CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE



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Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1301 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI FALLICA, BERNARDO, CARLUCCI, CATONE, CICU, COLUCCI, D IPPOLITO VITALE, GERMANÀ, GIAMMANCO, GIBIINO, LO PRE- STI, PELINO, PORCU, ROSSO, SPECIALE, TORRISI, VALENTINI Introduzione dell obbligo di indicare il livello dell indice glicemico sulle confezioni degli alimenti Presentata il 16 giugno 2008 ONOREVOLI COLLEGHI! Per molto tempo si è ritenuto che i regimi dietetici fossero solo una questione di estetica e di mode da seguire. In verità il cibo e gli integratori agiscono come veri e propri farmaci in grado di influire profondamente sul nostro stato di salute e sulla durata della nostra vita, e su questo concordano tutti gli esperti del settore i quali, al di là delle diverse sfumature, hanno riconosciuto l importanza di tenere sotto controllo le calorie e i livelli glicemici. Ecco, dunque, che sempre più spesso quando si parla di stili di vita corretti, e in particolare di un alimentazione sana e «probiotica», si prende come punto di riferimento il concetto di indice glicemico (IG) degli alimenti. Molto sommariamente possiamo dire che l IG di un alimento rappresenta la velocità con cui aumenta la glicemia (e cioè la concentrazione di glucosio nel sangue) in seguito all assunzione di quell alimento. È di tutta evidenza pertanto che nel momento in cui, per scelta o per necessità, decidiamo di seguire un particolare regime dietetico, nel decidere su quale alimenti orientarci non è indifferente poter avere immediatamente disponibile il dato relativo al livello dell IG degli alimenti scelti. Conoscere l IG contribuisce indubbiamente a migliorare la salute. Conoscere l IG dei cibi, infatti, può essere utile per i diabetici, che hanno bisogno di gestire i loro livelli di zucchero

Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 1301 nel sangue. Includere nella dieta cibi con un IG basso può aiutarli a distribuire il rilascio del glucosio nel sangue in modo più uniforme durante la giornata. Il concetto di IG può anche essere applicato in ambito sportivo: cibi con IG basso possono aiutare a migliorare la resistenza, mentre cibi e bevande ad alto IG rinforzano il rifornimento di glicogeno nei muscoli dopo l esercizio fisico. Dati recenti, inoltre, dimostrano che le diete con un IG generale basso possono essere utili nella prevenzione del diabete di tipo 2 e delle coronaropatie, probabilmente perché diminuiscono la richiesta di insulina e migliorano il profilo del colesterolo nel sangue. Le ricerche si stanno inoltre indirizzando verso l utilizzo dell IG in relazione all obesità, ed è stato suggerito che le diete a basso IG potrebbero aiutare le persone a perdere peso in quanto creano una sensazione di sazietà. L IG dei singoli alimenti, dunque, deve essere facilmente rintracciabile dal consumatore e proprio in quest ottica la presente proposta di legge prevede che tale dato sia disponibile sulla confezione dell alimento stesso. L articolo 1, dunque, dispone che sulla confezione di ogni alimento sia indicato il corrispondente livello dell IG. L articolo 2 definisce l IG e, al comma 2, riconduce tale definizione alle «indicazioni sulla salute» di cui all articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1924/ 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari. Il citato regolamento (CE) n. 1924/2006, in vigore dal 19 gennaio 2007 e applicato negli Stati membri dal 1 o luglio 2007, è il primo testo legislativo specifico che affronta il tema delle indicazioni nutrizionali e sulla salute, ed è inteso a: a) garantire un elevato livello di tutela dei consumatori vigilando sulle indicazioni infondate, esagerate o non veritiere relative ai prodotti alimentari. Con questa nuova legislazione i consumatori possono fare affidamento su informazioni chiare e precise riportate sulle etichette dei prodotti alimentari, che consentiranno loro di essere adeguatamente informati sugli alimenti che scelgono; b) armonizzare la legislazione in tutta l Unione europea fornendo ai produttori di prodotti alimentari regole chiare e armonizzate che garantiscano una concorrenza equa e leale e consentano di tutelare le innovazioni nell industria alimentare, nonché assicurando che i produttori utilizzino indicazioni nutrizionali e sulla salute veritiere e che non vi sia concorrenza basata su indicazioni false o imprecise. Il regolamento è applicato a qualunque indicazione nutrizionale e sulla salute apposta su prodotti alimentari o su bevande prodotti per il consumo umano venduti sul mercato dell Unione europea e negli Stati membri, comprese tutte le comunicazioni commerciali, le campagne promozionali e la pubblicità generica; esso è applicabile anche ai prodotti alimentari destinati a impieghi nutrizionali specifici e agli integratori. In tutta l Unione Europea saranno, dunque, consentiti tre tipi di indicazioni sui prodotti alimentari: 1) indicazioni nutrizionali che affermino, suggeriscano o sottintendano che un alimento ha determinate proprietà benefiche derivanti dalla sua composizione (relativamente all energia o a una determinata sostanza nutritiva). Esempi di questo tipo di indicazioni sono: «fonte di», «privo di», con «elevato», «basso» o «ridotto» contenuto calorico o di una determinata sostanza nutritiva; 2) indicazioni sulla salute che affermino, suggeriscano o sottintendano l esistenza di un rapporto tra un alimento o uno dei suoi componenti e la salute. Questo tipo di indicazione fa riferimento alla funzione fisiologica di un componente, ad esempio l indicazione che recita che il «calcio può aiutare a rafforzare le ossa». L indicazione deve essere basata su dati scientifici generalmente accettati ed essere di facile comprensione per il consumatore medio;

Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 1301 3) indicazioni relative alla riduzione del fattore di rischio di malattia. Si tratta di un tipo specifico di indicazioni sulla salute, che affermano che un alimento o un suo componente riduce in maniera significativa un fattore di rischio per le malattie umane. Ad esempio, i fitosteroli possono aiutare a ridurre il colesterolo nel sangue, riducendo così un fattore di rischio per le patologie cardiovascolari. Per la prima volta sarà consentito menzionare le malattie sui prodotti alimentari, ma solo successivamente all approvazione da parte dell Autorità europea per la sicurezza alimentare (European Food Safety Authority EFSA). L articolo 3 prevede che gli organi tecnici del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali qualora rilevino che l indicazione del livello glicemico di un alimento non sia corretta o non sia conforme ai princìpi e alle condizioni generali contenuti negli articoli 3, 4, 5 del citato regolamento (CE) n. 1924/2006, nonché alle condizioni specifiche inerenti le indicazioni sulla salute di cui all articolo 10 del medesimo regolamento, possano sospendere la commercializzazione dell alimento fino alla correzione dell indicazione non appropriata. L articolo 4 prevede l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per coloro che violano l obbligo di indicare il livello dell IG sulle confezioni degli alimenti; nonché, la sospensione della commercializzazione dell alimento stesso. L articolo 5, infine, prevede che gli alimenti immessi in commercio prima della data di entrata in vigore della legge possano essere commercializzati fino alla loro data di scadenza, e, comunque non oltre il 31 dicembre 2010.

Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 1301 PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. (Finalità). 1. Al fine di consentire al consumatore finale di effettuare scelte consapevoli riguardo alle caratteristiche degli alimenti immessi sul mercato e di promuovere concretamente la tutela della salute dei cittadini, sulla confezione di ciascun alimento deve essere indicato il corrispondente livello dell indice glicemico. ART. 2. (Definizione e disciplina). 1. L indice glicemico esprime la variazione della glicemia nel sangue causata dall ingestione di un alimento contenente carboidrati e mediata dalla risposta insulinica. 2. L indicazione del livello dell indice glicemico esposta sulla confezione di ciascun alimento è considerata «indicazione sulla salute» ai sensi dell articolo 2, paragrafo 2, numero 5), del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, e successive modificazioni, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari. 3. Ai sensi dell articolo 13, paragrafo 1, del citato regolamento (CE) n. 1924/2006, l indicazione del livello dell indice glicemico sulle confezioni degli alimenti può essere fornita senza essere oggetto della procedura di autorizzazione di cui agli articoli 15, 16, 17 e 19 del medesimo regolamento, e successive modificazioni. ART. 3. (Misure di salvaguardia). 1. Qualora gli organi tecnici del ministero del lavoro, della salute e delle poli-

Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 1301 tiche sociali rilevino che l indicazione del livello dell indice glicemico sulle confezioni degli alimenti non sia corretta o non sia conforme al citato regolamento (CE) n. 1924/2006, e successive modificazioni, possono sospendere la commercializzazione del corrispondente alimento fino alla correzione dell indicazione non appropriata. ART. 4. (Sanzioni). 1. La violazione dell obbligo di cui all articolo 1, accertata dalla competente autorità, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 15.000 euro e con la contestuale sospensione della commercializzazione dell alimento. ART. 5. (Norma transitoria). 1. Gli alimenti immessi sul mercato prima della data di entrata in vigore della presente legge possono essere commercializzati fino alla loro data di scadenza, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.

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