati sono del tutto ipotetici, partendo dal presupposto non oggettivamente dimostrabile che egli avrebbe proceduto a degli investimenti di una certa entità o comunque ad una diversa allocazione degli attivi depositati. L autorità inquirente ha pure rettamente ricordato che secondo le raccomandazioni del 30 marzo 1999 della Commissione Crimine Organizzato e Criminalità Economica (COCE) della Conferenza cantonale dei direttori dei dipartimenti di giustizia e polizia (CCDGP), i valori patrimoniali oggetto di blocco cautelare devono essere investiti in modo conservativo. Ne consegue l inesistenza, oltre che di un pregiudizio reale, di un nesso di causalità adeguato e sufficiente tra l agire del MPC durante il periodo di sequestro del conto I. e il preteso pregiudizio patito in seguito alla mancata libera amministrazione dello stesso. 3.3.3 Da quanto precedentemente esposto, ne discende che la richiesta di risarcimento per mancato guadagno è del tutto infondata. 4. Conclusioni; tasse di giustizia e ripetibili 4.1 Alla luce delle considerazioni che precedono, l'istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza il MPC verserà all istante un importo complessivo di Fr. 13'884.10 (Fr. 13'209.30 per spese legali legate al procedimento + Fr. 674.80.-- per spese di trasferta), oltre interessi del 5% annuo a far tempo dal 12 gennaio 2006 (data mediana delle indagini), a titolo di risarcimento dei danni subiti in seguito all avvio del procedimento penale nei suoi confronti. 4.2 Conformemente all art. 66 cpv. 1 LTF, applicabile per il rinvio di cui all art. 245 cpv. 1 PP, le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente; in concreto, tenuto conto del limitato grado di accoglimento dell istanza presentata, viene posta a carico dell istante (art. 66 cpv. 5 LTF) una tassa di giustizia ridotta di Fr. 8'000.--, calcolata giusta l'art. 3 del Regolamento dell 11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) e prelevata sull anticipo delle spese di Fr. 10'000.-- già pervenuto (v. act. 5). L istante, che si è avvalso del patrocinio di un avvocato per l'inoltro della domanda di indennità, ha invece diritto alla corresponsione di ripetibili di causa ridotte (art. 68 cpv. 1 LTF); tenuto conto dell importante grado di soccombenza e dell'attività presumibilmente svolta dal difensore nell'ambito della presente causa, un onorario di Fr. 1'000.-- ap-

- 10 - pare giustificato (v. art. 3 del Regolamento del 26 settembre 2006 sulle ripetibili nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale).

- 11 - Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia: 1. L istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza il MPC verserà all istante un importo complessivo di Fr. 13'884.10, oltre interessi del 5% annuo a far tempo dal 12 gennaio 2006, a titolo di risarcimento dei danni subiti in seguito all avvio del procedimento penale nei suoi confronti. 2. La tassa di giustizia ridotta di Fr. 8'000.-- è posta a carico dell istante. 3. L eccedenza di Fr. 2'000.- dell anticipo delle spese versato in pendenza di causa viene restituita all istante. 4. Il MPC rifonderà all istante Fr. 1'000.- a titolo di ripetibili di causa ridotte. Bellinzona, il 15 settembre 2009 In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: La Cancelliera: Comunicazione a : - Avv. Thomas Zbinden - Ministero pubblico della Confederazione Informazione sui rimedi giuridici: Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.